richiesta assegno di incollocabilità

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franruggi
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da franruggi »

avt8 ha scritto:Il decreto di incollocabilita' una volta concesso viene. Emesso faldal ministero che lo invia all'inps per il. Pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivamente alla data di presentazione della domanda

tutto chiaro e grazie ancora


franruggi
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da franruggi »

franruggi ha scritto:
avt8 ha scritto:Il decreto di incollocabilita' una volta concesso viene. Emesso faldal ministero che lo invia all'inps per il. Pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivamente alla data di presentazione della domanda

tutto chiaro e grazie ancora


ciao avt8 quindi se il titolare di 1 cat e quindi di assegno di incollocabilità, è considerato persona con grave handicap ai sensi dell art3 c 3 della legge 104/92, quindi usufruisce delle agevolazioni come l'iva al 4 per l'acquisto di autovettura?
avt8
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da avt8 »

franruggi ha scritto:
franruggi ha scritto:
avt8 ha scritto:Il decreto di incollocabilita' una volta concesso viene. Emesso faldal ministero che lo invia all'inps per il. Pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivamente alla data di presentazione della domanda

tutto chiaro e grazie ancora


ciao avt8 quindi se il titolare di 1 cat e quindi di assegno di incollocabilità, è considerato persona con grave handicap ai sensi dell art3 c 3 della legge 104/92, quindi usufruisce delle agevolazioni come l'iva al 4 per l'acquisto di autovettura?
No purtroppo quello no in quanto nonostante che l'art. 12 della legge 9/1980.si viene assimilati agli invalidi di 1^ categoria. e nonostante che l'art.38 comma 5 della legge 448(98.stabilisce che i grandi invalidi di servizio di cui all'art.14 del D.P.R.915/1978 ed i soggetti ad essi equiparati,sono considerate persone con handicappate.in situazioni gravi ai sensi e per gli effetti della legge 104/92 art.3 non assoggettabili agli accertamenti sanitari previsti dall'aer.4 della citata legge.-
L'agenzia delle entrate ha risposto all'interpello affermando che se puri riconosciuto invalido di 1^ categoria non si ha diritto al pagamento dell'Iva al 4 % per acquisto auto,in quanto dal verbale non risulta che vi siano difficoltà a deambulare- Per cui non si ha diritto.-
Ma il Comune mi ha rilasciato il contrassegno per invalidi da apporre su cruscotto per il transito in ZTL,e parcheggiare l'auto se non trovo posto per i disabili ,anche sul marcepiede-
Tieni presente che per conoscenza diretta a pochissimi e stato rilasciato il contrassegno per inbalidi. si possono contare sulle dite della mano.-
Spero di aver esaudito ogni tuo dubbio-
E dimmi dove ti devo mandare la fattura con iva al 22 %- (((((((((((((((((((((
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da franruggi »

Sei veramente preparato e ne sai più di un legale!!!!!
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

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Per il.contrassegno bisogna passare un altra visita all ausl?
avt8
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da avt8 »

franruggi ha scritto:Per il.contrassegno bisogna passare un altra visita all ausl?
No io ho fatto la domanda al Comune allegando l'attestato del Ministero come invalido di servizio di 1^ categoria,e nel 2009 l'hanno concesso con rinnovo ogni 5 anni- adesso mi hanno dato quello europeo,e mi hanno detto che voglio altra certificazione medica do si attesta che io ho problemi a deambulare-
Quando scade gli faccio di nuova la identica richiesta, che mi trovo nelle stesse condizioni in cui mi hanno dato il contrassegno per 10 anni, e voglio vedere come fanno a negarmelo-
Ho già pronta l'istanza per il rinnovo per il 2018- Li metto KO- e se dicono no gli faccio un ricorso e gli faccio fare una figura di xxxxxx-Perchè loro mi hanno rilasciato un foglio dove si dice che io ho problemi a deambulare come risulta dagli atti in possesso presso questo Ufficio, anche se non e cosi- E stata una loro iniziativa a concedermelo,io nelle istanze non l'ho mai detto-
Mi hanno agevolato, per 10 anni,e dovranno farlo per forza a vita-
Tu che dici ?
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da franruggi »

Bhe è chiaro che è stata una forzatura perché bisognerebbe rilasciato a chi ha problemi di deambulazione. ....però se è stato già rilasciato la.prima.vokta e la tua situazione è rimasta invariata devono rinnovato. X questo ti chiedevo se hai sostenuto una visita
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da avt8 »

franruggi ha scritto:Bhe è chiaro che è stata una forzatura perché bisognerebbe rilasciato a chi ha problemi di deambulazione. ....però se è stato già rilasciato la.prima.vokta e la tua situazione è rimasta invariata devono rinnovato. X questo ti chiedevo se hai sostenuto una visita
A molti li mandano alla ASL, per avere la certifcazione che hanno problemaica a deambulare
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

Messaggio da franruggi »

Ti faccio ultima domanda:
X assegno di incollocabilità corrisponde alla differenza tra la cat di appartenenza alla 1 categoria. Questa differenza è esente da irpef? con l aggiunta della super invalidita lett h se non sbaglio.
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

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franruggi ha scritto:Ti faccio ultima domanda:
X assegno di incollocabilità corrisponde alla differenza tra la cat di appartenenza alla 1 categoria. Questa differenza è esente da irpef? con l aggiunta della super invalidita lett h se non sbaglio.
CONFERMO-
PER ALTRE DOMANDE OCCORRE FARE IL PAGAMENTO PAY PAL ((((((((((((((((((((((
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

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assegno di incollocabilità.
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L’art. 12 (rubricato “assegno di incollocabilità”) della L. 26.01.1980, n. 9 ( Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, n. 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) dopo aver previsto, al primo comma, che “ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari” dispone, al secondo comma, che “gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria” ferma restando “la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo art. 14”.

A termini del comb. disp. di cui agli artt. 104, terzo comma, D.P.R. 1092/1973, dell’art. 12, terzo comma, della L. 9/1980 e dell’art. 20, ultimo comma, D.P.R. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, va corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale INPS, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello in godimento al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

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assegno per il nucleo familiare.

Non so se vi sono casi analoghi a questo.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 232 2016 PENSIONI 30/06/2016
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Sent. n. 232/2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 32330 del registro di segreteria, proposto dal Sig. R. Giuliano ( n. OMISSIS ); rapp.to e difeso dall’avv. Tiziana Chirulli, giusta mandato in calce al ricorso;

contro
I.N.P.S. - Gestione Ex I.N.P.D.A.P.;

avverso
Provvedimento I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici prot. n. ….. del 22.6.2015

Udito nella pubblica udienza del 25 febbraio 2016 , l’avv. Tiziana Chirulli, il quale si riporta al ricorso, insistendo per l’accoglimento e la condanna alle spese di giudizio ;
Visto il ricorso, in epigrafe indicato, e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’avv. Chirulli, depositata il 19 febbraio 2016;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in
FATTO

Il ricorrente, brigadiere capo della Guardia di Finanza, è stato posto in congedo assoluto in quanto dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nonché non idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero di appartenenza, giusta verbale della C.M.O. di Bari ( mod. BL/B n. ….. del 26.3.2008 ).

A seguito della cessazione dal servizio, gli è stata riconosciuta la pensione privilegiata di 3^ categoria, tab. A, con decorrenza dal 26.3.2008 e, successivamente, è stato concesso anche l’ assegno di incollocabilità a decorrere dall’1.8.2010, per la durata di anni 2.

Per effetto dell’aggravamento delle patologie indennizzate, il Comando Generale della Guardia di Finanza, con decreto n. …. dell’11.12.2012, ha concesso al ricorrente la pensione privilegiata di 1^ categoria a decorrere dall’1.3.2012, a vita, unitamente all’ assegno di superinvalidità, comprensivo dell’ assegno aggiuntivo, nonché dell’ assegno di assistenza e accompagnamento; e, pertanto, nel mese di marzo 2012, l’erogazione dell’ assegno di incollocabilità stata interrotta.

Tanto premesso, con la rata di pensione del mese di agosto 2014, contestualmente alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato ed il pagamento dei relativi ratei arretrati ( a far data dal marzo 2012 ), l’Istituto di Previdenza ha rideterminato l’ assegno al nucleo familiare, quantificandolo in applicazione della tabella 14 di cui al d.l. n. 69/1988, convertito nella l. n. 153/1988. Il ricorrente ha, quindi, chiesto, con istanza pervenuta all’Istituto in data 1.10.2014, la rideterminazione di detto emolumento anche per il periodo di percezione dell’ assegno di incollocabilità , ossia dall’1.8.2010 al 28.2.2012, tenuto conto che già da quella data sussisteva, in capo allo stesso, il presupposto della inabilità, nel senso della assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Senonchè, l’istanza è stata respinta con il provvedimento in epigrafe indicato nel rilievo che l’odierno ricorrente, nel periodo in cui risultava percettore dell’ assegno di incollocabilità , non era inabile al 100% in maniera permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, come invece stabilisce la l. n. 153 del 13.5.1988.

Nei motivi di ricorso, il difensore ricostruisce il quadro normativo vigente, rappresentato attualmente dal d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella l. n. 153 del 13 maggio 1988, da cui si evince una maggiorazione del beneficio dell’ assegno in questione per i nuclei familiari che comprendono un soggetto inabile, sostenendo che il ricorrente, sin dal momento della erogazione dell’ assegno di incollocabilità , fosse da considerarsi assolutamente inabile a proficuo lavoro nella accezione del concetto esplicitata dalla giurisprudenza richiamata ( Sez. giur. Veneto, n. 299/2010; Sez. III, p.c., n. 57575/1985, n. 61627/1988 e n. 68606/1993 ), atteso che il medesimo, anche con giudizio diagnostico della ASL BA, è stato ritenuto, per la natura e il grado di invalidità, di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Con memoria difensiva, depositata in data 19 febbraio 2016, il difensore si è riportato integralmente al ricorso originario, impugnando:

-il provvedimento dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici prot. n. INPS …….. del 24.6.2013, con il quale la Direzione Provinciale, disattendendo il decreto emesso dal Comando generale della Guardia di Finanza n. ….. dell’11.12.2012, ha comunicato al Sig.re R.. la liquidazione della pensione privilegiata di 1^ categoria, rideterminando la base pensionabile

il provvedimento dell’I.N.P.S.– Gestione Dipendenti Pubblici prot. n. INPS …… dell’1.8.2014, con il quale la Direzione Provinciale, disattendendo l’ulteriore nota del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20.5.2014, prot. n,. ……/14, ha negato l’applicazione del decreto in questione

Espone il difensore che l’I.N.P.S. ha provveduto a rideterminare la base pensionabile relativa al trattamento pensionistico di 3^ categoria e all’ assegno di incollocabilità , sulla base dei tabulati depositati, con una differenza in danno del ricorrente dal 26.3.2008 sino all’1.10.2009, e per quanto concerne il trattamento pensionistico di 1^ categoria.

La causa è stata trattenuta per la decisione

Ritenuto in
DIRITTO

Deve farsi carico questa sezione giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, della domanda da ultimo proposta, in quanto essa è stata formulata nella memoria depositata in data 19 febbraio 2016.

Con la stessa, il ricorrente ha esteso la causa petendi e il petitum del ricorso originario, sicchè avrebbe quanto meno dovuto essere notificata all’I.N.P.S. –Gestione Dipendenti Pubblici, per consentire all’Istituto di previdenza di essere posto nelle condizioni di contraddire e difendersi, siccome vuole l’art.111 novellato della Costituzione.

Deve dichiararsi inammissibile, pertanto, la domanda proposta con la memoria depositata in data 19 febbraio 2016.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Sig.re R.. Giuliano, come sopra generalizzato, ha chiesto che, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici gli riconosca l’ assegno al nucleo familiare, per il periodo dal mese di agosto 2010 a febbraio 2012, in applicazione della tabella n. 14 prevista per “ Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio in cui sia presente almeno un componente inabile “, allegata al d.l. n. 69/1988, convertito nella l. n. 153/1988.

La disciplina in materia di assegni al nucleo familiare ha trovato compiuta regolamentazione nel d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella l. 13 maggio 1988, n.153.

Dalla suddetta disciplina ( art. 2, comma 2 ) si evince che è prevista una maggiorazione del beneficio in questione per i nuclei familiari che comprendono un soggetto inabile.

E’ evidente, poi, che la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dell’ assegno di incollocabilità determina l’accertamento di una assoluta impossibilità, per il soggetto percettore, di essere preposto allo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Il suddetto assegno , infatti, viene concesso, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 9 del 1980, agli invalidi per servizio – con diritto a pensione dalla seconda alla ottava categoria – che siano incollocabili, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

E’, pertanto, incontestabilmente comprovato che il ricorrente, sin dal momento della erogazione dell’ assegno di incollocabilità , fosse da considerarsi assolutamente inabile a proficuo lavoro nella accezione precisata dalla giurisprudenza richiamata e che si condivide , in quanto il concetto di inabilità non va limitato alla percentuale del 100%, siccome ritenuto dall’Istituto di Previdenza, in relazione ai presupposti accertati dell’ assegno di incollocabilità che appaiono decisivi per l’accoglimento del ricorso .

Al ricorrente devono, quindi, essere riconosciuti i ratei arretrati dal mese di agosto 2010 sino a febbraio 2012, con gli accessori alle condizioni di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, stante la parziale soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n. 32330, nei sensi in motivazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del venticinque febbraio duemilasedici.
IL GIUDICE
( F.to V. Raeli )


Depositato in Segreteria il 30.0.6.16


F.to Maurizio Pizzi
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Re: richiesta assegno di incollocabilità

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Ricorso Accolto.
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malattia di natura psichica

1) - Con l’impugnato decreto n.12008 l’Amministrazione respingeva la predetta istanza sulla scorta del parere medico legale reso dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che, all’esito della visita collegiale sulla persona del ricorrente effettuata in data 10.10.2006, aveva ritenuto, per la natura ed il grado della invalidità del L. M., insussistenti i presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del richiesto assegno.

2) - Per quanto concerne le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. e vista anche la recentissima sentenza n. 77 /2018 della Corte Costituzionale, questo Giudice decide di compensare le stesse in ragione della eccezionale natura della controversia, connotata da particolare complessità anche comprovata dai numerosi e ripetuti approfondimenti istruttori richiesti.

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Sezione BASILICATA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 27 Pubblicazione 08/05/2018
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Sent. n.27/2018/C


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica

Il Giudice dott. Giuseppe TAGLIAMONTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8237/C del registro di Segreteria;

proposto da L. M., rappresentato e difeso, per procura in calce all’atto di ricorso, dall’avv. Antonio SALVIA, e elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Potenza, al viale Marconi, n.219;

contro il MEF – Comando Generale Guardia di Finanza;

avverso il decreto n.12008 – privo di data -

avente ad oggetto il diniego dell’assegno di incollocabilità.

Con l’assistenza del segretario dott. Angela MICELE.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 maggio 2018, l’avv. Rosa PEPE su delega dell’avv. Antonio SALVIA, difensore costituito del ricorrente odierno e il Colonnello G.. D.. per l’Amministrazione, i quali concludevano come da verbale.

Premesso in
FATTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e depositato in segreteria in data 10.4.2015, il sig. L. M., come sopra rappresentato e difeso, impugnava l’epigrafato provvedimento esponendo quanto segue.

Il ricorrente odierno, Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 2^ ctg. Tab. A a decorrere dal 23.10.2002, con istanza del 27.12.2005 chiedeva al MEF Comando Generale della Guardia di Finanza il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973 in favore degli invalidi per servizio che “per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili”.

Con l’impugnato decreto n.12008 l’Amministrazione respingeva la predetta istanza sulla scorta del parere medico legale reso dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che, all’esito della visita collegiale sulla persona del ricorrente effettuata in data 10.10.2006, aveva ritenuto, per la natura ed il grado della invalidità del L. M., insussistenti i presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del richiesto assegno.

