Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Ricorso perso.
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Ecco alcuni brani:
1) - alla data del 31 dicembre 1995 (ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi)
2) - Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio,
- ) - trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato,
- ) - ma non il primo bensì il suo nono comma,
- ) - che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”;
- ) - a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
3) - Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio,
- ) - inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria,
- ) - in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 21/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 2017 PENSIONI 21/12/2017
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
nella persona del Consigliere dott.ssa Grazia Bacchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
ha pronunciato, nella udienza del giorno 13 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario, dott. Bruno Mazzon, udito l’avv. Giulio Margoni per il ricorrente, non rappresentato l’INPS, la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 4183 del Registro di segreteria, instaurato dal sig. M. C., nato a Milano il Omissis (cf Omissis) e residente in OMISSIS (TN) via OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Margoni e Giulio Margoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Galleria Tirrena 10, avverso l’INPS.
PREMESSO IN FATTO
Con il ricorso in esame il sig. M. C., brigadiere in congedo già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013, allegando al presente gravame copia del modulo di liquidazione del suo trattamento pensionistico e rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del DPR 1092 /1973 e delle circolari rispettivamente n.7/53-35-1-1995 dell’11 maggio 1996 della Direzione Amm/ne CC ed INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009, sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni, ha diritto ad una pensione su base retributiva del 44% della base pensionabile; ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi, e che l’Istituto previdenziale, con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .
Elencando quali, a suo avviso, avrebbero dovuto essere i corretti coefficienti di rendimento applicabili al trattamento pensionistico in godimento, il ricorrente ha sostenuto che l’errore di calcolo derivante dalla scorretta applicazione della normativa si ripercuoterebbe su quello della pensione finale, ed ha concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione del trattamento pensionistico nella corretta misura prevista dalla legge con la conseguente giusta quantificazione, con rideterminazione dell'importo a decorrere dal 19 settembre 2013 e con condanna dell’INPS a corrispondere il conguaglio dovuto per il passato oltre a interessi legali e rivalutazione, ed a disporre la corretta misura per il futuro, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all'INPS di effettuare il conteggio secondo i parametri corretti o, in subordine, che venga disposta CTU al fine di eseguire il calcolo di pensione secondo i parametri che verranno individuati.
Con comparsa depositata il 1° dicembre 2017 si è costituito in giudizio l’INPS con il patrocinio degli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, negando l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73 invocato dal ricorrente, in quanto l’anzianità di servizio prevista per la relativa applicabilità non sarebbe stata maturata alla data del 31 dicembre 1992, epoca alla quale l'art 13 del d.lgs 30/12/1992 n. 503 avrebbe fatto riferimento per stabilire il mantenimento della normativa previgente per calcolare l'intera quota A di pensione "retributiva", e l'applicazione della nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto per le anzianità contributive successive, ovvero maturate dal 1° gennaio 1993. Poiché al 31 dicembre 1992 il ricorrente vantava una anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal 1° comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 44% da lui reclamata, la fattispecie ricadrebbe sotto il disposto del successivo penultimo comma dello stesso art. 54, che dispone che “per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile". Pertanto la data del 31 dicembre 1995, alla quale si riferisce il ricorrente per rivendicare il diritto all’applicazione dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73, avendo a quell’epoca effettivamente maturato una anzianità di 16 anni e sei mesi, sarebbe irrilevante ai fini che qui occupano, poiché nel caso di specie troverebbe invece applicazione il sistema misto “con le aliquote di rendimento rapportate alle date di "cristallizzazione" delle rispettive quote e quindi alla data del 31/12/1992 per quella "A" retributiva”.
L’’INPS ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda in esame, perché infondata.
Con nota depositata l’11 dicembre 2017 l’avvocatura dell’INPS ha comunicato l’impossibilità a partecipare all’udienza di discussione, a causa di concomitanti impegni istituzionali di entrambi gli avvocati costituiti.
