transito nel ruolo civile

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Gentile sig. Latino,

ho letto con attenzione la documentazione che ha inviato e mi sorprende molto l'assunto della Direzione Generale del Personale Civile esposto nel secondo e terzo paragrafo che qui riassumo:

Va innanzitutto premesso che, in via di principio, non è consentito trasfondere, nella posizione di dipendente civile, facoltà e diritti inerenti propriamente allo status di militare. Trattasi, infatti, di posizioni di stato (quella di "militare" e quella di "civile") disciplinate da normative assolutamente eterogenee, di talché non è possibile riscontrare - nei contratti del personale civile del comparto ministeri - le posizioni specifiche previste per il personale militare (licenza ordinaria, aspettativa per infermità, etc.), sia per definizione che per limiti consentiti.

Ne consegue- almeno in linea di principio- che eventuali diritti vantati da dipendenti,in ragione del loro pregresso rapporto di servizio alle dipendenze dell' Amministrazione militare, potranno essere fatti valere, semmai, solo ed esclusivamente nei confronti di quest'ultima.


Mi permetto di dichiarare che l'estensore di tale lettera o è in malafede oppure non è adatto a ricoprire l'incarico per manifesta misconoscenza delle leggi in materia.

L'art. 11 comma 4 del DPR 171/2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) recita infatti:

4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

Cosa significa tutto ciò? Significa che Persociv, prima di dirle che deve rivolgere la sua istanza per la monetizzazione delle ferie maturate e non godute (che come abbiamo visto maturano anche in aspettativa) all'amministrazione militare di provenienza, deve espressamente dichiarare, ai sensi del precedente articolo 11, che non intende riconoscerle quanto maturato nello status di militare.

Quindi prima di scrivere baggianate del tipo "non è consentito trasfondere, nella posizione di dipendente civile, facoltà e diritti inerenti propriamente allo status di militare", facendo peraltro una pessima figura, dovrebbero informarsi meglio.

Sotto un certo aspetto questa lettera la avvantaggia perchè si potrebbe interpretarne il tono cone una dichiarazione (implicita) di non riconoscimento delle ferie non godute durante il servizio militare che le danno quindi il diritto di avanzare istanza alla sua ex amministrazione militare per la monetizzazione delle ferie in parola.

Fossi in lei però farei una formale istanza al Persociv (al medesimo ufficio che ha emanato la lettera che mi ha inviato) dove chiederei, ai sensi del citato articolo 11 comma 4 del DPR 171/2007, una formale dichiarazione della Direzione Generale che non intende riconoscerle il periodo di ferie maturate nello status di militare, consentendole in tal modo, ottenuta una risposta chiara, di poter avanzare richiesta all'amministrazione militare per la monetizzazione delle ferie non godute.


gaetano31
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da gaetano31 »

Grazie di cuore tanti saluti.
Latino Gaetano
Bingo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Bingo »

Gentile Admin,
sono un appuntato dei carabinieri, riformato senza riconoscimento da causa di servizio e in fase di transito ai ruoli civili del M.D ai sensi art 266/99.
volevo porle un quesito: un militare che accetta di transita ai ruoli civili, in Comune diverso da dove prestava servizio, compete l'indennità di traferimento ai sensi legge 18/12/73 n.836 art. 25 ? :? Grazie
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Bella domanda.

In effetti il Consiglio di Stato ha stabilito che il transito nel ruolo civile di personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio "deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione".

La questione da chiarire è se tale trasferimento sia interpretato dall'Amministrazione (e dal tribunale amministrativo eventualmente adito per ottenere giustizia) come in accoglimento di domanda formulata dal militare, visto e considerato che si transita nel ruolo civile solo a domanda, nella quale il dipendente specifica le sedi di servizio gradite.

Aspettiamo un parere dell'avv. Carta e vediamo cosa ci dice.
Bingo

Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Bingo »

Genile Admin,
tengo a precisare che ho già provveduto a presentare ricorso al Tar. di Catania, per il mancato riconoscimento della causa di servizio. Saluti :?
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Avv. Giorgio Carta
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Il nostro Admin, come sempre, ha detto bene.
Si potrebbe pure ipotizzare un trasferimento ed, anzi, lo è, ma esso è una conseguenza (aggiungerei, quasi obbligata) di un atto volontario dell'interessato che, certo, non potrebbe restare nel medesimo reparto e che di solito + strasferito altrove.

