Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"
Inviato: ven mag 31, 2019 6:50 pm
da panorama
sempre per il bene e nell'interesse dei colleghi.
---------------------------------------------------------
per notizia il Ministero della Difesa perde l'Appello,
1) - il giudice unico presso la Sezione giurisdizionale regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dal sig. S. G., sott’ufficiale in forza alla Marina Militare, per il riconoscimento, ai fini pensionistici ed ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, dei periodi di lavoro prestati con esposizione ultradecennale all’amianto.
2) - Secondo il dicastero appellante, il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo con esposizione all’amianto del lavoratore sarebbe configurabile solo nei confronti dei soggetti ancora “attivi nel campo del lavoro che producono istanze di riconoscimento ai fini di prestazioni pensionistiche che, pertanto, non sono ancora usufruite”. Ne discenderebbe per il caso di specie l’inammissibilità della domanda, in quanto proposta dopo il collocamento in quiescenza del militare.
3) - Nel merito, pur non contestando l’esposizione del G. all’amianto per un arco temporale pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 dicembre 1999), il dicastero appellante ha, tuttavia, contestato il riconoscimento del coefficiente di rivalutazione dell’1,5 anziché dell’1,25, giacché il G. era appartenente alle Forze Armate e, pertanto, non soggetto all’assicurazione generale INAIL.
La CdC d'appello precisa:
4) - Osserva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, ha riconosciuto il diritto al coefficiente 1,5 per lavoratori non iscritti all’I.N.A.I.L. che avevano maturato i requisiti per il beneficio in questione entro il 2.10.2003 (cfr. sent. n. 12/2013; idem, Sez. II, sent. n. 898 del 14 settembre 2016).
5) - Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che la copertura assicurativa contro i rischi dell’amianto non viene meno nelle ipotesi in cui si tratti di lavoratore iscritto a gestioni assicurative diverse dall’INAIL, sussistendo, conseguentemente, per i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici, l’obbligo dell’assicurazione, così come previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con riferimento alle “attività protette” indicate dall’art. 1 dello stesso decreto presidenziale.
Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"
Inviato: ven dic 27, 2019 6:10 pm
da panorama
supervalutazione.
1) - Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro, in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarava il diritto dello stesso alla richiesta supervalutazione e condannava l’INPS al pagamento delle conseguenti differenze sulla pensione in godimento senza che tuttavia l’Istituto provvedesse alla sua esecuzione ….
2) - il ricorrente è stato esposto ad inalazione ed assorbimento di amianto per una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro ……
Il TAR LAZIO precisa:
3) - il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui appresso, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul precedente specifico in materia, (C. Stato, sezione III, 19 marzo 2018, n. 1718) laddove l’Alto Consesso ha posto in evidenza che in base alla giurisprudenza di legittimità sulla materia, considerato che il beneficio di cui all’art. 13 cit. assolve alla principale funzione di agevolare il conseguimento della pensione massima ai lavoratori esposti al cd “rischio amianto” è ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo della prestazione conseguibile ossia le 2080 settimane ovvero 40 anni di contribuzione.
----------------------------------------
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 3Q, numero provv.: 201911053
Pubblicato il 17/09/2019
N. 11053/2019 REG. PROV. COLL.
N. 08653/2018 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Pietrograzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giotto, n. 3-E;
contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.;
per l'ottemperanza
al giudicato formatisi sulla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Terza Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’INPS -OMISSIS-, parte ricorrente espone che, essendo stato esposto per il periodo 15 dicembre 1960 – 31 dicembre 1985 ad amianto in concentrazioni superiori a 100 fibre per litro, durante il servizio svolto alle dipendenze della -OMISSIS- chiamava in giudizio l’INPS per ottenere il beneficio di cui all’art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992 come modificata dalla L. n. 271 del 1993.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro, in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarava il diritto dello stesso alla richiesta supervalutazione e condannava l’INPS al pagamento delle conseguenti differenze sulla pensione in godimento senza che tuttavia l’Istituto provvedesse alla sua esecuzione, nonostante la notifica in forma esecutiva in data -OMISSIS-.
