MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Dal senso letterale della norma, che mi permetto di allegare nuovamente per rinfrescarci la memoria, il ragionamento di Pedro e Christian non fa una piega.
Art. 34:
"Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti"
Uniamo le nostre forze e proviamo con un buon Legale?
Un abbraccio!
Art. 34:
"Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti"
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Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Si attendono riflessioni dopo attenta lettura:
Consiglio di Stato 01634/2013
FATTO e DIRITTO
1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del TAR di Brescia n. 183/2012 che ha accolto il ricorso di …………………………(deceduto in seguito a conflitto a fuoco nel quale fu coinvolto nell’espletamento del proprio dovere) per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno in data …… n. is di prot., comunicato in data ……., nonché di tutti gli ulteriori e diversi atti presupposti e conseguenti e per l’accertamento ed il riconoscimento dell’applicabilità alla sig.ra ……… dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dunque ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione attribuitale con decreto del ………...
2. – La sentenza del TAR precisa che il ricorso riguarda l’estensione a favore dei ricorrenti di tre benefici: la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione percepita originariamente avanzata, nonché la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 e l’attribuzione di due annualità di trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge. L’accoglimento del ricorso è motivato da una specifica interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, in base alla quale il legislatore, individuate due categorie di soggetti da beneficiare, ha inteso datare non l’epoca dei fatti da cui far discendere l'applicazione della norma (come sostenuta dall’Amministrazione), ma il termine da cui far decorrere i benefici in contestazione. Lo confermano le norme successivamente emanate (in particolare art. 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell’art. 1, comma 565 della legge n. 266/2005), le quali hanno espressamente sancito l’intento perseguito della piena equiparazione del trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, precisando se del caso in modo puntuale la decorrenza dei benefici.
3. - L’Amministrazione appellante riafferma l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 secondo la quale la espressione “a decorrere dal 1° gennaio 1990” indica la data dei fatti da prendere in considerazione ai fini dell’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata e non la decorrenza dei benefici. Si richiamano in questo senso i pareri del Consiglio di Stato n. 123/2001 e n. 590/2001, nonché la normativa successiva che - proprio in quanto espressamente e a più riprese diretta a realizzare la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - dimostra che l’art. 82 non ha realizzato tale equiparazione. Per di più l’art. 82 citato, interpretato secondo la sentenza impugnata, avrebbe la paradossale conseguenza di attribuire alle vittime del dovere benefici maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo.
4. - L’appellata, con due successive memorie presentate rispettivamente in data… …….. 2012, ribadisce le ragioni a supporto della sostenuta interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, rilevando in aggiunta che la normativa successiva a questa legge è rivolta ad estendere ulteriori benefici, proprio perché che l’art. 82 aveva già esteso a tutti gli aventi diritto i precedenti benefici di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998, altrimenti anche la estensione di tali benefici ai casi precedenti il 31 gennaio 1990 sarebbe stata presa in considerazione dalla normativa successiva esplicitamente orientata alla equiparazione dei trattamenti. Inoltre, se si accogliesse l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 82 si preoccupa di ricomprendere anche i destinatari della medesima legge n. 302/1990 nella decorrenza dal 1 gennaio 1990.
5. - La causa è passata in decisione all’udienza del 14 dicembre 2012.
6. – L’appello è fondato.
6.1. – Non può essere condivisa l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 sostenuta dalla ricorrente in primo grado e attuale appellata e fatta propria dal TAR. La difesa erariale fa giustamente notare che, se si attribuisse alla norma il significato di fare decorrere i benefici da essa previsti dal 1° gennaio 1990, per le vittime del dovere il beneficio sarebbe maggiore di quello riconosciuto dalle stesse disposizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con una paradossale inversione delle parti. Si può aggiungere che non avrebbe neppure alcun senso una norma che prevedesse una decorrenza retroattiva che in taluni casi potrebbe perfino precedere l’evento che è causa del beneficio.
6.2. – Va ricordato che ogni norma legislativa che comporta spesa richiede una quantificazione e una copertura finanziaria, che coincide con la portata attribuita alla norma secondo l’Amministrazione. Se si adottasse l’interpretazione di cui alla sentenza del TAR la quantificazione della spesa e relativa copertura avrebbe dovuto essere assai maggiore, visto che verrebbe meno ogni limitazione al numero dei beneficiari in relazione alla data dell’evento e che si prevederebbe una decorrenza del beneficio con una retroattività di circa dieci anni rispetto all’entrata in vigore della legge n. 388/2000 con enorme aumento della spesa.
6.3. – E’ significativo che nessuna delle successive norme estensive dei benefici prevede una retrodatazione dei benefici. Tutte le norme successive decorrono dalla data espressamente fissata o dall’entrata in vigore di ciascuna legge. L’argomento utilizzato anche dalla difesa dell’appellata non gioca a suo favore, ma piuttosto in senso contrario. In più occasioni la normativa esplicita la finalità di tendere ad una “progressiva” estensione dei benefici stessi e non ad una parificazione retroattiva e totale dei trattamenti nel tempo.
6.4. – Gli effetti paradossali o incongrui di una diversa interpretazione dell’art. 82, più volte citato, conducono pertanto a confermare l’interpretazione adottata dall’Amministrazione e con essa la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, fermo restando che la successiva legislazione si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili.
7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto accolto.
8. – Nella natura della controversia e nell’andamento della vicenda processuale nei due gradi del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Consiglio di Stato 01634/2013
FATTO e DIRITTO
1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del TAR di Brescia n. 183/2012 che ha accolto il ricorso di …………………………(deceduto in seguito a conflitto a fuoco nel quale fu coinvolto nell’espletamento del proprio dovere) per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno in data …… n. is di prot., comunicato in data ……., nonché di tutti gli ulteriori e diversi atti presupposti e conseguenti e per l’accertamento ed il riconoscimento dell’applicabilità alla sig.ra ……… dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dunque ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione attribuitale con decreto del ………...
2. – La sentenza del TAR precisa che il ricorso riguarda l’estensione a favore dei ricorrenti di tre benefici: la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione percepita originariamente avanzata, nonché la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 e l’attribuzione di due annualità di trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge. L’accoglimento del ricorso è motivato da una specifica interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, in base alla quale il legislatore, individuate due categorie di soggetti da beneficiare, ha inteso datare non l’epoca dei fatti da cui far discendere l'applicazione della norma (come sostenuta dall’Amministrazione), ma il termine da cui far decorrere i benefici in contestazione. Lo confermano le norme successivamente emanate (in particolare art. 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell’art. 1, comma 565 della legge n. 266/2005), le quali hanno espressamente sancito l’intento perseguito della piena equiparazione del trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, precisando se del caso in modo puntuale la decorrenza dei benefici.
3. - L’Amministrazione appellante riafferma l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 secondo la quale la espressione “a decorrere dal 1° gennaio 1990” indica la data dei fatti da prendere in considerazione ai fini dell’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata e non la decorrenza dei benefici. Si richiamano in questo senso i pareri del Consiglio di Stato n. 123/2001 e n. 590/2001, nonché la normativa successiva che - proprio in quanto espressamente e a più riprese diretta a realizzare la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - dimostra che l’art. 82 non ha realizzato tale equiparazione. Per di più l’art. 82 citato, interpretato secondo la sentenza impugnata, avrebbe la paradossale conseguenza di attribuire alle vittime del dovere benefici maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo.
4. - L’appellata, con due successive memorie presentate rispettivamente in data… …….. 2012, ribadisce le ragioni a supporto della sostenuta interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, rilevando in aggiunta che la normativa successiva a questa legge è rivolta ad estendere ulteriori benefici, proprio perché che l’art. 82 aveva già esteso a tutti gli aventi diritto i precedenti benefici di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998, altrimenti anche la estensione di tali benefici ai casi precedenti il 31 gennaio 1990 sarebbe stata presa in considerazione dalla normativa successiva esplicitamente orientata alla equiparazione dei trattamenti. Inoltre, se si accogliesse l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 82 si preoccupa di ricomprendere anche i destinatari della medesima legge n. 302/1990 nella decorrenza dal 1 gennaio 1990.
5. - La causa è passata in decisione all’udienza del 14 dicembre 2012.
6. – L’appello è fondato.
