ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

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lory61
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da lory61 »

gino59 ha scritto:...... :arrow: :roll: Grazie, :arrow: grazie di vero cuore a tutti i colleghi che anno espresso il loro cordoglio.-
Bentornato grande Gino, il forum ha assoluto bisogno di Te. Sai ci sono anche altri molto preparati e seri, ma l'ironia senza il tuo contributo, viene a mancare.
Saluti


gino59
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

marcom01 ha scritto:Ciao Gino59,
Un caloroso abbraccio e le mie piú sentite condoglianze.... In qeste situazioni spiacevole non ci sono parole che possano confortare la perdita.... sentite condogliaze.. Marco

....Grazie del tuo conforto:- :arrow: spero di fare cosa gradita :arrow: :wink: leggi e studiala bene.-

:arrow: Disegno di Legge 23 febbraio 2011 n° 2545 - Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili

Posted on marzo 22nd, 2011

Per molti anni le lacune legislative e la mancanza di una disciplina ad hoc hanno rappresentato per le Vittime una pesantissima discriminante sotto il profilo attuativo del collocamento obbligatorio.
La legge 407/98, tuttora in vigore, riconosce alle Vittime del Dovere, del Terrorismo e della Criminalità organizzata il diritto di precedenza assoluta in tema di collocamento obbligatorio sulle altre categorie protette.
La legge n. 68/99, il D.P.R. n. 333/2000 e la Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2003 hanno stabilito che, alle persone disabili spetta una quota obbligatoria del 7% sul totale del personale, mentre alla categoria delle Vittime viene riservata una quota dell’1%.
L’inserimento delle Vittime all’interno della disciplina specifica per i disabili ha fatto sì che si creassero molteplici dubbi di interpretazione normativa, dubbi che hanno suscitato inevitabilmente un arbitrio nell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il problema pareva definitivamente superato con l’approvazione della legge 126/2010 che emendava la legge 407/1998, introducendo nello specifico : “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68″.
La nuova 407/1998 stabiliva con chiarezza che per le assunzioni delle vittime non si doveva piu ‘applicare la quota di riserva pari all’1% per le imprese con più di 50 dipendenti.
Pertanto le aziende che rientrano nell’obbligo di riservare il 7% delle assunzioni al personale disabile dovevano includere in tale quota anche le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Purtroppo la modifica apportata dalla legge 126/2010 ha provocato la mobilitazione e la protesta da parte delle associazioni di disabili costringendo il parlamento a ritornare di gran carriera sui propri passi.
La Commissione Lavoro del Senato ha cosi’ approvato in via definitiva il ddl 2545 “Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili.” che ripristina il 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti.
Quest’ultimo intervento legislativo di natura garantista ha il preciso scopo di ripristinare la tutela dei diritti già acquisiti dalla categoria dei disabili sacrificando definitivamente lo sbocco lavorativo per i familiari di quanti si sono sacrificati per servire la Nazione.
Da una interpretazione letteraria del testo del ddl 2545 si evince che l’intenzione del legislatore sia quella di abrogare il dettato normativo di cui all’art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge n. 126/2010 restringendo il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 con l’effettivo ripristino della situazione preesistente. Secondo tale interpretazione, quindi, la precedenza concessa alle vittime del terrorismo potrebbe farsi valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nel citato art. 18. E’ da aggiungere che tale precedenza dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui la pubblica amministrazione deve assumere i beneficiari di cui all’art. 18 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 e da effettuarsi mediante richiesta numerica al competente Centro per l’impiego della Provincia in cui ha sede l’Ufficio dell’amministrazione tenuta al rispetto del citato obbligo (assunzioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio di licenza media).
Mentre il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato nel caso in cui una pubblica amministrazione, dopo aver verificato l’effettiva carenza in organico del personale da assumere (e quindi ben individuato), riservi il (famoso e mai chiarito) 10% alle vittime del terrorismo nei bandi di concorso che, come è noto, devono preventivamente essere autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto dispone l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale procedura di reclutamento potrebbe essere effettuata anche in maniera non contestuale all’intera procedura concorsuale.
I familiari delle vittime di fatto tornano purtroppo alla situazione di incertezza e trascuratezza iniziale a dispetto dello spirito delle norme a loro tutela, e in barba ai loro diritti che permangono per chiara volontà politica indefiniti .

Disegno di Legge 23 febbraio 2011 n° 2545

riserve di legge nelle assunzioni - riepilogo

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Legge n. 126/10 del 3 agosto 2010

Posted on agosto 21st, 2010

Conversione definitiva in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Testo coordinato G.U. n. 186 del 11 agosto 2010

disegno-di-legge-n-2291

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Dipartimento Funzione Pubblica - U.P.P.A. Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - Circolare n. 6/09 del 14 dicembre 2009

Posted on gennaio 13th, 2010

OGGETTO: Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Escluse le categorie protette dal divieto di nuove assunzioni.

