
Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Ciao,
chiedendo il cumulo PPO + stipendio da civile, si azzerano tutti i contributi versati da militare e si deve nuovamente ripartire da zero, quindi se non si maturano le condizioni di cui sopra non è reversibile nei confronti dei superstiti.
La risposta dell'INPS è chiara, non lascia dubbi ad interpretazioni diverse.
chiedendo il cumulo PPO + stipendio da civile, si azzerano tutti i contributi versati da militare e si deve nuovamente ripartire da zero, quindi se non si maturano le condizioni di cui sopra non è reversibile nei confronti dei superstiti.
La risposta dell'INPS è chiara, non lascia dubbi ad interpretazioni diverse.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
La P.P.O. la percepisci perché hai il minimo contributivo per percepirla e quindi è reversibile. Qui si fa riferimento alle seconda pensione ossia a quella che percepiresti lavorando altri 20 anni nel ruolo civile.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Buongiorno a tutti gli utenti del gruppo,
ma perchè l'INPS risponde in maniera diversa?
Riporto i miei quesiti e le risposte fornitemi lo scorso 5 settembre.
Non ho parole.
""Spett. INPS,
sono un Carabiniere transitato ai Ruoli Civili del Ministero della Difesa.
Avendone diritto ho richiesto la Pensione di Privilegio (in fase di determina) da percepire in cumulo con lo stipendio da civile.
So che così facendo azzererei i contributi maturati da Carabiniere (quasi 30 anni) e che -avendo 49 anni compiuti- a 67 anni non avrò maturato i contributi minimi per una pensione da civile (20 anni) e che, quindi, una volta in pensione percepirei soltanto la Pensione di Privilegio (nel mio caso di categoria A6).
Vengo ai quesiti.
1) Se non riuscissi a lavorare fino a 67 anni, in caso di dimissioni volontarie è confermato che
percepirei la (sola) Pensione di Privilegio?
2) In caso di mia dipartita (prematuramente in costanza di servizio da civile o una volta in quiescenza
raggiunto o meno -come detto in caso di dimissioni volontarie- il limite di età) la mia Pensione di
Privilegio sarà reversibile per i familiari superstiti aventi titolo o ciò dipenderà dalla causa del
decesso (cioè se le patologie sono dipendenti o interdipendenti dal servizio o meno)?
3) Pur avendo richiesto la PPO vi è modo di rinunciarvi?
Resto in attesa di gentile riscontro e con l'occasione porgo distinti saluti.""
RISPOSTE
""Buongiorno,
come Lei ha correttamente detto, una volta conseguita la pensione di privilegio, per avere una nuova pensione dovrà maturare nuovamente i requisiti minimi di età e contribuzione. Pertanto in mancanza dei requisiti continuerà a percepire la sola pensione di privilegio.
La pensione di privilegio, inoltre, è reversibile a prescindere dalla causa che ha determinato la morte.
Prima della liquidazione è possibile rinunciare alla pensione di privilegio dando tempestiva comunicazione all'INPS.
Distinti saluti""
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Ci sarebbe anche da dire che il funzionario dell'INPS in argomento nel rispondere non è stato proprio chiaro e non ha nemmeno citato alcuna norma di legge.Giaguaro ha scritto: ↑sab set 23, 2023 3:00 pm Se non si leggesse:
OGGETTO: Esito Domanda Cumulo Pensione di Privilegio e Reddito da Lavoro
La informiamo che, in risposta alla sua richiesta del 29.04.2023, la pensione di privilegio è generalmente reversibile ai superstiti. Tuttavia, nel caso di cumulo del trattamento di privilegio e reddito da lavoro, gli eredi del lavoratore dipendente avranno diritto al trattamento di reversibilità a condizione che il titolare, al momento del decesso, abbia maturato i requisiti pensionistici minimi contributivi o anagrafici, in relazione al contratto di lavoro sottoscritto. Tali requisiti non sono richiesti a condizione che la morte sia in rapporto causale diretto, o riconducibile, all’infermità già oggetto di pensione privilegiata.
