riforma parziale ed equo indennizzo
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Ciao Antonio sei molto gentile, per il momento non ho necessità impellente di avere il modulo per la domanda perchè la mia posizione in merito alla idoneità parziale ancora non si è conclusa; appena nè avrò necessità ti disturberò. Grazie ancora per la tua disponibilità.
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Messaggio da tarpal43 »
PER RAMBO: chiedo il quesito a cui non ho avuto risposta in un post, e cioè, in merito ad un'invalidità civile ascritta dall'asl, 67-74 %, e nel caso la notificassi all'amministrazione, è previsto il congedo e magari se ci fosse un termine entro il quale il militare debba essere riformato? Ringrazio
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Si viene sicuramente riformati in forma totale con una 3^ categoria questa corrisponde ad una invalidità che va dal 70% al 75%, si viene quasi certamente riformati in forma totale ed in alcuni rari casi in forma parziale con una 4^ categoria che corrisponde ad un invalidità che va dal 60% al 70%.
Ciao Rambo
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Riformati parziali.
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indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981
La norma in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.
il Ministero della Difesa ha negato ad un capitano pilota di elicotteri dell’E.I la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981 in quanto tale emolumento è previsto unicamente a favore del personale non idoneo in modo parziale appartenente alle forze di polizia: in forza dell’art. 4, c. 5, l. 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
il Ministero della Difesa ha comunicato al capitano la concessione, dell’equo indennizzo ed il rigetto dell’istanza volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981.
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indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981
La norma in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.
il Ministero della Difesa ha negato ad un capitano pilota di elicotteri dell’E.I la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981 in quanto tale emolumento è previsto unicamente a favore del personale non idoneo in modo parziale appartenente alle forze di polizia: in forza dell’art. 4, c. 5, l. 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
il Ministero della Difesa ha comunicato al capitano la concessione, dell’equo indennizzo ed il rigetto dell’istanza volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981.
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Antonio, io non ho timore di fare quesiti al collega e giusto per tua conoscenza, io faccio quesiti su diversi argomenti a far data dal 1987, sia alla nostra Rivista "Il Carabiniere" che quando allora c'era "Il Giornale dei Militari" poi rinonimato "Il nuovo giornale dei militari" e i miei quesiti uscivano anche su questi giornali poiché d'interesse a tanti, logicamente non ho esitato di farli da diversi anni anche nella nostra Area Leonardo, ove risponde l'URP (o UPR).
Pensa che un mio vecchio Cap. comandante di Compagnia mi diceva che ero un Grafomane, ossia quello che scrive troppo.
Inoltre, alcuni Ufficiali hanno preso anche dei rimproveri su ciò che io scrivevo poiché riscontravano le problematiche poste sotto forma di quesiti.
Pensa che un mio vecchio Cap. comandante di Compagnia mi diceva che ero un Grafomane, ossia quello che scrive troppo.
Inoltre, alcuni Ufficiali hanno preso anche dei rimproveri su ciò che io scrivevo poiché riscontravano le problematiche poste sotto forma di quesiti.
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Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Messaggio da christian71 »
Continua così panorama, forse non tutti sanno che dedichi gran parte del tuo tempo libero per darci preziose informazioni...
Saluti e grazie
Christian
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Saluti e grazie
Christian
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Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Certamente christian.
Invito Antonio a leggere anche altri siti internet, come il Coisp (per citarne qualcuno) per vedere come scrivono e in che modo trattengono i rapporti con i loro vertici tra cui il M.I. quando riscontrano difficoltà nel lavoro ed altro.
Nel nostro interno bisognerebbe scrivere con toni e modi attuali altro che ........
Quando leggo nel nostro interno mi sembra di vedere la scuola elementare in cui si usava Signor Maestro o Signora Maestra, posso fare .... o posso andare .... mi scusi......
Ancora stiamo a discutere di problemi che ormai non dovrebbero esistere ma che sono sempre attuali in tutti i comandi di base.
Come mai a capo Cobar/Coir/Cocer c'è sempre un ufficiale e non un M.llo o App.to?
Quando nascono i sindacati da noi?
Invito Antonio a leggere anche altri siti internet, come il Coisp (per citarne qualcuno) per vedere come scrivono e in che modo trattengono i rapporti con i loro vertici tra cui il M.I. quando riscontrano difficoltà nel lavoro ed altro.
Nel nostro interno bisognerebbe scrivere con toni e modi attuali altro che ........
Quando leggo nel nostro interno mi sembra di vedere la scuola elementare in cui si usava Signor Maestro o Signora Maestra, posso fare .... o posso andare .... mi scusi......
Ancora stiamo a discutere di problemi che ormai non dovrebbero esistere ma che sono sempre attuali in tutti i comandi di base.
Come mai a capo Cobar/Coir/Cocer c'è sempre un ufficiale e non un M.llo o App.to?
Quando nascono i sindacati da noi?
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Messaggio da italiauno61 »
La prima risposta sta nella legge che ha istituito la rappresentanza militare, quindi bisognerebbe interrogare il legislatore dell'epoca (1978) perchè così fu disposto...:)panorama ha scritto: Come mai a capo Cobar/Coir/Cocer c'è sempre un ufficiale e non un M.llo o App.to?
Quando nascono i sindacati da noi?
per la seconda, mi sa che fino a quando indosseremo delle stellette a cinque punte, la vedo dura...
Ciao
Re: riforma parziale ed equo indennizzo
Ricorso Straordinario al PdR perso
N.B.: in questo post, ci sono altre informazioni circa l'indennità speciale "una tantum".
mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Il CdS precisa:
1) - l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”
2) - Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.
3) - Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802084 - Public 2018-09-04 -
Numero 02084/2018 e data 27/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2018
NUMERO AFFARE 00869/2014
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C.. R.., contro Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso il mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum";
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 267189 del 18/09/2013, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato.
1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il luogotenente della Guardia di Finanza C.. R.., in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di ...., ha impugnato la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 25 ottobre 2012, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione dell'indennità speciale "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981, presentata in data 9/10/2009 in quanto "l'aggravamento può essere liquidato una sola volta" nonché la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 26/02/2013 di rigetto del ricorso gerarchico.
1.1) Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta l’indennità speciale "una tantum" rilevando la specialità dell'indennità richiesta, in quanto riservata alle sole Forze di Polizia, e la disponibilità dello stesso alla rinuncia alle somme concesse a titolo di equo indennizzo ed aggravamento già percepite, in quanto incompatibili con l’indennità “una tantum”.
2.) Il ricorrente ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, con istanza datata 4 agosto 1995, per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità "artrosi cervico-lombare", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, concessa dall’Amministrazione, con decreto n. 507, in data 12 febbraio 1998, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.
2.1.) Successivamente il militare, con istanze datate 13 agosto 1999 e 6 agosto 2001, ha chiesto l'aggravamento dell'equo indennizzo per le infermità note di “gastroduodenite" e "artrosi c/d/I lievemente discopatica", già riconosciute dipendenti da causa di servizio, successivamente concesso con decreto n.700, in data 10 settembre 2003, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.
2.2.) Il luogotenente, con istanza prodotta in data 9 ottobre 2009, ha chiesto la corresponsione dell'indennità speciale "una tantum" ai sensi dell'art.7 del d.P.R. n. 738 del 25 ottobre 1981, per le infermità "artrosi cervico lombare" e "artrosi c/d/l lievemente discopatica", già giudicate dipendenti da causa di servizio e classificate per cumulo alla 7" categoria Tab.A.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze — C.M. Dipendenze, con verbale modello BL/B n.018166 del 30 marzo 2010, ha diagnosticato in atto nei confronti dell'interessato l'aggravamento dell'infermità "artrosi cervico lombare" in "limitazione funzionale del rachide lombare, danno radicolare", ascrivendola, per cumulo con altre infermità, alla Tabella A, Cat.6", giudicandolo idoneo al servizio in modo parziale.
3.) L’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del gravame in oggetto.
4.) La Sezione ritiene il ricorso infondato e, quindi, da rigettare.
Le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese risultano prive di fondamento, in quanto l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”
Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.
Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
N.B.: in questo post, ci sono altre informazioni circa l'indennità speciale "una tantum".
mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981
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Il CdS precisa:
1) - l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”
2) - Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.
3) - Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802084 - Public 2018-09-04 -
Numero 02084/2018 e data 27/08/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2018
NUMERO AFFARE 00869/2014
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da C.. R.., contro Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso il mancato riconoscimento dell'indennità "una tantum";
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 267189 del 18/09/2013, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato.
1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il luogotenente della Guardia di Finanza C.. R.., in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di ...., ha impugnato la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 25 ottobre 2012, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione dell'indennità speciale "una tantum" ex art. 7. d.P.R. 738/1981, presentata in data 9/10/2009 in quanto "l'aggravamento può essere liquidato una sola volta" nonché la determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del 26/02/2013 di rigetto del ricorso gerarchico.
1.1) Il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta l’indennità speciale "una tantum" rilevando la specialità dell'indennità richiesta, in quanto riservata alle sole Forze di Polizia, e la disponibilità dello stesso alla rinuncia alle somme concesse a titolo di equo indennizzo ed aggravamento già percepite, in quanto incompatibili con l’indennità “una tantum”.
2.) Il ricorrente ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, con istanza datata 4 agosto 1995, per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità "artrosi cervico-lombare", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, concessa dall’Amministrazione, con decreto n. 507, in data 12 febbraio 1998, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.
2.1.) Successivamente il militare, con istanze datate 13 agosto 1999 e 6 agosto 2001, ha chiesto l'aggravamento dell'equo indennizzo per le infermità note di “gastroduodenite" e "artrosi c/d/I lievemente discopatica", già riconosciute dipendenti da causa di servizio, successivamente concesso con decreto n.700, in data 10 settembre 2003, del Comando Generale, Servizio Amministrativo III" Divisione.
2.2.) Il luogotenente, con istanza prodotta in data 9 ottobre 2009, ha chiesto la corresponsione dell'indennità speciale "una tantum" ai sensi dell'art.7 del d.P.R. n. 738 del 25 ottobre 1981, per le infermità "artrosi cervico lombare" e "artrosi c/d/l lievemente discopatica", già giudicate dipendenti da causa di servizio e classificate per cumulo alla 7" categoria Tab.A.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze — C.M. Dipendenze, con verbale modello BL/B n.018166 del 30 marzo 2010, ha diagnosticato in atto nei confronti dell'interessato l'aggravamento dell'infermità "artrosi cervico lombare" in "limitazione funzionale del rachide lombare, danno radicolare", ascrivendola, per cumulo con altre infermità, alla Tabella A, Cat.6", giudicandolo idoneo al servizio in modo parziale.
3.) L’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del gravame in oggetto.
4.) La Sezione ritiene il ricorso infondato e, quindi, da rigettare.
Le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese risultano prive di fondamento, in quanto l'Amministrazione ha operato in base all'art. 7 del d.P.R. n.738 del 25 ottobre 1981 ("Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale"), che recita testualmente: "... L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento …”
Nel caso di specie, il militare non ha diritto ad ottenere il beneficio richiesto, perché non cumulabile all'equo indennizzo, già corrispostogli per la patologia "artrosi cervico lombare" in sede di accertamento della dipendenza prima e di aggravamento poi.
Per quanto attiene l’offerta di restituire le due indennità, come affermato dalla giurisprudenza in materia di equo indennizzo (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, n. 2028/2012; Cons. St., Sez. III, n. 1296/2012; Tar Catanzaro, Sez. II, n. 136/2012; Cons. St., Sez. III, n. 3621/2011), il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (come quello di concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 7 d.p.r. n. 738/1981) ha natura autoritativa, non paritetica, e, pertanto, non è liberamente disponibile da parte del ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
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