Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Per notizia anche se l'informazione e del 2008, cmq. potrebbe interessare a qualcuno.

dal sito:

http://www.consumatori.it/index.php?opt ... &Itemid=96" onclick="window.open(this.href);return false;



Truffa sui passi carrabili a raso


Per la tassa o tariffa sui passi carrabili bisognerebbe denunciare per abuso di potere ed estorsione tutti i sindaci che fanno i furbi per racimolare un pò di soldi in più ed alimentare le ruberie pubbliche, intasando di lavoro anche i giudici. La Corte di Cassazione è dovuta intervenire ancora una volta sui passi carrabili a raso (sentenza n. 16733/2007) per ribadire che non sono soggetti a tassa (o tariffa: neanche si sa bene che natura abbia, cambia da Comune a Comune). La suprema Corte ha stabilito ancora una volta che il passo a raso, cioé senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.

Purtroppo i cittadini nulla sanno di norme e sentenze e quindi pagano. Bisognerebbe denunciare per abuso di potere, estorsione e truffa anche i Vigili urbani che girano per far pagare la tassa agli ignari cittadini, ben sapendo che si chiama TOSAP, ovvero tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche, quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. Infatti, l’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprietà privata, che dal punto di vista giuridico è una follia.

Senonché i Comuni hanno pensato di aggirare l’ostacolo con l’articolo 22 del Codice della strada, il quale ha stabilito che “i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” della strada, che è quasi sempre il Comune. L’articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Tali norme sono apparentemente in contrasto con la non tassabilità dei passi a raso, ma in realtà per passo carrabile si intende sempre quello definito dal decreto legislativo n. 507/1993, ovvero con manufatti o interruzione del marciapiede. I passi a raso continuano ad essere esclusi sia dalla tassa sia dal segnale a pagamento, tanto è vero che l'articolo 36 del DPR n. 610/1996 ha successivamente modificato la norma del regolamento del Codice della strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario.

Per aggirare ulteriormente anche questa norma, alcuni Comuni hanno pensato a una furbata, sguinzagliando i Vigili urbani che fanno firmare ai proprietari dei passi a raso una “richiesta di regolarizzazione” del passo che praticamente è una semplice richiesta del cartello di divieto di sosta, dietro pagamento del relativo canone. Presso a poco è un imbroglio fatto da una autorità pubblica, dal momento che il proprietario del passo a raso non sa e tanto meno non viene informato che potrebbe rifiutarsi di firmare la “richiesta di regolarizzazione”.

Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: febbraio 2008


panorama
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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ISVAP: interpretazione delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria r.c. auto


Lettera al mercato del 19.4.2012 sulla legge n. 27/2012 in materia di liberalizzazioni



1. Scatola nera L’art. 32, comma 1, modifica l’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che “nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione” sul proprio veicolo di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la c.d. scatola nera o dispositivi similari, le imprese applicano una riduzione significativa di premio; i costi della installazione, ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di tali meccanismi sono a carico delle imprese.

Al riguardo l’ISVAP ha ritenuto che tale norma - considerata sia la sua ratio (riduzione delle tariffe), sia la formulazione letterale (il richiamo alla circostanza che l’assicurato possa “acconsentire” alla installazione implica che l’impresa debba proporgli tale scelta) – introduca l’obbligo per le imprese di offrire ai consumatori, accanto a polizze r.c. auto “base”, anche polizze r.c. auto con scatola nera, a fronte di una significativa riduzione del premio.

In conseguenza del rinvio al regolamento attuativo si ritiene che il suddetto obbligo per le imprese di offrire prodotti con scatola nera trovi applicazione successivamente alla emanazione del regolamento medesimo (entro il 25.6.2012), per il quale i lavori sono già in corso.

2. Variazione in diminuzione automatica in assenza di sinistri (passaggio a classe di merito più favorevole). L’art. 34 bis, introdotto in sede di conversione, integra l’art. 133 del Codice delle Assicurazioni, aggiungendo al primo periodo - secondo il quale i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo - il seguente periodo “La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro”.

Al riguardo l’ISVAP ha chiarito che tale riduzione va indicata in termini percentuali nel contratto in modo da mettere il consumatore nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo, anno in cui l’impresa potrà indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancora successiva. In sostanza la norma mira a garantire al consumatore virtuoso (che non ha provocato sinistri nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l’impresa ha contrattualmente previsto l’anno precedente e alle imprese, qualora il fabbisogno tariffario lo richieda, di rivisitare la tariffa, comunicando tale eventualità al consumatore con un anno di anticipo. Della misura dell’eventuale incremento dovrà essere data comunicazione, ai sensi del Regolamento Isvap n. 4/2006, con almeno 30 giorni di anticipo. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il consumatore di ricercare offerte più convenienti.

3. Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità. I commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, introdotti in sede di conversione, restringono la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Le norme, entrate in vigore il 25 marzo 2012, sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo medico legale. La prima disposizione (comma 3-ter) integra il comma 2 dell’articolo 139 del Codice, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, mentre la seconda (comma 3-quater) prevede che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Secondo l’ISVAP, dalla lettura combinata e sistematica delle due disposizioni è possibile ricostruire il seguente quadro. La prima disposizione, che integra il comma 2 dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, riferendosi espressamente al danno biologico permanente e, nulla dicendo sul danno biologico temporaneo, consente, pur in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, il risarcimento di quest’ultimo. La seconda, con valenza più generale, non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la lesione sia visivamente che strumentalmente. La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico permanente.

