causa di servizio

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lory61
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Re: causa di servizio

Messaggio da lory61 »

Bella PANORAMA!!!!!!! Quante domande non sono state accolte per intempestività............Una mareaaaaaa!!!
Questa è una notizia molto importante per tutti i colleghi che il più delle volte devono rifare tutto per via dei fatidici sei mesi!!!!!! Dovrebbe essere dato ampio risalto alla questione. Ripeto non è roba da poco.
Saluti e complimenti PANORAMA chissà quante benedizioni ti manderanno i colleghi!!!!


gino59
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Re: causa di servizio

Messaggio da gino59 »

lory61 ha scritto:Bella PANORAMA!!!!!!! Quante domande non sono state accolte per intempestività............Una mareaaaaaa!!!
Questa è una notizia molto importante per tutti i colleghi che il più delle volte devono rifare tutto per via dei fatidici sei mesi!!!!!! Dovrebbe essere dato ampio risalto alla questione. Ripeto non è roba da poco.
Saluti e complimenti PANORAMA chissà quante benedizioni ti manderanno i colleghi!!!!


..........E' BE'.. :arrow: :wink: Panorama e' un grande nella ricerca di queste problematiche.-Saluti
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Non ce di chè. Io rendo sempre partecipe i colleghi di tutti i Corpi, il "mio tesoro" relativo alle informazioni utili va diviso con tutti, dal Nord al Sud, isole comprese.
lory61
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Re: causa di servizio

Messaggio da lory61 »

panorama ha scritto:Non ce di chè. Io rendo sempre partecipe i colleghi di tutti i Corpi, il "mio tesoro" relativo alle informazioni utili va diviso con tutti, dal Nord al Sud, isole comprese.
Quella "isole comprese" mi piace tanto, tanto, tanto. Sai noi sardi siamo un pò fuori dal mondo, da ora in poi solo in altre cose, purtroppo, ma non su GrNet.it.!!!!
Vivissimi complimenti ancora PANORAMA ed un salutone grande grande a Gino59!!!!
gino59
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Re: causa di servizio

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Non ce di chè. Io rendo sempre partecipe i colleghi di tutti i Corpi, il "mio tesoro" relativo alle informazioni utili va diviso con tutti, dal Nord al Sud, isole comprese.


...........Non c'e' nessun dubbio che tutti e ripeto, tutti i colleghi FF.PP. e FF.AA., :arrow: ti siamo
:wink: grati per le preziose e utili ricerche che con tanta pazienza e cuore,riesci a :arrow: scovare.-


......Ma una domanda mi viene spontanea: Sono sicuro che la tua amata e cara :arrow: :) :D
:arrow: :mrgreen: SUOCERA e' orgogliosa di te'........ :arrow: :wink: Ciao a te e Lory61
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Gino, purtroppo la mia cara suocera non c'è più dal 1996 per un K.gastrico. Era una brava "mamma" e mi pensava.
Anche io sono unito alla mia isola, la "Sicilia" anche se vivo da oltre 29 anni fuori regione.
Un saluto a tutti voi.
p.s.: il giorno in cui vedrete che non scrivo più su questo forum significa che mi è successo qualche cosa di serio.
gino59
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Re: causa di servizio

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Gino, purtroppo la mia cara suocera non c'è più dal 1996 per un K.gastrico. Era una brava "mamma" e mi pensava.
Anche io sono unito alla mia isola, la "Sicilia" anche se vivo da oltre 29 anni fuori regione.
Un saluto a tutti voi.
p.s.: il giorno in cui vedrete che non scrivo più su questo forum significa che mi è successo qualche cosa di serio.

.....Panorama, stai certo che anche da lassu', tua :wink: Suocera/Mamma, e' orgogliosa di te', perche'
:arrow: sua :roll: figlia e' in buone mani, oltre che eccellente e SICURI.-

....P.S. Le mie battutaccie sono solo per cercare di sdrammatizzare/smorzare e farmi forza anche da
solo, perche', a volte ho delle ricadute di sofferenze con ivi compresa mia MADRE che e' appesa ad un
filo sottile di VITA, :arrow: ma appena hoqualche minuto,leggo i vari post su questo FORUM, e ti posso
garantire che oltre a :wink: distrarmi, riesco a rilassarmi....... :wink: :roll: :roll: :roll: .-Ti auguro un sereno :arrow: SANTO NATALE e UN :arrow: ANNO NUOVO pieno di vita.- A presto
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Cari colleghi tutti, esigo che date una attenta e buona lettura a questo ricorso straordinario al PDR per tutto ciò che il Consiglio di Stato ha potuto esporre in maniera tecnica ed esaustiva.

Ecco alcuni punti che ritengo opportuno evidenziarli separatamente.

1)- Il motivo del ricorso è la negata concessione Equo Indennizzo per: "Note di spondilodiscoartrosi cervicale" il quale la CMO ha giudicato l’infermità ascrivibile a nessuna categoria, nonostante un precedente riconoscimento, risalente al 1997, in capo al militare della causa di servizio degli “esiti di trauma discorsivo cervicale e contusione cronica" conseguenti ad un sinistro stradale avvenuto in servizio e per causa di esso, per cui non possono esservi dubbi sulla connessione con l’attività svolta.

2)- La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è, invece, indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse. Qualora la menomazione dell’integrità non comporti una totale inabilità al servizio spetta al dipendente una indennità una tantum.
In materia di causa di servizio e di equo indennizzo, sia la normativa dettata per gli impiegati dello Stato, sia la normativa con cui detti istituti sono stati estesi ai dipendenti di altri enti, prevedono un procedimento articolato in due distinte fasi, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell’equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo (cfr. Cass. 28 novembre 2001 n. 15059).

3)- La giurisprudenza di merito più recente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 gennaio 2011 n. 277), invece, ritiene che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico tra cui, come nel caso di specie, il personale appartenete alle forze armate (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei presupposti di legge, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico.
L’impostazione tradizionale del giudice amministrativo, invece, tuttora seguita in sede di legittimità (cfr. Cons. St., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916), ritiene che nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell’equo indennizzo, la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente sarebbe quella del titolare dell’interesse legittimo, disponendo l’amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell’emolumento, e non del diritto soggettivo, consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all’ ”an”, ma alla corretta liquidazione del “quantum” effettivamente dovuto (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2007 n. 3914).

4)- risulta evidente la contraddittorietà della motivazione laddove il medesimo Comitato di Verifica e quindi il Comando Generale, da un lato confermano l’incidenza dei fattori traumatici sulla eziopatogenesi dell’infermità riscontrata e, dall’altro, negano la sussistenza di tali eventi, pur risultanti documentalmente.
Stesso discorso deve farsi in ordine alla ascrivibilità della patologia a nessuna categoria da parte della C.M.O., dal momento che gli esami depongono sicuramente per un, seppur ridotto, danno funzionale, il quale, del tutto inspiegabilmente ed immotivatamente, non viene classificato neppure nella Tab. B.

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Numero 04725/2011 e data 19/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011

NUMERO AFFARE 05050/2009

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS;
avverso negata concessione equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. ……26/11/2009 del 27/11/2009 con la quale il Ministero della difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:
L’Appuntato scelto OMISSIS ha chiesto, con domanda del 22.06.2005, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “note di spondilodiscoartrosi cervicale”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, con verbale mod. AB n. ……. in data 11.11.2005 ha giudicato l’infermità ascrivibile a nessuna categoria.
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 461/2001 l’Amministrazione ha richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), con relazione del 10.03.2006, il prescritto parere in ordine alla dipendenza, trasmettendo tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruzione, costituita, in particolare, da:
- certificazione medico-sanitaria prodotta a corredo della domanda;
- tre distinti rapporti informativi relativi al servizio prestato, completi del foglio matricolare e caratteristico del ricorrente.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), con parere n. …../2006 datato 31.10.2007, reso all’Amministrazione ai fini previsti dal D.P.R. n. 461/2001, ha giudicato
l’infermità “NON” dipendente da causa di servizio.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità ai giudizi espressi dalla C.M.O. e dal C.V.C.S. ha emesso il decreto n. …./09 in data 27.01.2009, notificato il 06.07.2009, con il quale è stato negato l’equo indennizzo per la patologia in questione perché “NON” dipendente da causa di servizio e ascrivibile a “NESSUNA” categoria.
Con atto datato 10.09.2009, l’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo “violazione di legge ed eccesso di potere per la motivazione errata, insufficiente e contraddittoria” e “violazione ed errata applicazione di legge in relazione al disposto di cui agli art. 5 e 7 del D.P.R. 461/2001”.
L’Amministrazione riferente eccepisce che il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, essendo censurabili per eccesso di potere solo quando sia mancata la motivazione, ovvero la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr., Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774 e 6 maggio 2002, n. 2483).
Secondo l’Amministrazione, nel caso di specie, il Comitato ha emesso il proprio giudizio dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti del servizio risultanti dagli atti, negando la sussistenza della causa di servizio nell’infermità constatata, “mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi micritraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo” sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Considerato:
Rileva il Collegio che, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, il Comitato di Verifica è il solo organo competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ad accertare “la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l’infermità o lesione”.
L’atto di riconoscimento (o di diniego) dell’equo indennizzo è emesso a conclusione di un procedimento in cui intervengono pareri di organi tecnico/consultivi caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla riconduzione della menomazione all’integrità fisica e alla malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L’equo indennizzo è un istituto di sicurezza sociale posto dall’ordinamento a tutela dell’inabilità dell’individuo conseguente all’inverarsi del rischio professionale. Esso trova origine nell’art 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n 3 (testo unico del pubblico impiego), ed è stato successivamente regolamentato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349; ulteriori modifiche sono state apportate con leggi finanziarie del 1995 e del 1997, nonché con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
Rispetto a quanto previsto in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il riconoscimento dell’equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio abbia causa o concausa efficiente rispetto alla patologia contratta, nel senso che quest’ultima debba risultare non semplicemente contratta dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio (in occasione del lavoro) ma, più specificatamente, la patologia deve essere etiologicamente collegata alle finalità del servizio.
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è, invece, indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse. Qualora la menomazione dell’integrità non comporti una totale inabilità al servizio spetta al dipendente una indennità una tantum.
In materia di causa di servizio e di equo indennizzo, sia la normativa dettata per gli impiegati dello Stato, sia la normativa con cui detti istituti sono stati estesi ai dipendenti di altri enti, prevedono un procedimento articolato in due distinte fasi, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell’equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo (cfr. Cass. 28 novembre 2001 n. 15059).
Secondo un ancora diffuso orientamento giurisprudenziale, il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2004 n. 1341; Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2001 n. 3822) ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2002 n. 2483), ovvero esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2010 n. 280). Il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendogli consentito, in alcun caso, di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 13 giugno 2008, n. 1497; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 maggio 2008, n. 4487).
La giurisprudenza di merito più recente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 31 gennaio 2011 n. 277), invece, ritiene che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico tra cui, come nel caso di specie, il personale appartenete alle forze armate (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei presupposti di legge, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico.
L’impostazione tradizionale del giudice amministrativo, invece, tuttora seguita in sede di legittimità (cfr. Cons. St., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8916), ritiene che nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell’equo indennizzo, la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente sarebbe quella del titolare dell’interesse legittimo, disponendo l’amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell’emolumento, e non del diritto soggettivo, consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all’ ”an”, ma alla corretta liquidazione del “quantum” effettivamente dovuto (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2007 n. 3914).
Secondo l’impostazione più evoluta, vertendosi in materia di diritti e di giurisdizione esclusiva, il giudice investito della causa non incontra alcun limite istruttorio e cognitorio nell’accertamento del rapporto controverso con la pubblica amministrazione, ben potendo, in definitiva, procedere a verificare in prima persona (con l’ausilio del consulente tecnico) il possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti di legge per l’ottenimento dell’emolumento.
Ritiene il Collegio che, a prescindere dalla natura della posizione soggettiva azionata, e, quindi, anche qualora si ritenga che si verta in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo, nella materia di cui trattasi, ben può svolgere un sindacato pieno e non di mera ragionevolezza sugli apprezzamenti medici espressi dalle commissioni tecniche a ciò deputate.
La giurisprudenza sulla sindacabilità meramente estrinseca della valutazione medica in tema di causa di servizio si colloca all’interno di un orientamento ancora assai diffuso presso il giudice amministrativo, nonostante significative spinte alla riconsiderazione dell’argomento propugnata in talune importanti sentenze (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601) e da parte di autorevole dottrina.
In particolare, l’opinione secondo cui le valutazioni espresse in materia medico-legale dalle speciali commissioni mediche siano sindacabili dal giudice amministrativo solo nei ridottissimi limiti costituiti dalla carenza dei presupposti e della illogicità ictu oculi appare meritevole di meditata riconsiderazione per i seguenti motivi: non esiste una riserva di amministrazione sugli apprezzamenti tecnico-discrezionali in sé considerati; il giudice amministrativo (anche nella giurisdizione di legittimità) non incontra alcun limite di accesso al fatto; un controllo “debole” sugli apprezzamenti tecnico-discrezionali può ammettersi solo allorquando l’accertamento del fatto equivalga alla individuazione implicita degli interessi che il potere stesso mira a soddisfare.
La “discrezionalità tecnica”, secondo l’unanime considerazione dottrinale, ricorre quando l’amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve accertare un fatto sulla scorta di una regola tecnica cui la norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. La valutazione tecnica opinabile attiene qui ai presupposti della fattispecie; quando, per contro, essa attiene al contenuto della decisione finale, ovvero quando gli interessi sono l’oggetto diretto delle scelta tecnica (scelta di quale progetto adottare per fare un’opera pubblica), si versa nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
L’applicazione della regola tecnica comporta valutazioni suscettibili di apprezzamento opinabile qualora la stessa, a sua volta, rinvii a concetti indeterminati o imprecisi inerenti alle circostanze presupposte per l’esercizio del potere provvedimentale. Il carattere non obiettivo dell’accertamento differenzia la discrezionalità tecnica da quella del mero accertamento di un fatto sebbene, in entrambi i casi, i fatti costituiscano presupposti di operatività della norma e di validità dell’atto.
Quella degli apprezzamenti tecnici non è sicuramente un’area riservata alla pubblica amministrazione perché non rappresenta un’espressione di potere funzionale. Ciò che è certamente precluso al giudice amministrativo (in sede di giudizio di legittimità) è la diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato: in altre parole, il merito dell’atto amministrativo concretatosi nel giudizio di valore e di scelta che “specializza” la funzione amministrativa. La questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma, soltanto perché opinabile, in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito (notazione quest’ultima limpidamente scolpita da Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601). Lo sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo quando la statuizione del giudice si spinga ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto giacché, in tal caso, la volontà dell’organo giudicante finisce per sostituirsi a quella dell’amministrazione.
In definitiva, il potere è l’effetto di una fattispecie, l’interpretazione dei cui presupposti spetta al giudice.
La mancanza di riserva di amministrazione in tema di valutazioni tecniche è comprovata dal fatto che, nelle liti tra privati e p.a. devolute alla cognizione del giudice ordinario, gli elementi tecnici sono conosciuti con pienezza, direttamente o tramite un consulente (nel giudizio civile, la CTU viene utilizzata sia per fare valutazioni che semplici accertamenti).
Neppure è insito nel processo amministrativo di legittimità un limite strutturale di accedere direttamente al fatto. Il potere di accertare i presupposti di fatto del provvedimento impugnato costituisce, anzi, lo specifico della giurisdizione amministrativa anche di legittimità, in ciò differenziandosi dalla cognizione, parimenti detta di legittimità, della Suprema Corte di Cassazione. Lo stesso progressivo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto alla fondatezza della pretesa giuridica azionata, invocato da autorevole parte della dottrina e della giurisprudenza, rende oramai non più sostenibile l’idea di una cognizione ristretta ai soli elementi di fatto che risultino esclusi o sussistenti in base alle risultanze procedimentali.
L’introduzione nel processo amministrativo dello strumento della C.T.U., dapprima per la sola giurisdizione esclusiva (art. 35, comma 3, d.lgs. n. 80/98) e poi anche in quella di legittimità (ad opera dell’art. 1 l. n. 205/2000), ha fatto cadere anche quei vincoli ai poteri istruttori che venivano invocati a fondamento della limitazione del sindacato del giudice amministrativo. Nel processo del pubblico impiego, del resto, l’esperibilità della consulenza tecnica era stata anticipata dalla Consulta (C. Cost. n. 146 del 1987) che, con sentenza additiva, aveva integrato la fattispecie legale ritenendo necessario, nella materia de qua, il più completo accertamento del fatto.
Non è ultroneo sottolineare sul punto che se ben può il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della p.a., avvalersi della c.t.u., tale strumento non può essere utilizzato per supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte. Infatti, il principio per cui il ricorrente è tenuto semplicemente a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte si giustifica nei soli casi in cui la disponibilità degli elementi probatori pertenga alla sola pubblica amministrazione mentre il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale, non sia altrettanto in grado di fare. Quando, invece, tali elementi rientrino nella disponibilità della parte privata occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa (Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4621).
Vi sono, tuttavia, ipotesi in cui il sindacato del giudice amministrativo sull’attività discrezionale di natura tecnica non consente alcun potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre all’operato della pubblica amministrazione la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello logico di attuazione del “concetto indeterminato” (avvalendosi di perito ausiliario).
Si tratta di ipotesi nelle quali presupposto del provvedimento non è il mero fatto storico ma il fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione. Qui, l’attività valutativa ed integrativa della p.a. equivale in tutto e per tutto a descrivere “implicitamente” l’interesse pubblico che l’atto stesso mira a soddisfare. Tale tipologia di apprezzamento tecnico appartiene qualitativamente all’area della vera e propria discrezionalità, distinguendosi da quella denominata “amministrativa” sol perché vi difetta la valutazione comparativa con altri interessi secondari, concretandosi nella sola identificazione dell’unico interesse pubblico sotteso all’accertamento del fatto. L’insindacabilità della scelta tecnica si giustifica qui in virtù della peculiare “politicità” della scelta tecnica per la quale il giudice sconta un difetto di legittimazione democratica.
In altre parole, nell’accertamento tecnico discrezionale (nella nozione specificatamente circoscritta) la valutazione dell’organo concorre a definire compiutamente la fisionomia dell’interesse pubblico primario assegnato alla cura della p.a.; nel prosieguo dello stesso procedimento, può essere richiesto alla amministrazione anche il bilanciamento con altre istanze pubbliche e private, ma tale ulteriore ed eventuale segmento procedimentale, in cui si esercita la “discrezionalità amministrativa”, rimane concettualmente ben distinto dal primo stadio. Alla luce di tale ricostruzione teorica, si spiega agevolmente perchè il sindacato su tale peculiare manifestazione di giudizio denominata “discrezionalità tecnica”, al pari di qualunque determinazione realmente discrezionale (perché impinge nelle modalità di cura dell’interesse pubblico), debba essere contenuto nei limiti del controllo estrinseco. Sul versante della tutela, ne consegue, per il giudice l’impossibilità di sostituire la valutazione compiuta dall’organo amministrativo, salvo sanzionarne “ab externo” l’irragionevolezza.
Ne consegue la necessità di distinguere un controllo di tipo “forte”, che si traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell’amministrazione” ed un controllo di tipo “debole” in cui le cognizioni tecniche acquisite (eventualmente) grazie al consulente vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa." (Cons. St., sez. IV, n. 5287 del 6 ottobre 2001). In presenza di casi in cui la distinzione tra il carattere di opinabilità dei giudizi tecnici (attratti nella cognizione del giudice) e i profili della opportunità (sottratti al sindacato) non è così netta deve escludersi il sindacato giurisdizionale di tipo forte (sostitutivo) ed ammettersi solo il controllo di tipo debole (il self restraint del Consiglio di Stato, analogo a quello pure adottato dalla Corte di Giustizia CE sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione: sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds, punto 62; 28 maggio 1998, C-7/95, John Deere, punto 34).
La corretta applicazione dei principi sopra esposti comporta che l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici medici, cui la norma di sicurezza sociale subordina il conseguimento del beneficio previdenziale invocato in questa sede, non rientra nelle ipotesi in cui è impedita la loro sostituzione con gli accertamenti istruttori compiuti dal giudice che ne abbiano riscontrato l’insufficienza, quanto a criterio seguito e a procedimento applicativo utilizzato. Difatti, la regola tecnica inserita nella struttura della norma giuridica, nella specie, è strumentale al solo accertamento di un fatto storico (presupposto sanitario), avendo già il legislatore compiutamente identificato il bisogno tutelato mercè la determinazione del tipo di patologia e di lavorazione, dell’entità del beneficio ritenuto compatibile con le altre missioni di bilancio pubblico, del modello di relazione causale tra patologia e condizioni di lavoro. Con l’ulteriore avvertenza che, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di una patologia come causa di servizio, gli elementi medici in base a cui accertare tale riconoscimento sono nella disponibilità del ricorrente e in presenza di un accertamento negativo da parte dell’amministrazione spetta allo stesso fornire quanto meno un principio di prova a fondamento della sua pretesa.
Nel merito, rileva il Collegio che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, il Comitato di Verifica, pur precisando di aver preso atto del processo verbale n. …. dell’11.11.2005 della C.M.O. di Cagliari, ha però trascurato di motivare in ordine a quanto riportato in tali accertamenti e specificamente, in ordine al riconoscimento, risalente al 1997, in capo al militare della causa di servizio degli “esiti di trauma discorsivo cervicale e contusione cronica”, di cui al verbale n. 614 dell’8 settembre 1997.
D’altra parte, secondo quanto dedotto dal ricorrente, in ciò non smentito dall’Amministrazione, tali esiti sono conseguenti ad un sinistro stradale avvenuto in servizio e per causa di esso, per cui non possono esservi dubbi sulla connessione con l’attività svolta.
E allora risulta evidente la contraddittorietà della motivazione laddove il medesimo Comitato di Verifica e quindi il Comando Generale, da un lato confermano l’incidenza dei fattori traumatici sulla eziopatogenesi dell’infermità riscontrata e, dall’altro, negano la sussistenza di tali eventi, pur risultanti documentalmente.
Stesso discorso deve farsi in ordine alla ascrivibilità della patologia a nessuna categoria da parte della C.M.O., dal momento che gli esami depongono sicuramente per un, seppur ridotto, danno funzionale, il quale, del tutto inspiegabilmente ed immotivatamente, non viene classificato neppure nella Tab. B.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, ai fini di un motivato riesame della fattispecie alla luce delle argomentazioni addotte dal ricorrente in ordine al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ed in ordine alla motivazione circa l’ascrivibilità a nessuna categoria da parte della C.M.O.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato il provvedimento impugnato ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione. Salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Pietro Falcone