6.1. – Non può essere condivisa l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 sostenuta dalla ricorrente in primo grado e attuale appellata e fatta propria dal TAR. La difesa erariale fa giustamente notare che, se si attribuisse alla norma il significato di fare decorrere i benefici da essa previsti dal 1° gennaio 1990, per le vittime del dovere il beneficio sarebbe maggiore di quello riconosciuto dalle stesse disposizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con una paradossale inversione delle parti. Si può aggiungere che non avrebbe neppure alcun senso una norma che prevedesse una decorrenza retroattiva che in taluni casi potrebbe perfino precedere l’evento che è causa del beneficio.
6.2. – Va ricordato che ogni norma legislativa che comporta spesa richiede una quantificazione e una copertura finanziaria, che coincide con la portata attribuita alla norma secondo l’Amministrazione. Se si adottasse l’interpretazione di cui alla sentenza del TAR la quantificazione della spesa e relativa copertura avrebbe dovuto essere assai maggiore, visto che verrebbe meno ogni limitazione al numero dei beneficiari in relazione alla data dell’evento e che si prevederebbe una decorrenza del beneficio con una retroattività di circa dieci anni rispetto all’entrata in vigore della legge n. 388/2000 con enorme aumento della spesa.
6.3. – E’ significativo che nessuna delle successive norme estensive dei benefici prevede una retrodatazione dei benefici. Tutte le norme successive decorrono dalla data espressamente fissata o dall’entrata in vigore di ciascuna legge. L’argomento utilizzato anche dalla difesa dell’appellata non gioca a suo favore, ma piuttosto in senso contrario. In più occasioni la normativa esplicita la finalità di tendere ad una “progressiva” estensione dei benefici stessi e non ad una parificazione retroattiva e totale dei trattamenti nel tempo.
6.4. – Gli effetti paradossali o incongrui di una diversa interpretazione dell’art. 82, più volte citato, conducono pertanto a confermare l’interpretazione adottata dall’Amministrazione e con essa la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, fermo restando che la successiva legislazione si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili.
7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto accolto.
8. – Nella natura della controversia e nell’andamento della vicenda processuale nei due gradi del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Dopo il Consiglio di Stato vi e la Corte Costituzionale- Ma dal 2000 fino adesso nessun Giudice Amministrativo ha sollevvato questo problema in merito alla inconstituzionalità della norma relativa alla disparità di trattamento tra le varie vittime-Questo non e stato fatto in quanto la normativa prevede la graduale equiparazione- E siccome tocca al legislatore modificare la legge-Giulio64 ha scritto:Si attendono riflessioni dopo attenta lettura:
Consiglio di Stato 01634/2013
FATTO e DIRITTO
1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del TAR di Brescia n. 183/2012 che ha accolto il ricorso di …………………………(deceduto in seguito a conflitto a fuoco nel quale fu coinvolto nell’espletamento del proprio dovere) per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno in data …… n. is di prot., comunicato in data ……., nonché di tutti gli ulteriori e diversi atti presupposti e conseguenti e per l’accertamento ed il riconoscimento dell’applicabilità alla sig.ra ……… dei benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e dalla legge n. 407/1998 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dunque ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione attribuitale con decreto del ………...
2. – La sentenza del TAR precisa che il ricorso riguarda l’estensione a favore dei ricorrenti di tre benefici: la richiesta di riliquidazione della speciale elargizione percepita originariamente avanzata, nonché la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 e l’attribuzione di due annualità di trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge. L’accoglimento del ricorso è motivato da una specifica interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, in base alla quale il legislatore, individuate due categorie di soggetti da beneficiare, ha inteso datare non l’epoca dei fatti da cui far discendere l'applicazione della norma (come sostenuta dall’Amministrazione), ma il termine da cui far decorrere i benefici in contestazione. Lo confermano le norme successivamente emanate (in particolare art. 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell’art. 1, comma 565 della legge n. 266/2005), le quali hanno espressamente sancito l’intento perseguito della piena equiparazione del trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, precisando se del caso in modo puntuale la decorrenza dei benefici.
3. - L’Amministrazione appellante riafferma l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 secondo la quale la espressione “a decorrere dal 1° gennaio 1990” indica la data dei fatti da prendere in considerazione ai fini dell’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata e non la decorrenza dei benefici. Si richiamano in questo senso i pareri del Consiglio di Stato n. 123/2001 e n. 590/2001, nonché la normativa successiva che - proprio in quanto espressamente e a più riprese diretta a realizzare la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - dimostra che l’art. 82 non ha realizzato tale equiparazione. Per di più l’art. 82 citato, interpretato secondo la sentenza impugnata, avrebbe la paradossale conseguenza di attribuire alle vittime del dovere benefici maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle vittime del terrorismo.