Il patrono di parte ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio all’odierno esame, sosteneva – richiamando, a sostegno della fondatezza dalla domanda, il contenuto della C.T.P. redatta dal dott. L.. M.. - come l’Amministrazione avesse sottovalutato il grado altamente invalidante della malattia di natura psichica sofferta del sig. L. M., nonché la pregiudizievole incidenza della stessa sulla salute e sulla incolumità dei compagni di lavoro. Pertanto, insisteva per il riconoscimento del diritto al richiesto assegno di incollocabilità “sin dal momento della domanda amministrativa o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio”.

Il Comando della Guardia di Finanza si costituiva in giudizio con memoria depositata in Segreteria il 23.6.2015 nella quale ribadiva la legittimità del provvedimento di diniego adottato, richiamando, al riguardo, il conforme parere emesso dall’ASL n.2 di Potenza. L’amministrazione chiedeva, dunque, il rigetto dell’avversa domanda e, in via gradata, l’espletamento di C.T.U. finalizzata ad accertare la sussistenza della invocata “incollocabilità”, o meno, del ricorrente.

All’esito della precedente udienza dell’8.9.2015, questo Giudice, ritenendo la causa ancora non matura per la decisione, affidava al dott. Andrea B.., specialista in neuropsichiatria, la redazione di Relazione di perizia medico legale intesa a chiarire se il sig. L. M. risultasse, o meno, titolare dei requisiti sanitari integranti, alla stregua della normativa vigente, il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, e, in particolare, se lo stesso, a causa delle infermità da cui era affetto, potesse essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.

Il Consulente incaricato provvedeva, in data 1.4.2016, a depositare la propria Relazione consulenziale nella quale il sig. L. M. risultava essere affetto da infermità di natura psichica compatibile con la diagnosi di “ OMISSIS ”; infermità, queste, “…potenzialmente produttive di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti tali da rappresentare adeguata motivazione di incollocabilità per il ricorrente...”.

La Guardia di Finanza, con memoria depositata in data 2.9.2016 e corredata da conferente Relazione medico legale di parte formata dal Cap. me. S.p.s. G.d.F. P. Z.., contestava le risultanze della C.T.U. espletata dal dr. B.., chiedendo, altresì, che quest’ultimo fornisse alcuni chiarimenti in ordine ad aspetti evidenziati dallo stesso C.T.P. dell’Amministrazione.

All’esito della udienza del 25.10.2016, veniva concesso ulteriore breve termine per l’esame delle controdeduzioni formulate da parte resistente.

In data 12.1.2017 il patrono di parte ricorrente depositava memoria difensiva, corredata da C.T.P. redatta dal prof. L.. M.., nella quale, dopo lo svolgimento di considerazioni medico legali finalizzate a chiarire le “perplessità” rappresentate dal C.T.P. dell’Amministrazione, si concludeva nel senso di ritenere l’elaborato peritale formato dal C.T.U. dott. B.. “…del tutto condivisibile in quanto preciso e obiettivo…”.

All’esito della udienza del 19.4.2017 questo Giudice, constatando la permanenza di persistenti contrasti in ordine ad aspetti medico legali della Relazione peritale del dott. B.., ordinava che, a cura del medesimo consulente interpellato, venissero svolte opportune integrazioni volte a dirimere i dubbi interpretativi ancora esistenti.

In data 13.11.2017 il C.T.U. depositava le richieste note integrative, sostanzialmente confermative del tenore complessivo della precedente Relazione, e dunque deponenti verso la sussistenza delle condizioni integranti la concessione dell’invocato assegno di incollocabilità.

In prossimità della odierna udienza le contrapposte parti depositavano, in data 9.4.2018 (G.d.F.) e 10.4.2018 (avv. Salvia), memorie difensive, nelle quali, dopo aver richiamato i principali motivi posti a sostegno delle rispettive ragioni di causa, insistevano per l’accoglimento delle conclusioni ivi contenute, peraltro, ribadite nel corso della odierna discussione orale.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento secondo quanto appresso specificato.

Come più ampiamente riferito “in fatto”, il sig. L. M. chiede che sia riconosciuto il proprio diritto all’assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, che dispone: “Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 , e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura”.