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Re: causa di servizio

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leggete bene.

Calcolatore equo indennizzo

L’equo indennizzo è uno speciale beneficio economico che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), spetta al dipendente pubblico che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge n. 648/50.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è ridotto del 25% se superati i 50 anni di età e del 50% se superati i 60 anni di età al momento dell’evento dannoso. L'equo indennizzo è altresì ridotto della metà se l’impiegato consegue anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

L’equo indennizzo non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario e la giurisprudenza (Cass. Sez. unite n. 900/1999, Cass. Sez. lavoro n. 5160/2000) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno. L’equo indennizzo non è cumulabile con un'eventuale rendita INAIL per malattia professionale e non è un reddito imponibile ai fini IRPEF.
Criteri di calcolo dell’equo indennizzo.

Successivamente all'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (L. n. 662/96), che ha modificato la tabella allegata al DPR 686/57, l’equo indennizzo è determinato secondo nuovi criteri, con riferimento alle categorie di menomazioni di cui alle tabelle A e B allegate al DPR n. 834/81 che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR n. 915/78 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
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Re: causa di servizio

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Importante passaggio di procedura:

1)- Al fine di velocizzare i due procedimenti, il ricorrente si sottoponeva a visita da parte della Commissione medica operante presso la locale A.S.L. n. 3, che, nella seduta del 30/1/2004, accertava le seguenti patologie: " ........". Conseguentemente, veniva riconosciuta una invalidità superiore ad 1/3 per protesi = 35%.

