Re: Conteggio TFS
Inviato: lun giu 08, 2020 4:47 pm
Art. 21
(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n.
472).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al
personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei
sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia
con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche'
divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono
attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da
calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli
articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2,
commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia
compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la
domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le
predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55
anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e'
fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale
hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31
dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a
riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma
dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia,
che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si
applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10
dicembre 1973 n. 804".
(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n.
472).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al
personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei
sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia
con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche'
divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono
attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da
calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli
articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2,
commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia
compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la
domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le
predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55
anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e'
fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale
hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31
dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a
riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma
dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia,
che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si
applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10
dicembre 1973 n. 804".