4. Classi di massimo sconto. L’art. 32, comma 3-quinquies, introdotto in sede di conversione, prevede che “Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte”.

La norma risulta di non facile interpretazione; il principale dubbio riguarda la portata delle condizioni “oggettive” che possono giustificare offerte non identiche ed in particolare se tra tali condizioni rientrino le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale. Sul punto, data la delicatezza e la rilevanza della questione, è stata acquisita l’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero, con nota del 18 aprile 2012, ha reso noto all’ISVAP che un’interpretazione secondo cui a parità delle altre condizioni, sia pure se per i soli assicurati collocati nella migliore classe di merito, ciascuna impresa sia obbligata ad adottare tariffe assicurative identiche su tutto il territorio nazionale, con conseguente impedimento assoluto ad utilizzare il parametro della territorialità nell’analisi del rischio, risulterebbe in contrasto con il principio di libertà tariffaria affermato in materia dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall’articolo 6 della direttiva 92/49/CEE. Quanto agli effetti della norma, il Ministero osserva che “quelli attesi sono evidentemente di contrasto agli aumenti indiscriminati e ingiustificati rilevati in alcune aree del territorio nazionale, ma non certo quelli di una parimenti ingiustificata redistribuzione di oneri secondo un malinteso criterio mutualistico che, derogando in modo radicale all’ordinario legame fra condizioni oggettive e soggettive di rischio e misure tariffarie, determini un livellamento nazionale delle tariffe a beneficio degli assicurati di alcuni territori, ma a danno degli assicurati di altri territori e/o con una amplificazione abnorme degli effetti di peggioramento tariffario per gli assicurati delle classi di minore sconto anche dello stesso territorio oggetto di tale beneficio. Tale eventualità, anche a prescindere dagli effetti dannosi di incertezza per il mercato e per gli stessi consumatori che deriverebbero da un’interpretazione a evidente rischio di successivo annullamento o disapplicazione, non appare comunque neppure nell’immediato rispondente all’interesse effettivo della generalità dei consumatori. Il Ministero ritiene quindi che “una ragionevole e legittima interpretazione della norma in oggetto dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie, possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, ecc.)” e che, “per non vanificare la norma, si deve ritenere anche, da un lato, che la stessa impone una più stringente applicazione e dimostrazione da parte delle imprese di assicurazione di criteri oggettivi di definizione dei meccanismi tariffari per questo specifico aspetto di articolazione territoriale - con maggiore trasparenza delle scelte tariffarie sia rispetto agli assicurati che nei confronti ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 dell’autorità vigilante, anche ai fini della verifica del rispetto del divieto di elusione dell’obbligo a contrarre - dall’altro, che la stessa norma impone all’intero sistema assicurativo un obiettivo di progressiva riduzione anche delle residue e giustificate differenze tariffarie territoriali, in concomitanza con il realizzarsi degli effetti di riduzione dei sinistri e delle frodi e, più in generale, dei costi assicurativi, che derivano dal complesso delle altre norme contenute con tali finalità nel medesimo decreto legge. In altre parole, la norma impone comunque alle imprese di assicurazione di individuare nell’ambito della propria autonomia tariffaria e in attesa di una più complessiva revisione del sistema bonus-malus, le modalità più idonee per pervenire progressivamente ad un maggior favore tariffario verso i guidatori più virtuosi, anche mediante una più adeguata valorizzazione di tale condizione virtuosa nelle aree territoriali in cui le condizioni di rischio permangano transitoriamente maggiori.”



5 giugno 2012
panorama
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Corte Costituzionale: caravan e roulotte fuori dalle aree protette


Roulotte, caravan, maxicaravan e case mobili non possono sostare nelle aree protette. A meno che non siano espressamente autorizzati dagli enti gestori dell’area protetta. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con sentenza del 6 luglio 2012, n. 171, dichiarando illegittime le norme della legge sulla disciplina delle strutture turistiche all’aria aperta della Regione Lazio, che ha previsto la possibilità di installare, in assenza di una preventiva autorizzazione, i complessi ricettivi aperti al pubblico non permanentemente infissi al suolo e di facile rimozione, attrezzati per la sosta e il soggiorno. Coldiretti, che ha rilanciato la sentenza, sottolinea che la Corte costituzionale ha messo in evidenza che l’illegittimità delle norme regionali in questione sussiste anche per non aver previsto delle prescrizioni o limitazioni numeriche delle installazioni consentite, né disposto iniziative di controllo o di verifica dell’impatto ambientale. Di conseguenza, non sono state rispettate le finalità istitutive delle aree protette e le norme che affidano, specificamente, all’Ente parco l’adozione del regolamento che disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