Il consiglio, allora, è questo: presentare istanza all'Amministarzione e vedere cosa rispondono. Si potrebbe poi eventualmente valutare di impugnare l'eventuale risposta negativa.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta.
MalcomX
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da MalcomX »

Buon pomeriggio a tutti , comincio col salutare gli amministratori e gli utenti di questo Forum.....come altri colleghi sono stato riformato da poco ed ho in comune il problema della monetizzazione della Licenza ordinaria rimanenza 2008 , per quella non credo che ci siano problemi , è quella 2009 per la quale la mia amministrazione sembra non propensa alla sua monetizzazione , ho fatto domanda sia per una che per l'altra, ho letto tutto quello che avete pubblicato sul forum ma non sono ancora convinto...girando in rete ho trovato questo documento , più chiaro e meno arzigogolato non lo potevano scrivere, se non ho interpretato male alla terza casistica secondo quello che vi è scritto dovrebbero monetizzare quel periodo..lo allego in modo che chi sà meglio interpretare ci dipani la matassa.
Un Saluto Mikele :mrgreen:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Buon pomeriggio a tutti , comincio col salutare gli amministratori e gli utenti di questo Forum.....come altri colleghi sono stato riformato da poco ed ho in comune il problema della monetizzazione della Licenza ordinaria rimanenza 2008 , per quella non credo che ci siano problemi , è quella 2009 per la quale la mia amministrazione sembra non propensa alla sua monetizzazione , ho fatto domanda sia per una che per l'altra, ho letto tutto quello che avete pubblicato sul forum ma non sono ancora convinto...girando in rete ho trovato questo documento , più chiaro e meno arzigogolato non lo potevano scrivere, se non ho interpretato male alla terza casistica secondo quello che vi è scritto dovrebbero monetizzare quel periodo..lo allego in modo che chi sà meglio interpretare ci dipani la matassa.
Un Saluto Mikele :mrgreen: Egregio Michele, se non sei ancora convinto è perchè in certi posti della rete vengono solo pubblicati documenti filo-Amministrazione. Il motivo? Per piaggeria nei confronti dei propri superiori gerarchici e, quindi, per non farsi guastare gli affari della "società".

Gradirei non tornare più sull'argomento e se c'è qualcuno che ancora nutre dei dubbi può fare due cose: 1) tenerseli; 2) andare da un legale esperto della materia. L'argomento è ormai stato ampiamente sviscerato, ben oltre il limite consentito dal buon senso di un forum di assistenza legale gratuita

La verità è che c'è una giurisprudenza assolutamente costante e predominante che considera le ferie maturate anche nel periodo passato in aspettativa prima della dichiarazione di non idoneità al servizio militare. L'Amministrazione ha ovviamente tutto l'interesse a "pubblicizzare" solo quello che gli conviene (la sentenza che hai allegato è addirittura del 2003).

Per maggiore chiarezza ti incollo di seguito la parte in diritto di una sentenza del Consiglio di Stato depositata in cancelleria il 16/3/2009:
DIRITTO
Oggetto dell’appello, proposto dal Ministero dell'interno, è la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dai signori Antonio Pappadia, Domenica Veccia e Alfonso Vene, per il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per molti motivi di salute, ai sensi dell'articolo 18 del accordo nazionale di lavoro approvato con d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254.

L’appello è da respingere.

Secondo l'Amministrazione appellante, “il congedo monetizzabile è solo quello maturato e non fruito prima degli eventi di cui alla disposizione in argomento (decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio)".
La tesi è stata esaminata approfonditamente con decisione 23 luglio 2008, n. 3636 della VI Sezione, che ha confermato una consolidata e prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la quale giunge a conclusioni opposte, e dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi.
Ed invero, se si considera che la premessa da cui parte l'argomentazione svolta dall'Avvocatura dello Stato è smentita dall'indirizzo ermeneutico, secondo il quale il diritto al godimento delle congedo ordinario matura anche nel periodo d’infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, ( Consiglio di Stato, sez, VI, 07 maggio 2001 , n. 2520), ne consegue che l’art. 18 del D.P.R. 254/99, che ha esteso la monetizzazione del congedo ordinario non fruito, inizialmente previsto dall’art. 14 del D.P.R. 395/95 per la sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, anche ai casi di decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, non può essere letto in senso riduttivo. Ma deve affermarsi, al contrario, che l'unica lettura possibile del ricordato articolo 18 è quella sostenuta dal primo giudice nella sentenza appellata, secondo la quale " il personale di polizia che sia stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica ha diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato nei periodi di assenza per motivi di salute".

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale Sezione VI, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Domenico Cafini Consigliere
Michele Corradino Consigliere
Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere Segretario
ALDO FERA ANDREA SABATINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.6
MalcomX
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da MalcomX »

Egregio Admin chiedo scusa non era mia intenzione " girare il dito nella piaga " era solo per capire meglio , sai dopo circa 28 anni di battaglie pensavo che oramai avevo finito di combattere , almeno quelle in divisa , ma sembra che ancora non sia finita ho stampato e messo da parte quello che tu citi nella speranza che io o chi per me non lo debba usare per far valere un diritto ti ringrazio e colgo l'occaasione per farti gli Auguri per le prossime Festività.
Mikele
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

Egregio Admin chiedo scusa non era mia intenzione " girare il dito nella piaga " era solo per capire meglio , sai dopo circa 28 anni di battaglie pensavo che oramai avevo finito di combattere , almeno quelle in divisa , ma sembra che ancora non sia finita ho stampato e messo da parte quello che tu citi nella speranza che io o chi per me non lo debba usare per far valere un diritto ti ringrazio e colgo l'occaasione per farti gli Auguri per le prossime Festività.
Mikele Michele per fortuna da noi non ci sono "piaghe" da sanare :wink:

Si lavora in semplicità e con la leggerezza d'animo di chi aiuta il prossimo gratuitamente, senza nulla a pretendere. Riteniamo infatti che gli operatori del comparto siano già abbastanza vessati e che quindi non meritino di finire prede di individui senza scrupoli che diffondono disinformazione ad usum delphini.

Ricambio cordialmente gli auguri per le imminenti festività.
jumpyhp
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da jumpyhp »

Salve
sono un ex maresciallo dell'esercito transitato il 01/09/2009 nei ruoli civili...
ho le idee un po confuse...
...da quello che ho potuto constatare sulla mia pelle il nuovo contratto è peggiorativo rispetto al contratto precedente...
Vorrei conoscere quali sono i riferimenti di legge per cui un militare transitato nei ruoli civili debba
perdere tutti i diritti precedentemente acquisiti .
Inoltre vorrei conoscere il motivo per cui in aspettativa non si perde nemmeno una lira e invece ora anche per un giorno di assenza per malattia viene decurtata l'indennità di amministrazione.
Per quanto riguarda sempre l'indennità di amministrazione vorrei chiedere all'avvocato se questa è un'assegno basato sulla presenza e quindi accessorio...
se deve essere ripetuto nella tredicesima...e se è accessorio...perchè viene riassorbito dal vecchio contratto e non pagato oltre il vecchio stipendio.
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da jumpyhp »

colgo inoltre l'occasione per augurare a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo :D
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da Admin »

L’ indennità di amministrazione, avendo natura fissa e ricorrente ed essendo corrisposta con carattere di generalità e di continuità, ha carattere retributivo e, pertanto, deve ritenersi inclusa nel calcolo della base retributiva pensionabile.

Una volta liquidato il trattamento definitivo di pensione, l’ Amministrazione, ex-datore di lavoro, deve attenersi al divieto della “ reformatio in peius “ essendole inibito procedere, mediante l’ adozione di successivo decreto annullatorio del precedente, sia a variazioni peggiorative sia al recupero dell’ indebito limitatamente a somme che abbiano rilievo ai fini di quiescenza.