Pertanto, la natura eminentemente tecnica della questione da decidere, ha indotto questo Giudice ad affidare al dott. Andra B.., specialista in neuropsichiatria, la formazione di perizia medico legale intesa ad ottenere elementi ed argomenti di natura medico legali utili per una valida ricostruzione del profilo patologico del ricorrente nella supposta chiave di riconducibilità dello stesso ai requisiti integranti il riconoscimento dell’invocato assegno di incollocabilità.

Il predetto parere è stato reso con Relazione dell’1.4.2016, nella quale, dopo attento esame della documentazione trasmessa in visione e sulla scorta della visita diretta eseguita sulla persona del ricorrente, il sig. L. M. veniva giudicato incollocabile secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Le successive osservazioni in chiave critica elaborate dall’Amministrazione resistente hanno indotto questo Giudicante a disporre ulteriori approfondimenti istruttori che si rivelassero utili per un compiuto ed esaustivo esame della dedotta vicenda di causa.

Il complessivo quadro clinico ottenuto a seguito dei disposti approfondimenti consente a questo Giudice di ritenere che il disturbo OMISSIS sia del tutto sovrapponibile alla malattia (“ OMISSIS”) che diede luogo al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, previo riconoscimento della stessa come dipendente da causa di servizio.

Ricordato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all’esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene, quindi, di poter pienamente condividere quanto espresso nel surriferito, esaustivo e motivato parere, basato su valutazioni che si palesano scientificamente corrette sul piano medico legale.

Nel caso di specie, assumono particolare rilievo per l’accoglimento del ricorso le considerazioni svolte dall’interpellato consulente sull’incidenza delle riscontrate patologie psichiche sull’incolumità dei compagni di lavoro, tenendo conto che l’infermità contratta può compromettere significativamente la capacità di percepire e reagire tempestivamente alle condizioni di pericolo o urgenza, che si possono verificare nello svolgimento dell’attività di servizio e pubblica sicurezza.

In altre parole, questo Giudice ritiene che, in coerenza con la normativa di riferimento, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità attesa la particolare complessità del disturbo OMISSIS, foriero di potenziale negatività in ordine al corretto ed ordinato espletamento dell’attività lavorativa sì come caratterizzata, quest’ultima, da delicati momenti di relazione e di intervento, e dunque tali da nuocere, potenzialmente, tanto alla vita di relazione quanto alla sicurezza del lavoro.

Conclusivamente, considerato che “l’assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda” (art. 20 del D.P.R. n.915/1978 applicabile nella fattispecie per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma del succitato dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973), va riconosciuto il diritto del sig. L. M. all’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorreredall’1.1.2006 e fino alla data del compimento del 65° anno di età.

Occorre, altresì, pronunciarsi sugli accessori di legge, affermando il diritto a percepire sulle somme dovute, a titolo di arretrato, gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra interessi e rivalutazione previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n.352).

Per quanto concerne le spese del giudizio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. e vista anche la recentissima sentenza n.77 /2018 della Corte Costituzionale, questo Giudice decide di compensare le stesse in ragione della eccezionale natura della controversia, connotata da particolare complessità anche comprovata dai numerosi e ripetuti approfondimenti istruttori richiesti

Vanno liquidate le spese relative alla consulenza tecnica del C.T.U. dott. Andrea B.. che restano a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. M. nei confronti del MEF – Comando Generale Guardia di Finanza, contrariis reiectis, così decide:

a) accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del sig. L. M. all’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorrere dall’1.1.2006, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (27.12.2005) e fino alla data del compimento del 65° anno di età; vanno altresì corrisposti gli accessori di legge sulle somme arretrate a tal titolo dovute, calcolati secondo quanto previsto dall’art.16, co.6, L. n.412/91 e dal D.M. n.352/98;

b) compensa le spese ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica del C.T.U. dott. Andrea B.. che restano a carico della parte soccombente.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza dell’8 maggio 2018.

Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.

Il Giudice f.to Giuseppe TAGLIAMONTE



Depositata in Segreteria l’8 maggio 2018


Il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria ea tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice
f.to Giuseppe TAGLIAMONTE

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 8 maggio 2018
Il Responsabile Settore Giudizi
f.to dott. Angela MICELE
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