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Re: R: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 18, 2015 9:04 pm
da avt8
christian71 ha scritto:
franruggi ha scritto:La speciale elargizione al 100% parla per perdita per lavoro e non se esiste una residua capacità lavorativa. Qui si dimostra la poca attenzione nell applicare la legge..
Ciao Francesco… infatti… diciamo che un appello al Consiglio di Stato ci sta tutto è!!!… Mi ha detto il legale che è corretto l'assunto del giudice i

Saluti e buona serata
Christian

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Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 18, 2015 9:06 pm
da pietro17
Però, quando feci io domanda, parlando al tel con mininterno, mi dissero che loro, all'epoca, la semplice riforma (perdita del lavoro che ognuno aveva scelto di fare) la consideravano, al fini dell'applicazione del calcolo della speciale elargizione, al 100%.


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Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: dom ott 18, 2015 9:19 pm
da antoniomlg
Guarda che in detto ricorso il ricorrente e per lui il patrocinante
non e ripeto non chiedeva la differenza di speciale elargizione commisurata al 100%
per aver perso il lavoro.
bensì
chiedeva la differenza di speciale elargizione tra quanto già percepito (22%) e quanto
secondo lui/loro spettante e cioè il 30%

di seguito la sentenza di cui trattasi
(tratta dal sito giustizia-amministrativa e di libera consultazione)