Alla odierna udienza l’avv. Giulio Margoni, per il ricorrente, ha depositato note di udienza, illustrandole oralmente; ha rappresentato come sia indubbia l’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 ai dipendenti delle forze armate, mentre determinante è l’individuazione del termine a tali fini, che nel caso in esame andrebbe individuato nel 31 dicembre 1995, ovvero la data di scadenza del calcolo della quota retributiva della pensione. Infatti l’art. 54 del T. U. 1092/73 è stato emanato prima della “riforma Dini” (L. n. 335/95), che ha introdotto i sistemi di calcolo retributivo, contributivo e misto a seconda dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995; la novella normativa prevede per i dipendenti statali il sistema di calcolo in due quote (A e B); la quota contributiva, calcolata secondo il sistema contributivo, sarebbe quindi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Precisando che ne’ la riforma di cui alla L. n. 335/95, ne’ le norme sopravvenute, hanno modificato il disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73, e che il trattamento di quiescenza per i militari che hanno maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 viene calcolato con il metodo retributivo, mentre quello riguardante i militari che a detta data avevano maturato almeno 15 anni ma meno di 18 di servizio utile viene calcolato con il sistema “misto”, il difensore ha reclamato l’applicazione dell’art. 54 richiamato ai fini del calcolo della quota retributiva, e quindi il beneficio dell’applicazione dell’aliquota del 44% anziché del 35% come attualmente applicata; ha infine concluso confermando la richiesta di accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, ha domandato che venga disposta CTU per il corretto calcolo del trattamento pensionistico spettante al suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione in esame riguarda l’applicabilità, ai fini del calcolo della quota A del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, del disposto dell’art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73, che stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Premesso che la sopravvivenza di tale norma, applicabile al trattamento di quiescenza dei militari, non è stata posta in dubbio non solo dalle circolari depositate dalla difesa del ricorrente, ma neppure dall’avvocatura dell’INPS, occorre individuare il momento determinante ai fini del calcolo di quota A di pensione secondo il sistema congegnato dal T.U. n. 1092/73, in base al quale il trattamento pensionistico normale diretto viene determinato applicando una aliquota di rendimento alla base pensionabile, diversificata a seconda della categoria di appartenenza del dipendente.
Al proposito, si precisa che durante l’intervallo temporale tra le date di entrata in vigore rispettivamente del D.P.R. n. 1092/73 e della legge n. 335/95, il cui disposto combinato è stato invocato dal ricorrente, era stato introdotto nel sistema pensionistico il concetto di retribuzione media pensionabile per effetto del D. Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992, a norma del quale il concetto di “ultimo stipendio”, sul quale si basava il sistema di calcolo retributivo di cui al D.P.R. n. 1092/73, rimaneva ancora valido per stabilire la parte di pensione corrispondente all’anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1992 (quota A), mentre la quota B era rapportata alla media annuale delle retribuzioni per i periodi di servizio intercorsi tra il 31 dicembre 1992 e la data del pensionamento, in modo che la retribuzione rimaneva comunque elemento fondamentale ai fini del relativo calcolo.
In particolare, l’art. 13 del D. Lgs n. 503/92 “ha conservato le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992, che vanno a formare la cosiddetta quota A (lettera a), calcolata dunque sull'ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio. La quota B (lettera b) è espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 01.01.1993. La disposizione ha inoltre previsto che siano tenute ferme, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le norme preesistenti” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 574 dell’11 dicembre 2012).
Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 335/95, che, nel disporre che la pensione è determinata con formula contributiva nei confronti dei soggetti in servizio dal 31 gennaio 1996, ha fatto salve le vecchie regole per chi avesse, a tale data, maturato 18 anni di anzianità contributiva (art. 1, comma 13 della L. n. 335/95), ed ha disposto che nei casi riguardanti i lavoratori in possesso di una anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni, come nella fattispecie in esame, si applichi la soluzione mista (art. 1, comma 12 della L. n. 335/95), secondo la quale viene inglobato nel calcolo del trattamento di quiescenza il meccanismo delle quote di pensione A e B come congegnato dal D. Lgs n. 503/1992. Pertanto, per detti soggetti la pensione viene scomposta in tre parti, ovvero la quota A (calcolata considerando l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza), la quota B (calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1995) e la quota C (calcolata con il sistema contributivo).
Infatti, il comma 12 del citato art. 1 ha disposto che: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Pertanto, la quota A di pensione va calcolata in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza con riferimento all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, limite temporale introdotto dal D. Lgs n. 503/1992; l’ulteriore limite del 31 dicembre 1995 segna unicamente il passaggio dal calcolo con il metodo retributivo congegnato dallo stesso dal D. Lgs n. 503/1992 (quote A e B) a quello interamente contributivo (quota C).
Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio, trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato, ma non il primo bensì il suo nono comma, che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”; a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
Come evidenziato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana con sentenza n. 390 del 1° agosto 2012 “La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare , dall' art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo (non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile”.
Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio, inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, sussistono i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e per disporre il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino – Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal sig. M. C. ed iscritto al n. 4183 del Registro di Segreteria.
Spese compensate.
Dispone il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Trento, il giorno 13 dicembre 2017.
Il Giudice Unico
dott.ssa Grazia BACCHI
Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/12/2017
Per il Direttore della Segreteria
Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa
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Ecco alcuni brani:
1) - alla data del 31 dicembre 1995 (ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi)
2) - Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio,
- ) - trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato,
- ) - ma non il primo bensì il suo nono comma,
- ) - che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”;
- ) - a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
3) - Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio,
- ) - inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria,
- ) - in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 21/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 2017 PENSIONI 21/12/2017
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
nella persona del Consigliere dott.ssa Grazia Bacchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
ha pronunciato, nella udienza del giorno 13 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario, dott. Bruno Mazzon, udito l’avv. Giulio Margoni per il ricorrente, non rappresentato l’INPS, la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 4183 del Registro di segreteria, instaurato dal sig. M. C., nato a Milano il Omissis (cf Omissis) e residente in OMISSIS (TN) via OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Margoni e Giulio Margoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Galleria Tirrena 10, avverso l’INPS.
PREMESSO IN FATTO
Con il ricorso in esame il sig. M. C., brigadiere in congedo già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013, allegando al presente gravame copia del modulo di liquidazione del suo trattamento pensionistico e rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del DPR 1092 /1973 e delle circolari rispettivamente n.7/53-35-1-1995 dell’11 maggio 1996 della Direzione Amm/ne CC ed INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009, sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni, ha diritto ad una pensione su base retributiva del 44% della base pensionabile; ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi, e che l’Istituto previdenziale, con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .
Elencando quali, a suo avviso, avrebbero dovuto essere i corretti coefficienti di rendimento applicabili al trattamento pensionistico in godimento, il ricorrente ha sostenuto che l’errore di calcolo derivante dalla scorretta applicazione della normativa si ripercuoterebbe su quello della pensione finale, ed ha concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione del trattamento pensionistico nella corretta misura prevista dalla legge con la conseguente giusta quantificazione, con rideterminazione dell'importo a decorrere dal 19 settembre 2013 e con condanna dell’INPS a corrispondere il conguaglio dovuto per il passato oltre a interessi legali e rivalutazione, ed a disporre la corretta misura per il futuro, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all'INPS di effettuare il conteggio secondo i parametri corretti o, in subordine, che venga disposta CTU al fine di eseguire il calcolo di pensione secondo i parametri che verranno individuati.
Con comparsa depositata il 1° dicembre 2017 si è costituito in giudizio l’INPS con il patrocinio degli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, negando l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73 invocato dal ricorrente, in quanto l’anzianità di servizio prevista per la relativa applicabilità non sarebbe stata maturata alla data del 31 dicembre 1992, epoca alla quale l'art 13 del d.lgs 30/12/1992 n. 503 avrebbe fatto riferimento per stabilire il mantenimento della normativa previgente per calcolare l'intera quota A di pensione "retributiva", e l'applicazione della nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto per le anzianità contributive successive, ovvero maturate dal 1° gennaio 1993. Poiché al 31 dicembre 1992 il ricorrente vantava una anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal 1° comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 44% da lui reclamata, la fattispecie ricadrebbe sotto il disposto del successivo penultimo comma dello stesso art. 54, che dispone che “per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile". Pertanto la data del 31 dicembre 1995, alla quale si riferisce il ricorrente per rivendicare il diritto all’applicazione dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73, avendo a quell’epoca effettivamente maturato una anzianità di 16 anni e sei mesi, sarebbe irrilevante ai fini che qui occupano, poiché nel caso di specie troverebbe invece applicazione il sistema misto “con le aliquote di rendimento rapportate alle date di "cristallizzazione" delle rispettive quote e quindi alla data del 31/12/1992 per quella "A" retributiva”.
L’’INPS ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda in esame, perché infondata.
Con nota depositata l’11 dicembre 2017 l’avvocatura dell’INPS ha comunicato l’impossibilità a partecipare all’udienza di discussione, a causa di concomitanti impegni istituzionali di entrambi gli avvocati costituiti.
Alla odierna udienza l’avv. Giulio Margoni, per il ricorrente, ha depositato note di udienza, illustrandole oralmente; ha rappresentato come sia indubbia l’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 ai dipendenti delle forze armate, mentre determinante è l’individuazione del termine a tali fini, che nel caso in esame andrebbe individuato nel 31 dicembre 1995, ovvero la data di scadenza del calcolo della quota retributiva della pensione. Infatti l’art. 54 del T. U. 1092/73 è stato emanato prima della “riforma Dini” (L. n. 335/95), che ha introdotto i sistemi di calcolo retributivo, contributivo e misto a seconda dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995; la novella normativa prevede per i dipendenti statali il sistema di calcolo in due quote (A e B); la quota contributiva, calcolata secondo il sistema contributivo, sarebbe quindi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Precisando che ne’ la riforma di cui alla L. n. 335/95, ne’ le norme sopravvenute, hanno modificato il disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73, e che il trattamento di quiescenza per i militari che hanno maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 viene calcolato con il metodo retributivo, mentre quello riguardante i militari che a detta data avevano maturato almeno 15 anni ma meno di 18 di servizio utile viene calcolato con il sistema “misto”, il difensore ha reclamato l’applicazione dell’art. 54 richiamato ai fini del calcolo della quota retributiva, e quindi il beneficio dell’applicazione dell’aliquota del 44% anziché del 35% come attualmente applicata; ha infine concluso confermando la richiesta di accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, ha domandato che venga disposta CTU per il corretto calcolo del trattamento pensionistico spettante al suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione in esame riguarda l’applicabilità, ai fini del calcolo della quota A del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, del disposto dell’art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73, che stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Premesso che la sopravvivenza di tale norma, applicabile al trattamento di quiescenza dei militari, non è stata posta in dubbio non solo dalle circolari depositate dalla difesa del ricorrente, ma neppure dall’avvocatura dell’INPS, occorre individuare il momento determinante ai fini del calcolo di quota A di pensione secondo il sistema congegnato dal T.U. n. 1092/73, in base al quale il trattamento pensionistico normale diretto viene determinato applicando una aliquota di rendimento alla base pensionabile, diversificata a seconda della categoria di appartenenza del dipendente.
Al proposito, si precisa che durante l’intervallo temporale tra le date di entrata in vigore rispettivamente del D.P.R. n. 1092/73 e della legge n. 335/95, il cui disposto combinato è stato invocato dal ricorrente, era stato introdotto nel sistema pensionistico il concetto di retribuzione media pensionabile per effetto del D. Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992, a norma del quale il concetto di “ultimo stipendio”, sul quale si basava il sistema di calcolo retributivo di cui al D.P.R. n. 1092/73, rimaneva ancora valido per stabilire la parte di pensione corrispondente all’anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1992 (quota A), mentre la quota B era rapportata alla media annuale delle retribuzioni per i periodi di servizio intercorsi tra il 31 dicembre 1992 e la data del pensionamento, in modo che la retribuzione rimaneva comunque elemento fondamentale ai fini del relativo calcolo.
In particolare, l’art. 13 del D. Lgs n. 503/92 “ha conservato le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992, che vanno a formare la cosiddetta quota A (lettera a), calcolata dunque sull'ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio. La quota B (lettera b) è espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 01.01.1993. La disposizione ha inoltre previsto che siano tenute ferme, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le norme preesistenti” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 574 dell’11 dicembre 2012).
Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 335/95, che, nel disporre che la pensione è determinata con formula contributiva nei confronti dei soggetti in servizio dal 31 gennaio 1996, ha fatto salve le vecchie regole per chi avesse, a tale data, maturato 18 anni di anzianità contributiva (art. 1, comma 13 della L. n. 335/95), ed ha disposto che nei casi riguardanti i lavoratori in possesso di una anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni, come nella fattispecie in esame, si applichi la soluzione mista (art. 1, comma 12 della L. n. 335/95), secondo la quale viene inglobato nel calcolo del trattamento di quiescenza il meccanismo delle quote di pensione A e B come congegnato dal D. Lgs n. 503/1992. Pertanto, per detti soggetti la pensione viene scomposta in tre parti, ovvero la quota A (calcolata considerando l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza), la quota B (calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1995) e la quota C (calcolata con il sistema contributivo).
Infatti, il comma 12 del citato art. 1 ha disposto che: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Pertanto, la quota A di pensione va calcolata in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza con riferimento all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, limite temporale introdotto dal D. Lgs n. 503/1992; l’ulteriore limite del 31 dicembre 1995 segna unicamente il passaggio dal calcolo con il metodo retributivo congegnato dallo stesso dal D. Lgs n. 503/1992 (quote A e B) a quello interamente contributivo (quota C).
Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio, trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato, ma non il primo bensì il suo nono comma, che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”; a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
Come evidenziato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana con sentenza n. 390 del 1° agosto 2012 “La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare , dall' art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo (non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile”.
Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio, inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, sussistono i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e per disporre il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino – Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal sig. M. C. ed iscritto al n. 4183 del Registro di Segreteria.
Spese compensate.
Dispone il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Trento, il giorno 13 dicembre 2017.
Il Giudice Unico
dott.ssa Grazia BACCHI
Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/12/2017
Per il Direttore della Segreteria
Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da naturopata »
[quote="panorama"]Ricorso perso.
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Ecco alcuni brani:
1) - alla data del 31 dicembre 1995 (ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi)
2) - Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio,
- ) - trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato,
- ) - ma non il primo bensì il suo nono comma,
- ) - che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”;
- ) - a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
3) - Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio,
- ) - inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, ma certamente non ha raggiunto il limite d'età a quella data (ndr)
- ) - in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Mi sconcerto di leggere queste cose da un giudice, non capisco anche come il legale possa aver permesso tutto ciò. L'art. 52 può essere solo applicato in relazione al comma 9 dell'art 54, ovvero quanto contemporaneamente si è raggiunto il limite di età e non il minimo dei 12 anni e sei mesi. Il ricorrente è un brigadiere capo, a che età si è arruolato a 50? e come ha fatto a diventare brigadiere capo in meno di 12 anni e sei mesi? Se poi questi 12 anni e 11 mesi sono effettivi, ha anche maturato i famigerati 15 anni utili essendo al reparto dal 1981.
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Ecco alcuni brani:
1) - alla data del 31 dicembre 1995 (ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi)
2) - Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio,
- ) - trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato,
- ) - ma non il primo bensì il suo nono comma,
- ) - che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”;
- ) - a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
3) - Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio,
- ) - inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, ma certamente non ha raggiunto il limite d'età a quella data (ndr)
- ) - in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Mi sconcerto di leggere queste cose da un giudice, non capisco anche come il legale possa aver permesso tutto ciò. L'art. 52 può essere solo applicato in relazione al comma 9 dell'art 54, ovvero quanto contemporaneamente si è raggiunto il limite di età e non il minimo dei 12 anni e sei mesi. Il ricorrente è un brigadiere capo, a che età si è arruolato a 50? e come ha fatto a diventare brigadiere capo in meno di 12 anni e sei mesi? Se poi questi 12 anni e 11 mesi sono effettivi, ha anche maturato i famigerati 15 anni utili essendo al reparto dal 1981.
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da naturopata »
Giusto per completare questa sentenza piuttosto che essere annoverata fra le sconfitte è una vittoria, difatti riporto cosa dice il Giudice:
- trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato.
Quindi afferma che deve applicarsi l'art. 54 e non il 44, poi il comma nove si smonta in pochi passaggi come ho ben evidenziato nel precedente post. Non è dato poi capire come faccia il giudice ad aver accertato che l'INPS abbia applicato l'art 54 comma 9.
Devo dire che tanti colleghi "kamikaze" e relativi avvocati ce la stanno mettendo tutta per perdere un ricorso già vinto. Non era meglio aspettare l'esito del m.llo Berti che certamente ha approfondito bene la questione? Credo che il m.llo Berti che ora rischia di perderlo anche lui, visto queste sentenze catastrofiche e ora starà pensando........era meglio prima pensare a me e poi divulgare il tutto. Sarebbe stato meglio per tutti. Come sempre, fra giudice, ricorrente e avvocato c'è solo uno che vince sempre, più del banco.
- trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato.
Quindi afferma che deve applicarsi l'art. 54 e non il 44, poi il comma nove si smonta in pochi passaggi come ho ben evidenziato nel precedente post. Non è dato poi capire come faccia il giudice ad aver accertato che l'INPS abbia applicato l'art 54 comma 9.
Devo dire che tanti colleghi "kamikaze" e relativi avvocati ce la stanno mettendo tutta per perdere un ricorso già vinto. Non era meglio aspettare l'esito del m.llo Berti che certamente ha approfondito bene la questione? Credo che il m.llo Berti che ora rischia di perderlo anche lui, visto queste sentenze catastrofiche e ora starà pensando........era meglio prima pensare a me e poi divulgare il tutto. Sarebbe stato meglio per tutti. Come sempre, fra giudice, ricorrente e avvocato c'è solo uno che vince sempre, più del banco.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
La Corte dei Conti scrive: "già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013".
Quindi dice che: "alla data del 28 luglio 1981 era già in servizio, ma, non specifica la data di arruolamento".
Cmq. se come scrive la Corte: "alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio", questo significa che il collega era stato arruolato verso Febbraio/Marzo 1980.
Quindi dice che: "alla data del 28 luglio 1981 era già in servizio, ma, non specifica la data di arruolamento".
Cmq. se come scrive la Corte: "alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio", questo significa che il collega era stato arruolato verso Febbraio/Marzo 1980.
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da denicolamichele »
"alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio", questo significa che il collega era stato arruolato verso Febbraio/Marzo 1980, pertanto probabilmente al 31.12.1995 avrà avuto 15 anni di servizio + 3 anni di 1/5 totali 18 anni, rientrando sicuramente nel sistema retributivo.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
All’inizio del primo testo di PREMESSO IN FATTO, la Corte nel riepilogare il fatto, scrive:
1) - rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto,………………. sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni
2) - ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi,
- ) - così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi,
- ) - e che l’Istituto previdenziale,
- ) - con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .
1) - rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto,………………. sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni
2) - ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi,
- ) - così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi,
- ) - e che l’Istituto previdenziale,
- ) - con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .
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Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da naturopata »
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 12/2018
Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da
- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,
contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.
Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.
FATTO
Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.
A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.
Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.
Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.
In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Considerato
D I R I T T O
Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.
Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.
Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.
Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.
I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.
Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.
In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.
L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.
L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.
Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.
Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi
Depositata in Segreteria il 26/01/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 12/2018
Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da
- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,
contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.
Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.
FATTO
Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.
A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.
Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.
Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.
In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Considerato
D I R I T T O
Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.
Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.
Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.
Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.
I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.
Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.
In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.
L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.
L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.
Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.
Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi
Depositata in Segreteria il 26/01/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Dopo tanti giorni di attesa, oggi non ho più resistito e, quindi, ho telefonato alla sede centrale della Corte dei Conti chiedendo come mai nel loro Sito era sempre presente la seguente dicitura: "Il servizio di consultazione e' momentaneamente sospeso per attività di manutenzione", ebbene, contato l'URP al n. 06/3876.3419 mi veniva riferito che avevano avuto un attacco hacker e che forse domani verrà tutto ripristinato.
Finalmente era ora.
Finalmente era ora.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
posto la sentenza della Corte dei Conti di Bari sul collega vincitore art. 54.
Sent. 446/2018
Sent. 446/2018
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Fa seguito alla mia segnalazione del 04/06/2018.
Pochi atti fa, ho ritelefonato alla CdC centrale per avere notizie aggiornate circa la funzionalità del sito, ebbene, l'URP mi ha fatto sapere che ancora ci vuole del tempo, perché oltre ad aver avuto degli attacchi, stanno aggiornando - di fatto - tutte le sentenze, eliminando i dati sensibili nel rispetto della nuova norma sulla Privacy. Quindi dobbiamo stare tranquilli per un altro po' di tempo, in quanto non sanno quanti giorni di tempo ci vorranno.
Cmq. mi è stato detto che se occorre qualche sentenza o sapere fatti, bisogna scrivere al seguente indirizzo mail non certificato: urp.servizi.atti@.corteconti.it che risponderanno.
Pochi atti fa, ho ritelefonato alla CdC centrale per avere notizie aggiornate circa la funzionalità del sito, ebbene, l'URP mi ha fatto sapere che ancora ci vuole del tempo, perché oltre ad aver avuto degli attacchi, stanno aggiornando - di fatto - tutte le sentenze, eliminando i dati sensibili nel rispetto della nuova norma sulla Privacy. Quindi dobbiamo stare tranquilli per un altro po' di tempo, in quanto non sanno quanti giorni di tempo ci vorranno.
Cmq. mi è stato detto che se occorre qualche sentenza o sapere fatti, bisogna scrivere al seguente indirizzo mail non certificato: urp.servizi.atti@.corteconti.it che risponderanno.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Appello ai lettori del forum
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Chiedo ai colleghi/lettori tutti che in questo ultimo periodo - 1 mese e mezzo - hanno vinto i ricorsi, di chiedere copia direttamente ai propri Avvocati o di recarsi direttamente se non lontani di sede dalla Corte dei Conti e farsela dare.
Tale richiesta di collaborazione, nasce perché come già sapete, ancora oggi dal sito non è possibile vedere nulla e non sappiamo gli eventi di questi ultimi periodi.
Inoltre è utile spargere la notizia e se sapete di colleghi che hanno vinto/perso chiedete se è possibile avere una copia per poterla qui pubblicare.
Logicamente potete postarla anche in PDF allegandola.
Vi ringrazio sin d'ora anticipatamente per la eventuale collaborazione.
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Chiedo ai colleghi/lettori tutti che in questo ultimo periodo - 1 mese e mezzo - hanno vinto i ricorsi, di chiedere copia direttamente ai propri Avvocati o di recarsi direttamente se non lontani di sede dalla Corte dei Conti e farsela dare.
Tale richiesta di collaborazione, nasce perché come già sapete, ancora oggi dal sito non è possibile vedere nulla e non sappiamo gli eventi di questi ultimi periodi.
Inoltre è utile spargere la notizia e se sapete di colleghi che hanno vinto/perso chiedete se è possibile avere una copia per poterla qui pubblicare.
Logicamente potete postarla anche in PDF allegandola.
Vi ringrazio sin d'ora anticipatamente per la eventuale collaborazione.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da lando63 »
panorama ha scritto:Appello ai lettori del forum
----------------------------------
Chiedo ai colleghi/lettori tutti che in questo ultimo periodo - 1 mese e mezzo - hanno vinto i ricorsi, di chiedere copia direttamente ai propri Avvocati o di recarsi direttamente se non lontani di sede dalla Corte dei Conti e farsela dare.
Tale richiesta di collaborazione, nasce perché come già sapete, ancora oggi dal sito non è possibile vedere nulla e non sappiamo gli eventi di questi ultimi periodi.
Inoltre è utile spargere la notizia e se sapete di colleghi che hanno vinto/perso chiedete se è possibile avere una copia per poterla qui pubblicare.
