Aspettativa e licenza

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paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

[quote="Johnny"]Paolo-1,anch'io sono attualmente in convalescenza e debbo (o meglio, dovrei...) godermi il residuo di licenza del 2008, e per intero quelle del 2009 e 2010. E debbo cominciare ad informarmi quando richiederla, non vorrei che dopo cinque anni il diritto alla fruizione della licenza o alla sua monetizzazione si prescriva. Non ti stupire della nostra "sana" amministrazione, ognuno di noi chissà quante ne ha vissute e quante ne potrebbe raccontare. Ormai la mia convalescenza è agli sgoccioli, e al contrario di te, cercherò di ottenere la riforma parziale, primo perchè vorrei godermi ancora qualche annetto di tranquillità rimanendo in aspettativa speciale (pagata), secondo per non ritornare in quel manicomio che è diventata oggi la Stazione distaccata a forza minima. E terzo, magari, alla fine optare per l'impiego civile, senza rimpianti, tanto abbiamo visto specialmente in questi giorni quali siano la considerazione e il trattamento che i nostri governi ci riservano.

Johnny,
per quanto ne sò, la prescrizione è si di 5 anni. Sulle vicende di ognuno di noi, hai ragione!!!! Qua ognuno potrebbe scriverci un libro.
Sulla mia vicenda personale, per la quale, dopo essere rientrato in servizio (non "premendo" e non volendo alcuna riforma parziale), per il quale rientro e "sgobbamento" (è per la rima!!!) sono stato ripagato con un trasferimento, ebbene ho per questo, che io reputo ingiusto, fatto ricorso gerarchico.
In attesa di ciò, le mie malattie già riconosciute, si sono "riacutizzate", per le quali, oltre alle normali terapie di FKT mi sono state consigliate anche "tranquille passeggiate a piedi nudi sulla spiaggia".
Se il ricorso dovesse andar male, o faccio quello al TAR, o faccio lo spostamento, o se mi gira, mando tutti "a quel paese" facendomi fare la riforma parziale. In quest'ultimo caso, perderei l'alloggio di servizio ma sicuramente come hai detto anche tu, se ne guadagnerà di ...salute, oltre a poter chiedere un risarcimento ben maggiore all'assicurazione di colui che mi ha causato tutte queste disgrazie.
Sei per caso informato sui parametri per chiedere la il riconoscimento di "vittima del dovere"?
Saluti ed in bocca al lupo!!!


paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

Johnny,
ho dimenticato un'altra domanda, visto che sei ferrato in materia,
nel caso di riforma parziale e di obbligatorio trasferimento da parte dell'amministrazione da un reparto operativo, è questo da considerarsi d'ufficio nel qual caso non si venga accontentati nella sede richiesta ai sensi dell'art. 3 e/o 8 del DPR 738/81????
Per logica direi di si!!!!
Saluti
Johnny
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Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da Johnny »

Paolo-1,
non sono a conoscenza di quali siano i requisiti richiesti per il riconoscimento di "vittima del dovere", ma puoi utilizzare il motore di ricerca del forum, certamente troverai qualcosa perchè, seppur di sfuggita, di recente ho letto qualcosa sull'argomento.

Per quanto riguarda il trasferimento a seguito della riforma parziale, la logica vorrebbe effettivamente che, come dici tu, se non sono disponibili le SEDI DI GRADIMENTO (gli allegati della circolare che ho pubblicato parlano al "plurale"), il trasferimento dovrebbe avvenire d'ufficio e si dovrebbe godere del relativo trattamento economico. Però ho letto da qualche parte (comunque in questo forum) che l'amministrazione potrebbe trasferire il militare in altro reparto anche in sovrannumero.
Penso che l'amministrazione comunque cercherà in qualche modo accontentarti (non perchè, preoccupati per la tua salute, ti vorrebbero in un ufficio, quanto piuttosto per risparmiare sull'eventuale indennità di trasferimento).