2)- Il ricorrente, pertanto, essendo in possesso, per entrambe le patologie, di idonea certificazione medica, chiedeva che per le stesse fosse effettuato un unico e contestuale accertamento da parte della competente C.M.O. e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del DPR 461/2001, l’unico verbale fosse inviato direttamente al Comitato di verifica per le cause di servizio.

3)- I due procedimenti, però, non venivano riuniti e la CMO di Messina procedeva a due distinti accertamenti delle infermità lamentate, omettendo di considerare la certificazione medica sopra indicata della ASL n. 3.

4)- L’art. 8, comma 1, dell’invocato D.P.R. n. 461/2011 stabilisce che:
“al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente . . . può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata . . . , con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1”.

5)- L’art. 6, nella parte di interesse, così recita:
“la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente”.

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N. 03155/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Leone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Fimia, 35;
contro
Ministero della Difesa, Arma Carabinieri Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero della Difesa n……/D del 05/11/2007, notificato all’interessato il 19/01/08, nella parte in cui ( art. 2) si dichiara di non doversi procedere per l’equo indennizzo relativamente alla infermità “Esiti di pregresso trauma ginocchio dx” per non ascrivibilità a categoria di pensione; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente é maresciallo capo dei Carabinieri effettivo al …… di OMISSIS.
In data 1/7/2003, recandosi a prestare servizio, inciampava in una buca sul marciapiede del Corso …….. e riportava un grave trauma distorsivo al ginocchio dx.
Per tale motivo, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per infortunio in itinere e del correlato equo indennizzo.
Precedentemente, in data 22/11/2002, aveva inoltrato istanza relativa al riconoscimento di altra causa di servizio per "ernia discale mediana e paramediana dx".
Solo nel novembre 2003, con nota prot. …./M/373/3-2, il Comando regione CC Sicilia richiedeva alla CMO di Messina di sottoporre a visita il militare.
Al fine di velocizzare i due procedimenti, il ricorrente si sottoponeva a visita da parte della Commissione medica operante presso la locale A.S.L. n. 3, che, nella seduta del 30/1/2004, accertava le seguenti patologie: "Esiti di lesione legamento crociato anteriore ginocchio dx e menisco in trattamento. Ernia discale mediana e paramediana dx". Conseguentemente, veniva riconosciuta una invalidità superiore ad 1/3 per protesi = 35%.
Il ricorrente, pertanto, essendo in possesso, per entrambe le patologie, di idonea certificazione medica, chiedeva che per le stesse fosse effettuato un unico e contestuale accertamento da parte della competente C.M.O. e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del DPR 461/2001, l’unico verbale fosse inviato direttamente al Comitato di verifica per le cause di servizio.
I due procedimenti, però, non venivano riuniti e la CMO di Messina procedeva a due distinti accertamenti delle infermità lamentate, omettendo di considerare la certificazione medica sopra indicata della ASL n. 3.
Infine, con istanza - diffida notificata in data 14/03/2007, il ricorrente chiedeva che venisse concluso l’iter necessario ai fini del riconoscimento di causa di servizio per i due procedimenti sopra richiamati.
A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, il ricorrente adiva questo Tribunale, che, con sentenza n. 36/2008, ordinava al Comitato di verifica per le Cause di servizio e per l’Equo indennizzo di emettere un motivato provvedimento di diniego o di accoglimento delle istanze del ricorrente.
Con Decreto del Ministero della Difesa n…../D del 05/11/2007, notificato all’interessato il 19/01/08, l’Amministrazione riconosceva per entrambe le infermità la dipendenza della causa di servizio, ma ascriveva a categoria di pensione solo l’“Ernia discale L5-S1 RMN accertata”, mentre riteneva non ascrivibile la patologia del ginocchio dx.
Con ricorso notificato il 13.3.2008 e depositato il 20.3.2008, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:
I. Violazione degli artt. 6, co. 7, e 8 del D.P.R. n. 461/2001.
Il ricorrente, ai sensi delle norme calendate, é stato sottoposto a visita medica dalla competente ASL n. 3. Tuttavia, non essendo stato trasmesso dall’Amministrazione il relativo verbale né alla CMO né al Comitato, sarebbe stato giudicato indipendentemente da un accertamento sanitario pertinente e a questi favorevole.
II. Eccesso di potere per la mancata valutazione del verbale della Asl 3 di Catania.
La mancata trasmissione del citato verbale della Asl 3 alla CMO e al Comitato, oltre che una evidente violazione di legge, avrebbe determinato anche una valutazione finale diversa da quella che si sarebbe invece avuta se detto documento avesse trovato ingresso nel procedimento.
La Commissione medica per l’invalidità civile della Asl 3, nella determinazione della invalidità complessiva del 35% , avrebbe ricollegato il proprio giudizio alla patologia del ginocchio, non potendosi certamente ricollegare l’accertata sussistente protesi all’ernia discale. Inoltre, l’anamnesi riportata riprodotta nel provvedimento consultivo sarebbe relativa all’affezione “da legamento crociato ginocchio dx”, così come la documentazione acquisita consisterebbe in “ Eco ginocchio 3/7/03”.
Sicché, la mancata valutazione di siffatta certificazione, indipendentemente dalla violazione di legge sopra rilevata, avrebbe sicuramente privato il procedimento di un apporto tecnico determinante per un esito satisfattivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
III) Eccesso di potere per irragionevole ed immotivato contrasto con le valutazioni della Asl 3 e con le risultanze degli accertamenti strumentali diagnostici e specialistici. Motivazione erronea ed insufficiente. Violazione art. 3 L. 241/90. Violazione dell’art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 461/01.
In ogni caso, la CMO avrebbe comunque del tutto omesso di valutare gli “ esiti” del trauma subito al ginocchio, così come risultanti, oltre che dal richiamato verbale della Asl, dagli accertamenti strumentali (ecografia e RMN) e dai referti specialistici prodotti dal ricorrente.
Per altro, la convalescenza per tale infortunio sarebbe durata dall’1/7/03 al 15/9/03, così come discrezionalmente concessa dagli specialisti dello stesso Ospedale militare di Messina.
Durante tale periodo il ricorrente non sarebbe stato sottoposto ad alcun trattamento chirurgico, ma solo a terapie riabilitative e farmacologiche.
In ultimo, anche la valutazione delle lesioni in seno al verbale della CMO del 10/12/04, “ Esiti di pregresso trauma ginocchio dx”, in quanto generica, sarebbe insufficiente a rendere palesi, e, quindi, giudizialmente ponderabili, le conseguenze del trauma, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 6 del DPR 461/01, commi 1 e 6, che richiederebbero un giudizio della Commissione territorialmente competente sull'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio.
Costituitosi, il Ministero intimato ha concluso per l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 9.11.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2) Con il ricorso in esame parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’equo indennizzo, richiesto per infermità derivante da un trauma subito al ginocchio dx durante il servizio.
Con le prime due censure, assume che, in violazione degli artt. 6, co. 7, e 8 del D.P.R. n. 461/2001, e comunque con eccesso di potere, sia la CMO che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbero considerato il giudizio espresso dalla Commissione medica operante presso la locale A.S.L. n. 3, che, nella seduta del 30/1/2004 aveva accertato la connessa patologia, così pronunciandosi: "Esiti di lesione legamento crociato anteriore ginocchio dx e menisco in trattamento. Ernia discale mediana e paramediana dx", attribuendo una invalidità superiore ad 1/3 per protesi = 35%.
L’art. 8, comma 1, dell’invocato D.P.R. n. 461/2011 stabilisce che:
“al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente . . . può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata . . . , con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1”.
L’art. 6, nella parte di interesse, così recita:
“la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente”.
Ritiene il Collegio che parte ricorrente non si sia correttamente avvalsa della procedura ora invocata, posto che la stessa è stata azionata in corso di procedimento, piuttosto che, come previsto, contestualmente alla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Tuttavia, non può dirsi che il medesimo accertamento, una volta che sia stato introdotto nella procedura già avviata, debba considerarsi tamquam non esset, essendo, comunque, obbligo dell’Amministrazione procedente di rendere edotte le Commissioni chiamate a rendere il giudizio di tutti gli atti debitamente trasmessi dalla parte interessata e, quindi, presenti nel fascicolo.
Sicché, fondatamente il ricorrente si duole sia del mancato invio da parte del Ministero resistente di detta documentazione, sia, soprattutto, della mancata valutazione della certificazione ivi contenuta.
Va da sé, pertanto, la fondatezza anche della terza censura, con la quale parte ricorrente lamenta, appunto, che, con motivazione approssimativa, il provvedimento impugnato non abbia dato conto né della detta valutazione dell’ASL n. 3 , né della documentazione sanitaria a quest’ultima comunque attinente, emergente dalla produzione sanitaria allegata alla domanda.
Il giudizio sintetico espresso (“esiti di pregresso trauma ginocchio dx”), considerata la produzione documentale, non sembra sufficiente per poter fornire contezza della valutazione espressa.
Invero, sul punto il Collegio può quindi limitarsi a ricordate che “il giudizio medico-legale, reso dalla Commissione medico-ospedaliera (CMO) nel corso del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati, pur se riportati sinteticamente, e sono anche insindacabili se coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, con la conseguenza che detto giudizio medico-legale è censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall'organo tecnico risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere negativamente sulla valutazione medica finale” (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4955).
Conclusivamente, il ricorso va accolto e va disposto che il giudizio medico legale debba essere riformulato, con adeguata motivazione, alla luce delle considerazioni espresse dalla presente decisione e della documentazione di cui sopra, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento/00, oltre spese generali I.V.A., C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Re: causa di servizio