Logicamente potete postarla anche in PDF allegandola.
Vi ringrazio sin d'ora anticipatamente per la eventuale collaborazione.
Caro Panorama, anche se non ti conosco personalmente, ti stimo (come tanti altri qua su questo forum) per la tua imperitura opera e il tuo impegno, per i quali certamente sottrarrai tempo ad altri tuoi interessi e affetti. Una domanda tuttavia mi sorge ed è questa: Per quale oscura ragione, io o altri che siamo ricorrenti sia per l'art. 54 che per il c.d. moltiplicatore dovremmo postare su questo forum le nostre sentenze positive o negative che siamo, considerato che non possono essere viste da tutti ma solamente da un ristretto numero di persone alle quali viene chiesto il pagamento di un obolo, diciamo cosi... spintaneamente???
Lo spirito di questo forum e di qualsiasi altro forum non è questo, ma la condivisione LIBERA di esperienze nello spirito di aiutare chi è in difficoltà. Io personalmente sono riconoscente a tante persone che scrivono in questo forum e quando ho potuto nel mio piccolo ho cercato di emularli pur nella mia limitata esperienza. Non accetterò mai di dare qualcosa a qualcuno se non la mia solidarietà e la mia esperienza. Non darò un solo centesimo a nessuno a meno che non sia di mia personale e libera iniziativa. Sono amministratore di un forum da diversi anni e mai mi sognerei di chiedere un solo centesimo a chicchessia.
Detto ciò non giudico quanti hanno donato anche una piccola somma semplicemente non sono d'accordo
Buon fine settimana.
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Ciao lando63,
condivido la tua opinione e la rispetto e cioè, quella se che uno ha vinto un ricorso dopo aver pagato una certa somma ad un Avvocato, perché mai dovrei renderla pubblica ad altri e servirla su un piatto d'argento? In questo caso riferitasi all'art. 54 e art. 3 che oggi sono battaglie di ricorsi su ricorsi, pagine scritte su pagine ma, come si è visto fino ad oggi, ci sono vittorie e sconfitte, poiché ogni testa da Giudice è diversa dall'altra. Come avrai osservato è una lotta contro un colosso e nulla è certo (sconfitto o vittorioso) fino all'ultimo grado di giudizio o fino alle Sezioni Riunite o Corte Costituzionale, ma è utile riunire le nostre forze positive, documentandole. Tanti lettori, in questo canale d'informazione, hanno trovato notizie utili su diverse materie qui presenti ed hanno avuto il coraggio, dopo aver assunto filtri utili ai loro problemi, di lottare per una giusta causa o lottare per un diritto negato. Avrai sicuramente avuto modo di apprezzare anche tu le informazioni qui presenti in modo da orientarti su diverse faccende che possono capitare ad ognuno di noi giorno dopo giorno. Certamente, una volta andati in pensione certi argomenti non ci toccano più ma, ci possono toccare quelli attinenti al mondo pensionistico e guai se non ci fosse l'informazione reciproca che senza una base solida resta notizia vocale ma campata in aria. La compattezza e la divulgazione tra noi, fa si che siamo tutti solidali e istruiti per un mondo di diritti ma, i diritti non si ottengono facilmente e tacitamente anche in vista di una legge che ogni giudicante l'interpreta a modo proprio.
La mia richiesta di collaborazione avanzata nella giornata di ieri, ha il solo scopo di anticipare i tempi nell'interessi di tutti, poi, ogni persona che ha vinto un ricorso dovrebbe essere orgogliosa di parteciparlo ad altri, anche se, una vittoria in prima battuta non sarà mai certa fino alla decisione dell'appello o fino al massimo grado giudicante.
Inoltre, aggiungo di aver chiesto solamente una libera collaborazione/contributo per chi lo vuole e si sente di poterlo fare.
Il contributo dato da una vittoria gioverà senz'altro ad altri ma almeno potrai dire: la mia battaglia ha dato speranza ad altri e questo significa "amore" per altri.
Quanto sopra riportato, è secondo un mio modo di veduta, altrimenti non starei qui ha dare notizie e sentenze utili ad altri, poiché in tasca mia non mi è entra nulla.
La libera esperienza personale ha comunque bisogno di un supporto documentabile, altrimenti non giova a nulla e i lettori resteranno nel dubbio senza alcuna prova convalidata.