E’, quindi, necessario che le installazioni e i mezzi mobili di pernottamento, che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli e determinare un mutamento dello stato dei luoghi, siano soggette al nulla osta dell’Ente parco gestore, a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
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Caschi da bici per bimbi, ritirato dal mercato il modello Rudy Project Fyol


Il casco da bici per bambini Rudy Project Fyol è stato ritirato dai negozi: il produttore lo ha richiesto indietro poiché poco sicuro. A dare l’annuncio è Altroconsumo che a maggio scorso ha effettuato prove di sicurezza su alcuni modelli di caschi da bici per bimbi: due i modelli bocciati al test, tra cui il caschetto Rudy Project Fyol che ha fallito gravemente le prove di sicurezza previste dalla normativa europea per l’omologazione. Il caschetto non assorbe a sufficienza i colpi, e rischia di venire scalzato dalla testa prima della caduta. Il secondo modello bocciato è Topbike CQ04 che si sfila troppo facilmente nonostante le regolazioni e la chiusura.

Dopo la pubblicazione dei risultati del test di Altroconsumo, il produttore del modello Rudy Project Fyol si è attivato per ritirare il prodotto: “Abbiamo inviato una comunicazione a tutti i distributori – scrive ad Altroconsumo l’amministratore delegato della Rudy Project – con la richiesta di restituirci il prodotto ancora in magazzino e di fare quanto possibile per ritirare quelli già venduti”.

“Il produttore – che pure sottolinea che il casco aveva ricevuto la certificazione di sicurezza da un ente terzo riconosciuto a livello internazionale – ci ha ringraziato dell’opportunità di rimediare ad eventuali non conosciute anomalie di prodotti distribuiti. Un segno di serietà, che apprezziamo molto” scrive in una nota Altroconsumo che invita chi ha acquistato uno di questi caschi, a riportalo in negozio e sostituirlo con un altro prodotto o chiedere il rimborso.
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Per notizia

Quixa: agli automobilisti ignorano la carrozzeria convenzionata


Il 50% degli automobilisti intervistati non sa di poter usufruire gratuitamente dei servizi che offrono i circuiti di carrozzerie convenzionate con la propria compagnia di assicurazione. E’ quanto emerge da una ricerca promossa dalla compagnia online Quixa che rileva anche una certa propensione degli automobilisti italiani ad adottare comportamenti improntati alla comodità.Nel caso di un inconveniente alla propria auto, infatti, quasi il 45% degli intervistati si rivolgerebbe immediatamente a un amico o un parente, in grado di farli sentire protetti e rassicurati: nel Mezzogiorno questa risulta essere addirittura la scelta del 52% degli automobilisti. Il 42% dei conducenti italiani contatterebbe, invece, il proprio carrozziere di fiducia, che rappresenta una vera e propria figura di riferimento soprattutto nel Centro Italia, dove la percentuale sale al 50%. A rivolgersi alla propria assicurazione penserebbe solo il 24% degli intervistati.

A conferma dello speciale rapporto che esiste tra gli italiani e il loro carrozziere di fiducia, dalla ricerca è emerso che nell’ultimo anno il 72% di coloro che hanno fatto riparare la propria auto ha scelto di recarsi da una persona di sua conoscenza e a cui si rivolge abitualmente. Solo il 20% degli intervistati ha, invece, usufruito delle carrozzerie convenzionate con l’assicurazione: non c’è da stupirsene, d’altronde, visto che solo un italiano su due le conosce. Se informati in maniera adeguata sui servizi che mettono a disposizione gratuitamente, però, molti automobilisti affermano che sia un’ottima opportunità offerta dall’assicurazione (54%), con un elevato livello di qualità garantito dalla compagnia (51%) e dichiarano che vorrebbero avere a disposizione un elenco di centri convenzionati, soprattutto in caso di inconvenienti lontano da casa (50%).

Gli intervistati si sono, inoltre, mostrati molto interessati ai diversi servizi offerti attraverso i circuiti di carrozzerie convenzionate. Oltre al pagamento diretto delle spese di riparazione da parte della compagnia (85%), ai tempi di riconsegna rapidi e garantiti (83%) e alla disponibilità di un’auto sostitutiva (83%), sono particolarmente apprezzate la certezza di avere riparazioni garantite ed effettuate con ricambi originali, (84%) e la possibilità di ottenere il servizio di presa e riconsegna del veicolo presso l’abitazione o un luogo a scelta del proprietario (73%).
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http://www.ilnord.com/2012/11/12/lanas- ... a-pioggia/" onclick="window.open(this.href);return false;

notizia del 12 novembre 2012-11-12

L’Anas deve risarcire i danni all’autovettura causati dall’aquaplaning per l’asfalto reso viscido dalla pioggia


L’Anas deve risarcire i danni all’autovettura causati dall’aquaplaning per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. La presenza di foglie e terriccio sul manto stradale confermata dalla Polstrada fa scattare la responsabilità dell’ente custode della strada


Non solo per i classici danni causati dalle buche o dagli insidiosi ostacoli sulla carreggiata, ma l’ente gestore della strada è responsabile anche per quelli causati ai veicoli che slittano sull’asfalto reso viscido da fango e foglie.