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Sentenza Tar Reggio Calabria per:
- Malore con perdita di coscienza, ricoverato per “fibrillazione ventricolare con stato di incoscienza"
- In sede di riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata per lo stesso episodio, la Corte dei Conti (773/2010) , con la pronuncia sul conto del ricorrente, ha, infatti, ritenuto che “lo stress dell’esercitazione e la corsa successiva abbiano determinato l’inizio dell’aritmia ventricolare integrando una causa sopravvenuta efficiente e determinate".

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N. 00046/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso OMISSIS;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;
Ministero Difesa-Direz.Gen.Pensioni Militari e Colloc.Riposo, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento del decreto n. Omissis del Ministero della Difesa del 22.6.2007, notificato il 28.8.2007, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione di equo indennizzo, previo riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto n. Omissis del Ministero della Difesa del 22.6.2007, notificato il 28.8.2007, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione di equo indennizzo.
Espone in fatto che in data ….2.2001, durante l’attività sportiva espletata nella caserma “omissis” di Barletta, presso cui si trovava per addestramento, quale vincitore di concorso per la ferma triennale, accusava un improvviso malore con perdita di coscienza, per cui veniva ricoverato per “fibrillazione ventricolare con stato di incoscienza”.
Ne seguiva un lungo iter diagnostico e di degenza puntualmente riassunto nel ricorso introduttivo.
Chiede in questa sede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’episodio verificatosi e della conseguente infermità, disconosciutagli dal decreto impugnato ed indicato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere pienamente le argomentazioni esposte nella sentenza n. 773/2010 della Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, alle cui motivazioni si rinvia.
In sede di riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata per lo stesso episodio, la Corte dei Conti, con la pronuncia appena citata, ha, infatti, ritenuto che “lo stress dell’esercitazione e la corsa successiva abbiano determinato l’inizio dell’aritmia ventricolare integrando una causa sopravvenuta efficiente e determinate”, con ciò riconoscendo la dipendenza dell’infermità da causa di servizio (sulla scorta di un articolato parere medico reso a seguito di attività istruttoria).
Dato l’accertamento medico espletato e stanti le conclusioni appena esposte, non vi è motivo alcuno per discostarsene in questa sede.
Il ricorso va pertanto accolto e l’atto impugnato va annullato.
Le spese, tuttavia, vengono compensate integralmente, attesa la non univocità delle tesi medico- scientifiche sul punto oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto n. Omissis del Ministero della Difesa del 22.6.2007, notificato il 28.8.2007, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione di equo indennizzo in favore del ricorrente OMISSIS.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF
Caterina Criscenti, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
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Re: causa di servizio

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PRECISAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO.