In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette , nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

dipartimento-della-funzione-pubblica-circolare_n_6_2009_del_14_dic_

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Quadro Normativo in Materia di Collocamento Obbligatorio

Posted on aprile 20th, 2009

Gli interventi normativi degli anni più recenti hanno sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento in materia di collocamento obbligatorio, riguardo alle prerogative riconosciute ai familiari ed ai superstiti delle vittime del dovere e del servizio. Tra le innumerevoli misure di sostegno e di tutela previste dallo Stato in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere e del servizio, gli interventi in materia di collocamento obbligatorio costituiscono in modo inequivocabile uno degli ambiti di maggiore impatto sulla vita dei familiari e dei superstiti delle vittime in questione.

In particolare, il legislatore, nel tempo, ha fatto ricorso ad innumerevoli interventi normativi al fine di assicurare, particolari diritti e prerogative, nel campo delle “assunzioni obbligatorie”, a favore dei familiari e dei superstiti delle vittime del dovere, del servizio, della criminalità e del terrorismo, e da ultimo nei riguardi dei congiunti delle vittime del lavoro, mediante le seguenti fondamentali disposizioni normative:

art. 12, legge 13 agosto 1980, n. 466 - art. 14, legge 20 ottobre 1990, n. 302 (disposizioni abrogate);
art. 21, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni;
legge 12 marzo 1999, n. 68;
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
artt. 34 e 38, legge 16 gennaio 2003, n. 3;
artt. 5, c. 5 e 6 - 21, c. 5 e 6 - 88 c. 6 e 7 - 97, c. 5 e 6 - 108, c. 5 e 6 - 132, c. 1, lettera b, d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217;
art. 1, c. 562 - 565, legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006″ - art. 4, lettera b n. 2, d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
art. 3, c. 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 “legge finanziaria 2008″.

Con riguardo alle assunzioni protette delle categorie appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è data dall’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” con la quale si prevede il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla predetta legge n. 466/1980 presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo quanto indicato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e dalla legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni.

In tale contesto, a favore del personale operativo del CNVVF (indistintamente per la componente permanente e la componente volontaria), si inserisce l’art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio) della legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante “Misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” , mediante il quale si stabilisce che ” Le assunzioni di cui all’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli ed il coniuge del personale del CNVVF deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonché del personale del CNVVF, deceduto per diretto effetto di feriti e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308 , così come estesa ai vigili del fuoco dall’art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli del supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso”.

Da notare come dal punto di vista delle assunzioni delle categorie protette, i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e delle vittime del servizio degli appartenenti al CNVVF siano poste dal legislatore sullo stesso piano e come tale assunto sia rimasto immutato nel tempo.

Successivamente, con l’art. 14 (diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni), la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata pubblicata” ha introdotto la prescrizione che il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa, hanno ciascuno diritto di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi. Tale articolo, che amplia il novero dei beneficiari (mediante l’inclusione dei genitori), ed estende la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata, sarà poi abrogato per effetto della legge n. 68/1999.

Nella disciplina generale concernente le assunzioni delle categorie protette, interviene infatti la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che determina un forte sconvolgimento della legislazione in questione, prevedendo l’abrogazione - a decorrere dal 17 gennaio 2000 - della legge 2 aprile 1868, n. 482, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990.
Ne poteva conseguire anche l’implicita e tacita abrogazione dell’art. 21 della legge n. 521/1988 , che fa riferimento ad una delle norme abrogate.
Invece, due mesi dopo l’entrata a regime delle norme abrogative, il Dipartimento V.V.F prenderà atto dell’esatto contrario, emanando la circolare 8 Marzo 2002 n. 2271, a firma dall’allora Capo Dipartimento, Prefetto Morcone, che denunciava la probabile violazione proprio dell’art. 21 della legge 521/1988, definendola una importante norma dell’ordinamento vigente; riporto di seguito il passaggio cardine della circolare :
“Se si considera, infatti, la tutela che l’ordinamento anche più recente ha garantito ai congiunti dei caduti del Corpo ( legge n.521\1988 e DPR n.333\2000), ammettendo la possibilità di assunzione in soprannumero, vincolare tali assunzioni ai limiti di cui ai commi 4 e 5 e al piano annuale approvato determinerebbe, oltre che la violazione delle norme citate, una palese discriminazione, tanto più grave se si considera che il Corpo, solo nel biennio 2000\2001, ha perso n. 12 dipendenti in circostanze ascrivibili alla legge n.466\ 1 980 (vittime del dovere).“
Si tratta pero’ solo di un fuoco di paglia, perchè, l’interpretazione autentica del Capo Dipartimento, verrà dagli Uffici preposti “ignorata” e mai adottata, lasciando di fatto in essere una profonda lacuna normativa sul fronte delle “assunzioni delle categorie protette” del personale permanente e volontario del CNVVF, ferito o caduto riconosciuto vittima del dovere o del servizio. Lacuna, questa, che è stata parzialmente superata prima con l’adozione delle misure contenute nell’art. 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e poi, mediante le pertinenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 217/2005. Resta, a tutt’oggi, ancora da ripristinare la normativa riguardante il diritto al collocamento obbligatorio operante nei riguardi dei familiari e dei superstiti del personale volontario del CNVVF, che potrebbe aver luogo per mezzo di apposita norma ovvero mediante una interpretazione autentica della legislazione in vigore.

L’art. 18 (Disposizioni transitorie e finali) della predetta legge n. 68/1999, al comma 2, attribuisce una quota di riserva quanto al numero di dipendenti da assumere, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in attesa che sia definita una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause. Da segnalare che ancora oggi non esiste una disciplina organica della materia in esame.

La legge n. 68/1999 sopraccitata è stata preceduta da un’importante disposizione legislativa applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, che introduce “Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo - contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121″. La legge n. 407/1998, prevede, nella versione originaria, che i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa. Interviene poi, la legge n. 288/1999, che in base all’art. 2 (Assunzioni per chiamata diretta) modifica l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988, stabilendo la sostituzione dell’ultimo periodo come segue: “Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.

La normativa in argomento prevede quindi due distinti regimi giuridici, di cui il primo comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, e il secondo, riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.

I benefici della citata legge sono stati estesi alle vittime della criminalità comune, in relazione ad eventi con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in base all’art. 82 della legge 23/12/2000, n. 388 “legge finanziaria 2001″, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Il regolamento di esecuzione della precitata legge n. 68/1999, approvato con d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo, i soggetti individuati in base all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

A livello di CNVVF, come già anticipato, la lacuna normativa venutasi a determinare per effetto dell’abrogazione tacita dell’art. 21 della legge n. 521/1988, è stata in parte colmata grazie alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” che all’art. 38 (Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ha previsto che possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

La stessa legge n. 3/2003, all’art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” vero e proprio “statuto delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” (nell’introdurre innumerevoli e consistenti benefici per questa categoria, lascia invariata la condizione delle vittime della criminalità organizzata e, ciò è ancora più grave vista la meno favorevole situazione di partenza, delle vittime del dovere), non investe la materia del collocamento obbligatorio.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″, è stata l’occasione per reintrodurre per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio, ripristinando le prerogative precedentemente riconosciute a favore di tali categorie sulla base di precedenti normative, in particolare si fa rinvio ai seguenti articoli:

- 5, commi 5 e 6 ( Nomina a vigile del fuoco )

- 21, c. 5 e 6 ( Nomina a vice ispettore antincendi )

- 88 c. 6 e 7 ( Accesso al ruolo degli operatori )

- 97, c. 5 e 6 ( Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili )

- 108, c. 5 e 6 ( Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici)

- 132 ( Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b, prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108.

E’ importante osservare come, eccettuata tale modalità di reclutamento per chiamata diretta nominativa, nei limiti contemplati nel d.lgs. n. 217/2005, l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene per pubblico concorso ovvero, limitatamente all’accesso nel ruolo degli operatori, tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Su un piano generale, non limitato cioè alle sole prerogative in materia di assunzioni delle categorie protette, a fronte delle forti sperequazioni prodottesi in termini di benefici riconosciuti alle varie categorie di vittime, il legislatore, con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006″ all’art. 1, commi 562-565, ha stanziato, a partire dal 2006, 10 milioni di euro da destinarsi alla progressiva equiparazione dei trattamenti spettanti alle vittime del dovere al fine di adeguarli gradualmente al miglior trattamento che la legge n. 206/2004 ha riservato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con regolamento di cui al d.P.R 7 luglio 2006 n. 243, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stati disciplinati termini e modalità per realizzare la predetta finalità. Tra i benefici estesi e corrisposti dal 2006 ci sono i ”benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.

La legislazione in questione, per il suo carattere di specialità, richiede per divenire efficace, che siano poste in essere tutte le condizioni atte ad armonizzate le normative settoriali, onde evitare che altrimenti restino lettera morta.

Con la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) è stata prevista l’estensione delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1999, e successive modificazioni, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Ciò dimostra come l’intenzione del legislatore è di pervenire, nella materia del collocamento obbligatorio, ad una legislazione uniforme, che permetta di superare le distinzioni finora esistenti, prevedendo uguali misure di sostegno, a prescindere che a riportare un grave esito invalidante o a perdere la vita sul posto di lavoro sia un dipendente pubblico o un dipendente privato.

In data 17 marzo 2009, il “Gruppo di Lavoro Tecnico” delle Vittime del Terrorismo, convocato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha iniziato la trattazione di un corposo ordine del giorno, che comprende fra i punti critici al alta priorità il “Collocamento Preferenziale per le Vittime” .
L’inserimento delle Vittime all’interno della disciplina specifica per i disabili ha fatto sì che si creassero molteplici dubbi di interpretazione normativa, dubbi che hanno suscitato inevitabilmente un arbitrio nell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il problema pareva definitivamente superato con l’approvazione dell’ art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge 3 agosto n. 126/2010 che emendava la legge 407/1998, introducendo nello specifico : “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68″.
La nuova 407/1998 stabiliva con chiarezza che per le assunzioni delle vittime non si doveva piu ‘applicare la quota di riserva pari all’1% per le imprese con più di 50 dipendenti.
Pertanto le aziende che rientrano nell’obbligo di riservare il 7% delle assunzioni al personale disabile dovevano includere in tale quota anche le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Purtroppo la modifica apportata dalla legge 126/2010 ha provocato la mobilitazione e la protesta da parte delle associazioni di disabili costringendo il parlamento a ritornare di gran carriera sui propri passi.
La Commissione Lavoro del Senato ha cosi’ approvato in via definitiva il ddl 2545 “Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili.” che ripristina il 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti.
Quest’ultimo intervento legislativo di natura garantista ha il preciso scopo di ripristinare la tutela dei diritti già acquisiti dalla categoria dei disabili sacrificando definitivamente lo sbocco lavorativo per i familiari di quanti si sono sacrificati per servire la Nazione.
Da una interpretazione letteraria del testo del ddl 2545 si evince che l’intenzione del legislatore sia quella di abrogare il dettato normativo di cui all’art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge n. 126/2010 restringendo il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 con l’effettivo ripristino della situazione preesistente. Secondo tale interpretazione, quindi, la precedenza concessa alle vittime del terrorismo potrebbe farsi valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nel citato art. 18. E’ da aggiungere che tale precedenza dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui la pubblica amministrazione deve assumere i beneficiari di cui all’art. 18 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 e da effettuarsi mediante richiesta numerica al competente Centro per l’impiego della Provincia in cui ha sede l’Ufficio dell’amministrazione tenuta al rispetto del citato obbligo (assunzioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio di licenza media).
Mentre il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato nel caso in cui una pubblica amministrazione, dopo aver verificato l’effettiva carenza in organico del personale da assumere (e quindi ben individuato), riservi il (famoso e mai chiarito) 10% alle vittime del terrorismo nei bandi di concorso che, come è noto, devono preventivamente essere autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto dispone l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale procedura di reclutamento potrebbe essere effettuata anche in maniera non contestuale all’intera procedura concorsuale.
I familiari delle vittime di fatto tornano purtroppo alla situazione di incertezza e trascuratezza iniziale a dispetto dello spirito delle norme a loro tutela, e in barba ai loro diritti che permangono per chiara volontà politica indefiniti .
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

corra62 ha scritto:Un'abbraccio all'amico Gino, ti sono vicino, cerca di farti forza e se ti può essere di parziale consolazione su questo forum c'è veramente tanta gente che ti stima e partecipa al tuo dolore.
Ciao Gino
corrado



.....Grazie, :arrow: :roll: :wink: non avevo dubbi.-
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

lory61 ha scritto:
gino59 ha scritto:...... :arrow: :roll: Grazie, :arrow: grazie di vero cuore a tutti i colleghi che anno espresso il loro cordoglio.-
Bentornato grande Gino, il forum ha assoluto bisogno di Te. Sai ci sono anche altri molto preparati e seri, ma l'ironia senza il tuo contributo, viene a mancare.
Saluti


.............Grazie :arrow: e' tutto merito della mia cara :arrow: :) :D S............... :lol: :lol: :lol:
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
marcom01 ha scritto:Ciao Gino59,
Un caloroso abbraccio e le mie piú sentite condoglianze.... In qeste situazioni spiacevole non ci sono parole che possano confortare la perdita.... sentite condogliaze.. Marco

....Grazie del tuo conforto:- :arrow: spero di fare cosa gradita :arrow: :wink: leggi e studiala bene.-

:arrow: Disegno di Legge 23 febbraio 2011 n° 2545 - Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili

Posted on marzo 22nd, 2011

Per molti anni le lacune legislative e la mancanza di una disciplina ad hoc hanno rappresentato per le Vittime una pesantissima discriminante sotto il profilo attuativo del collocamento obbligatorio.
La legge 407/98, tuttora in vigore, riconosce alle Vittime del Dovere, del Terrorismo e della Criminalità organizzata il diritto di precedenza assoluta in tema di collocamento obbligatorio sulle altre categorie protette.
La legge n. 68/99, il D.P.R. n. 333/2000 e la Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2003 hanno stabilito che, alle persone disabili spetta una quota obbligatoria del 7% sul totale del personale, mentre alla categoria delle Vittime viene riservata una quota dell’1%.
L’inserimento delle Vittime all’interno della disciplina specifica per i disabili ha fatto sì che si creassero molteplici dubbi di interpretazione normativa, dubbi che hanno suscitato inevitabilmente un arbitrio nell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il problema pareva definitivamente superato con l’approvazione della legge 126/2010 che emendava la legge 407/1998, introducendo nello specifico : “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68″.
La nuova 407/1998 stabiliva con chiarezza che per le assunzioni delle vittime non si doveva piu ‘applicare la quota di riserva pari all’1% per le imprese con più di 50 dipendenti.
Pertanto le aziende che rientrano nell’obbligo di riservare il 7% delle assunzioni al personale disabile dovevano includere in tale quota anche le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Purtroppo la modifica apportata dalla legge 126/2010 ha provocato la mobilitazione e la protesta da parte delle associazioni di disabili costringendo il parlamento a ritornare di gran carriera sui propri passi.
La Commissione Lavoro del Senato ha cosi’ approvato in via definitiva il ddl 2545 “Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili.” che ripristina il 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti.
Quest’ultimo intervento legislativo di natura garantista ha il preciso scopo di ripristinare la tutela dei diritti già acquisiti dalla categoria dei disabili sacrificando definitivamente lo sbocco lavorativo per i familiari di quanti si sono sacrificati per servire la Nazione.
Da una interpretazione letteraria del testo del ddl 2545 si evince che l’intenzione del legislatore sia quella di abrogare il dettato normativo di cui all’art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge n. 126/2010 restringendo il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 con l’effettivo ripristino della situazione preesistente. Secondo tale interpretazione, quindi, la precedenza concessa alle vittime del terrorismo potrebbe farsi valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nel citato art. 18. E’ da aggiungere che tale precedenza dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui la pubblica amministrazione deve assumere i beneficiari di cui all’art. 18 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 e da effettuarsi mediante richiesta numerica al competente Centro per l’impiego della Provincia in cui ha sede l’Ufficio dell’amministrazione tenuta al rispetto del citato obbligo (assunzioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio di licenza media).
Mentre il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato nel caso in cui una pubblica amministrazione, dopo aver verificato l’effettiva carenza in organico del personale da assumere (e quindi ben individuato), riservi il (famoso e mai chiarito) 10% alle vittime del terrorismo nei bandi di concorso che, come è noto, devono preventivamente essere autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto dispone l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale procedura di reclutamento potrebbe essere effettuata anche in maniera non contestuale all’intera procedura concorsuale.
I familiari delle vittime di fatto tornano purtroppo alla situazione di incertezza e trascuratezza iniziale a dispetto dello spirito delle norme a loro tutela, e in barba ai loro diritti che permangono per chiara volontà politica indefiniti .