4. - L’appellata, con due successive memorie presentate rispettivamente in data… …….. 2012, ribadisce le ragioni a supporto della sostenuta interpretazione dell’art. 82 della legge n. 388/2000, rilevando in aggiunta che la normativa successiva a questa legge è rivolta ad estendere ulteriori benefici, proprio perché che l’art. 82 aveva già esteso a tutti gli aventi diritto i precedenti benefici di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998, altrimenti anche la estensione di tali benefici ai casi precedenti il 31 gennaio 1990 sarebbe stata presa in considerazione dalla normativa successiva esplicitamente orientata alla equiparazione dei trattamenti. Inoltre, se si accogliesse l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 82 si preoccupa di ricomprendere anche i destinatari della medesima legge n. 302/1990 nella decorrenza dal 1 gennaio 1990.
5. - La causa è passata in decisione all’udienza del 14 dicembre 2012.
6. – L’appello è fondato.
6.1. – Non può essere condivisa l’interpretazione dell’art. 82 della legge 388/2000 sostenuta dalla ricorrente in primo grado e attuale appellata e fatta propria dal TAR. La difesa erariale fa giustamente notare che, se si attribuisse alla norma il significato di fare decorrere i benefici da essa previsti dal 1° gennaio 1990, per le vittime del dovere il beneficio sarebbe maggiore di quello riconosciuto dalle stesse disposizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata con una paradossale inversione delle parti. Si può aggiungere che non avrebbe neppure alcun senso una norma che prevedesse una decorrenza retroattiva che in taluni casi potrebbe perfino precedere l’evento che è causa del beneficio.
6.2. – Va ricordato che ogni norma legislativa che comporta spesa richiede una quantificazione e una copertura finanziaria, che coincide con la portata attribuita alla norma secondo l’Amministrazione. Se si adottasse l’interpretazione di cui alla sentenza del TAR la quantificazione della spesa e relativa copertura avrebbe dovuto essere assai maggiore, visto che verrebbe meno ogni limitazione al numero dei beneficiari in relazione alla data dell’evento e che si prevederebbe una decorrenza del beneficio con una retroattività di circa dieci anni rispetto all’entrata in vigore della legge n. 388/2000 con enorme aumento della spesa.
6.3. – E’ significativo che nessuna delle successive norme estensive dei benefici prevede una retrodatazione dei benefici. Tutte le norme successive decorrono dalla data espressamente fissata o dall’entrata in vigore di ciascuna legge. L’argomento utilizzato anche dalla difesa dell’appellata non gioca a suo favore, ma piuttosto in senso contrario. In più occasioni la normativa esplicita la finalità di tendere ad una “progressiva” estensione dei benefici stessi e non ad una parificazione retroattiva e totale dei trattamenti nel tempo.
6.4. – Gli effetti paradossali o incongrui di una diversa interpretazione dell’art. 82, più volte citato, conducono pertanto a confermare l’interpretazione adottata dall’Amministrazione e con essa la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, fermo restando che la successiva legislazione si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili.
7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto accolto.
8. – Nella natura della controversia e nell’andamento della vicenda processuale nei due gradi del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
La stessa cosa mi risulta anche che nessun legale patrocinatore di vari ricorsi per le vittime del dovere,nei ricorsi presentati hanno sollevato la questione di incostituazionalità della norma che fa la distinzione tra le varie vittime- dovere-criminalità organizzata,mafia e terrorismo-
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
ERGO:
"fermo restando che la successiva legislazione (ndr: quindi anche Decreto Legge 159/07 art.34) si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili."
"fermo restando che la successiva legislazione (ndr: quindi anche Decreto Legge 159/07 art.34) si è positivamente orientata nel senso di una progressiva equiparazione dei trattamenti per situazioni che dal punto di vista delle famiglie sono del tutto simili."