Ricordati però che affinchè venga attuata tale procedura di trasferimento, non basta ottenere la riforma parziale, ma bisogna anche che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosca "SI DIPENDENTE" il tuo infortunio.

Per ultimo, non ho la fortuna di conoscere dei riformati parziali che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa di servizio dal Comitato e che a seguito di questo siano stati trasferiti, forse perchè il Comitato non riconosce quasi più nulla.....

Ciao, Johnny
Johnny
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Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da Johnny »

Paolo-1,
A proposito del trattamento economico di trasferimento, dimenticavo di dirti una cosa: se stai pensando al trasferimento d'ufficio, con la nuova manovra finanziaria, da quello che ho capito, il paventato blocco delle retribuzioni al 2010 comporterà la non corresponsione della c.d. ex legge 100..... trasferimenti gratis!

Johnny
paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

[quote="Johnny"]Paolo-1,
non sono a conoscenza di quali siano i requisiti richiesti per il riconoscimento di "vittima del dovere", ma puoi utilizzare il motore di ricerca del forum, certamente troverai qualcosa perchè, seppur di sfuggita, di recente ho letto qualcosa sull'argomento.

Per quanto riguarda il trasferimento a seguito della riforma parziale, la logica vorrebbe effettivamente che, come dici tu, se non sono disponibili le SEDI DI GRADIMENTO (gli allegati della circolare che ho pubblicato parlano al "plurale"), il trasferimento dovrebbe avvenire d'ufficio e si dovrebbe godere del relativo trattamento economico. Però ho letto da qualche parte (comunque in questo forum) che l'amministrazione potrebbe trasferire il militare in altro reparto anche in sovrannumero.
Penso che l'amministrazione comunque cercherà in qualche modo accontentarti (non perchè, preoccupati per la tua salute, ti vorrebbero in un ufficio, quanto piuttosto per risparmiare sull'eventuale indennità di trasferimento).

Ricordati però che affinchè venga attuata tale procedura di trasferimento, non basta ottenere la riforma parziale, ma bisogna anche che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosca "SI DIPENDENTE" il tuo infortunio.

Per ultimo, non ho la fortuna di conoscere dei riformati parziali che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa di servizio dal Comitato e che a seguito di questo siano stati trasferiti, forse perchè il Comitato non riconosce quasi più nulla.....

Johnny,
si hai ragione penso. Nel mio caso specifico, se opterò per la riforma parziale, il problema del Comitato di Verifica non esiste in quanto le patologie sono avvenute a seguito di evento traumatico in servizio (Mod. C) già riconosciute dal "Direttore del Dipartimento di Medicina Legale...
Quando sono stato dimesso dall'ospedale civile una nostra cara ambulanza militare mi ha portato all'ospedale militare proprio per formalizzare questo ed in questi casa la pratica non passa per il Comitato di Verifica con il che se farò la riforma parziale sarà come aggravamento di queste già riconosciute.

Saluti
paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

Johnny ha scritto:Paolo-1,
A proposito del trattamento economico di trasferimento, dimenticavo di dirti una cosa: se stai pensando al trasferimento d'ufficio, con la nuova manovra finanziaria, da quello che ho capito, il paventato blocco delle retribuzioni al 2010 comporterà la non corresponsione della c.d. ex legge 100..... trasferimenti gratis!

Johnny
Bellissima notizia questa!!!! Andiamo sempre peggio!!!
Saluti
paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

Mi rispondo da solo per informare, chi eventualmente non lo sapesse già, che il C.do Generale CC -Ufficio Legislazione in data 17/06/10 ha aggiornato la C-14 (compendio normativo in materia di congedi licenze e permessi) secondo le direttive di Persomil del Ministero della Difesa, scrivendo a pag. 16 punto 11, quanto segue:-

"ASSENZE PER INFERMITA'.
Le assenze per infermità anche se protratte per l'intero anno solare, non riducono il diritto alla licenza ordinaria. Pertanto, il personale posto in aspettativa per motivi di salute:
a) matura il beneficio anche durante tale periodo, a prescindere dalla sua durata, ed ha diritto a fruirne una volta rientrato in servizio;
b) qualora venga collocato in congedo, senza aver ripreso il servizio, ha diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria già maturata e non goduta al momento del transito in aspettativa.

Nel messaggio l'ufficio legislazione a chiusura, ha inoltre scritto:-

"Le istanze di concessione del beneficio in tema, gia' oggetto di diniego o di riduzione, dovranno essere rivalutate alla luce delle odierne disposizioni"


P.S. Riconfermo quanto già detto:

"alcuni scienziati dell'ufficio legislazione nell'estate del 2008, non avrebbero meglio fatto ad andare un pò di più al Lido del Carabiniere? avrebbero risparmiato tanta carta sparsa per tutta l'Italia e tanti loro neuroni che si sono ..........persi!!!!!!
billyelliot1964

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da billyelliot1964 »

Comunque anche questa disposizione non va bene, per chi rientra diritto alla fruizione di quanto maturato in aspettativa per infermità e chi invece non rientra perchè riformato nessun compenso sostitutivo ? I cervellloni riconoscono un diritto ( ovvero che in aspettativa per infermità si matura la licenza) e poi lo applicano a metà . Leggi questo allegato, l'ufficio legislazione di legge ha solo il nome
Un saluto Billy
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
paolo-1

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da paolo-1 »

billyelliot1964 ha scritto:Comunque anche questa disposizione non va bene, per chi rientra diritto alla fruizione di quanto maturato in aspettativa per infermità e chi invece non rientra perchè riformato nessun compenso sostitutivo ? I cervellloni riconoscono un diritto ( ovvero che in aspettativa per infermità si matura la licenza) e poi lo applicano a metà . Leggi questo allegato, l'ufficio legislazione di legge ha solo il nome
Un saluto Billy
Billy,
concordo con te!!! E' una mezza vittoria per la quale chi viene congedato deve rivolgersi al TAR!
Ma l'assurdo è che la legge è una (o meglio due in base all'amministrazione DPR 394 e 395/95 se non erro) ma tra GdF, PdS e CC ognuno dava la licenza oridnaria o il relativo pagamento a scalare, ove l'Arma era quella che .....come volevasi dimostrare.....era quella che non dava nulla!!!!!!
Chi lo sà? l'Arma o ha amministratori-legislatori all'avanguardia oppure è .....tutto il contrario!!!!
saluti
panorama
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Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da panorama »

Sorpresa?
Lo sapevate?

Numero 01236/2010 e data 30/03/2010 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 17 novembre 2009