Disegno di Legge 23 febbraio 2011 n° 2545

riserve di legge nelle assunzioni - riepilogo

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Legge n. 126/10 del 3 agosto 2010

Posted on agosto 21st, 2010

Conversione definitiva in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Testo coordinato G.U. n. 186 del 11 agosto 2010

disegno-di-legge-n-2291

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Dipartimento Funzione Pubblica - U.P.P.A. Servizio programmazione assunzioni e reclutamento - Circolare n. 6/09 del 14 dicembre 2009

Posted on gennaio 13th, 2010

OGGETTO: Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Escluse le categorie protette dal divieto di nuove assunzioni.

In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette , nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

dipartimento-della-funzione-pubblica-circolare_n_6_2009_del_14_dic_

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Quadro Normativo in Materia di Collocamento Obbligatorio

Posted on aprile 20th, 2009

Gli interventi normativi degli anni più recenti hanno sostanzialmente mutato il quadro normativo di riferimento in materia di collocamento obbligatorio, riguardo alle prerogative riconosciute ai familiari ed ai superstiti delle vittime del dovere e del servizio. Tra le innumerevoli misure di sostegno e di tutela previste dallo Stato in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere e del servizio, gli interventi in materia di collocamento obbligatorio costituiscono in modo inequivocabile uno degli ambiti di maggiore impatto sulla vita dei familiari e dei superstiti delle vittime in questione.

In particolare, il legislatore, nel tempo, ha fatto ricorso ad innumerevoli interventi normativi al fine di assicurare, particolari diritti e prerogative, nel campo delle “assunzioni obbligatorie”, a favore dei familiari e dei superstiti delle vittime del dovere, del servizio, della criminalità e del terrorismo, e da ultimo nei riguardi dei congiunti delle vittime del lavoro, mediante le seguenti fondamentali disposizioni normative:

art. 12, legge 13 agosto 1980, n. 466 - art. 14, legge 20 ottobre 1990, n. 302 (disposizioni abrogate);
art. 21, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni;
legge 12 marzo 1999, n. 68;
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
artt. 34 e 38, legge 16 gennaio 2003, n. 3;
artt. 5, c. 5 e 6 - 21, c. 5 e 6 - 88 c. 6 e 7 - 97, c. 5 e 6 - 108, c. 5 e 6 - 132, c. 1, lettera b, d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217;
art. 1, c. 562 - 565, legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006″ - art. 4, lettera b n. 2, d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
art. 3, c. 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 “legge finanziaria 2008″.

Con riguardo alle assunzioni protette delle categorie appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è data dall’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” con la quale si prevede il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla predetta legge n. 466/1980 presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo quanto indicato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e dalla legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni.

In tale contesto, a favore del personale operativo del CNVVF (indistintamente per la componente permanente e la componente volontaria), si inserisce l’art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio) della legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante “Misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” , mediante il quale si stabilisce che ” Le assunzioni di cui all’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli ed il coniuge del personale del CNVVF deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonché del personale del CNVVF, deceduto per diretto effetto di feriti e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308 , così come estesa ai vigili del fuoco dall’art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli del supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso”.

Da notare come dal punto di vista delle assunzioni delle categorie protette, i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e delle vittime del servizio degli appartenenti al CNVVF siano poste dal legislatore sullo stesso piano e come tale assunto sia rimasto immutato nel tempo.

Successivamente, con l’art. 14 (diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni), la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata pubblicata” ha introdotto la prescrizione che il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa, hanno ciascuno diritto di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi. Tale articolo, che amplia il novero dei beneficiari (mediante l’inclusione dei genitori), ed estende la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata, sarà poi abrogato per effetto della legge n. 68/1999.

