Admin ha scritto:la norma a cui si fa riferimento è l'articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) che recita:
1. «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;
Come si può vedere, in caso di riforma, si ha diritto alla promozione con decorrenza dal giorno precedente a quello della dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato.
La Marina rispetta tale norma di legge ma a modo suo, cioè promuove il personale a norma dell'articolo citato solo dopo il congedo (cioè dopo che il personale è effettivamente transitato o ha rinunciato al transito). In ogni caso, anche se con ritardo, si viene promossi.
Consiglio comunque di inviare al proprio comando, una letterina (la solita raccomandata A.R.) come nell'esempio di seguito illustrato:
Oggetto: richiesta dello stato di avanzamento della pratica relativa alla promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010).
Riferimento: Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 - art. 1077 decreto leg.vo 66/2010
Il sottoscritto Nome e Cognome, nato a_________ il _________ e residente in ________________________, attualmente indicare il grado. in s.p.e. della Marina Militare, dichiarato “permanentemente non idoneo al S.M.M., idoneo nella riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi del D.M. 18.4.02” con verbale modello BL/S n° _____________ datato _____________ (che si allega),
CONSIDERATO
• che l’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) stabilisce che: «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;
• la predetta norma, quindi, impone all’Amministrazione militare di promuovere al grado superiore il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa che si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente articolo con decorrenza “dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso”.
• Lo scrivente quindi, dal momento della dichiarazione di non idoneità sancita con il verbale modello BL/S n° _____________datato _________, ha atteso invano l’applicazione della norma ora descritta, senza ricevere alcun cenno da parte dell’Amministrazione.
Per i motivi elencati il sottoscritto chiede si sapere le motivazioni della mancata applicazione nei suoi confronti dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010), essendo trascorsi indicare il periodo di tempo dalla dichiarazione di non idoneità o, in subordine, i motivi ostativi all’applicazione di una norma di così palmare chiarezza.
Chiedo altresì di conoscere il responsabile del procedimento amministrativo in parola.
Con osservanza
Luogo, data
IL RICHIEDENTE
Nome e Cognome
Per quanto riguarda quindi l'effettiva promozione, i 6 scatti e tutto il resto, mi sento di tranquillizarvi. Chi decide di optare per la pensione di inabilità invece dell'impiego civile, gli verrà corrisposto quanto gli compete. Non abbiate timori infondati, conosco di persona moltissimi militari che non hanno accetto l'impiego civile o hanno rinunciato al transito dopo aver fatto istanza, e a tutti è stato corrisposto quanto previsto dalla legge.
Carissimo Admin, la disturbo per l'ennesima volta, sperando in un suo parere per comunicarLe quanto segue:
Dopo la riforma per motivi sanitari a fine ultimo trimestre 2010, dopo aver fatto Istanza di transito impiego civile un mese dopo ed in seguito a mia Rinuncia di Transito Impiego civile a nov 2011, circa un anno dopo, optando quindi per andarmene in pensione, mi è stato notificato in questi giorni del mese di gennaio 2012 dal mio ultimo Comando di appartenenza, il Dispaccio di Persomil Sottufficiali e Truppa che mi riguarda e che cita, trascrivo il succo sintetizzando:
"In seguito a rinuncia del Capo di 1^ Cl. XXXX, la procedura relativo al transito si è conclusa nel senso che il rapporto di lavoro non si è costituito. Per quanto sopra, per i successivi adempimenti di competenza, si comunica che il Capo di 1 Classe XXXX, con decreto in corso di perfezionamento è stato promosso al grado di Primo Maresciallo, con anzianità assoluta e decorrenza assegni in data (la data trascritta è quella del giorno prima alla data della riforma), ossia fine trimestre 2010, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto Lgs. 12 maggio 1995, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2187 del Decreto Lgs. 15 marzo 2010, N. 66.
Il medesimo cessa dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal giorno xxx (quello successivo a quello della riforma) ai sensi dell'art 29 della Legge 599/1954 e succ. modificazioni, visto il Decreto Lgs. 15 marzo 2010, N. 66, recante il Codice dell'Ordinamento militare ed in particolare , l'art. 2187 concernente la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato Codice.
Per il periodo dal XXXXXX ("fine trimestre 2010 a fine trimestre 2011"), il Sottufficiale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare, anorma dell'art. 2 comma 7 del Decreto Interministariale 18 aprile 2002, applicativo della Legge 266/99.
Premesso ciò, Persomil IV Rep. e Previmil, forniscano a Maricommi Roma ufficio trattamento pensionistico le direttive per ridefinire la posizione economico/amministrativa del nominato Sottufficiale.
Sia notificato il presente Tldp al Sottufficiale ed a nformarlo che avverso il presente provvedimento è ammesso il Ricorso al TAR competente ai sensi dell'art. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, allegato al Decreto Lgs. 2 luglio 2010, N. 104 O, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, N. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente Messaggio.
Oltre a notificarmi il dispaccio il mio EX comando ha provveduto contestualmente a farmi e a firmare , d'ufficio, tutte le pratiche per la pensione, liquidazione etc. per l'invio agli Enti previsti.
In questi giorni, mi è arrivata a domicilio, a me per conoscenza, la lettera di MARICOMMI Roma - Ufficio Pensioni, indirizzata per competenza all'INPDAP della mia città di residenza, avente come oggetto "Trasferimento della pratica amministrativa per la liquidazione del trattamento pensionistico e previdenziale a mio favore" che cita in breve: Il primo Maresciallo XXXX, cessato dal servizio per riforma in data XXXX ossia (data del giorno prima della riforma), ossia a fine 2010 per intenderci.
Sempre a seguire, la stessa lettera cita:
Nel periodo da XXX al YYYY (ossia il periodo in attesa del transito), il Suddetto Sottufficiale deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità al servizio militare, anorma dell'art. 2 comma 7 del Decreto Interministariale 18 aprile 2002, applicativo della Legge 266/99.
Premesso ciò, Quel che vorrei capire è:
1. il buon Stoca66, qui nel Forum non aveva torto a ribadire che il problema è che PERSOMIL, in caso di riforma e successiva attesa per il transito, si ostina a non far coincidere la data di fine servizio del militare a quella della rinuncia all'impiego civile, bensì alla data antecedente la non idoneità??
2. In sostanza mi può confermare alla luce di quanto descritto, che il periodo di aspettativa di circa un anno (da fine ultimo trimestre 2010 a fine trimestre 2011) in attesa di transito non dico non mi è stato conteggiato come "servizio effettivo"??
Distini saluti
COSIMO13