armando73 ha scritto: ↑ven mar 05, 2021 7:59 pm
Ciao Vincent Vega...... Mi pare di aver letto in altri forum che in aspettativa speciale non si perdeva nulla, solo le ferie non vengono riconosciute, poi leggendo la legge e chiaro che il rapporto non si è estinto. Giuridicamente Si rimane poliziotto di fatti no mi hanno ritirato ne tesserino ne pistola.
Armando73 io purtroppo mi sto rendendo conto che l'interpretazione dell'Amministrazione e' cambiata.
Io sono stato riformato nel 2003 e dopo 11 mesi di aspettativa ai sensi DPR 338/82 sono stato "trasferito" nei Ruoli tecnici.
Ho il decreto del Ministero che afferma che il giorno prima del decreto ero nei ruoli ordinari e dal giorno del decreto sono "trasferito" nei Ruoli tecnici.
Ho fatto altri 20 anni nei ruoli tecnici e nel 2020 sono stato riformato definitivamente.
Considerando che mi sono arruolato a novembre 1987 e sono in pensione dal marzo 2020, sarebbero 32 anni e 4 mesi di servizio effettivo.
L'assegno di funzione dei 32 anni ancora non me l'hanno riconosciuto e non so' come andra' a finire.
Mi hanno detratto quegli 11 mesi in cui ero in attesa del transito, cioe' ero in attesa che il Ministero mi convocasse per le prove.
Tra la prima riforma e la seconda visita (allora funzionava cosi') in cui sono stato considerato idoneo sia ai ruoli tecnici che civili e' passato 1 mese.
Dato che nella seconda visita avevo l'idoneità ai ruoli tecnci, di fatto l'idoneità non e' stata mai persa: non c'era piu' per i ruoli ordinari ma c'e' sempre stata per i ruoli tecnici.
Come deve essere considerata quindi l'aspettativa retribuita, disposta d'ufficio, ai sensi della 339/82 ?
Il Ministero la chiama aspettativa speciale, ma come previsto dal DPR 335/1982 si applica quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato (ovvero DPR 3 del 1957).
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DPR 24 Aprile 1982 nr 335
Articolo 52 Aspettativa
Salvo quanto previsto dal successivo art. 53 (Mandato amministrativo o politico), e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa [120] .
(Art 81 comma 2 legge nr.121/1981 Candidati ad elezioni)
(Art 88 Aspettativa per motivi sindacali)
(Art 89 Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)
DPR 10 gennaio 1957 nr.3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statoto degli impiegati civili dello Stato
Art 68 Aspettativa per infermità
Art. 68. (Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio). -
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un
medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare
prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi
per più di diciotto mesi.
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso
per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre,
per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni
di lavoro straordinario.
Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la
corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato [19].
Art. 71. (Dispensa dal servizio per infermità). -
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70,
l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile
utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.
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Dalla normativa, io ne deduco che
1) dal momento dell'inizio dell'aspettativa per malattia si ha tempo 18 mesi. Nei primi 12 mesi stipendio intero e tra i 12 mesi ed i 18 mesi meta' stipendio.
2) Per tutti i 18 mesi si ha diritto al computo per intero sia ai fini della progressione in carriera, sia all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio (Scatti di anzianità ? Assegno di funzione? ) oltre che ai fini pensionistici
3) Allo scadere dei 18 mesi si possono verificare 3 casi (a) si torna in servizio (b) si viene riutilizzati a domanda in altri compiti (c) dispensa dal servizio per infermità, ovvero cessa il rapporto di lavoro e se si hanno i requisiti, pensione per inabilità/infermità
Il problema e' che l'Amministrazione, interpretando il DPR 339/82 sostiene che il periodo in cui si e' in attesa del transito NON e' valido ai fini della carriera, dell'avanzamento di grado, del computo degli anni ai fini dell'assegno di funzione, in quanto NON e' servizio effettivo.
I requisiti dell'assegno di funzione sono "servizio comunque reso senza demerito".
L'aspettativa per malattia verrebbe interrotta d'ufficio e trasformata in aspettativa DPR 339/82....ma di fatto e' sempre un'aspettativa che ha origine da una malattia/infortunio/problema di salute.
Originariamente fu' inserita per TUTELARE il dipendente, ovvero, considerato che la procedura era molto lunga (non per colpa del dipendente pero') e il periodo totale di aspettativa poteva andare oltre il limite massimo, in teoria si sarebbe verificato un "decadimento d'ufficio ".
E' per questo motivo che fu' inserita questa variazione, primo periodo aspettativa per malattia (max18 mesi) e dopo la domanda di transito ai sensi 339/82 aspettativa "speciale" ai sensi DPR 339/82.
Ora invece, con una circolare del 2017 (data da verificare, non ricordo) si e' cambiato orientamento, il periodo di Aspettativa 339/82, non e' piu' considerato valido.
Eppure nel DPR 339/82 e' previsto anche il capitolo di spesa, sul quale addebitare le spese sostenute per tale procedura....
Secondo me c'e' un contrasto tra quanto previsto dal DPR 3/1957 , il DPR 339/82 e la circolare del Ministero che nega determinati benefici previsti.
Sta' di fatto che io, con piu' di 32 anni di servizio effettivo non mi hanno ancora dato l'assegno di funzione dei 32 anni.
In pratica mi stanno considerando quel periodo come se fossi stato punito / sospeso dal servizio....e secondo me e' ingiusto.