Nella disciplina generale concernente le assunzioni delle categorie protette, interviene infatti la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che determina un forte sconvolgimento della legislazione in questione, prevedendo l’abrogazione - a decorrere dal 17 gennaio 2000 - della legge 2 aprile 1868, n. 482, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990.
Ne poteva conseguire anche l’implicita e tacita abrogazione dell’art. 21 della legge n. 521/1988 , che fa riferimento ad una delle norme abrogate.
Invece, due mesi dopo l’entrata a regime delle norme abrogative, il Dipartimento V.V.F prenderà atto dell’esatto contrario, emanando la circolare 8 Marzo 2002 n. 2271, a firma dall’allora Capo Dipartimento, Prefetto Morcone, che denunciava la probabile violazione proprio dell’art. 21 della legge 521/1988, definendola una importante norma dell’ordinamento vigente; riporto di seguito il passaggio cardine della circolare :
“Se si considera, infatti, la tutela che l’ordinamento anche più recente ha garantito ai congiunti dei caduti del Corpo ( legge n.521\1988 e DPR n.333\2000), ammettendo la possibilità di assunzione in soprannumero, vincolare tali assunzioni ai limiti di cui ai commi 4 e 5 e al piano annuale approvato determinerebbe, oltre che la violazione delle norme citate, una palese discriminazione, tanto più grave se si considera che il Corpo, solo nel biennio 2000\2001, ha perso n. 12 dipendenti in circostanze ascrivibili alla legge n.466\ 1 980 (vittime del dovere).“
Si tratta pero’ solo di un fuoco di paglia, perchè, l’interpretazione autentica del Capo Dipartimento, verrà dagli Uffici preposti “ignorata” e mai adottata, lasciando di fatto in essere una profonda lacuna normativa sul fronte delle “assunzioni delle categorie protette” del personale permanente e volontario del CNVVF, ferito o caduto riconosciuto vittima del dovere o del servizio. Lacuna, questa, che è stata parzialmente superata prima con l’adozione delle misure contenute nell’art. 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e poi, mediante le pertinenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 217/2005. Resta, a tutt’oggi, ancora da ripristinare la normativa riguardante il diritto al collocamento obbligatorio operante nei riguardi dei familiari e dei superstiti del personale volontario del CNVVF, che potrebbe aver luogo per mezzo di apposita norma ovvero mediante una interpretazione autentica della legislazione in vigore.

L’art. 18 (Disposizioni transitorie e finali) della predetta legge n. 68/1999, al comma 2, attribuisce una quota di riserva quanto al numero di dipendenti da assumere, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in attesa che sia definita una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause. Da segnalare che ancora oggi non esiste una disciplina organica della materia in esame.

La legge n. 68/1999 sopraccitata è stata preceduta da un’importante disposizione legislativa applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, che introduce “Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo - contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121″. La legge n. 407/1998, prevede, nella versione originaria, che i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa. Interviene poi, la legge n. 288/1999, che in base all’art. 2 (Assunzioni per chiamata diretta) modifica l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988, stabilendo la sostituzione dell’ultimo periodo come segue: “Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.

La normativa in argomento prevede quindi due distinti regimi giuridici, di cui il primo comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, e il secondo, riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.

I benefici della citata legge sono stati estesi alle vittime della criminalità comune, in relazione ad eventi con decorrenza dal 1° gennaio 1990, in base all’art. 82 della legge 23/12/2000, n. 388 “legge finanziaria 2001″, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Il regolamento di esecuzione della precitata legge n. 68/1999, approvato con d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo, i soggetti individuati in base all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

A livello di CNVVF, come già anticipato, la lacuna normativa venutasi a determinare per effetto dell’abrogazione tacita dell’art. 21 della legge n. 521/1988, è stata in parte colmata grazie alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” che all’art. 38 (Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ha previsto che possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

La stessa legge n. 3/2003, all’art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” vero e proprio “statuto delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” (nell’introdurre innumerevoli e consistenti benefici per questa categoria, lascia invariata la condizione delle vittime della criminalità organizzata e, ciò è ancora più grave vista la meno favorevole situazione di partenza, delle vittime del dovere), non investe la materia del collocamento obbligatorio.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″, è stata l’occasione per reintrodurre per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio, ripristinando le prerogative precedentemente riconosciute a favore di tali categorie sulla base di precedenti normative, in particolare si fa rinvio ai seguenti articoli:

- 5, commi 5 e 6 ( Nomina a vigile del fuoco )

- 21, c. 5 e 6 ( Nomina a vice ispettore antincendi )

- 88 c. 6 e 7 ( Accesso al ruolo degli operatori )

- 97, c. 5 e 6 ( Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili )

- 108, c. 5 e 6 ( Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici)

- 132 ( Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b, prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108.

