corona virus - Decreto Legge
Re: corona virus - Decreto Legge
Il Commissario della Protezione civile, nella conferenza stampa odierna (11 marzo 2020) nell'illustrare l'attuale situazione ha sottolineato tra l'altro
che anche ci esce a piedi "deve portare l'autocertificazione".
che anche ci esce a piedi "deve portare l'autocertificazione".
Re: corona virus - Decreto Legge
Nuova stretta nel contrasto al coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, parla in diretta Facebook in un discorso dai tratti anche drammatici. "Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Stiamo dando prova di essere una grande nazione", comincia. Poi elenca le nuove misure: "Al primo posto c'è la salute degli italiani", è la premessa. Quindi spiega: "Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio". Sono sospese dunque le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Mentre saranno aperte edicole e tabacchi.
Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. Si incentiva la
regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate. "Saranno garantiti - spiega Conte - i trasporti, le attività agricole, i servizi bancari, assicurativi e postali". Il premier annuncia anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con "ampi poteri": Domenico Arcuri, l'uomo alla guida di Invitalia. E chiude: "Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani".
Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi invece i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. Si incentiva la
regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate. "Saranno garantiti - spiega Conte - i trasporti, le attività agricole, i servizi bancari, assicurativi e postali". Il premier annuncia anche la nomina di un commissario per le terapie intensive con "ampi poteri": Domenico Arcuri, l'uomo alla guida di Invitalia. E chiude: "Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani".
Re: corona virus - Decreto Legge
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso alla Nazione (11 marzo 2020 0re 21.40) ha parlato delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
A beneficio di quanti avessero dubbi sulle attività che possono rimanere aperte, questo l’elenco, estratto dal decreto:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Questo il testo integrale del decreto.
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
A beneficio di quanti avessero dubbi sulle attività che possono rimanere aperte, questo l’elenco, estratto dal decreto:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Questo il testo integrale del decreto.
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Re: corona virus - Decreto Legge
Direttamente dal sito del Governo,
per chi ha bisogno di scaricarli
per chi ha bisogno di scaricarli
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Non c'è il divieto di passeggiata. Ad oggi, non è previsto in nessuno dei decreti firmati dal ministero della Salute o dal governo, compreso l'ultimo licenziato ieri sera a tarda ora e valido da questa mattina fino al 25 marzo. Chi esce da casa per prendere aria e allentare la tensione, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette, per consentire al cane di fare i bisogni, non è passibile di sanzione. Lo confermano fonti del Viminale che stanno interpretando in queste ore il Dpcm "11 marzo". La stessa Protezione civile, interpellata, ha spiegato che non esiste un "divieto di passeggiata", ma un forte invito a restare a casa.
Re: corona virus - Decreto Legge
Direttamente dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno
allego la Direttiva n. 14606 del 08 03 2020 che a pagina 5 recita:
1) - Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un' autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
N.B.: ho voluto colorare tale parte, in quanto, ieri sera in OMISSIS, una signora abitante fuori centro abitato, a bordo della propria auto percorreva una Via del centro abitato quando è stata fermata da una pattuglia ed alla richiesta di esibizione del Foglio di responsabilità del perché era in giro, la stessa signora a voce riferiva che andava a fare la spesa e che dell'autocertificazione non sapeva nulla che occorreva, ebbene, è stata rimproverata perché non portava con se tale modulo. Dalla disposizione del Ministero dell'Interno, si legge che i moduli sono anche in dotazione alle FF.PP. e della Forza pubblica.
Mettiamoci nei panni dei tanti cittadini poveri, disoccupati o anziani, che a casa non hanno nessun P.C. né stampante.
allego la Direttiva n. 14606 del 08 03 2020 che a pagina 5 recita:
1) - Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un' autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 4 7 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
N.B.: ho voluto colorare tale parte, in quanto, ieri sera in OMISSIS, una signora abitante fuori centro abitato, a bordo della propria auto percorreva una Via del centro abitato quando è stata fermata da una pattuglia ed alla richiesta di esibizione del Foglio di responsabilità del perché era in giro, la stessa signora a voce riferiva che andava a fare la spesa e che dell'autocertificazione non sapeva nulla che occorreva, ebbene, è stata rimproverata perché non portava con se tale modulo. Dalla disposizione del Ministero dell'Interno, si legge che i moduli sono anche in dotazione alle FF.PP. e della Forza pubblica.
Mettiamoci nei panni dei tanti cittadini poveri, disoccupati o anziani, che a casa non hanno nessun P.C. né stampante.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
La legge dice che se un cittadino viene fermato senza modulo deve rendere dichiarazioni (vado a fare la spesa - vado in farmacia ecc.) alla pattuglia che lo ferma e quest'ultima compila il modulo che ha in dotazione. Naturalmente puo effettuare riscontri se quanto dichiarato dal cittadino corrisponda al vero.
Re: corona virus - Decreto Legge
Positivi carabinieri a Palermo
Otto ufficiali dei carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma il comandante provinciale anche lui risultato positivo, attualmente, in auto isolamento come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.