N. 00143/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2012, proposto da:
Andrea Miliani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Castro e Claudia Castro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Piccioni in Firenze, via C. Landino 7/A;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4; C.M.O. di La Spezia;
per l'annullamento
della nota del 15/11/2011 - stilata in riferimento al p.v. mod. BL/B n. 659/PP datato 28/6/2011, reso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale - C.M.O. 2^ di La Spezia -, emessa dalla C.M.O. di La Spezia, riferibile, per competenza, all’intimato ente ministeriale, conosciuta alla data di proposizione del presente ricorso, con la quale l’invalidità permanente del ricorrente, vittima del terrorismo, illegittimamente retrocesso a vittima del dovere, è stata qualificata nella insufficiente misura del 22%, il danno biologico in quella, altrettanto insufficiente, del 15% e il danno morale in quella, ancor più penalizzante, dello 0%, indi riconoscendo la percentuale di invalidità totale nel 22% in asserita applicazione del d.p.r. n. 181/2009;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti a esso presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso il p.v. mod. BL/B n. 659/PP del 28/6/2011 e, per l’effetto, per la declaratoria di illegittimità della nota impugnata e per il conseguente riconoscimento, in favore del ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 30% o, in via subordinata, del 22% per invalidità permanente, della rivalutazione della percentuale del danno biologico e della determinazione della percentuale del danno morale (quantomeno riconoscendo la percentuale minima di 1/3 del danno biologico), anche previa pronta riconvocazione a visita medico - legale dell’avente dritto ovvero previo ordine di riesame, da intimare, in sede cautelare, alla P.a. e/o alla C.M.O., con condanna dei resistenti all’immediato pagamento di ogni emolumento a tale titolo spettante (differenze di speciale elargizione, assegno vitalizio, assegno speciale), oltre alla declaratoria del retroattivo diritto del ricorrente a ottenere, con decorrenza dalla data di verificazione del fatto invalidante (1987) o, in subordine, dall’entrata in vigore della l. n. 302/1990 o della l. n. 407/1988 o della l. n. 206/2004 o della l. n. 266/2005 o, infine, nel peggiore dei casi, dalla data di proposizione della domanda di aggravamento fino all’effettivo soddisfo, la liquidazione dell’assegno vitalizio (pari ad euro 1.033,00 mensili, rivalutabile) e dell’assegno speciale (pari ad euro 258,82 mensili, rivalutabile), con condanna dei resistenti al relativo pagamento, ivi compresi i dovuti arretrati, benefici entrambi spettanti alle vittime del terrorismo o alle vittime del dovere, purché le stesse abbiano contratto un’infermità di grado superiore al 25%; il tutto, con l’aggiunta, su ogni singola somma eroganda, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 13 – 14 aprile 2012, e depositato il 17 aprile successivo, Andrea Miliani, già assistente capo della Polizia penitenziaria, esponeva di essere stato riformato dal servizio sin dal 24 febbraio 2010 per permanente inidoneità psicofisica dovuta all’aggravarsi della patologia ansiosa da stress contratta molti anni prima per causa di servizio (nell’estate del 1987, il ricorrente, in servizio presso il carcere di Porto Azzurro, era stato vittima di un sequestro di persona protrattosi per oltre una settimana ad opera di alcuni terroristi ivi detenuti). Premesso di avere a suo tempo ottenuto la concessione di equo indennizzo in ordine alla patologia predetta, e di averne inutilmente chiesto la revisione dopo la riforma dal servizio (l’impugnativa avverso il diniego di rivalutazione pende dinanzi a questi stesso T.A.R.), il ricorrente – inizialmente riconosciuto vittima del terrorismo, poi declassato a vittima del dovere – deduceva di avere altresì chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266/2006 per sopraggiunto aggravamento dell’infermità contratta, venendo perciò sottoposto a visita e giudicato permanentemente invalido dalla C.M.O. di La Spezia nella misura complessiva del 22%. Non soddisfatto da tale valutazione, peraltro contraddetta dal giudizio precedentemente espresso dalla Commissione di verifica di Livorno, la quale aveva certificato un’invalidità corrispondente al 26%, egli ne aveva chiesto il riesame al Ministero dell’Interno, che, con nota del 15 novembre 2011, aveva respinto l’istanza.
Avverso l’inadeguata quantificazione del suo grado di invalidità permanente, il Miliani proponeva dunque il presente giudizio per sentir annullare la valutazione proveniente dalla C.M.O. spezzina e per vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 30% o in subordine, la rivalutazione delle voci di danno biologico e morale accertate dalla C.M.O., con condanna dell’intimata amministrazione dell’Interno al pagamento in suo favore della speciale elargizione, dell’assegno vitalizio e dell’assegno speciale previsti per le vittime del dovere dalle leggi n. 302/1990, n. 407/1998, n. 206/204 e n. 266/2005.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, nella camera di consiglio del 4 maggio 2012 veniva disposta la riunione al merito della domanda cautelare, proposta dal ricorrente con lo stesso atto introduttivo del giudizio. Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2012, la causa era quindi discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, il ricorrente Andrea Miliani, già assistente capo della Polizia penitenziaria, ambisce a vedersi riconosciuta la spettanza della speciale elargizione, dell’assegno vitalizio e dell’assegno speciale previsti dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo ed estesi alle vittime del dovere dalla legge n. 266/2005, in relazione all’infermità ansioso-depressiva da lui contratta per causa di servizio, ed il cui progressivo aggravarsi ne ha determinato la dispensa dal servizio stesso per inidoneità psicofisica permanente a far data dal 24 febbraio 2010. Egli pertanto si duole del giudizio medico-legale espresso nei suoi confronti dalla C.M.O. di La Spezia, la quale, con verbale del 28 giugno 2011, gli ha riconosciuto un grado di invalidità complessiva del 22%, misura ottenuta a partire da un’invalidità tabellare del 22% e da un danno biologico del 15%, con esclusione del danno morale (quantificato 0%); nonché della successiva nota di diniego di revisione del giudizio della Commissione, datata 15 novembre 2011.
Preliminarmente, osserva il collegio come la nota da ultimo menzionata, che costituisce il provvedimento impugnato in via principale dal ricorrente, presenti un contenuto non meramente confermativo, avuto riguardo all’esplicitazione dei criteri motivazionali seguiti dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio di invalidità. Sussiste dunque l’interesse al gravame, del quale deve essere al contempo affermata la tempestività, in difetto di prova circa il momento dell’avvenuta comunicazione del provvedimento in questione all’interessato.
Nel merito, con il primo motivo di ricorso è denunciato il difetto di motivazione del verbale 28 giugno 2011, vizio non supplito dalla successiva nota del 15 novembre. In particolare, il ricorrente lamenta l’impossibilità di comprendere per quale ragione la C.M.O. abbia ritenuto di assegnargli una percentuale di invalidità tabellare del 22%, ovvero abbia ritenuto insussistente il danno morale. Con il secondo motivo, il Miliani si duole del fatto che la Commissione, nell’esprimere il proprio giudizio, non abbia tenuto in adeguato conto la documentazione sanitaria disponibile, segnatamente la diagnosi di permanente inidoneità al servizio formulata dal servizio sanitario della Marina Militare il 24 febbraio 2010, e questo con riferimento alla quantificazione sia dell’invalidità permanente, sia del danno morale. Con il terzo motivo, si contesta la scelta dell’amministrazione resistente di non rinnovare l’esame medico-legale, come sollecitato dal ricorrente. Con il quarto motivo, infine, è stigmatizzata l’illegittimità del procedimento avviato a seguito della presentazione dell’istanza di riesame, conclusosi con provvedimento sottoscritto non dai componenti della Commissione medica, bensì “d’ordine” da parte di soggetto non meglio identificato.
I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Sul piano strettamente formale, al contrario di quel che il ricorrente sostiene, è chiara la provenienza della nota in data 15 novembre 2011 dal Presidente della 2^ C.M.O. di La Spezia, il C.F. (San) Fabrizio Bambagioni, il quale, evidentemente, ha provveduto “d’ordine” dell’autorità cui l’odierno ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva inoltrato l’istanza di autotutela; né può dubitarsi della legittimità dell’ordine in questione, essendo rivolto a soggetto munito di autonoma competenza tecnica e, nello specifico, perfettamente edotto della situazione sottoposta alla sua attenzione (quanto al potere di provvedere deve ritenersi del resto che, attraverso l’ordine, il Ministero dell’Interno – primo destinatario della nota – abbia fatto propria la determinazione negativa assunta dal Presidente della C.M.O.).
Venendo ai temi di carattere sostanziale, l’art. 3 del D.P.R. n. 181/2009 (“Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell' invalidita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) stabilisce che “la percentuale d'invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi”. Come correttamente ritenuto dall’amministrazione resistente, la scelta del valore più favorevole deve intendersi riferita al sistema tabellare che conduce a un risultato migliore per l’interessato, fermo restando che, nell’ambito di quel sistema, appartiene alla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione sanitaria stabilire in concreto quale sia la percentuale spettante con riferimento alla patologia o al complesso di patologie concretamente accertate. Non è di contro condivisibile la tesi del ricorrente, il quale sostiene che, nella forbice propria della categoria di ascrizione (categoria ottava della tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978: 21 – 30%), la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli necessariamente il valore più elevato: alla luce di quanto appena rilevato in ordine alla natura della valutazione rimessa alla C.M.O., l’unico vincolo per quest’ultima consiste – lo si ripete – nella scelta del sistema tabellare più favorevole, o, meglio, nell’attribuzione del punteggio più favorevole tra quelli discrezionalmente ottenuti facendo applicazione prima dell’uno, poi dell’altro sistema tabellare (in base al chiaro tenore letterale dell’art. 3 D.P.R. n. 181/2009, cit., la Commissione è infatti tenuta a formulare in astratto una duplice valutazione tecnica, applicando alternativamente i due sistemi tabellari indicati dal regolamento, salvo assegnare in via definitiva all’interessato le risultanze della più favorevole tra le valutazioni effettuate).
L’ascrizione della patologia sofferta dal Miliani alla categoria ottava della tabella A allegata al D.P.R. n. 915/1978 conferma, peraltro, il giudizio che era stato in precedenza reso, se pure ai fini della rivalutazione dell’equo indennizzo, dalla Commissione Medica di Verifica di Livorno in data 4 novembre 2010. Immutata la categoria di riferimento, l’unico aspetto che inficia l’attribuzione del punteggio di invalidità operato dalla C.M.O. di La Spezia, e, successivamente, il diniego di autotutela del 15 novembre 2011 è allora rinvenibile nella non risolta contraddittorietà con il precedente della C.M.V. livornese dianzi richiamato, non avendo l’amministrazione inteso esporre, neppure in sede di riesame, le ragioni che giustificherebbero l’apprezzabile difformità tra i due giudizi (la C.M.V. aveva quantificato nella misura del 25 – 26% il grado di invalidità del ricorrente, contro il 22% della C.M.O.). Non rileva invece, nel senso invocato dal ricorrente, il giudizio di permanente inidoneità al servizio pronunciato nei suoi confronti, del tutto compatibile con una consistente residua capacità lavorativa in settori differenti dall’attività di polizia (la stessa C.M.O. del 24 febbraio 2010 ha accertato l’idoneità del Miliani al transito nelle corrispondenti aree funzionali dell’impiego civile della stessa amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato).
Fondata è anche la censura che investe l’attribuzione di un punteggio pari a 0% per la componente del danno morale. Se infatti è vero che, a norma dell’art. 4 D.P.R. n. 181/2009, la configurabilità di una siffatta voce di danno può ipoteticamente essere esclusa, è altrettanto indiscutibile che la determinazione della percentuale del danno morale deve essere effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso; e, nella specie, né la C.M.O., né in seconda battuta il suo Presidente hanno dato alcun conto delle ragioni dell’esclusione in rapporto al concreto atteggiarsi dell’evento lesivo, il che è tanto più grave in considerazione della natura particolarmente odiosa e dell’acclarata pericolosità del crimine del quale il Miliani fu vittima nel 1987, in occasione del servizio, nonché dell’incidenza negativa che, secondo un criterio di normalità appartenente al notorio, la patologia contratta dal ricorrente svolge sulla sfera emotiva della persona.
Le rilevate carenze motivazionali impongono l’annullamento degli atti impugnati. Non possono, allo stato, trovare accoglimento le ulteriori domande formulate con il ricorso, occorrendo attendere che l’amministrazione resistente assuma nuove determinazioni in ordine all’istanza del Miliani di riconoscimento dei benefici accordati dalla legge n. 266/2005.
L’accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: lun ott 19, 2015 7:30 pm
da avt8
La mis era una riflessione in quanto ha dovuto fare ricorso per avere una percentuale di invalidità superiore o pari al ,25%.ma se lui è stato didpensato per la patologia riconosciuta vittima del dovere aveva diritto sia alla speciale elargizione al 100%. Così doveva avere anche i vitalizi anche se la percentuale era solo del 20% mi risulta che colleghi riformatibcon una tab b ed una percentuale fi invalidità del 16% hanno avuto sia la speciale elargixione al 100%. Sia i due vitalizi Allora il perché ha dovuto fsre il. Ricorso ? Mentre altri no. Ci sta qualcosa che non quadra al ministero

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 8:55 am
da avt8
E uscito il parere del consiglio di stato ha negato aggravamento patologia vittima del dovere il ministero dell'interno era d'accordo ma il ministero della difesa per evitare che le vittime del dovere con meno del 25%.per effetto di aggravamento potesser. RRaggiungere. Il 25% ha detto no.per cui essendoci divergenza il consiglio di stato trasmette al governo per la decisione

Re: R: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 9:02 am
da christian71
avt8 ha scritto:E uscito il parere del consiglio di stato ha negato aggravamento patologia vittima del dovere il ministero dell'interno era d'accordo ma il ministero della difesa per evitare che le vittime del dovere con meno del 25%.per effetto di aggravamento potesser. RRaggiungere. Il 25% ha detto no.per cui essendoci divergenza il consiglio di stato trasmette al governo per la decisione
Buongiorno avt8… ma quindi secondo te e senondo chi vorrà intervenire, questo parere come deve essere interpretato!?!?!?… nel senso che si deve già applicare così come lo hanno partorito o si rimane in attesa a conoscere quello che deciderà il Presidente del Consiglio dei Ministri???… e quindi attendere che venga emessa una nuova legge chiarificatrice????…

Buona giornata a tutti
Christian

Inviato dal mio SM-N910F

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 9:09 am
da spartagus
Se decide il governo la vedo male.