Troppo spesso, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, gli enti titolari delle strade la fanno franca per i danni causati in conseguenza di molteplici condotte omissive, salvo poi essere condannati a seguito di sentenze esemplari come la recentissima decisione numero 1174/12 del tribunale di Reggio Emilia.

Secondo la sentenza, è configurabile, infatti, la responsabilità da cose custodia di cui all’articolo 2051 del codice civile per il proprietario dell’infrastruttura che ha omesso di pulire la carreggiata di propria competenza dalle foglie e dal terriccio.

Il giudice di merito, rileva che la responsabilità civile stabilita dal suddetto articolo del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia, si configura anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione e ha natura oggettiva: affinché essa si configuri è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia (nel nostro caso la strada) e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, che si libera solo con la prova del fortuito. E nella giurisprudenza di legittimità da cinque anni a questa parte si è consolidato un orientamento meno favorevole di un tempo alla pubblica amministrazione.

Nel caso in questione, l’Anas, è stata condannata a risarcire con ben 4.680 euro, oltre interessi legali e rivalutazione, l’automobilista finita fuori strada a causa del classico effetto aquaplaning, causato dal terriccio, che ha fatto uscire l’auto fuori dalla carreggiata.

L’intervento dei carabinieri ha confermato la presenza di detriti sul manto stradale. Peraltro, la condotta omissiva dell’ente gestore è stata ulteriormente acclarata a seguito della testimonianza di un automobilista che due ore prima dell’incidente aveva segnalato l’ostruzione della carreggiata. Tale circostanza fa scattare la colpa grave per il titolare dell’infrastruttura essendo, peraltro, escluso dall’istruttoria che la conducente procedesse a velocità elevata.
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Revoca della patente di guida, emanata poiché il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un autoveicolo, durante il periodo di sospensione della validità della propria patente, in violazione dell’art. 218, comma 6, del C.d.S..

Il TAR Basilicata nel dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice di pace competente per territorio, ha precisato:

1) - che, infatti, l’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida, emanata poiché il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un autoveicolo, durante il periodo di sospensione della validità della propria patente, in violazione dell’art. 218, comma 6, del C.d.S., è una sanzione accessoria;

2) - che conseguentemente la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario e, nella specie al Giudice di pace, atteso che la giurisdizione di quest’ultimo è estesa a tutti i casi nei quali la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del codice della strada (cfr. Tar Veneto, III, 13.4.2011, n. 595);

3) - che, infine, a differenza di quanto affermato dal ricorrente per supportare la scelta di adire il G.A., non sussiste alcuna discrezionalità della P.A. procedente nell’adozione dell'atto de quo e che, pertanto, lo stesso deve essere rimesso alla cognizione del giudice ordinario in base alla regola generale dettata per le sanzioni accessorie di carattere vincolato dall'art. 216, comma 5, D.lgs. n. 285/1992 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, 5.10.2011, n. 1716; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 15.9.2011, n. 312; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 25.7.2011, n. 1978);

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/12/2012 201200534 Sentenza Breve 1


N. 00534/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2012, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro
U.T.G. - Prefettura di Matera, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato anche domiciliata ria in Potenza, corso 18 agosto 1860;

per l'annullamento
del provvedimento prot. 7512/04-10585/12 area 3° pat. del 17.4.2012 di revoca della patente ctg. CE. ……….., rilasciata dalla direzione provinciale MCTC di Brindisi in data 20.6.2003, nonchè di ogni altro atto del procedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Matera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Michele Perrelli e uditi i difensori Avv. Pietrantonio De Nuzzo e Avvocato dello Stato Amedeo Speranza.;

Premesso
- che il ricorrente ha impugnato la revoca della patente di guida irrogatagli a seguito della violazione dell’art. 218, comma 6, del C.d.S., accertata con verbale del 20.7.2004, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto molteplici profili e asserendo la competenza del G.A. a conoscere della controversia in considerazione del lungo lasso di tempo decorso dall’accertamento della violazione al Codice della Strada e, conseguentemente, del carattere discrezionale e non vincolato dell’azione amministrativa;

- che l’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso concludendo per la sua reiezione;

- che all’udienza camerale del 4.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

- che, infatti, l’ordinanza prefettizia di revoca della patente di guida, emanata poiché il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un autoveicolo, durante il periodo di sospensione della validità della propria patente, in violazione dell’art. 218, comma 6, del C.d.S., è una sanzione accessoria;

-che conseguentemente la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario e, nella specie al Giudice di pace, atteso che la giurisdizione di quest’ultimo è estesa a tutti i casi nei quali la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del codice della strada (cfr. Tar Veneto, III, 13.4.2011, n. 595);

- che, infine, a differenza di quanto affermato dal ricorrente per supportare la scelta di adire il G.A., non sussiste alcuna discrezionalità della P.A. procedente nell’adozione dell'atto de quo e che, pertanto, lo stesso deve essere rimesso alla cognizione del giudice ordinario in base alla regola generale dettata per le sanzioni accessorie di carattere vincolato dall'art. 216, comma 5, D.lgs. n. 285/1992 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, 5.10.2011, n. 1716; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 15.9.2011, n. 312; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 25.7.2011, n. 1978);