NUMERO AFFARE 02911/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare;
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. G…. L. M. PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA: DELLA LETTERA ORDINARIA DI PERSOMIL, PROT. N. ……. DEL 9/1/2009, RECANTE COPIA DELLA LETTERA N. omissis IN DATA 16/12/2008, CON LA QUALE PERVAMILES COMUNICAVA DI NON AVER ACCOLTO L’ISTANZA DEL RICORRENTE DI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI ALLE LICENZE NON GODUTE, PER MOTIVI DI SALUTE, NEGLI ANNI 2007 E 2008; DI TUTTI GLI ATTI PREPARATORI, PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI, COMUNQUE CONNESSI, COORDINATI E COLLEGATI, ANCORCHÉ SCONOSCIUTI, INERENTI ALLE PREDETTE DUE COMUNICAZIONI.
PARERE EMESSO IN BASE ALL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2000, N. 205.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. M_DGMIL IV 15 C …… in data 17 giugno 2009, con la quale il Ministro della Difesa (Direzione Generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Il sig. G. L. M., Colonnello dell’Esercito espone di essere affetto anche da (omissis) e di essere stato collocato in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio a far data dal 6 ottobre 2008.
Prima di essere collocato in congedo assoluto, il ricorrente ha trascorso un lungo periodo di aspettativa per infermità che si è protratto, senza soluzione di continuità, fra gli anni 2007 e 2008.
Durante tale periodo, l’istante non ha potuto godere delle licenze spettanti per legge e come segue riepilogate: per l’anno 2007, gg. 12 totali; per l’anno 2008, gg. 36 totali.
Complessivamente, il ricorrente non ha potuto godere di gg. 48 di licenza, fra il 2007 ed il 2008.
In data 3 novembre 2008 e 18 novembre 2008, con distinte lettere raccomandate, il sig. L. M. proponeva dunque istanza al Ministero della Difesa (Persomil e Pervamiles) volta ad ottenere la corresponsione degli emolumenti relativi alle predette licenze non godute.
In data 24 novembre 2008, con lettera prot. n. …….., Persomil inviava “per quanto di competenza” a Pervamiles la situazione analitica delle licenze non godute dal ricorrente.
Alla data del 9 gennaio 2009, non avendo ricevuto alcun riscontro alle proprie istanze, il sig. L. M. reiterava la richiesta a Pervamiles rappresentando le ragioni giuridiche che avrebbero dovuto indurre ad accoglierla.
Senonché, il ricorrente riceveva lettera ordinaria di Persomil, datata 9/1/2009, recante copia della lettera n. ……… datata 16/12/2008, con la quale Pervamiles comunicava di non aver accolto l’istanza in parola “in quanto l’interessato dal 2/5/2007 al 6/10/2008 è stato collocato nella posizione di aspettativa per infermità e pertanto non ha maturato alcun giorno di licenza ordinaria”.
In data 21 gennaio 2009, il sig. L. M. inoltrava al Direttore di Pervamiles una motivata istanza di riesame, assumendo l’illegittimità del provvedimento sopra citato.
In data 26 gennaio 2009, Pervamiles chiedeva alla Direzione di Amministrazione Interforze di fornire ulteriori elementi di valutazione ma, alla data di presentazione del ricorso straordinario posto all’esame del Collegio, nessuna notizia sarebbe stata portata a conoscenza del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente insorge avverso la predetta lettera ordinaria di Pervamiles del 9/1/2009, nonché avverso l’allegata copia della lettera del 16/12/2008 (con cui Pervamiles ha comunicato di non aver accolto l’istanza di corresponsione degli emolumenti per le ferie non godute), affidando il proprio gravame ad una serie di motivi di diritto così testualmente epigrafati: “Illegittimità per manifesta violazione dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995, dell’art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 255/1999. Illegittimità per manifesta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 12/2005. Illegittimità per difetto, sommarietà e genericità d’istruttoria. Conseguente difetto di motivazione. Eccesso di potere come sviamento dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta”.
Il provvedimento che respinge l’istanza del sig. L. M., innanzitutto, sarebbe in contrasto con il comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003, norma generale dell’ordinamento che, dopo aver affermato che il periodo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, ha previsto anche una espressa deroga attraverso la seguente clausola di salvezza: “salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. In questo modo, la regola generale ammetterebbe la possibilità di sostituzione delle ferie non godute qualora intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe visto risolto il proprio rapporto di lavoro a causa del provvedimento – posto in essere unilateralmente dall’Amministrazione – di collocamento in congedo assoluto del ricorrente per infermità, dipendente da causa di servizio. Di conseguenza, la risoluzione del rapporto di lavoro costituirebbe il presupposto per il pagamento dell’indennità sostitutiva.