2. Pertanto l’interessato ha proposto il ricorso in esame chiedendo che sia accertata la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. -OMISSIS- e che ne sia ordinata l’esecuzione all’INPS condannando l’Istituto al pagamento allo stesso della somma dovutagli a titolo di differenze sulla pensione in godimento dal -OMISSIS- all’esito del ricalcolo della stessa sulla base del punto a) del dispositivo indicando il termine entro il quale l’adempimento dovrà essere eseguito o in caso di inottemperanza chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva con condanna dell’INPS al pagamento degli interessi e della rivalutazione come per legge.
3. L’INPS non risulta costituito in giudizio.
4. Pervenuto il ricorso per la trattazione alla camera di consiglio del 9 luglio 2019 il Collegio lo ha trovato in parte fondato, come nel prosieguo verrà disaminato.
Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma di cui parte ricorrente chiede l’esecuzione testualmente stabilisce che:
“a) dichiara il diritto del ricorrente alla supervalutazione di cui all’art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 e s.m., con applicazione del coefficiente di 1,5 del periodo di contribuzione che va dal -OMISSIS-;
b) condanna l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenza sulla pensione in godimento dal -OMISSIS-, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali da oggi al soddisfo;
c) respinge la domanda avente ad oggetto il premio;
d) condanna l’INPS alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di difesa, che liquida in E. 2.610,00 di cui E. 20,00 per spese, E. 1.030,00 per dritti, E. 1.560,00 per onorari, oltre S.G., Iva e Cpa da distrarsi; pone definitivamente a carico dell’INPS le spese di CTU liquidate con separato decreto;…”.
L’INPS con nota a prot. -OMISSIS- recante ad oggetto “Esecuzione sentenza n. -OMISSIS- Tribunale di Roma” ha testualmente risposto ad un sollecito di parte ricorrente come segue:
“Si comunica che a seguito della sentenza in oggetto è stata riesaminata la posizione contributiva del Sig. -OMISSIS-. E’ stato rilevato, tuttavia, che la pensione -OMISSIS- risulta già calcolata sulla massima anzianità contributiva riconoscibile nel Fondo Trasporti prima della sua soppressione (36 anni, pari al 90% della retribuzione pensionabile dell’ultimo anno).
“L’anzianità contributiva accreditata nella posizione assicurativa del sig. -OMISSIS- (presa a base per il calcolo della pensione), infatti è pari a 39 anni 6 mesi e 14 gg; non è stato possibile, pertanto, attribuire alcuna maggiorazione.”.
A fronte di tale nota parte ricorrente oppone che l’applicazione della sentenza comporta che “l’anzianità contributiva, ai fini del ricalcolo della pensione del Sig. -OMISSIS-, deve essere da parte dell’INPS maggiorata di 12,5 anni di contribuzione in più in virtù della moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dei 25 anni di lavoro esposto alle fibre di amianto, ossia da sommare ai 39 anni 6 mesi e 14 giorni, a titolo di beneficio previsto e disposto a norma dell’art. 13, comma 8, della L. 257 del 1992, come modificata dalla L. 271 del 1993. Vale a dire che l’INPS avrebbe dovuto e deve dare esecuzione alla sentenza in parola ricalcolando la pensione (n. -OMISSIS-) in godimento al Sig. -OMISSIS- dal -OMISSIS- sulla base di effettivi 39 anni 6 mesi e 14 giorni + 12,5 anni di contribuzione in più dovutigli in virtù della emarginata sentenza del Tribunale Lavoro di Roma ormai passata in giudicato, per un totale pari a 52 anni e 14 giorni di contribuzione ai fini del ricalcolo della pensione e del pagamento delle conseguenti differenze in favore del Sig. -OMISSIS- con decorrenza -OMISSIS-sino a tutt’oggi, anziché sulla base dei soli effettivi 39 anni 6 mesi e 14 giorni.”
La tesi di parte ricorrente è tuttavia smentita dalla accurata ricostruzione operata dal Tribunale di Roma che nella ridetta sentenza a n. -OMISSIS- di cui si chiede l’esecuzione ha chiarito che in base alla CTU effettuata, il ricorrente è stato esposto ad inalazione ed assorbimento di amianto per una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro, con un valore medio per otto ore al giorno nel periodo dal -OMISSIS-.
Poiché la soglia rilevante è una soglia di concentrazione media annua ed il ricorrente è andato in pensione a -OMISSIS-, il Tribunale ha chiarito che il coefficiente da applicare per la supervalutazione è quello di 1,5 e non quello di 1,25 ridimensionato dall’art. 47, comma 1 della Legge n. 326/2003.
Il Tribunale conclude, dunque, che “l’INPS va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sul trattamento pensionistico derivante dalla accertata supervalutazione con gli accessori di legge (art. 16, comma 6 della legge n. 412/91).”
Da tale motivazione della sentenza si ricava sostanzialmente che l’applicazione del beneficio statuita dal Tribunale di Roma comporta la supervalutazione del servizio prestato dall’interessato per il periodo di sottoposizione alle polveri di amianto secondo il coefficiente di 1,5 previsto dalla norma originaria prima della modifica intervenuta nel 2003 e non nella aggiunta di ulteriori anni come sopra calcolato dall’interessato.
5. In questo senso, poiché dalla nota in data -OMISSIS- non è chiaro se l’Istituto, che peraltro non risulta costituito in giudizio, abbia proceduto al riesame della posizione del ricorrente secondo tali esplicite disposizioni recate dalla sentenza di cui enuncia l’esecuzione, il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui appresso, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul precedente specifico in materia, (C. Stato, sezione III, 19 marzo 2018, n. 1718) laddove l’Alto Consesso ha posto in evidenza che in base alla giurisprudenza di legittimità sulla materia, considerato che il beneficio di cui all’art. 13 cit. assolve alla principale funzione di agevolare il conseguimento della pensione massima ai lavoratori esposti al cd “rischio amianto” è ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo della prestazione conseguibile ossia le 2080 settimane ovvero 40 anni di contribuzione.
E poiché, come sopra evidenziato, in assenza di costituzione dell’Istituto, il ricorrente ha prestato servizio dal -OMISSIS-, quindi per trentatrè anni e non è chiaro se i 39 anni 6 mesi e 14 gg attribuitigli siano il frutto della supervalutazione ex art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992, come risulterebbe dalla nota del-OMISSIS- sopra richiamata, l’INPS dovrà dunque dare corretta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Terza Lavoro a n. -OMISSIS- ed in tale forma notificata all’INPS l’-OMISSIS-, rimasta non ottemperata né appellata, come risulta dal certificato di non interposto giudizio di secondo grado rilasciato dal competente ufficio della Corte di Appello di Roma in data -OMISSIS-. Assegna per l’esecuzione il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina sin da ora, come richiesto dal ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato e previa verifica dell’eventuale adempimento nelle more intervenuto.
Il compenso del commissario ad acta viene liquidato sin da ora in euro 800,00 a carico del bilancio dell’INPS fermo restando che il detto commissario dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
6. Le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell’amministrazione nella misura indicata in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
1) ordina all’INPS di dare corretta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Terza Lavoro n. -OMISSIS- a favore del ricorrente nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, secondo le modalità in motivazione indicate;
3) condanna l’INPS intimato al pagamento delle spese di giudizio direttamente al procuratore in epigrafe indicato, spese che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) ed al pagamento del compenso del Commissario ad acta che viene liquidato in euro 800,00, fermi restando gli incombenti di cui in motivazione a carico dello stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.