- che va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in forza dell’art. 11 c.p.a. viene fissato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione del giudizio davanti al Giudice di pace competente;

- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione dell’indicazione, in calce al provvedimento impugnato, del T.A.R. quale autorità giudiziaria alla quale ricorrere.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice di pace competente per territorio.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente, Estensore
Antonio Ferone, Consigliere
Giancarlo Pennetti, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
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Patente di guida, da domani si cambia


Domani entrano in vigore le nuove regole per la patente dettate dall’Unione Europa e dal nuovo Codice della Strada che coinvolgono in particolare i veicoli di 50 cc di cilindrata. Per effetto della nuova normativa, e questa è solo una tra le tante novità, le categorie di patenti diventano in tutto 15: il passaggio da una categoria all’altra dovrà essere sempre accompagnato da un esame di idoneità, vengono quindi aboliti gli automatismi. Le novità più rilevanti, tuttavia, riguardano i veicoli a motore di cilindrata entro i 50 cc. Innanzitutto, il vecchio Cigc (Certificato d’idoneità guida ciclomotore) verrà sostituito da una vera e propria patente di guida denominata “AM”.Per guidare un ciclomotore o una microcar, dunque, si dovrà conseguire la patente AM (a cui si applica anche la decurtazione dei punti), dopo aver sostenuto un esame teorico e pratico. L’età minima è sempre 14 anni, mentre i corsi non saranno più organizzati dalle scuole, ma dalle autoscuole. Altroconsumo, tuttavia, ricorda che “per chi ha già conseguito in passato il patentino, i diritti acquisiti sono tutelati mentre decade l’obbligo per istituzioni scolastiche e autoscuole di organizzare i corsi teorici durante l’anno scolastico. Se prima gli studenti delle scuole medie e superiori potevano partecipare gratuitamente ai corsi tenuti dagli istituti, adesso i genitori che vorranno fare abilitare il proprio figlio lo dovranno mandare a seguire i corsi tenuti da un’autoscuola privata. Il che significa, naturalmente, una spesa in più per le famiglie”.

La patente A1 resta conseguibile a 16 anni per guidare veicoli di cilindrata massima di 125 cc, mentre per la patente A bisognerà aspettare i 20 anni (ma solo se si ha già la A2 da almeno due anni) e superare il relativo esame. Introdotta anche la nuova sottocategoria B1 (16 anni per conseguirla) per guidare i quadricicli (le cosiddette minicar) con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg. Inoltre, sul fronte dei mezzi pesanti debuttano le patenti C1 e D1. Hanno lo stesso valore delle patenti C e D di adesso (che si possono conseguire a 18 e 21 anni), ma si potranno conseguire previo esame solo a 21 e 24 anni.

Per chi viene beccato a guidare senza idonea autorizzazione scatterà la sospensione e una sanzione amministrativa che va dai 1.000 ai 4.000 euro. In caso di violazione con patente estera c’è l’interdizione o la revoca del diritto di guidare.

Tutte le nuove patenti di guida europee avranno un nuovo formato: una tessera di plastica del tipo “carta di credito”, con una fotografia e requisiti standard in materia di informazioni, facile da riconoscere e da leggere in tutta l’Unione europea (si veda la fotografia riportata di seguito). Tutte le nuove patenti di guida saranno rilasciate in questo formato a partire da domani. Le patenti già in circolazione non saranno interessate dalla nuova normativa: verranno progressivamente sostituite con una patente di nuovo formato al momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033. Gli Stati membri sono liberi di inserire sulla patente i loro simboli nazionali. La nuova normativa prevede che le patenti di guida per automobilisti e motociclisti debbano essere rinnovate ogni 10-15 anni (a seconda dello Stato membro).

Occhio, infine, alle multe e alla relativa decurtazione dei punti: Altroconsumo ricorda che per i neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la licenza da meno di 3 anni, la decurtazione dei punti raddoppia. Quando il monte punti viene azzerato scatta l’obbligo di revisione della patente, nel caso in cui sussistano sospetti di mancati requisiti fisici o tecnici. Per maggiori informazioni sui punti, rimandiamo al sito della Polizia, dove è possibile anche trovare i dettagli relativi ai limiti di velocità. In caso di rinnovo o di cambio dei dati, come ad esempio l’indirizzo di residenza, non ci saranno più etichette adesive sulla patente: il tagliando verrà ristampato.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS

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Art. 122, comma 2 del codice della strada.

I ricorrenti hanno impugnato l’atto con i quali l’amministrazione convenuta, in riscontro ad una loro esplicita richiesta, aveva evidenziato come l’art. 122, comma 2 del codice della strada - disciplinante i limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida - avrebbe loro impedito, in quanto entrambi aventi età superiore ai sessantacinque anni, la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida presso imprese di autonoleggio di autovetture.

Ricorso Accolto.

Per comprendere meglio i fatti vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto.