E’ importante osservare come, eccettuata tale modalità di reclutamento per chiamata diretta nominativa, nei limiti contemplati nel d.lgs. n. 217/2005, l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene per pubblico concorso ovvero, limitatamente all’accesso nel ruolo degli operatori, tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Su un piano generale, non limitato cioè alle sole prerogative in materia di assunzioni delle categorie protette, a fronte delle forti sperequazioni prodottesi in termini di benefici riconosciuti alle varie categorie di vittime, il legislatore, con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006″ all’art. 1, commi 562-565, ha stanziato, a partire dal 2006, 10 milioni di euro da destinarsi alla progressiva equiparazione dei trattamenti spettanti alle vittime del dovere al fine di adeguarli gradualmente al miglior trattamento che la legge n. 206/2004 ha riservato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con regolamento di cui al d.P.R 7 luglio 2006 n. 243, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stati disciplinati termini e modalità per realizzare la predetta finalità. Tra i benefici estesi e corrisposti dal 2006 ci sono i ”benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.

La legislazione in questione, per il suo carattere di specialità, richiede per divenire efficace, che siano poste in essere tutte le condizioni atte ad armonizzate le normative settoriali, onde evitare che altrimenti restino lettera morta.

Con la legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) è stata prevista l’estensione delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1999, e successive modificazioni, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Ciò dimostra come l’intenzione del legislatore è di pervenire, nella materia del collocamento obbligatorio, ad una legislazione uniforme, che permetta di superare le distinzioni finora esistenti, prevedendo uguali misure di sostegno, a prescindere che a riportare un grave esito invalidante o a perdere la vita sul posto di lavoro sia un dipendente pubblico o un dipendente privato.

In data 17 marzo 2009, il “Gruppo di Lavoro Tecnico” delle Vittime del Terrorismo, convocato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha iniziato la trattazione di un corposo ordine del giorno, che comprende fra i punti critici al alta priorità il “Collocamento Preferenziale per le Vittime” .
L’inserimento delle Vittime all’interno della disciplina specifica per i disabili ha fatto sì che si creassero molteplici dubbi di interpretazione normativa, dubbi che hanno suscitato inevitabilmente un arbitrio nell’applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il problema pareva definitivamente superato con l’approvazione dell’ art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge 3 agosto n. 126/2010 che emendava la legge 407/1998, introducendo nello specifico : “alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68″.
La nuova 407/1998 stabiliva con chiarezza che per le assunzioni delle vittime non si doveva piu ‘applicare la quota di riserva pari all’1% per le imprese con più di 50 dipendenti.
Pertanto le aziende che rientrano nell’obbligo di riservare il 7% delle assunzioni al personale disabile dovevano includere in tale quota anche le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
Purtroppo la modifica apportata dalla legge 126/2010 ha provocato la mobilitazione e la protesta da parte delle associazioni di disabili costringendo il parlamento a ritornare di gran carriera sui propri passi.
La Commissione Lavoro del Senato ha cosi’ approvato in via definitiva il ddl 2545 “Interpretazione autentica del comma 2 dell’ articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili.” che ripristina il 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti.
Quest’ultimo intervento legislativo di natura garantista ha il preciso scopo di ripristinare la tutela dei diritti già acquisiti dalla categoria dei disabili sacrificando definitivamente lo sbocco lavorativo per i familiari di quanti si sono sacrificati per servire la Nazione.
Da una interpretazione letteraria del testo del ddl 2545 si evince che l’intenzione del legislatore sia quella di abrogare il dettato normativo di cui all’art. 5 - comma 7 - del decreto-legge n. 102/2010 convertito nella legge n. 126/2010 restringendo il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime della criminalità e del dovere nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 con l’effettivo ripristino della situazione preesistente. Secondo tale interpretazione, quindi, la precedenza concessa alle vittime del terrorismo potrebbe farsi valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nel citato art. 18. E’ da aggiungere che tale precedenza dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui la pubblica amministrazione deve assumere i beneficiari di cui all’art. 18 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 e da effettuarsi mediante richiesta numerica al competente Centro per l’impiego della Provincia in cui ha sede l’Ufficio dell’amministrazione tenuta al rispetto del citato obbligo (assunzioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio di licenza media).
Mentre il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato nel caso in cui una pubblica amministrazione, dopo aver verificato l’effettiva carenza in organico del personale da assumere (e quindi ben individuato), riservi il (famoso e mai chiarito) 10% alle vittime del terrorismo nei bandi di concorso che, come è noto, devono preventivamente essere autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto dispone l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale procedura di reclutamento potrebbe essere effettuata anche in maniera non contestuale all’intera procedura concorsuale.
I familiari delle vittime di fatto tornano purtroppo alla situazione di incertezza e trascuratezza iniziale a dispetto dello spirito delle norme a loro tutela, e in barba ai loro diritti che permangono per chiara volontà politica indefiniti .


....Scusa......... :!: :arrow: dimenticavo che questi possono servire per l'assunzione dei tuoi famigliari.-
marcom01
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da marcom01 »

Ciao Gino,
Bentornato, mi chiamo Marco e anche se non ci conosciamo e sono nuovo a questo forum, ho notato quanta gente ti voglia bene e quanti amici ho giá trovato... per questo grazie.
Grazie per il tuo lungo post lo studieró con attenzione.
Avevo chiesto a Roberto Mandarino, persona squisitissima un informazione e vorrei girarla anche a te... Perdonami non voglio approfittare della tua gentilezza ma ho promesso a mio figlio che lo avrei aiutato per quanto possibile... pertanto di seguito le...

