Pensione di Reversibilità

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panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Pensione di Reversibilità

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 3^ d'Appello con la nr. 297, rigetta l'appello della vedova,

- la Sig.ra, in qualità di coniuge erede ed avente causa del defunto Lgt. dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva accertarsi e dichiararsi la dipendenza da causa di servizio della infermità “Otite catarrale cronica bilaterale con labirintite sinistra” sofferta dal defunto Lgt. deceduto nel 2014 , con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del medesimo, nonché della coniuge , in qualità di erede ed avente causa del defunto militare, alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario e/o indiretto

- rivendica il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

Il giudice scrive:

1) - La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti di un soggetto che sia assicurato presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e che sia deceduto a causa di servizio.

2) - La pensione privilegiata indiretta compete, in particolare, nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio.

3) - L’art. 92 del DPR n. 1092 del 1973 prevede infatti chequando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. (……) Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato”.

4) - Il trattamento privilegiato di riversibilità trova la sua giustificazione proprio nel verificarsi dell’evento letale conseguente alla condizione clinica dovuta al servizio.

5) - Nel caso di specie, è esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riconducibile al servizio e l’evento morte.

6) - Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il presupposto su cui si fonda il diritto al trattamento di reversibilità rimane comunque la riconducibilità alla causa di servizio dell’evento letale, circostanza questa che nel caso di specie è stata esclusa.

7) - Ne consegue l’irrilevanza del richiamo operato dall’appellante alla disposizione di cui all’art. 67 del medesimo TU, ai sensi del quale " OMISSIS ...." Tale norma non risulta idonea a superare il chiaro dato normativo di cui al citato art. 92 e la necessità del presupposto anzidetto.

8) - Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda il richiamo operato dall’appellante all’art. 184 il quale prevede che " in caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma”.

9) - Né è rilevante neppure il richiamo all’art. 81 del TU, in considerazione del fatto che la disposizione disciplina il trattamento di reversibilità ordinario e non quello privilegiato che, appunto, è destinatario di una previsione ad hoc che aggancia la reversibilità al verificarsi dell’evento morte come conseguenza dell’infermità derivante da causa di servizio.

Alla luce di quanto dedotto, il proposto gravame non può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere confermata.


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