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16/01/2013 201300133 Sentenza 1


N. 00133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2012, proposto da:
R. P. e A. B., rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Ragozzino e Giuliana Scaricabarozzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 28

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento
del provvedimento prot. 4/436/ul del 12.3.2012 del Direttore del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale territoriale del nord ovest - Ufficio Motorizzazione civile di Milano, pervenuto il 20.3.2012,

nonché della nota del 22.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, Navigazione e Sistemi informativi e statici - Direzione generale della Motorizzazione prot. 35719/8.3,
di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza di quello sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2012 R. P. e A. B. hanno impugnato l’atto con i quali l’amministrazione convenuta, in riscontro ad una loro esplicita richiesta, aveva evidenziato come l’art. 122, comma 2 del codice della strada - disciplinante i limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida - avrebbe loro impedito, in quanto entrambi aventi età superiore ai sessantacinque anni, la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida presso imprese di autonoleggio di autovetture.

In particolare, secondo l’amministrazione resistente, la previsione dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, in ordine alla non applicazione dei limiti di età previsti dal comma 2 dell’art. 122 del d.lgs. n. 285/1992, dovrebbe trovare applicazione solo per gli istruttori di guida che operino presso una autoscuola.

I ricorrenti, entrambi in possesso di certificato di idoneità alle funzioni di istruttori di guida rilasciato dall’Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, hanno censurato il provvedimento impugnato in quanto affetto da eccesso di potere, oltre che in contrasto con l’art. 9 del d.m. 17 maggio 1995, n. 317 e con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito.

Costituitosi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che resiste al ricorso, questa Sezione ha concesso la sospensiva richiesta; la causa è dunque passata in decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 2012.

Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

L’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 286/1992 dispone, con riferimento all’autorizzazione per esercitarsi alla guida, che essa consente all’aspirante al conseguimento del titolo per condurre i ”veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”.
Il limite di età previsto dalla citata disposizione è riferito espressamente ai cd. istruttori occasionali, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato richiamato dall’amministrazione resistente, ed è apparentemente derogato dal comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995 (“agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada”).

Tale norma risulta esprimere, peraltro, un precetto di natura generale, come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un beneficio rivolto ai soli istruttori inseriti all’interno di autoscuole per conducenti; invero, i commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, più che operare una vera e propria deroga ad una norma avente forza di legge, quale quella contenuta nel cd. codice della strada, hanno soltanto la funzione di chiarire l’ambito della platea di istruttori sottratti dal limite dei sessantacinque anni di età.

Non si esprime, a ben vedere, alcuna distinzione tra professionisti operanti all’interno delle autoscuole e professionisti cd. ”esterni”, in quanto la stessa rubrica del citato art. 9 si intitola, in modo del tutto generico, “requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami di insegnante ed istruttore”.

D’altra parte, il codice della strada ha introdotto, al comma 2 dell’art. 122, un divieto rivolto espressamente a persone che operino in ”funzione di istruttori”, lasciando al di fuori di tale limite, con tutta evidenza, chi agisca nel settore in qualità professionale.

Questa tesi appare vieppiù rinforzata dalla recente modifica legislativa che ha introdotto nel corpo del predetto art. 122 il comma 5-bis; tale norma obbliga l’aspirante alla patente di guida B ad avvalersi di istruttori operanti presso autoscuole ai fini di esercitazione integrativa su autostrade e strade extraurbane.

Se dunque il legislatore ha sentito in questo caso la necessità di operare un’espressa riserva a favore delle autoscuole, ciò appare eliminare i residui dubbi sul fatto che, per il resto, la disciplina generale sugli istruttori di guida non contempli né esplicite né implicite restrizioni nei confronti dei professionisti che operino all’infuori delle autoscuole stesse.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti), essi non sono direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve avere un’età superiore a sessantacinque anni, e i provvedimenti impugnati vanno dunque annullati, con obbligo degli organi competenti di conformarsi, all’atto dell’iscrizione all’esame di guida, all’odierna ricostruzione della normativa di settore.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 16/01/2013
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Sospensione della Patente di Guida per disturbo border-line di personalità.

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29/01/2013 201207801 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 09/01/2013

Numero 00334/2013 e data 29/01/2013

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 07801/2012
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida n. …./REV SP emesso il 28.3.2012 dal direttore della Motorizzazione civile di ........;
LA SEZIONE
Vista la relazione RU/24166 del 11/09/2012 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe il signor OMISSIS domanda l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida n. …./REV SP emesso il 28.3.2012 dal direttore della Motorizzazione civile di ........
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

CONSIDERATO:
Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della visita medica dell’interessato presso il competente organo, che lo giudicava temporaneamente inidoneo alla guida di veicoli a motore per ragioni psico-fisiche.

Il ricorrente, in cura per disturbo border-line di personalità, lamenta genericamente che il giudizio medico è erroneo, producendo a sostegno certificazione medica del Dipartimento salute mentale di .........
La censura è infondata, poiché, in disparte l’attendibilità dei pareri di parte, il requisito psico-fisico deve essere valutato al momento in cui è adottato il provvedimento amministrativo, mentre altre risultanze potranno essere fatte valere in sede di revisione del provvedimento.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
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RC AUTO: SPARISCE IL RINNOVO AUTOMATICO DELLE POLIZZE !

Dal 2013 tutti gli assicurati auto, dovranno ad ogni scadenza stipulare un nuovo contratto, cercando possibilmente condizioni economiche migliori !

Le clausole contrattuali, infatti, che prevedevano il rinnovo automatico non valgono più, sono addirittura nulle !

E' quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con la L. 221 del 17 dicembre 2012, che introduce un nuovo art. 170bis (Durata del contratto) nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

Inoltre, dal divieto di rinnovo automatico sono interessati anche gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

In questo modo i consumatori hanno l'opportunità di cercare ad ogni scadenza le offerte migliori, ad esempio utilizzando il Tuo Preventivatore http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;.
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Rc Auto, arriva il contratto base. Effetto sperato: calo delle tariffe

Da maggio le compagnie assicurative avranno l’obbligo di offrire al consumatore un contratto base per la polizza RC Auto. Questo renderà più facile scegliere la polizza migliore. Si spera nell’effetto calo tariffe. “Oggi il monte spesa degli italiani per l’RC Auto supera i 18 miliardi di euro. Aprendo fortemente la concorrenza, lo spazio per ridurre i costi sarà ampio. Ci aspettiamo cifre rilevanti”. Lo ha detto oggi a Roma il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, nella conferenza di presentazione del contratto base.

Un contratto base nel settore dell’RC Auto, previsto dall’art. 22 della Legge Crescita approvata a dicembre 2012, aumenterà la trasparenza dei costi e darà al consumatore la possibilità di confrontare facilmente le numerose offerte sul mercato, rendendo la sua scelta più consapevole.

Cosa prevede il contratto base? Non c’è una tariffa fissa perché il premio verrà definito da ogni compagnia assicurativa sulla base delle caratteristiche del cliente (es: età, residenza, classe di merito) e del veicolo assicurato. Ma ogni contratto base dovrà contenere le seguenti caratteristiche:

• massimale minimo previsto dalla legge (attualmente 5 milioni di euro per ogni sinistro, con un limite specifico di 1 milione di euro per i danni a persone e cose);

• nessuna franchigia, la copertura è completa e si basa sul meccanismo di tariffazione “Bonus Malus”;

• guida libera, la copertura è sempre valida a prescindere da chi sia il guidatore del veicolo, visto che ormai comunemente si fa guidare l’auto ad altre persone;

• rivalse da parte delle compagnie nei confronti degli assicurati limitate rispetto alle casistiche previste dalla normativa vigente. Tali rivalse scattano soltanto nei casi più gravi o di maggior allarme sociale (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

A questo si potranno aggiungere o togliere servizi o garanzie: ad esempio si potrà togliere la guida libera a favore di quella esclusiva e si avrà così una riduzione del premio. Si potranno dall’altro lato aumentare i massimali o limitare le rivalse, con conseguente aumento dei costi. Il costo di ogni singola garanzia e servizio aggiuntivo rispetto al contratto – liberamente offerti dalle imprese – dovrà essere indicato a parte.

Viene, inoltre, abolito il tacito rinnovo. “L’eliminazione del tacito rinnovo creerà quantomeno una maggiore mobilità all’interno del settore. Così il consumatore si vede costretto a riaprire il suo contratto e avrà la possibilità di confrontarlo con altre offerte e rinegoziarlo con condizioni migliori – ha sottolineato Passera – Con questo modello di confrontabilità facciamo dei grossi passi avanti e ci portiamo in linea con gli altri Paesi europei”.

Certo restano ancora tante criticità nel settore, come quello delle frodi, dell’elevato costo dei sinistri e delle enormi differenze tra le tariffe applicate dalle compagnie a Nord e a Sud. Ma la strada è quella giusta e bisogna continuare a batterla. Anche perché “il modo migliore per eliminare le disparità non giustificate – ha precisato Passera – è proprio quello di aumentare la trasparenza”.

Il Ministro ha ricordato che il contratto base fa parte di un’insieme di interventi che il Governo ha fatto nel settore delle assicurazioni, per aumentarne la concorrenza e la trasparenza. Ad esempio la riforma del sistema antifrode, che è stato assegnato alla nuova autorità di vigilanza assicurativa (Ivass); l’obbligo per ogni compagnia di inserire sul proprio sito Internet uno spazio riservato al consumatore; infine, la libertà per agenti e broker assicurativi di collaborare tra di loro, facilitando il consumatore nell’individuazione della polizza più conveniente.

Tornando al contratto base, la novità è stata presentata oggi perché oggi il Ministro Passera ha inviato il decreto al Consiglio di Stato per il previsto parere (di solito servono 45 giorni); poi ce ne vorranno altri 30 per la registrazione in Corte dei Conti (per la messa a disposizione del contratto anche online serviranno altri 60 giorni). A maggio, quindi, le compagnie dovrebbero essere in grado di offrire il contratto base ai propri clienti.

Le Associazioni dei consumatori hanno giocato un ruolo importante nella definizione del contratto base: hanno partecipato al tavolo del Ministero che, insieme alle compagnie assicurative e all’IVASS, ha portato a questo risultato. Ma c’è ancora tanto da fare perché, secondo Francesco Avallone, Vicepresidente di Federconsumatori, “il problema del settore dell’RC Auto non è la scarsa concorrenza perché di tariffe ce ne sono fin troppe, ma è l’elevato costo dei sinistri. Ma evidentemente alle compagnie assicurative non conviene attivare i controlli contro le truffe perché questi hanno un costo. Meglio, invece, scaricare i costi sulle tariffe dei clienti finali. Con il contratto base sicuramente si aumenta la trasparenza, ma bisogna risolvere anche la questione di molte zone del Centro-Sud dove anche gli automobilisti più virtuosi sono penalizzati perché pagano un costo troppo alto, quindi sono quasi incoraggiati a fare incidenti (veri o falsi).

Infine, e questo lo ha ricordato anche il Ministro, bisogna “fare le conciliazioni”. “Nel settore c’è una mole di contenzioso che fa paura e le compagnie stesse se ne gioverebbero”.
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Garante Privacy: più trasparenza per patente a punti


La patente a punti deve essere più trasparente e il cittadino deve poter conoscere nel dettaglio tutte le variazioni del punteggio, le attribuzioni e le decurtazioni dei punti, e non solo il risultato complessivo. È quanto stabilito dal Garante Privacy, che sottolinea come l’automobilista deve poter conoscere nel dettaglio tutte le variazioni relative ai punti della sua patente.

“Negli estratti cronologici inviati agli automobilisti – spiega il Garante, intervenendo sul reclamo di un automobilista che denunciava come nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ci fosse solo il risultato complessivo del punteggio della patente e non tutte le variazioni – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà indicare tutte le attribuzioni o decurtazioni di punteggio, anche quelle effettuate in modo automatico, compresa l’attribuzione di quei punti che in un secondo momento vengono tolti perché assegnati illegittimamente. Il Ministero inoltre, dovrà garantire all’automobilista che lo richiede la conoscibilità, nel dettaglio e cronologicamente, di tutte la variazioni riferite agli eventi passati”.

Dagli accertamenti è emerso che le comunicazioni trasmesse dal Ministero e le informazioni online non riportano tutte le operazioni effettuate nel tempo sui punteggi della patente. Un comportamento non conforme al Codice della Privacy, ha stabilito il Garante, che ha concesso al Ministero sei mesi di tempo per mettersi in regola assicurando informazioni complete e dettagliate anche online sul portale dell’automobilista.
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1) - sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992.

2) - Ritenuto che, ai sensi dell’art. 126, terzo comma, del Codice della Strada, è onere dell’Amministrazione (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) comunicare “ogni variazione di punteggio” ai destinatari delle relative sanzioni e che, in difetto di tale adempimento, non può ordinarsi la sottoposizione a nuovo esame, poiché il destinatario deve essere messo in condizione di rimediare alle iniziali decurtazioni di punteggio attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento.

Ricorso Accolto.

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01/03/2013 201300319 Sentenza 2


N. 00319/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2008, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Calabrese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Garruba, 13;

contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento
del provvedimento del 2 ottobre 2008 n. 771, notificato in data 16 ottobre 2008, con il quale è stato ingiunto al ricorrente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Considerato che, con ordinanza istruttoria n. 211 del 12 dicembre 2008, la Sezione ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare una relazione corredata dalla documentazione e dai verbali che hanno dato luogo alle decurtazioni di punteggio in danno del ricorrente, accompagnati dalla prova dell’avvenuta comunicazione al ricorrente circa le relative variazioni di punteggio;

Considerato che l’Amministrazione, con nota depositata in giudizio il 15 dicembre 2008, si è limitata a dare atto di aver richiesto agli organi accertatori gli estremi dei verbali e delle notifiche, ma non ha dato prova puntuale dell’avvenuta rituale comunicazione al ricorrente delle singole contestazioni e delle conseguenti decurtazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 126, terzo comma, del Codice della Strada, è onere dell’Amministrazione (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) comunicare “ogni variazione di punteggio” ai destinatari delle relative sanzioni e che, in difetto di tale adempimento, non può ordinarsi la sottoposizione a nuovo esame, poiché il destinatario deve essere messo in condizione di rimediare alle iniziali decurtazioni di punteggio attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento;

Ritenuto altresì che è fondato il motivo con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento impugnato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che in concreto avrebbe verosimilmente consentito un utile intervento dell’interessato in fase istruttoria, proprio con riguardo alla controversa esistenza delle violazioni comportanti l’esaurimento dei 20 punti;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’impugnativa con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 2 ottobre 2008 n. 771.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Polizze contraffatte,
IVASS segnala LEV INS INSURANCE COMPANY AD


L’IVASS rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate a “LEV INS INSURANCE COMPANY AD”, una società bulgara con sede in Sofia, che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano. Allo stesso tempo, il nome dell’intermediario segnalato sulle polizze, “RHFIR AYOUB”, non risulta iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi italiani né nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea. L’Autorità, quindi, richiama l’attenzione dei consumatori e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l’intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. Più in generale, l’IVASS raccomanda di verificare sempre, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa in Italia, tramite la consultazione sul sito http://www.ivass.it" onclick="window.open(this.href);return false;:
•degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
•dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”;
•del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori comunque possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331.
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