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Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: lun mar 14, 2022 8:41 pm
da panorama
Tar Liguria (Genova) - ORDINANZA CAUTELARE - rigetta sui VV.FF.;

Tar Molise (Campobasso) - Sentenza - rigetta su PolStato.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: sab mar 19, 2022 12:05 pm
da panorama
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67

17 Marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 17 marzo 2022, alle ore 15.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
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COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE

Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

a. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

b. fine del sistema delle zone colorate;

c. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

d. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).


Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce

- Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità

- Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

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Covid, verso la fine delle restrizioni. Il Cdm approva il decreto

Covid, stop al Green pass dal 1° maggio

Importanti novità riguardano il Green pass e l’accesso al luogo di lavoro. Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, il cui obbligo verrà eliminato a partire dal 1° maggio.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, l’obbligo – fino al 30 aprile – delle mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso, quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Via anche il sistema delle zone colorate. Inoltre dal 1° aprile le capienze degli impianti sportivi tornano al 100% all’aperto e al chiuso.

Resta in vigore, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per chi svolge professioni sanitarie e per i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 6:36 pm
da panorama
-- la normativa estende l’obbligo ai dipendenti in aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio, ricadenti nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 68 d. P. R. n. 3/1957, così come per gli altri casi di assenza per malattia; mentre esenta i soli dipendenti in aspettativa permanentemente inabili al servizio, che versino in attesa del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai sensi dell’art. 19, comma 3 del d. P. R. 164/2002;

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 6:47 pm
da firefox
"Covid, stop al Green pass dal 1° maggio

Importanti novità riguardano il Green pass e l’accesso al luogo di lavoro. Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, il cui obbligo verrà eliminato a partire dal 1° maggio"


Dubbione :?

Ma quanto sopra vale anche per i nostri comparti o per noi rimane obbligo vaccinale o cmq GP rafforzato?

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 7:15 pm
da panorama
Ciao firefox, se ti riferisci a quello che ho postato poco fa,
quanto sopra, si riferisce ad un collega della PolPen che ha Appellato al CdS la sentenza Negativa del Tar.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 7:24 pm
da firefox
Ok, mi riferisco però alle indicazioni contenute nel nuovo DM a mio avviso (strano :D ) poco chiare...

Quindi la domanda rimane la solita..

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 7:38 pm
da panorama
Sono i rispettivi Sindacati, sempre se non dormono, a sollevare il problema/dubbi, tenuto conto che oggi è già ufficiale la notizia.
Quindi, il mio consiglio è quello di tartassare di telefonate i Sindacati e per i Militari anche i vari COCER in modo da avere una conferma veloce e in tempo utile.
Svegliatevi.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 8:05 pm
da firefox
Perdonami Panorama ma non capisco la risposta :?

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 8:42 pm
da firefox
Chiarito

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mar mar 22, 2022 9:02 pm
da panorama
Bene firefox, ora qualcosa è uscito fuori ma bisogna attendere atti ufficiali da parte delle Amministrazioni/Comandi centrali che dovrebbero essere sollecitati per divulgare Circolari senza lasciare il personale dubbioso.

Grazie del tuo allegato.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: mer mar 23, 2022 8:35 pm
da panorama
Per opportuna notizia,

Alla Corte costituzionale l’obbligo di vaccino Covid-19 per i sanitari
 C.g.a., ord., 22 marzo 2022, n. 351 – Pres. De Nictolis, Est. Boscarino


Covid-19 – Vaccino – Sanitario – Obbligo – Omissione - Sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie – Art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 44 del 2021 – Violazione artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 Cost. – Consenso informato – Art. 1, l. n. 217 del 2019 – Violazione artt. 3 e 21 Cost. - Rilevante e non manifestamente infondato.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 44 del 2021 (convertito in l. n. 76 del 2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 Cost., sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”; dell’art. 1, l. n. 217 del 2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost. (1).

(1) Ha ricordato il C.g.a. che le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale si sostanziano nella non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, ed in particolare che: - il trattamento, <non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato>, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modeste entità e durata; sia assicurata <la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (…), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili>; la discrezionalità del legislatore sia esercitata alla luce <delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica> e quindi che la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata, nella prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo sanitario (sentenza n. 5/2018);
b) ritenuto che:
b.1) seguendo gli indici costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che il monitoraggio degli eventi avversi, la raccolta e la valutazione dei dati risultino il più possibile ampi e completi, che avvengano (o siano almeno validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto essenziale per la stessa verifica dell’ampiezza degli effetti collaterali; per altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili; e, ancora, che, nel trattamento sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto “dal rispetto della persona umana” (art. 32, comma 2, Cost.);
b.2) per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte, (in disparte la controversa adeguatezza del sistema di monitoraggio, prevalentemente imperniato alla farmacovigilanza passiva) che i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che –in carenza di efficacia durevole del vaccino- un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute; non sono state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale;
b.3) non pare possibile pervenire ad una lettura alternativa, costituzionalmente orientata, della normativa di cui infra;
b.4) l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e l’esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali);
b.5) il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile;
b.6) il complesso normativo sopra descritto si pone in tensione, per tutte le motivazioni sopra articolate, con i seguenti articoli della Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria; 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto; oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di precauzione desumibili dall’art. 32 Cost. (avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione);
b.7) appare carente un adeguato bilanciamento tra valori tutti di rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute da una parte, e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino;

Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
Covid-19, Vaccino
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri
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N.B.: La presente Ordinanza Collegiale del C.G.A.R. Siciliana al n. 18.4 riporta questi dati così come segue:

Tanto premesso, la raccolta dei dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (EudraVigilance, facilmente accessibile attraverso il sito AIFA) permette di rilevare che a fine gennaio 2022 risultavano somministrati in ambito EU/EEA 570 milioni di dosi (ciclo completo e booster) del vaccino Cominarty (BioNTech and Pfizer), in relazione al quale esultano acquisite 582.074 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 7.023 con esito fatale;
quanto al vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), a fronte di 69 milioni di dosi si registravano 244.603 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 1447 con esito fatale;
quanto al vaccino Spikevax (Moderna), a fronte di 139 milioni di dosi risultavano segnalati 150.807 eventi avversi, dei quali 834 con esito fatale;
quanto al Covid-19 Vaccine Janssen, a fronte di 19 milioni di dosi risultavano 40.766 segnalazioni, delle quali 279 con esito fatale.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: gio mar 24, 2022 3:12 pm
da panorama
Per chi ne avesse bisogno,

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: ven mar 25, 2022 8:02 pm
da firefox
panorama ha scritto: mar mar 22, 2022 9:02 pm Bene firefox, ora qualcosa è uscito fuori ma bisogna attendere atti ufficiali da parte delle Amministrazioni/Comandi centrali che dovrebbero essere sollecitati per divulgare Circolari senza lasciare il personale dubbioso.

Grazie del tuo allegato.

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: ven mar 25, 2022 11:12 pm
da panorama
Decreto Covid

Dal 1° aprile i docenti no vax possono tornare a scuola (senza insegnare)

L’obbligo vaccinale resta fino al 15 giugno ma il preside deve adibire l’insegnante senza vaccino ad altre mansioni. Finora sono 3.800 i prof inadempienti

L’obbligo vaccinale per gli insegnanti (dose booster compresa) resta fino al 15 giugno. Ma, a partire dal 1° aprile, si allentano le conseguenze per i docenti no vax. Il preside non potrà impedire loro l’ingresso a scuola ma dovrà destinarli ad altre mansioni. A prevederlo è la versione finale del Dl 24/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo. Dalla relazione tecnica del provvedimento emerge anche una stima della platea di prof inadempienti: sono circa 3.800. E infatti vengono stanziati 30 milioni per la loro sostituzione fino al termine delle lezioni.


Obbligo vaccinale fino al 15 giugno

L’articolo 8 del decreto Covid conferma fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. In tutti i gradi d’istruzione, dall’infanzia alla primaria. E a tutti livelli: scuole statali, paritarie, istituti di istruzione e formazione professionale, centri per l’apprendimento degli adulti.
Immutato è anche il meccanismo dei controlli in mano al dirigente scolastico (e a ai suoi delegati) che utilizzeranno il sistema Sidi. Ai lavoratori non in regola verrà chiesto di produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione che attesti la vaccinazione effettuata, la certificazione per l’eventuale esenzione o almeno la ricevuta della prenotazione per la somministrazione entro 20 giorni. Una volta ricevuto il vaccino il diretto interessato avrà 3 giorni per trasmettere la “prova”.

La novità introdotta dal Dl, e applicabile dal 1° aprile, riguarda gli insegnanti. L’adempimento dell’obbligo vaccinale viene considerata condizione necessaria per svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni. Da qui l’input ai dirigenti scolastici di destinare i prof inadempimenti ad altre mansioni.

Con la fine dello stato di emergenza, i docenti No vax potranno rientrare negli istituti scolastici ma non potranno svolgere attività a contatto con gli studenti

Re: 15 Dicembre, obbligo Forze dell'ordine a fare il Vaccino.

Inviato: sab mar 26, 2022 11:06 am
da panorama
Anche l'Arma CC. riammette in servizio