ariete17 ha scritto:angri62 ha scritto:ariete17 ha scritto:per Salvo
innanzitutto non ho ancora capito se sei della p.s. o ff.pp.militare.
supponendo che tu sia un militare:
giustamente dopo il 12°mese di aspettativa consecutiva, l'amm/ne ti decurta lo stipendio, quindi nel tuo caso dopo il 17° mese 12+ i fatti nel 2013.
ovviamente con la richiesta di c.di s. è stata sospesa la decurtazione per poi una volta rifiutata, il tuo comando ti ha chiesto gli stipendi non spettanti = 6 mesi per metà stip. (dal 18° al 23°) e 1 mese di stip intero (il 24°) fatti nel quinquennio.
Ora se ti hanno riformato entro il 730°giorno di aspettativa=riceverai per tre mesi lo stipendio normale per poi passare all'Inps che ti erogherà la pensione in base agli anni di servizio fatti.
Mentre se sei ancora in convalescenza e hai superato i 731, il tuo Comando ti deve pagare lo stipendio (dopo il 24° mese decurtato) finchè la cmo non emette il verbale di inidoneità permanente al smi.
Solo nel caso che il Tuo comando non ti eroga detto stipendio puoi citarlo chiedendo anche i danni che eventualmente subirai da ciò.
non so per cosa hai fatto istanza alla cmo2°che potrà pronunciarsi solo sulla idoneità o inidoneità, mentre nel tuo caso si tratta solo di emettere un decreto di inidoneità e alla fine non cambia nulla.
PER ANGRI, non ho capito cosa intendevi....se potresti spiegarti meglio
===i recuperi stipendiali per aspettativa devono essere continuativi, il rientro anche di un solo giorno interrompe tale processo.
caro Angri con tutto il bene che ti voglio ti torno a ripetere che continui a non essere chiaro, io già in precedenti post ho esposto la normativa (almeno per quel che riguarda la gdf), ora, capisco che tu voglia avere sempre ragione (io sono peggio di te, ma quando sbaglio lo ammetto) PUOI cortesemente esporre la normativa che avalla (oltre a esplicificare meglio) quello che affermi? il resto (il contorno) lascialo perdere vieni, ti prego, al punto con risposta semplice che possano capire anche gli ignoranti (e forse, se mi impegno, anche io).
buona serata
===Trattamento economico dell’aspettativa.
Durante l’aspettativa per motivi di salute compete l’intera retribuzione fissa e continuativa per i primi 12 mesi e la metà di essa per il restante periodo, fermi restando gli assegni per carichi di famiglia. La riduzione stipendiale si effettua soltanto se il superamento del 12° mese di assenza si verifica in un unico ininterrotto arco di tempo, cioè senza rientro in servizio.
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
PER MOTIVI SANITARI
IL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO,
in data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari
TESTO DELLA CIRCOLARE
Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi
sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 13.3.1999, n°
255, e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n° 254.
Riferimenti normativi:
- Legge 10.04.1954, n° 113;
- Legge 31.07.1954, n° 599;
- Legge 05.05.1976, n° 187;
- Legge 24.12.1993, n° 537;
- Legge 23.12.1994, n° 724;
- Legge 08.08.1996, n° 427, di conversione di legge del D.L. 29.06.1996, n° 341
(art. 3, 2° comma);
- D.P.R. 31.07.1995, n° 394;
- D.P.R. 31.07.1995, n° 395;
- D.LGS.12.05.1995, n° 195;
- D.LGS.12.05.1995, n° 196;
- D.LGS.12.05.1995, n° 198;
- Norme unificate per la concessione delle licenze per i militari delle FF.AA.
1. PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 254 e 255, entrambi datati
16.03.1999, i provvedimenti di collocamento in aspettativa del personale delle
FF.AA.,
che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale,
sono emanati dal Comandante di Corpo.
La normativa in esame, in pratica, demanda agli Enti periferici la gestione del
collocamento in aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:
A) per infermità NON dipendenti da causa di servizio:
1) sino a 12 mesi continuativi;
2) tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, qualora tra un periodo e l’altro intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi;
3) tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi, qualora fra i detti periodi intercorra un periodo di servizio attivo uguale o inferiore a tre mesi;
B) per infermità SI dipendente da causa di servizio:
1) sino a 24 mesi (1).