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Re: R: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Messaggio da christian71 »
Infatti Giulio, si parla proprio di "estensione" alle "VITTIME DEL DOVERE a causa di azioni criminose", perchè riggirare la frittata sempre sulle azioni di terrorismo se di fatto non è stata utilizzata tale definizione!?!?!?… che io sappia quando si interpreta una legge si da il giusto peso anche alla punteggiatura e una sola virgola può cambiare completamente il senso di un concetto, ora non vedo perchè leggendo "azioni criminise" debba essetre sottinteso che in realtà ci si debba riferire ad "azioni terroristiche", avrebbero utilizzato direttamente quest'ultima definizione se volevano che fosse quello il concetto… secondo me quelle "azioni criminose" la, sono proprio quelle generiche e null'altro…Giulio64 ha scritto:Dal senso letterale della norma, che mi permetto di allegare nuovamente per rinfrescarci la memoria, il ragionamento di Pedro e Christian non fa una piega.
Art. 34:
"Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti"
Uniamo le nostre forze e proviamo con un buon Legale?
Un abbraccio!
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Christian penso che il concetto ormai si è capito. Gli faccio l'istanza, se rispondono negativo inizio l'azione legale. Questa volta vedo che siamo dalla parte della ragione......magari poi, durante l'attesa, si arriva alla totale estensione dei benefici. Ma ci voglio provare. Un saluto.
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Giulio64 ha scritto:Dal senso letterale della norma, che mi permetto di allegare nuovamente per rinfrescarci la memoria, il ragionamento di Pedro e Christian non fa una piega.
Art. 34:
"Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari superstiti"
Uniamo le nostre forze e proviamo con un buon Legale?
Un abbraccio!
Ma scusate se siete sicuri che e stato leso un vostro diritto perchè non fate ricorso ?
Se io sono sicuro che mi spetta una cosa faccio ricorso, come ho fatto sempre-
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Buona sera avt8
Una cosa per volta (rectius: un ricorso alla volta) personalmente mi confondo a seguire troppe cose insieme. Poi ti chiedo, visto che mi hai convinto della tua competenza, se ritieni sia possibile ricorrere collettivamente anche se si verte in materia di diritti soggettivi. Saluto tutti
Una cosa per volta (rectius: un ricorso alla volta) personalmente mi confondo a seguire troppe cose insieme. Poi ti chiedo, visto che mi hai convinto della tua competenza, se ritieni sia possibile ricorrere collettivamente anche se si verte in materia di diritti soggettivi. Saluto tutti
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Giulio64 ha scritto:Buona sera avt8
Una cosa per volta (rectius: un ricorso alla volta) personalmente mi confondo a seguire troppe cose insieme. Poi ti chiedo, visto che mi hai convinto della tua competenza, se ritieni sia possibile ricorrere collettivamente anche se si verte in materia di diritti soggettivi. Saluto tutti
Allora mi spiego meglio, non e possibile fare un ricorso collettivo in quanto ogni situazione e diversa dall'altra-
E possibile però in base alla giurisprudenza formatasi che e ammissibile il ricorso collettivi,qualora i rcorrenti appartenenti ad una stessa amministrazione per un specifico fatto possono accedere al ricorso collettivo faccio un'esempio ( se nel medesimo episodio riminoso avvenuto alla stessa data in cui sono coinvolti 4 agenti , e vengono tutti riconosciuti vittime della criminalità organizzata ) E non essendo contenti in quanto pretendono che vengano cioncessi i benefici previsti per le vittime del terrorismo, questi essendo lo stesso fatto possono presentare rcorso collettivo - Solo per una fattispecie del genere e ammessa- Che nella fattispecie nostra difficilmente si realizza-
Cchiaro ?
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Si osserva che nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti sia di segno negativo sia di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (indirizzo consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2011 n. 6990; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2011 n. 5932; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2011 n. 3625; TAR Lazio Roma, Sez. II, 4 aprile 2013 n. 3427; TAR Lazio Roma, Sez. III, 1° dicembre 2011 n. 9459; TAR Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011 n. 781).avt8 ha scritto:Non è possibile per questa materia proporre un ricorso collettivo
Re: MIGLIORAMENTI PENSIONISTICI - AZIONI CRIMINOSE
Ricorso individuale quindi.....però non è detto che non ci possa eventualmente patrocinare un solo avvocato essendo l'oggetto del contendere unico e comune a tutti. mo che famo? qualcuno avrebbe qualche idea come raccordarci?
Fraterni saluti
Fraterni saluti
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