Cmq. ti ringrazio per la stima che provi per me anche se solo dietro un P.C..
condivido la tua opinione e la rispetto e cioè, quella se che uno ha vinto un ricorso dopo aver pagato una certa somma ad un Avvocato, perché mai dovrei renderla pubblica ad altri e servirla su un piatto d'argento? In questo caso riferitasi all'art. 54 e art. 3 che oggi sono battaglie di ricorsi su ricorsi, pagine scritte su pagine ma, come si è visto fino ad oggi, ci sono vittorie e sconfitte, poiché ogni testa da Giudice è diversa dall'altra. Come avrai osservato è una lotta contro un colosso e nulla è certo (sconfitto o vittorioso) fino all'ultimo grado di giudizio o fino alle Sezioni Riunite o Corte Costituzionale, ma è utile riunire le nostre forze positive, documentandole. Tanti lettori, in questo canale d'informazione, hanno trovato notizie utili su diverse materie qui presenti ed hanno avuto il coraggio, dopo aver assunto filtri utili ai loro problemi, di lottare per una giusta causa o lottare per un diritto negato. Avrai sicuramente avuto modo di apprezzare anche tu le informazioni qui presenti in modo da orientarti su diverse faccende che possono capitare ad ognuno di noi giorno dopo giorno. Certamente, una volta andati in pensione certi argomenti non ci toccano più ma, ci possono toccare quelli attinenti al mondo pensionistico e guai se non ci fosse l'informazione reciproca che senza una base solida resta notizia vocale ma campata in aria. La compattezza e la divulgazione tra noi, fa si che siamo tutti solidali e istruiti per un mondo di diritti ma, i diritti non si ottengono facilmente e tacitamente anche in vista di una legge che ogni giudicante l'interpreta a modo proprio.
La mia richiesta di collaborazione avanzata nella giornata di ieri, ha il solo scopo di anticipare i tempi nell'interessi di tutti, poi, ogni persona che ha vinto un ricorso dovrebbe essere orgogliosa di parteciparlo ad altri, anche se, una vittoria in prima battuta non sarà mai certa fino alla decisione dell'appello o fino al massimo grado giudicante.
Inoltre, aggiungo di aver chiesto solamente una libera collaborazione/contributo per chi lo vuole e si sente di poterlo fare.
Il contributo dato da una vittoria gioverà senz'altro ad altri ma almeno potrai dire: la mia battaglia ha dato speranza ad altri e questo significa "amore" per altri.
Quanto sopra riportato, è secondo un mio modo di veduta, altrimenti non starei qui ha dare notizie e sentenze utili ad altri, poiché in tasca mia non mi è entra nulla.
La libera esperienza personale ha comunque bisogno di un supporto documentabile, altrimenti non giova a nulla e i lettori resteranno nel dubbio senza alcuna prova convalidata.
Cmq. ti ringrazio per la stima che provi per me anche se solo dietro un P.C..
Re: Art. 54 Ricorso accolto Corte dei Conti Sardegna
Messaggio da lando63 »
Buongiorno Panorama e buona domenica a te e a tutti i colleghi ed ex. Io non discuto il tuo nobile intento e fine, nella maniera più assoluta.
Io metto in discussione la mercificazione che che si fa in questo forum delle sentenze che tu e qualcun altro benemerito pubblicate a beneficio di tutti.
Ho apprezzato moltissimo il collega di Bari, GENTILISSIMO, vincitore dell'ultimo ricorso sull'all'art. 54, il quale, a mia richiesta e dietro indicazione della mia email, mi ha inviato copia della sentenza che su questo forum non è stato possibile visualizzare né commentare. Una sentenza epica e fondamentale per i suoi contenuti, poiché affronta nello specifico i temi delle aliquote applicate. Argomenti che possono essere utili soprattutto in questo periodo in cui la banca dati delle sentenze della Corte dei Conti è fuori uso e che possono fare la differenza tra l'accoglimento e il rigetto di un ricorso.
Penso che qualora mi trovassi nelle medesime condizioni del collega di Bari potrei fare come ha fatto lui, ovvero inviarla con spirito di collaborazione e quanti mi invieranno la loro e-mail.
Io metto in discussione la mercificazione che che si fa in questo forum delle sentenze che tu e qualcun altro benemerito pubblicate a beneficio di tutti.
Ho apprezzato moltissimo il collega di Bari, GENTILISSIMO, vincitore dell'ultimo ricorso sull'all'art. 54, il quale, a mia richiesta e dietro indicazione della mia email, mi ha inviato copia della sentenza che su questo forum non è stato possibile visualizzare né commentare. Una sentenza epica e fondamentale per i suoi contenuti, poiché affronta nello specifico i temi delle aliquote applicate. Argomenti che possono essere utili soprattutto in questo periodo in cui la banca dati delle sentenze della Corte dei Conti è fuori uso e che possono fare la differenza tra l'accoglimento e il rigetto di un ricorso.
Penso che qualora mi trovassi nelle medesime condizioni del collega di Bari potrei fare come ha fatto lui, ovvero inviarla con spirito di collaborazione e quanti mi invieranno la loro e-mail.
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