Re: Info per pensione
Inviato: mer dic 09, 2015 10:04 pm
Leggo che c’è un po’ di confusione. La circolare INPS n.63 del 20/3/2015, recita:
punto 3. Incrementi alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso.
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Punto 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013. VUOL DIRE CHE HANNO COMFERMATO I REQUISITI PENSIONISTICI DI CUI AL MSG INPS 545 INCREMETANDOLI SOLO CON I 4 MESI DI SPERANZA DI VITA CHE SOMMATI AGLI ATTUALI 3 DIVENTANO 7 DAL 01 GENNAIO 2016.
Punto 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ( diventa biennale: 2019-2020 +11 mesi di speranza di vita)
Per quanto riguarda la F.M., se uno la vuole fare in servizio o meno, nella domanda di pensione c’è un riquadro da firmare se accettare o rifiutare. Si può anche non portarla a termine. In sede di presentazione della domanda di pensione, si può stabilire e comunicare la data di cessazione dal servizio ma si resta senza stipendio sino al raggiungimento dei mesi mancanti
Quanto al beneficio sulla pensione voglio precisare, se il diritto alla pensione di anzianità è stato
maturato sulla base di 40 anni di anzianità contributiva (o, comunque, sulla base dell’anzianità contributiva alla quale corrisponde l’aliquota massima di calcolo ovvero l’80%, la contribuzione relativa agli ulteriori 12 mesi di finestra mobile sarà:
- nel sistema di calcolo RETRIBUTIVO non farà aumentare l’aliquota di calcolo in quanto l’aliquota massima è già stata raggiunta;
- nel sistema di calcolo in parte CONTRIBUTIVO e in parte MISTO farà aumentare il montante contributivo con beneficio sull’importo della pensione.
nti.
Se il diritto alla pensione (di vecchiaia o di anzianità) è stato maturato sulla base di una anzianità
contributiva inferiore a 40 anni (o inferiore all’anzianità contributiva alla quale corrisponde
l’aliquota massima di calcolo), la contribuzione relativa agli ulteriori 12 mesi di finestra mobile sarà:
- nel sistema di calcolo RETRIBUTIVO farà aumentare l’aliquota di calcolo con il relativo beneficio sull’importo della pensione;
- nel sistema di calcolo CONTRIBUTIVO e in parte MISTO, farà aumentare il montante contributivo con beneficio sull’importo della pensione;
RICORDO CHE LA FINESTRA MOBILE NON E’ SEMPRE DI 15 MESI MA VARIA IN BASE HAI REQUISITI DI PENSIONAMENTO IN CUI SI ACCEDE.
I 15 di F.M. sono previsti soltanto per pensioni di anzianità maturate indipendentemente dall’età anagrafica, mentre sono di 12 mesi, per chi esce con i 57+3 (57+7 dal 1 gennaio 2016) e per la pensione di vecchiaia qualora non abbia, a tale data (60 anni di età) già maturato i requisiti previsti per la pensione di
Infatti, La Circolare n. 126 inps del 24/9/2010 recita:
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78:
Art. 12 c.2 lett.a) Interventi in materia previdenziale
Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
Successivamente è stata parzialmente modificato dal decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito in Legge 111/2011 art. 18 comma 22 ter, il quale recita:
Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
punto 3. Incrementi alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso.
L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Punto 3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013. VUOL DIRE CHE HANNO COMFERMATO I REQUISITI PENSIONISTICI DI CUI AL MSG INPS 545 INCREMETANDOLI SOLO CON I 4 MESI DI SPERANZA DI VITA CHE SOMMATI AGLI ATTUALI 3 DIVENTANO 7 DAL 01 GENNAIO 2016.
Punto 3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ( diventa biennale: 2019-2020 +11 mesi di speranza di vita)
Per quanto riguarda la F.M., se uno la vuole fare in servizio o meno, nella domanda di pensione c’è un riquadro da firmare se accettare o rifiutare. Si può anche non portarla a termine. In sede di presentazione della domanda di pensione, si può stabilire e comunicare la data di cessazione dal servizio ma si resta senza stipendio sino al raggiungimento dei mesi mancanti
Quanto al beneficio sulla pensione voglio precisare, se il diritto alla pensione di anzianità è stato
maturato sulla base di 40 anni di anzianità contributiva (o, comunque, sulla base dell’anzianità contributiva alla quale corrisponde l’aliquota massima di calcolo ovvero l’80%, la contribuzione relativa agli ulteriori 12 mesi di finestra mobile sarà:
- nel sistema di calcolo RETRIBUTIVO non farà aumentare l’aliquota di calcolo in quanto l’aliquota massima è già stata raggiunta;
- nel sistema di calcolo in parte CONTRIBUTIVO e in parte MISTO farà aumentare il montante contributivo con beneficio sull’importo della pensione.
nti.
Se il diritto alla pensione (di vecchiaia o di anzianità) è stato maturato sulla base di una anzianità
contributiva inferiore a 40 anni (o inferiore all’anzianità contributiva alla quale corrisponde
l’aliquota massima di calcolo), la contribuzione relativa agli ulteriori 12 mesi di finestra mobile sarà:
- nel sistema di calcolo RETRIBUTIVO farà aumentare l’aliquota di calcolo con il relativo beneficio sull’importo della pensione;
- nel sistema di calcolo CONTRIBUTIVO e in parte MISTO, farà aumentare il montante contributivo con beneficio sull’importo della pensione;
RICORDO CHE LA FINESTRA MOBILE NON E’ SEMPRE DI 15 MESI MA VARIA IN BASE HAI REQUISITI DI PENSIONAMENTO IN CUI SI ACCEDE.
I 15 di F.M. sono previsti soltanto per pensioni di anzianità maturate indipendentemente dall’età anagrafica, mentre sono di 12 mesi, per chi esce con i 57+3 (57+7 dal 1 gennaio 2016) e per la pensione di vecchiaia qualora non abbia, a tale data (60 anni di età) già maturato i requisiti previsti per la pensione di
Infatti, La Circolare n. 126 inps del 24/9/2010 recita:
LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78:
Art. 12 c.2 lett.a) Interventi in materia previdenziale
Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
Successivamente è stata parzialmente modificato dal decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98, convertito in Legge 111/2011 art. 18 comma 22 ter, il quale recita:
Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.