Volevo chiedere alcune informazioni circa la scuola aerenautica "GIULIO DOUHET" sita in Firenze, in quanto mio figlio vorrebbe inscriversi a questa scuola e successivamente tentare l'accademia aereonautica militare a Caserta, o in alternanza la Nunziatella con indirizzo per entrambi scientifico europeo.... Ha la passione al volo e vorrebbe tentare.
Essendo io vittima del terrorismo dovrebbe avere qualche agevolazione oltre al fatto che é molto preparato e ha ottimi voti a scuola. Mi sapresti indicare come fare il ragazzo ha 14 anni e il prossimo anno fará la 1^ superiore e vorrebbe sapere come fare. Grazie un abbraccio Marco
gino59
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

marcom01 ha scritto:Ciao Gino,
Bentornato, mi chiamo Marco e anche se non ci conosciamo e sono nuovo a questo forum, ho notato quanta gente ti voglia bene e quanti amici ho giá trovato... per questo grazie.
Grazie per il tuo lungo post lo studieró con attenzione.
Avevo chiesto a Roberto Mandarino, persona squisitissima un informazione e vorrei girarla anche a te... Perdonami non voglio approfittare della tua gentilezza ma ho promesso a mio figlio che lo avrei aiutato per quanto possibile... pertanto di seguito le...

Volevo chiedere alcune informazioni circa la scuola aerenautica "GIULIO DOUHET" sita in Firenze, in quanto mio figlio vorrebbe inscriversi a questa scuola e successivamente tentare l'accademia aereonautica militare a Caserta, o in alternanza la Nunziatella con indirizzo per entrambi scientifico europeo.... Ha la passione al volo e vorrebbe tentare.
Essendo io vittima del terrorismo dovrebbe avere qualche agevolazione oltre al fatto che é molto preparato e ha ottimi voti a scuola. Mi sapresti indicare come fare il ragazzo ha 14 anni e il prossimo anno fará la 1^ superiore e vorrebbe sapere come fare. Grazie un abbraccio Marco



.........Quello che io ho allegato :arrow: sono tutti i particolari benefici per gli assunzioni.-

.........In sintetico, l'aveva postato Roberto M.................N.B. in tutte le domande ho concorsi, tuo figlio deve menzionare :arrow: " IL TUO STATUS di VITTIMA DEL TERRORISMO".-

.................. :arrow:
http://www.interno.it/mininterno/export" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ... dovere.pdf

Cari saluti Roberto

2.9.1963

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Roberto Mandarino

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...Ciao.-
gervasi pietro

Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gervasi pietro »

Giungono Carissimo Gino , perdonami se distrattamente non ho fatto attenzione a questa pagina .
Mi dispiace per l' improvvisa perdita di tua madre. Anche se in ritardo ti giungono i più sinceri condoglianze .
Coraggio . ciao
Ti lascio un pensiero , sperando che sia gradita .
La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: . Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre chiamato; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.
Alex2010
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da Alex2010 »

gino59 ha scritto:.....IERI 22.12.2011, E' VENUTA A MANCARE :arrow: MIA MADRE.-
Anche se in ritardo....porgo anche io le più Sentite Condoglianze a Te e Famiglia :( :(
gino59
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

Alex2010 ha scritto:
gino59 ha scritto:.....IERI 22.12.2011, E' VENUTA A MANCARE :arrow: MIA MADRE.-
Anche se in ritardo....porgo anche io le più Sentite Condoglianze a Te e Famiglia :( :(

.........Grazie :arrow: :roll:
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

gervasi pietro ha scritto:Giungono Carissimo Gino , perdonami se distrattamente non ho fatto attenzione a questa pagina .
Mi dispiace per l' improvvisa perdita di tua madre. Anche se in ritardo ti giungono i più sinceri condoglianze .
Coraggio . ciao
Ti lascio un pensiero , sperando che sia gradita .
La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: . Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre chiamato; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.




.................Non c'e' niente da perdonare.- :arrow: Grazie di :arrow: :roll: cuore.-
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:...... :arrow: :roll: Grazie, :arrow: grazie di vero cuore a tutti i colleghi che anno espresso il loro cordoglio.-





.............. :arrow: GRAZIE, :arrow: ANCHE A QUEI COLLEGHI CHE MI ANNO CHIESTO TANTO, MA NON

.............. :arrow: ANNO DATO NIENTE............................ :!: :!: :!: :!: :!:
MIRKOLEONE

Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da MIRKOLEONE »

scusa Gino 59, ho visto solo ora il messaggio; faccio le mie più sentite condoglianze a te e famiglia.

Mirko
gino59
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Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da gino59 »

MIRKOLEONE ha scritto:scusa Gino 59, ho visto solo ora il messaggio; faccio le mie più sentite condoglianze a te e famiglia.

Mirko


.........Grazie, :arrow: Mirko.-
saghi59

Re: ASSENTE PER POCHI GIORNI:-

Messaggio da saghi59 »

condoglianze anche se in ritardo.............coraggio !
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