La determinazione avversata, inoltre, contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 14, comma 14, del D.P.R. n. 395/1995, come integrata dal comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. n. 255/1999. Infatti, se da un lato il citato comma 14 già impone la doverosità del pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio, dall’altro, il comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. n. 255/1999 avrebbe esteso al personale militare il pagamento sostitutivo delle ferie non godute anche per le ipotesi di cessazione del servizio per infermità.
Nel caso di specie, l’atto impugnato avrebbe operato una illegittima limitazione della portata applicativa delle citate norme, non ammettendo il pagamento sostitutivo nemmeno nell’ipotesi di cessazione dal servizio per infermità disposta unilateralmente dall’Amministrazione, contrariamente all’orientamento giurisprudenziale che, al contrario, riconoscerebbe il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute allorquando sia certo che il mancato godimento non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore.
Nel motivare il proprio provvedimento, l’Amministrazione farebbe poi riferimento ad un pronunciamento del Consiglio di Stato non aderente al caso di specie, in quanto riferito ad un’ipotesi in cui difetterebbe il requisito ulteriore della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Lo stesso Consiglio di Stato, con recente decisione (Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636) avrebbe invero stabilito che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, debbono ritenersi computabili, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per le ferie non godute, i giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile. Tale orientamento si riferirebbe ad una fattispecie di infermità contratta per causa di servizio, analoga a quella del ricorrente, che integrerebbe un’ipotesi del tutto assimilabile a quella delle “documentate esigenze di servizio”, ovvero ai parametri normativi che danno pacificamente diritto alla percezione del compenso sostitutivo delle ferie non godute.
L’Amministrazione procedente avrebbe anche violato l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non comunicando all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento (previa sospensione) dei provvedimenti impugnati, nonché il ristoro delle spese sostenute – da quantificarsi in via equitativa.
Il Ministero della Difesa eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo del requisito della definitività.
Nel merito, il Dicastero reputa le doglianze attoree prive di pregio.
CONSIDERATO:
Il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, con cui ha rappresentato che il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa, con nota n. 4826 datata 5/5/2009, con riferimento al caso in esame, ha invitato gli Organi procedenti ad attenersi al più recente orientamento del Consiglio di Stato, al fine di prevenire eventuali controversie in materia, ritenendo l’istanza del sig. L. M. meritevole di favorevole accoglimento.
Alla luce di ciò, la medesima amministrazione convenuta ha provveduto al doveroso adempimento, in pendenza del ricorso, corrispondendo al ricorrente (in data 19/5/2009) la somma di € 3.932,84, solo per la sorte capitale.
Pertanto, il sig. L. M. reputa cessata la materia del contendere, con ammissione della propria responsabilità da parte dell’Amministrazione.
Il ricorrente insiste, comunque, nelle richieste profilate con l’atto introduttivo, “anche nelle voci accessorie”.
RITENUTO:
Il Collegio, alla luce dell’intervenuto accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione procedente, deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Permane, comunque, l’ulteriore richiesta formulata dal ricorrente in ordine alla ripetizione delle spese sostenute per far fronte al procedimento.
Al riguardo, si evidenzia che è inammissibile la richiesta del ristoro dei pregiudizi patiti dal ricorrente in considerazione della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente. Ed infatti, è pacifico che le istanze risarcitorie non sono profilabili in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato stante la natura impugnatoria del rimedio (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri 6 marzo 2002, n. 492/02, e 29 settembre 2004, n. 1184/04), nonché in ragione del fatto che una simile pretesa risulta estranea all’ambito di cognizione ammesso dalla normativa vigente (Consiglio di Stato, Sez. III, pareri 5 febbraio 2002, n. 1784/01; 28 luglio 2003, n. 3568/02) in rapporto al peculiare strumento di gravame.
In considerazione di quanto sopra, si è dell’avviso che debba essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e che debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Esprime il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che la richiesta di risarcimento del danno debba essere dichiarata inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Maria Grazia Cappugi




IL SEGRETARIO
BRENCIO
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Iscritto il: ven mar 27, 2015 7:14 pm

Re: Aspettativa e licenza

Messaggio da BRENCIO »

SALVE...... VALE ANCHE PER IL PERIODO DI ASPETTATIVA SPECIALE?

GRAZIE.....
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