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 9:45 am
da Zenmonk
Avt8 hai mica gli estremi del parere del Consiglio di Stato che dici?

Re: R: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 9:53 am
da christian71
Zenmonk ha scritto:Avt8 hai mica gli estremi del parere del Consiglio di Stato che dici?
Buongiorno Zenmonk… vedi che la puoi trovare sul forum… l'ha pubblicata ieri sera panorama verso le 23.00 nella sezione Carabinieri…

Buona giornata e buona lettura… poi magari facci sapere cosa ne pensi… grazie…

Christian

Inviato dal mio SM-N910F

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 11:08 am
da avt8
Secondo la sentenza niente aggravamento per la rivalutazione della percentuale con il calcolo del danno morale ecc anzi le pratiche in via di definizione saranno riviste a questo punto io lunedì che cavolo ci vado a fare alla Cmo ? Che anche se mi danno aggravamento poi il ministero dice no in attesa della pronuncia del governo che avverrà tra 10 anni con esiti negativi

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 1:52 pm
da Zenmonk
La penso esattamente come te...ma ormai visto che sei in ballo magari ci vai (oltretutto la giurisdizione dopo il riconoscimento della qualifica e' quella ordinaria e il giudice del lavoro può tranquillamente non tenere conto del parere del consiglio di stato e applicare invece la legge per come è giusto)

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 2:43 pm
da avt8
Zenmonk ha scritto:La penso esattamente come te...ma ormai visto che sei in ballo magari ci vai (oltretutto la giurisdizione dopo il riconoscimento della qualifica e' quella ordinaria e il giudice del lavoro può tranquillamente non tenere conto del parere del consiglio di stato e applicare invece la legge per come è giusto)
Non e proprio cosi, nel caso che la CMO, mi dovesse dare magati 5 punti di percentuali in più e probabile che il Ministero dell'Interno siccome ha i fondi per i suoi dipendenti paga e finisce-
Oppure può informarmi che la pratica rimane sospesa in attesa della proncuncia del Governo-
La cosa più importante non per me ma per quelli che aspiravano ad aumentare la percentuale di invalidità fino ad arrivare al 25 % per prendere i vitalizi- Questi non andranno mai a visita e mai gli saranno corrisposti i vitalizi-
Comunque ho fatto qualche telefonata alla casta e mi e stato detto che siccome il mio aggravamento non riguarda ai fine di raggiungere i vitalizi del 25 % che io già percepisco, e che il Ministero dovrebbe pagare-
La problematica e per gli equiparati del comparto difesa che rischiano qaulcosa in più-

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 4:35 pm
da antoniomlg
Guardate che nella fattispecie
il governo non è tenuto ad esprimersi in merito lo ha già fatto il
consiglio di stato.

semmai lo vorrà il governo potrà legiferare eliminando le
attuali stratificazioni delle leggi e norme.
cosi da rendere più chiara e di facile lettura ed applicazione la legge.

niente altro.

quindi quiello che ha scritto il consiglio di stato nel parere
allo stato attuale è come se fosse legge.
in quanto proprio il parere chiesto vertiva sulla difficoltà, e diversità
interpretativa della norma vigente.

ciao

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 7:01 pm
da Zenmonk
Avt scusa, chi sarebbero "gli equiparati del comparto difesa"? I cc? Le ff.aa.? Perché rischierebbero di più e cosa?

Re: AGG.SU AGGRAVAMENTO PER VITTIMA DEL DOVERE

Inviato: sab ott 24, 2015 8:53 pm
da avt8
Perché il ministero della difesa ha fatto capire che ha stretto le maglie per riconiscimento vd. per c.c. e forze armate.il giudice relatore era tra l'altro vice comandante dell'arma dei cc.