benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

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Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da naturopata »

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 97
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 07/05/2018
n.29067 Sent.
97/2018
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
rappresentata ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174 del 2016 e dell'art. 5 della
legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.29067 promosso da
C. C. - c.f.: Omissis - nato a Omissis (Omissis) l’Omissis, residente a Omissis
(Omissis) via Omissis; elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Africa, n.
120, presso lo studio dell’avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U)
posta elettronica certificata: scafetta@pec.it, che lo rappresenta ed assiste in
virtù del mandato in atti;
CONTRO
INPS,
OGGETTO: ricomputo del trattamento pensionistico in applicazione dell’art.3,
co.7, d.l. n.165 del 1997.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n.
20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs.
26.8.2016 n.174;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
VISTA la memoria di costituzione dell’INPS;
VISTE le parti presenti all’udienza del 18.4.2018; avv. Scafetta per l’attore,
avv. Peco per l’INPS. FATTO
1.Con ricorso depositato il 2.3.2018, parte attrice, ex militare in quiescenza
dal 25.01.2017 (per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro) e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità n. 17748433,
invocava il ricomputo del proprio trattamento per infermità senza ausiliaria,
già vanamente richiesto all’Inps, in applicazione della maggiorazione
dell’art.3, co.7, d.l. n.165 del 1997. Invocava precedenti univocamente
favorevoli di questa Corte.
Si costituiva l’Inps che, con accurata memoria, ricostruiva il quadro
normativo e la più corretta interpretazione dello stesso al fine di confutare gli
argomenti attorei. Dava contezza, correttamente, di talune pronunce
favorevoli all’attore, in contrasto però con un diverso e più condivisibile
recente indirizzo.
All’udienza del 18.4.2018 le parti presenti si riportavano ai rispettivi
argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva data lettura
del dispositivo in udienza.
DIRITTO
1.La domanda, sulla scorta di univoca giurisprudenza di questa Corte, è
fondata e va accolta. Ed invero un pacifico indirizzo di questa Corte (C.conti,
sez.Abruzzo, 26.1.2012 n.28; id., sez.Abruzzo, 7.3.2017 n.27; id., sez.Molise,
6.10.2017 n.53; id., sez.Sardegna, 19.12.2017 n.162; id., sez.Calabria,
20.12.2017 n.350; id., sez.Piemonte 17.1.2018 n.3; id., sez.Sardegna
24.1.2018 n.16; id., sez.Emilia Romagna 25.1.2018 n.29; contra id., sez.
Veneto 2018 n. 46; id., sez. Liguria 2018 n. 128) ha chiarito che, essendo
l’interessato cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria,
essendo stato posto in congedo assoluto per inabilità, versa nella condizione
di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata.
Tale norma prevedeva (all’epoca del loro collocamento a riposo) quanto
segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione
dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti
di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare
che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere
nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o
in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio
moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.
Come affermato da C.conti Sez.Molise n. 53/2017 e Sez.Sardegna
n.162/2017, “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione
normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice
dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010
espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli
commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.
Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il
legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al
“personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in
possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale
ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art.
929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti
(pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto
dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).
Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di
collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi
l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un
provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità
assoluta e permanente al servizio”.
Il ricorso va pertanto accolto con accertamento del diritto attoreo alla
riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del
beneficio previsto dall’art. 3, co.7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165
con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima limitatamente
all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati
con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano, ex dm
55/2014 (con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare,
anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento
giurisprudenziale) in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da C. C. - c.f.:
Omissis - nato a Omissis (Omissis) l’Omissis e, per l’effetto, dichiara il diritto
del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento mediante
applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, co.7 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165 con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione,
quest’ultima, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello
dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione
del diritto e sino al pagamento.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 18.4.2018
Depositato in Segreteria il 07/05/2018 Il giudice
Prof. Vito Tenore


Enrico Paradiso
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Iscritto il: mar mar 17, 2015 7:09 pm

Re: benefici articolo 3 comma 7 DL 165/1997

Messaggio da Enrico Paradiso »

Per conoscenza posto la sentenza nr. 146/2018 e 148/2018 della Corte dei Conti Toscana, favorevoli all'accoglimento del ricorso per l'applicazione dell’art. 3 comma 7 del D. lgs 165/1997, per chi volesse informazioni può scrivere all'e-mail chessapensionimilitari@gmail.com.
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