Circa la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, pure sulla scorta della costante giurisprudenza di questa sezione da cui non vi è motivo per discostarsi, la disposizione di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/90 non si applica al procedimento di concessione dell’equo indennizzo in considerazione della sua natura previdenziale.

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Numero 00330/2012 e data 24/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011

NUMERO AFFARE 01451/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo OMISSIS per l’annullamento del provvedimento del 19 ottobre 2009 di negato riconoscimento di dipendenza dell’ infermità da causa servizio e della relativa concessione di equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione 11 gennaio 2010 con la quale il ministero della difesa, OMISSIS;
visto il ricorso straordinario proposto con atto pervenuto in data 14 dicembre 2009;
esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Carlo Mosca;

Premesso:
La commissione medica ospedaliera di Perugia giudicava, in data 6 novembre 2003, il ricorrente affetto da infermità, ascrivendo quest’ultima alla 7^ categoria. Il comitato di verifica per le cause di servizio in data 13 febbraio 2009, non giudicava le infermità citate dipendenti da causa di servizio e l’amministrazione respingeva l’istanza di riconoscimento presentata dal ricorrente, unitamente con la richiesta di equo indennizzo, con l’impugnato provvedimento del 19 ottobre 2009 sulla base del vincolante parere del predetto Comitato.
Il ricorrente lamenta che l’amministrazione si sia uniformata al parere del comitato di verifica e che non gli sia stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto dall’articolo 10 bis della legge n. 241/90.
L’amministrazione respinge le censure, rilevando preliminarmente l’inammissibilità del gravame per la sua genericità e per la pretesa esposta in termini meramente enunciativi. Viene evidenziato che il parere espresso dal comitato di valutazione è privo di vizi logici e motivazionali, gli unici che avrebbero consentito all’amministrazione di ritenerlo non vincolante e che non sussiste il mancato preavviso di rigetto in quanto la disposizione invocata non si applica al procedimento di concessione dell’equo indennizzo perché ricompreso tra quelli di natura previdenziale e in quanto ricorrono le condizioni di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/90.
Considerato:
Il ricorso è infondato. A parte la questione sollevata della inammissibilità, le censure sollevate non hanno pregio. Il parere espresso dal comitato di valutazione per le cause di servizio è, infatti, fondato su un giudizio tecnico-discrezionale ed esso è insindacabile ove, come nella specie, risulti logico, adeguatamente motivato e coerente con le circostanze emerse nel corso del procedimento durante il quale risulta, dagli atti acquisiti, che siano stati presi in considerazione tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del ricorrente.
Circa la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, pure sulla scorta della costante giurisprudenza di questa sezione da cui non vi è motivo per discostarsi, la disposizione di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/90 non si applica al procedimento di concessione dell’equo indennizzo in considerazione della sua natura previdenziale. Né per le ragioni in precedenza esposte dovute alla vincolatività del parere del citato comitato, l’amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
panorama
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Re: causa di servizio

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Sentenza del TAR di Catanzaro.
Ricorso in quanto:
1)- pur riconoscendo al ricorrente la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta con ascrivibilità alla categoria ottava, ha respinto la richiesta di equo indennizzo per perenzione dei termini.

FATTO:
1)- Il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS”, ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio, tenuto conto che la domanda sarebbe stata presentata oltre i 6 mesi dalla conoscenza dell’infermità.

DIRITTO:
Il ricorso è fondato.
1)- Per giurisprudenza pacifica, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 461 del 2001, l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio va proposta entro il termine perentorio di sei mesi, ma tale termine decorre non dalla mera conoscenza dell'infermità, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Tale criterio, che privilegia la percezione soggettiva degli effetti invalidanti piuttosto che il rilievo oggettivo dell'insorgenza dell'infermità, deve essere contemperato con la normativa di riferimento che pone un termine per la presentazione della domanda, comunque ancorato a risultanze obiettive, quali l'effettiva consistenza e gravità dell'affezione e delle conseguenze invalidanti delle quali il soggetto deve acquisire la conoscenza secondo un criterio di normalità ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 agosto 2010 , n. 30566).

2)- Inoltre, per condivisibile giurisprudenza, grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività di detta domanda, l'onere di dimostrare la data in cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza ( cfr. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 27 settembre 2010 , n. 3304).
Nel caso specifico, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che il militare non abbia potuto percepire la gravità dell’infermità ed i suoi effetti invalidanti prima del collocamento in congedo assoluto, avvenuto a decorrere dal 13.9.2000.

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N. 00051/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso …… in Catanzaro, via De Gasperi, 48;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del D.M n. …. del 30.6.2005 del vice direttore generale della Direzione generale personale militare nella parte in cui, pur riconoscendo al ricorrente la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta con ascrivibilità alla categoria ottava, ha respinto la richiesta di equo indennizzo per perenzione dei termini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS.

FATTO
Il militare ricorrente, collocato in congedo assoluto per “OMISSIS” a decorrere dal 13.9.2000, in data 27.2.2001 ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS”, ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio, tenuto conto che la domanda sarebbe stata presentata oltre i 6 mesi dalla conoscenza dell’infermità.
Con il ricorso in epigrafe specificato, l’interessato chiede l’annullamento del predetto decreto nella parte in cui è respinta la domanda di equo indennizzo per tardività dell’istanza, deducendo violazione dell’art. 2 del DPR 461 del 2011 e carenza di motivazione.
La difesa statale si è costituita con memoria di stile, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o infondato.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza pacifica, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 461 del 2001, l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio va proposta entro il termine perentorio di sei mesi, ma tale termine decorre non dalla mera conoscenza dell'infermità, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio. Tale criterio, che privilegia la percezione soggettiva degli effetti invalidanti piuttosto che il rilievo oggettivo dell'insorgenza dell'infermità, deve essere contemperato con la normativa di riferimento che pone un termine per la presentazione della domanda, comunque ancorato a risultanze obiettive, quali l'effettiva consistenza e gravità dell'affezione e delle conseguenze invalidanti delle quali il soggetto deve acquisire la conoscenza secondo un criterio di normalità ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 agosto 2010 , n. 30566).
Inoltre, per condivisibile giurisprudenza, grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività di detta domanda, l'onere di dimostrare la data in cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza ( cfr. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 27 settembre 2010 , n. 3304).
Nel caso specifico, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che il militare non abbia potuto percepire la gravità dell’infermità ed i suoi effetti invalidanti prima del collocamento in congedo assoluto, avvenuto a decorrere dal 13.9.2000.
Ne deriva che la domanda del 27.2.2001 deve ritenersi tempestiva, al fine della concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto il provvedimento deve essere annullato nella parte impugnata.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento nella parte impugnata.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di rimborso spese processuali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2012
panorama
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Re: causa di servizio

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Scusate ma devo farvi una domanda anche se per presentare istanza per il riconoscimento o meno causa di servizio si ha tempo 6 mesi.
Praticamente:
1) ad ottobre 2011 lo specialista mi fa una diagnosi oculare.
2)- a novembre 2011 vengo convocato alla CMO per una mia precedente istanza presentata al C.do Legione CC. di essere sottoposto a visita medica per la tutela sanitaria. Quando mi presento alla CMO esibisco anche il certificato dello specialista ed in tale sede/data mi concedono 40 gg. di convalescenza. Dal 1° genniao 2012 sono a disposizione CMO il quale mi convocano per il giorno XXX. Mi presento e a causa della mancanza del prospetto delle assenze nei 5 anni e della diagnosi sul mod. compilato dall'ufficio, il Presidente CMO mi rimanda a casa aspettando una nuova prenotazione d'ingresso, pertanto a causa di questo disservizio creatomi oggi mi ritrovo nuovamente a disposzione CMO fino alla nuova convocazione prevista per il giorno 01/02/2012.
3)- quindi dal 01/01/2012 al 01/02/2012 sono a disposizione CMO.
4)- da ottobre 2011 fino ad oggi non ho ancora presentata istanza per causa di servizio visto che le bocciano nel 80% tutte e comunque tenendo in mente sempre il periodo di 6 mesi scadenti ad APRILE 2012.
5)- La mia domanda è: nel caso il 1° Febbraio mi riformano totalmente o parzialmente non avendo presentato allo stato attuale per tale problema nessuna istanza per causa di servizio, mi daranno ugualmente una Categoria tabellare? Come si comporta la CMO in questi casi? Cmq. è mia intenzione presentare istanza dopo il 1°/02/2012 in modo che se si dovrebbe prolungare la convalescenza, allo scadere dei 12 mesi almeno non mi tagliano lo stipendio.
Aspetto vostre notizie che sicuramente "penso" qualche collega si è trovato nelle mie stesse condizioni "provvisorie".
Alcuni mi dicono che la domanda per causa di servizio la posso fare anche subito dopo il giudizio di RIFORMATO o RIFORMATO PARZIALE in quel caso dovrei andare nuovamente alla CMO secondo i loro tempi.
Saluti.
panorama
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Re: causa di servizio

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Se può interessare a qualche collega.
ASTENOPATIA.

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Dal sito internet PUNTO SICURO

Anno 11 - numero 2095 di lunedì 02 febbraio 2009

I disturbi dell'apparato oculo-visivo causati da videoterminali

Uno studio evidenzia la presenza di una correlazione significativa tra la presenza di disturbi di affaticamento oculare e il numero di ore settimanali e di anni di lavoro al VDT, in particolar modo nei soggetti con presbiopia.


Rileggendo i contributi pubblicati nel volume XXIX, numero 3 del Giornale di Medicina del Lavoro ed Ergonomia del Centro Studi Fondazione Maugeri, ci siamo imbattuti in un articolo che può essere interessante per tutti coloro che lavorano davanti ad un videoterminale: “Astenopia e lavoro al VDT: nostra esperienza”, scritto da C. Fenga, R. Di Pietro, P. Fenga, C. Di Nola, R. Spinella, A. Cacciola, D. Germanò e P. Aragona.
L’articolo riporta uno studio svolto con lo scopo di valutare la correlazione tra l’insorgenza dell’astenopia ed il lavoro al videoterminale (VDT).
I disturbi dell’apparato oculo-visivo rappresentano infatti uno dei problemi più rilevati dai lavoratori che lavorano davanti a videoterminali e “l’insieme di tali disturbi, che configura una sindrome complessa che prende il nome di “astenopia” consegue al particolare impegno dell’organo della vista durante la fissazione a distanza ravvicinata”.
Scopo del presente studio era quello di valutare la prevalenza di astenopia occupazionale in un campione di videoterminalisti e l’eventuale correlazione tra insorgenza dei sintomi astenopici, lavoro al VDT e presenza di difetti rifrattivi.
Nello studio “sono stati valutati 62 lavoratori (29 maschi e 33 femmine), che lavoravano al VDT per più di 20 ore la settimana, mediante un questionario standardizzato (elaborato dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale).
I risultati dello studio evidenziano che è stata riscontrata una prevalenza di astenopia occupazionale del 51% ed “una correlazione statisticamente significativa tra l’entità dei sintomi astenopici, il numero di ore la settimana e di anni di lavoro al VDT, in particolar modo nei soggetti con presbiopia”.
In particolare dall’analisi statistica “è emerso che i sintomi correlati in modo statisticamente significativo al numero di anni di lavoro al VDT sono: visione sfuocata e sdoppiata, dolenzia perioculare, prurito e secchezza; quelli correlati al numero di ore settimanali di lavoro al VDT in modo significativo sono rappresentati da visione sfuocata, visione sdoppiata, fotofobia, dolore perioculare e lacrimazione; in modo molto significativo l’iperemia ed in modo poco significativo il bruciore”.
Inoltre “la correlazione tra l’entità dei sintomi astenopici e le ore settimanali al VDT indica che un maggiore impegno temporale dell’apparato oculo-visivo nella visione ravvicinata al VDT comporta una maggiore probabilità di comparsa e gravità dei sintomi”.
“Astenopia e lavoro al VDT: nostra esperienza” (formato PDF, 5.84 MB) di C. Fenga, R. Di Pietro, P. Fenga, C. Di Nola, R. Spinella, A. Cacciola, D. Germanò e P. Aragona, nel Giornale di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, VOLUME XXIX - N. 3, Luglio/Settembre 2007, pag. 500-501

Tiziano Menduto
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