Sono questi i principi stabiliti dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Sicilia, nella sentenza n° 1620 nella sentenza depositata il 5 luglio 2004.
Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Sicilia

Giudice Unico delle Pensioni Dott.ssa Calabresi

Sentenza 5 luglio 2004 n° 1620


FATTO
Con i ricorsi in epigrafe depositati rispettivamente il 13 febbraio 2002 e il 26 marzo 2002 la Signora C. Giovanna ricorre avverso il decreto di pensione definitiva n. 13/01 del 19 novembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia, concernente l’annullamento del decreto di pensione definitiva n. 2/2000 del 17 febbraio 2000, per sentir dichiarare il diritto della stessa alla riliquidazione del trattamento pensionistico in misura corrispondente a quello liquidato nel decreto di pensione definitivo n. 2/2000 del 17 febbraio 2000, oltre rivalutazione ed interessi legali.

L’odierna ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Finanze, è stata collocata a riposo a far data dall’1.9.1997 e, con provvedimento n. 97/57923 del 12.9.97, il Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia - ha conferito alla stessa il trattamento provvisorio di pensione per un importo annuo lordo pari a Lire 24.643.300, a decorrere dal 1.9.97.

Con decreto n. 2/2000 del 17 febbraio 2000 l’Agenzia delle Entrate ha attribuito alla ricorrente la pensione definitiva, il cui importo annuo lordo è stato fissato in Lire 28.252.900 a decorrere dal 1997.

Con successivo decreto n. 13/01 del 19 novembre 2001 dello stesso Ufficio è stato annullato il decreto definitivo di pensione n. 2/2000 ed è stato ridotto il trattamento pensionistico della ricorrente a Lire 25.261.900 annue.

La variazione in pejus della liquidazione definitiva è scaturita dal fatto che l’Amministrazione ha rivisto il proprio orientamento ed ha ritenuto non pensionabile l’indennità d’amministrazione istituita con l’art. 34, secondo comma lettera a) del CCNL del comparto ministeri del 16 maggio 1995 e confermata con l’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999.

Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, la natura dell’indennità in questione ha carattere non retributivo e, pertanto, non utile ai fini pensionistici.

La difesa della ricorrente afferma, al contrario, la natura retributiva di tale indennità in quanto, la stessa, ha natura fissa e ricorrente ed è corrisposta con carattere di generalità e continuità.

Sostiene, pertanto:

- l’illegittima esclusione dalla base retributiva pensionabile dell’indennità d’amministrazione, corrisposta ai dipendenti ministeriali ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto ministeri del 1995, ai fini della determinazione della cd. quota .A . di pensione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo 30.12.1992 n. 503;

- la violazione dell’art. 2 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335 laddove, assoggettando l’Amministrazione l’indennità d’amministrazione al contributo pensionistico, nega poi alla stessa la natura retributiva;

- la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione delle Finanze che, senza motivazione, modifica un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva non tenendo conto che .il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico del pubblico dipendente riguarda il suo stipendio tabellare e le voci retributive di carattere fisso e continuativo con esclusione degli emolumenti variabili e provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà ed accidentalità, il dipendente non ha ragione di riporre affidamento. (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 1990 n.414).

- la disparità di trattamento con altri colleghi della stessa Amministrazione che hanno visto riconosciuta la stessa indennità sul trattamento pensionistico di liquidazione.

Con memorie depositate in atti gli avvocati Barile, Croce e Rubino insistono per l’accoglimento del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia, con memoria depositata in data 20 aprile 2002 chiede il rigetto del ricorso in quanto l’indennità d’amministrazione, oggetto della richiesta della ricorrente, è stata qualificata dall’art. 34 del CCNL, vigente all’epoca del collocamento a riposo della stessa, quale indennità accessoria e, come tale, inserita, ai sensi dell’art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge

8.8.1995 n. 335, nella sola quota di pensione, classificata .B. prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo del 30.12.1992 n. 503.

L’Amministrazione sostiene altresì di aver, in un primo momento, incluso la contestata indennità nella quota .A. nel momento della liquidazione delle pensioni definitive; ed i provvedimenti furono regolarmente ammessi alla registrazione dall’Ufficio di controllo atti delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

Successivamente l’Ufficio di controllo, cambiando indirizzo, non ha più ammesso al visto analoghi provvedimenti attesa l’impossibilità di procedere alla valutazione dell’indennità d’amministrazione nella quota A., ritenendo che gli oneri accessori debbano concorrere alla determinazione della quota .B. così come previsto dalla legge 335/95.

Con ordinanza n. 230/2000 questa Sezione Giurisdizionale ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del decreto n. 13/01 del 19.11.2001 del Ministero dell’Economia e Finanze - Direzione regionale dell’Entrate concernente la rideterminazione della pensione definitiva, a decorrere dal 1° settembre 1997.

Successivamente, con ordinanza n. 02/A/04/ORD la Sezione d’Appello per la Regione Siciliana ha accolto la richiesta di sospensione; con la rata di marzo 2004 è stato sospeso il recupero del debito e sono state rimborsate le ritenute operate da gennaio 2004.

DIRITTO

In via preliminare viene disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 24473/C e 24492/C del registro di

segreteria, in quanto connessi soggettivamente ed oggettivamente.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il D.lgs. n. 503/92 (norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati) ha

introdotto all’art. 13 il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far tempo dal 1° gennaio 1993 deve essere determinato dalla somma:

- della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 - cd. Quota A - da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1 lett. a);

- della quota di pensione - cd. Quota B - corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 (art. 13, comma 1 lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso.

In linea con le indicate disposizioni, la cd. quota A di pensione rimane disciplinata dall’art. 43 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo sostituito dall’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che, dopo aver tassativamente indicato quali emolumenti vanno inseriti nel calcolo della pensione, recita all’ultimo comma: .agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile..

Successivamente, la legge 8/8/1995 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente accezione del concetto di pensionabilità di diretta derivazione dal sistema vigente nell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’INPS.

Secondo tale disposizione, a far tempo dal 1° gennaio 1996 tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e, quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile.

Pensionabilità, peraltro, non retta dal criterio tassativo, che connota la precedente quota .A., ma da quello recato dall’art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 335/95.

Nelle more della definizione contrattuale degli istituti normativi e della retribuzione del personale dirigente è stata emanata la legge 2.10.1999, n. 334 che, all’art. 1, ha riconosciuto, nei confronti dei dirigenti generali, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un’indennità di posizione, correlata alle funzioni dirigenziali attribuite, e pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) del D.lgs. 503/92.

In questo quadro normativo va a collocarsi il CCNL di categoria del 5 aprile 2001 che, con riferimento alla retribuzione di posizione, fino ad allora considerata quale emolumento unitario (CCNL 94/97, direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999) ha innovativamente individuato due distinte componenti: una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA, una parte variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio.

Il thema decidendum del presente ricorso verte, pertanto, sull’accertamento della natura dell’indennità di amministrazione corrisposta ai sensi dell’art. 34, secondo comma, lettera a) del CCNL del comparto ministeri del 16 maggio 1995 e dell’art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999.

L’art. 34, comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997 ha istituito l’indennità di amministrazione quale compenso annuo, fisso e retributivo, definendola con carattere di generalità e di continuità (art. 29 c. 3 del CCNL 1994/1997), e quindi con elementi invariabili nel tempo.

L’art. 72 del D.lgs. n. 29/93 ha stabilito, altresì, che, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi quali fonti normative disciplinanti il rapporto di pubblico impiego, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi in tema di trattamenti economici accessori, comunque denominati, a favore di dipendenti pubblici.

I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.

Invero, il CCNL 1994/1997 ha effettuato l’operazione di stabilizzare il trattamento accessorio che viene considerato, conseguentemente, parte integrante della retribuzione limitatamente agli istituti aventi carattere di generalità e continuità.

A questo proposito appare utile evidenziare che, secondo la tabella 1, p. 3 allegata al CCNL 1994/1997. Le indennità di amministrazione vengono corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro-quota in casi di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare.

Come per altre voci della retribuzione ordinaria, anche l’indennità di amministrazione è soggetta a ritenuta (tabella 4 allegata al contratto) in quanto, ai sensi dell’art. 2 comma 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335, ogni elemento della retribuzione fissa mensile, ad esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, va assoggettato al contributo ai fini della pensione, con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

In buona sostanza, ogni elemento della retribuzione fissa mensile costituisce emolumento assoggettabile a ritenuta ai fini pensionistici e va, pertanto calcolato ai fini della determinazione della pensione.

L’art. 3 del D.P.R.1092/1973, peraltro, stabilisce che lo stipendio, la paga, la retribuzione o gli altri assegni personali spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività e, tale disposizione deve essere correlata con l’art. 15 comma 3, legge n.724/1994 nel quale è previsto che la pensione spettante debba essere determinata in base agli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale.

L’esame di tutte le predette disposizioni fanno affermare che il trattamento definito .indennità di amministrazione. debba essere considerato come elemento generale e costante della retribuzione e, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile, ai sensi degli artt. 3 e 43 del D.P.R. n. 1092/1973, e parte integrante della retribuzione imponibile ai fini contributivi ed ai fini del calcolo della base pensionabile.

A maggior sostegno della esatta qualificazione giuridica della indennità di amministrazione. nell’ambito della retribuzione costituente la base pensionabile, basti richiamare la fonte normativa costituita dal successivo CCNL, oggi in vigore, per il periodo 1998/2001:

- l’art. 33 di detto contratto considera l’indennità di amministrazione quale elemento necessario nel processo di .perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto. E richiama espressamente l’art. 34 comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997;

- l’art. 28 del CCNL 1998/2001 elenca nella struttura della retribuzione le diverse voci che la costituiscono includendovi espressamente la .indennità di amministrazione di cui all’art. 33. (che rinvia all’art. 34 del CCNL 1994/1997).

Può dirsi, allora, che è la stessa fonte normativa del contratto che, senza porre più alcuna distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, considera testualmente l’indennità di amministrazione parte dello stipendio base, quale riconoscimento delle effettive funzioni svolte quotidianamente.

Ritiene questo Giudice che la natura retributiva dell’indennità in questione possa ritenersi confermata anche dall’art. 17, comma 11 del CCNL del comparto ministeri del 16 maggio 2001, secondo cui .l’indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente..

Sulla stessa natura dell’indennità di amministrazione e dello stipendio ha avuto modo di pronunciarsi anche l’Amministrazione del Tesoro che, in occasione di un parere sulla sequestrabilità dell’indennità stessa, ha testualmente osservato che .la denominazione indennità attribuita all’assegno in questione, appare collegata alla funzione di conservazione del trattamento economico già in godimento, sottesa alla norma che ne ha previsto l’istituzione. Occorre tenere presente, nondimeno, che il diritto alla percezione dell’indennità in discorso è ricondotto, di norma, alle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare, per espressa previsione del terzo comma della tabella 1, allegato .B. al più volte citato contratto collettivo nazionale.... (nota n. 62204 del 23 dicembre 1996 della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro).

Dalla lettura delle norme di settore emerge, quindi, che l’indennità di amministrazione, è emolumento avente carattere di generalità e continuità, e, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A) di cui all’art. 13 D.lgs. n. 503/1992.

Tale norma, infatti, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali, stabilendo, per una quota della base pensionabile, il riferimento all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita anteriormente alla data dell’1.1.1993.

Per tale periodo, la pensione deve essere determinata sulla base dell’art. 43 del D.P.R. 1092/73, integrato dalla successiva evoluzione normativa che ha introdotto la contrattazione collettiva quale fonte primaria di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego; al riguardo, non può negarsi che i contratti collettivi nazionali di lavoro portano alla valutazione della base pensionabile comprensiva della indennità di amministrazione la quale, per le sue caratteristiche, costituisce un elemento fisso e continuativo della retribuzione percepita.

Recentemente la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni

dello Stato, nell’adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, modificando indirizzo giurisprudenziale, ha deliberato nel senso di affermare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove, la stessa, ha inserito nella quota .A. di pensione l’importo della retribuzione di posizione, nelle due componenti fissa e variabile (Deliberazione n. 2/2004/P) anche se il Collegio, nella delibera de qua ha più volte ribadito che l’indennità in discussione mantiene, a suo parere, la .natura variabile ed accessoria..

La Sezione centrale di controllo, nella delibera de qua ha ritenuto che l’avvenuto frazionamento dell’emolumento, originariamente ricompreso in quota .A. nella sua interezza, non potesse determinare una differenziata collocazione, ai fini della pensione, in quota A e in quota B, in quanto, nel disporre in ordine all’emolumento, l’innovazione introdotta dal contratto di categoria consiste nel rendere fissa una parte della retribuzione di posizione .di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni. attraendola nel trattamento economico fondamentale (art. 38, comma 3 CCNL) che assorbe l’indennità in discorso.

Non si può escludere, a parere della Sezione di controllo, che il rapporto di derivazione con l’indennità di cui alla legge 334/97 si ponga con l’intera retribuzione di posizione, nelle due componenti fissa e variabile, e che, conseguentemente, entrambe mutuino il requisito della pensionabilità in quota A.

Per tutto quanto sopra esposto, ritiene questo Giudice che l’indennità di amministrazione, per il suo carattere di generalità e continuità, debba essere considerata nella base pensionabile per il calcolo della quota A) di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 503/1992
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il Giudice Unico per la Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso della sig.ra C. Giovanna e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’inclusione dell’indennità di amministrazione, corrisposta ai dipendenti ministeriali ai sensi dell’art. 34 comma 2 del CCNL comparto ministeri del 16.5.1995 e dell’art. 33 del successivo CCNL del 16.2.1999 nella cd. quota .A . di pensione, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del D.L.vo 30.12.1992 n. 503;

Le somme spettanti a seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico sono maggiorate con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e fino al soddisfo ove essa risulti superiore agli interessi legali, e senza cumulo con quest’ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli interessi medesimi.
jumpyhp
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da jumpyhp »

La ringrazio per la risposta data riguardo l'indennità di amministrazione;
vorrei sapere se secondo la vostra comprovata e affidabile competenza,nel caso specifico di noi ex militari, ci fossero i termini per poter fare un ricorso legale per il riconoscimento di tale indennità oltre il vecchio stipendio...
il nuovo stipendio da quello che desumo dal DM 18/04/2002 dovrebbe essere composto da voce stipendio civili + assegno ad personam
...quello che mi chiedo è perchè viene inserita l'indennità di amministrazione sottraendo quindi all' assegno ad personam...

Inoltre per quanto riguarda i diritti pregressi, considerando che non c'è mai stata un cessazione definitiva del rapporto d'impiego se si ravvisano,sempre secondo la vostra comprovata e affidabile competenza, i termini per un'eventuale azione legale.

Le chiedo inoltre se ci siano i termini per un'azione legale per il fatto che i militari transitati debbano andare incontro a un impoverimento progressivo della loro situazione economica

grazie per la cortesia
e scusate eventualmente se non ho inteso bene la risposta da voi data
exmil
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Re: transito nel ruolo civile

Messaggio da exmil »

buona sera a tutti.
Faccio parte anch'io della folta schiera di ex militari con i quesiti, i problemi e le ansie di tutti voi.
Ho letto attentamente i vostri quesiti e le relative precise ed incisive risposte. Vorrei soffermarmi su un punto e su questo chiedo il vostro autorevole parere.
In data 20 luglio 2008 ho inviato, tramite il mio comando, un quesito a Persociv che riguardava le ferie non fruite durante l'aspettativa in attesa del transito ed in più ho chiesto in quale momento è possibile palesare ciò che la 266 dice cioè che manteniamo l'anzianità di servizio e del grado rivestito all'atto della inidoneità. Mi spiego: sono diventato maggiore nel lontano 1 settembre 2001 e poi, valutato da Ten. Col. Il mio avanzamento è stato sospeso poichè mi trovavo in aspettativa. Visto allora che nella famosa tabella A in appendice alla legge il grado di maggiore corrisponde a C3, dovrei conseguentemente avere l'anzianità come C3 dalla data in cui sono stato promosso maggiore o no?
In sintesi, dal luglio del 2008 Persociv non mi ha mai risposto malgrado i periodici solleciti. Come dovrei comportarmi? :evil:
Al mio Comandante ho fato leggere svariate sentenze dei vari TAR e quelle del Consiglio di Stato circa le ferie non godute. Continua a ripetere che per lui non è chiaro se si continua a parlare del solo periodo di aspetativa per malattia o di quell inerente il periodo del transito. Aiutatemi, non so più cosa dirgli.
In più ad altri colleghi transitati prima di me sono state concesse tutte le ferie arretrate; sono arrivato io e....stop.
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