La sede INPS a cui mi sono rivolto direttamente (alla quale avevo specificato di essere transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa) ha invece risposto che la PPO è reversibile a prescindere dalla causa morte.
Ad altri colleghi che conosco personalmente la loro sede territoriale INPS ha risposto pure positivamente.
Io sono convinto che ogni sede INPS risponderebbe in maniera diversa.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Mauri,
saresti così gentile da postare gli articoli da te citati?
Sono del parere di accumulare quanto più materiale possibile, in modo da sottoporre alla sede centrale dell'INPS tutte le contraddizioni sull'argomento.
saresti così gentile da postare gli articoli da te citati?
Sono del parere di accumulare quanto più materiale possibile, in modo da sottoporre alla sede centrale dell'INPS tutte le contraddizioni sull'argomento.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Mi hanno detto di chiedere all'INPS e mi hanno fatto il conteggio dicendomi quanto andrei a percepire di pensione senza privilegiata i calcoli fino a giugno 2023 euro 1400 netti mensili. Vediamo se sua maestà l'esperto mi darà il suo valore
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Questa è la risposta ufficiale pervenutami dall'INPS
C'è scritto:-
La pensione di reversibilità o la pensione indiretta è un diritto che il coniuge o eventuali figli minori, o maggiorenni inabili acquisiscono al momento del decesso del dante causa, indipendentemente dall'età di quest'ultimo , per il solo fatto che egli sia deceduto in servizio o essendo titolare di qualsivoglia prestazione pensionistica. Distintamente.
Quindi il discorso è questo se si transita si può chiedere tranquillamente il cumulo tra ppo e stipendio. Se lo si fa qualora non si arrivi a maturare altro trattamento pensionistico per il settore civile, prima del decesso. Alla moglie e ai figli spetterà comunque la PPO maturata indipendentemente dall'ETA quindi se ne sapete più dell'INPS fatemelo sapere
C'è scritto:-
La pensione di reversibilità o la pensione indiretta è un diritto che il coniuge o eventuali figli minori, o maggiorenni inabili acquisiscono al momento del decesso del dante causa, indipendentemente dall'età di quest'ultimo , per il solo fatto che egli sia deceduto in servizio o essendo titolare di qualsivoglia prestazione pensionistica. Distintamente.
Quindi il discorso è questo se si transita si può chiedere tranquillamente il cumulo tra ppo e stipendio. Se lo si fa qualora non si arrivi a maturare altro trattamento pensionistico per il settore civile, prima del decesso. Alla moglie e ai figli spetterà comunque la PPO maturata indipendentemente dall'ETA quindi se ne sapete più dell'INPS fatemelo sapere
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Per chi diceva che l'INPS non ti regala niente, ci mancherebbe qui il discorso è un discorso tra la tartaruga e la Lepre, se decidi di cumulare prendi di più nell'immediato ma di meno quando vai in pensione a meno che non fai il grosso sacrificio di lavorare almeno altri 20 anni nel civile. Prendete me per esempio che ho già 30 anni effettivi di servizio e quindi 35 contributivi ad ora la mia ppo sarebbe di 1500 circa. Se cumulo prendo quelli e lo stipendio finché lavoro ma se non c'è la faccio più alla fine andrò in pensione con 1500 euro e basta. Se non cumulo ovviamente prenderò il solo stipendio ma una volta in pensione a 65 anni ad esempio, la pensione sarà molto più alta presumo almeno 2400 al mese. Tutto qui. Meglio l'uovo oggi o la gallina domani?
Re: Reversibilità del cumulo ppo+stipendio
Ciao Tony,
come ho sempre scritto è un fattore soggettivo.
Una cosa è certa, a fronte di maggiori contributi versati, più alta sarà la pensione.
come ho sempre scritto è un fattore soggettivo.
Una cosa è certa, a fronte di maggiori contributi versati, più alta sarà la pensione.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE