Tar Lazio su 4 CC. col grado di “
Luogotenente carica Speciale” con sistema pensionistico interamente retributivo, collocati in Ausiliaria, chiedono:
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;
Si cita:
1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341
2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870
4) - Legge n° 335/95
5) - D.lgs n° 165/1997
6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45
7) - art 54 DPR 1092/1973

- art. 1864 del suddetto d.lgs.
9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010
10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010
11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021
Il TAR dichiara:
- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni,
il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.
N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.