Otto ufficiali dei carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma il comandante provinciale anche lui risultato positivo, attualmente, in auto isolamento come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi.
Re: corona virus - Decreto Legge
Da quello che ho capito:
1) Chi attesta falsa certificazione davanti ad un Pubblico Ufficiale è punibile con l'art.495 C.P.;
2) I pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del C.P.;
3)Chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus deve mettersi in autoisolamento e segnalarlo al medico curante o alla Asl. Se non lo fa, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.
DOMANDA: Ma se uno si presenta in caserma per una denuncia che non è urgente: smarrimento carta di circolazione, clonazione bancomat, ecc., è passibile art.650 e anche art.452 C.P.!!!!!
1) Chi attesta falsa certificazione davanti ad un Pubblico Ufficiale è punibile con l'art.495 C.P.;
2) I pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del C.P.;
3)Chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus deve mettersi in autoisolamento e segnalarlo al medico curante o alla Asl. Se non lo fa, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.
DOMANDA: Ma se uno si presenta in caserma per una denuncia che non è urgente: smarrimento carta di circolazione, clonazione bancomat, ecc., è passibile art.650 e anche art.452 C.P.!!!!!
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: corona virus - Decreto Legge
per notizia,
ecco cosa si legge in questa pagina FB di "La Siritide" e in quella "la siritide.it "
l'articolo è di oggi 12/03/2020 #LaSiritide - 12/03/2020 - Autocertificazione: precisazioni delle forze dell'ordine
- tra le tante cose riportate mi ha colpito quanto qui sotto:
Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, verrete denunciati. Il numero massimo di persone per ogni auto non deve superare le due unità: chi guida e un passeggero seduto dietro.
In merito a quanto sopra e visto l'obbligo della distanza minima interpersonale di almeno 1mt., se non sbaglio, anche le pattuglie devono adeguarsi a tali parametri, ossia, che 1 guida e l'altro collega deve stare seduto dietro. Ciò perchè se i 2 colleghi che compongono l'equipaggio stanno seduti sui sedili anteriori, certamente non stanno rispettando la distanza interpersonale prevista dalla legge. Vi pare? Che ne dite?
ecco cosa si legge in questa pagina FB di "La Siritide" e in quella "la siritide.it "
l'articolo è di oggi 12/03/2020 #LaSiritide - 12/03/2020 - Autocertificazione: precisazioni delle forze dell'ordine
- tra le tante cose riportate mi ha colpito quanto qui sotto:
Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, verrete denunciati. Il numero massimo di persone per ogni auto non deve superare le due unità: chi guida e un passeggero seduto dietro.
In merito a quanto sopra e visto l'obbligo della distanza minima interpersonale di almeno 1mt., se non sbaglio, anche le pattuglie devono adeguarsi a tali parametri, ossia, che 1 guida e l'altro collega deve stare seduto dietro. Ciò perchè se i 2 colleghi che compongono l'equipaggio stanno seduti sui sedili anteriori, certamente non stanno rispettando la distanza interpersonale prevista dalla legge. Vi pare? Che ne dite?
Re: corona virus - Decreto Legge
secondo me molte delle denunce finiranno in bolle di sapone.
1. Nessuna legge vieta di uscire ma consiglia di stare in casa.
2. Ogni persone può andare a fare la spesa - può andare a correre nei parchi rispettando la distanza dall'altro soggetto - può andare ad acquistare
sigarette dal tabaccaio o giornali.
Detto ciò, a maggior ragione può andare a sporgere denuncia soprattutto si si tratta di smarrimento di un documento o carta di credito.
Le forze di Polizia che operano nelle strade in questo contesto storico devono, a mio parere, avere molto buon senso e capire determinate situazione. Logicamente quanto siamo in presenza di pregiudicati o giovani sprovveduti che si disinteressano delle regole da rispettare per bravate agire con tolleranza zero.
1. Nessuna legge vieta di uscire ma consiglia di stare in casa.
2. Ogni persone può andare a fare la spesa - può andare a correre nei parchi rispettando la distanza dall'altro soggetto - può andare ad acquistare
sigarette dal tabaccaio o giornali.
Detto ciò, a maggior ragione può andare a sporgere denuncia soprattutto si si tratta di smarrimento di un documento o carta di credito.
Le forze di Polizia che operano nelle strade in questo contesto storico devono, a mio parere, avere molto buon senso e capire determinate situazione. Logicamente quanto siamo in presenza di pregiudicati o giovani sprovveduti che si disinteressano delle regole da rispettare per bravate agire con tolleranza zero.
Re: corona virus - Decreto Legge
Panorama buonasera.
Vado a fare spesa con mia moglie la faccio sedere dietro?
A questo punto distanti anche a tavola.
Separiamo i letti.
Siamo nell'assurdo per colpa di qualche caprone che interpreta la legge in modo errato.
Vado a fare spesa con mia moglie la faccio sedere dietro?
A questo punto distanti anche a tavola.
Separiamo i letti.
Siamo nell'assurdo per colpa di qualche caprone che interpreta la legge in modo errato.
Rispondi
467 messaggi
-
Pagina 3 di 32
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 32
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE