domenico69 ha scritto:Buonasera, segnalo la sentenza n. 171/2018 del 18.07.18 C.d.C. Calabria che avrebbe accolto il moltiplicatore.
N.B. Detta sentenza è stata indicata come tale in altro gruppo dal ricorrente, ma non è stata da me verificata, in quanto lo stesso non l'ha pubblicata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino
Ha emesso la seguente
SENTENZA n. 171/2018
Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21678 del registro di segreteria ,
proposto da M. T. (C.F. Omissis) , nato a Omissis il omissis , rappresentato e difeso
dall’avv. Daniela Biondi del foro di Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Fuscaldo alla via San Michele piano T, avverso Inps ( Istituto Nazionale
Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.
Fatto
1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig.T. ha adito questa Corte dei conti per
ottenere la declaratoria del proprio diritto all’aumento figurativo del montante contributivo di
cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997, con conseguente riliquidazione della propria
pensione n. 17740496.
2) Il ricorrente premette di essersi arruolato nel corpo dei Carabinieri in data 31.1.1983; di
essere stato dispensato dal servizio con un’anzianità di 34 anni e 6 mesi per inidoneità
fisica in data 24.7.2017; di aver chiesto, con lettera del 9.11.2017 il riconoscimento dei
benefici figurativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997; di aver ricevuto una
comunicazione di rigetto dell’istanza; di aver presentato domanda in autotutela nonché
diffida ad adempiere all’Ente previdenziale.
3) A sostegno della propria istanza assume che tale preclusione avrebbe dovuto essere
"compensata" dalla liquidazione dell'incremento figurativo in ossequio a quanto
stabilito dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997. Richiama al riguardo pronunce
giurisprudenziali anche di questa Sezione giurisdizionale.
4)Con memoria del 4.5.2018, si è costituito l’Inps ex gestione Inpdap opponendo
un’interpretazione della norma che esclude i benefici ai militari che non abbiano
raggiunto i limiti d’età. L’ente previdenziale conclude chiedendo il rigetto della
domanda in quanto infondata.
DIRITTO
5) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
In proposito si richiamano le condivise argomentazioni esposte nelle sentenze n. 350/2017,
n.53/2018, n. 46/2018 di questa Sezione giurisdizionale, ma anche quelle formulate nelle
sentenze n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 della Regione Sardegna; n. 27/2017
della Sezione Abruzzo; n. 53/2017 e 28/2018 della Sezione Molise; n. 94/2018 della Sezione
Lazio ecc.
In primo luogo si evidenzia che il ricorrente è cessato dal servizio per sopravvenuta
inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d’età.
Proprio per tale ragione non ha potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria.
L’art. 992 del c.o.m. ( d.lgs 66/2010), infatti, stabilisce che “Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’
articolo 909, comma 4”.
Ebbene, l’art. 3, comma 7 stabilisce altresì che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia
in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,
il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera
in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato “.
Il legislatore, pertanto, ha previsto un incremento del montante individuale dei contributi per
due categorie di pensionati: per il personale che, pur cessato dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di età sia stato escluso dall’applicazione dell’ausiliaria; e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere in ausiliaria.
A parere di questo giudicante, il ricorrente rientra in questa seconda categoria.
Invero, non si disconosce l’orientamento opposto che esclude l’applicazione dei benefici ai
militari cessati dal servizio per inidoneità psico-fisica senza aver raggiunto il limite d’età.
Al riguardo viene ribadito che il comma 7 non può riguardare dipendenti del tutto esclusi
dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur
avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi
disciplinata all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per
raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art.995, comma 4 (“Ilmilitare
in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo
anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).
Ebbene detta interpretazione non è condivisa proprio in ragione del tenore letterale della
disposizione in esame.
Si ritiene infatti che ove il legislatore avesse voluto destinare i benefici di cui al comma 7
solo a coloro che pur avendo diritto all’ausiliaria ne fossero stati esclusi per inidoneità fisica,
si sarebbe potuto limitare al primo periodo senza aggiungere l’ulteriore locuzione “e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere in ausiliaria”.
6) Tanto premesso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi attribuire i
benefici di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 195/1997.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli
accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte
eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di
ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi a favore del ricorrente.
Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che
caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 luglio 2018
Il Giudice
f.to Ida Contino
Depositata in segreteria il 18/07/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni