Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

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Kresura
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Kresura »

Propongo di formalizzare l'attribuzione delle stelle, ogni post con meno di 50 parole deve avere valore zero.
Comunque a onor del vero Marco sprona a rispondere ed è, comunque, di aiuto alla pari (quasi) degli anziani del forum!
Tralasciando l'aiuto, sottinteso, delle suocere........


Marco0064

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Marco0064 »

50 parole sono troppe a volte ne bastano tre hehehehe cmq mi stanco a scrivere da questa tastiera in questo poso avrei chiuso con il mio solo commento avessi avuto il pc.., perche' avrei salvato l'articolo e l'avrei postato nel momento giusto.. cosa che non ho potuto fare se non quella di rjcordarmi che avevo letto qualcosa.. no avete ancora capito che quando avro' pc non ce ne sara' piu' per nesssuno? suocere escluse.., quelle sono un gradino piu' alto hehehehehe
Marco0064

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Marco0064 »

a parte gli scherzi.. le suoecere Angri e Gino sono preparati veramente per ogni argomento trovano la giusta risposta..bisogna prenderne atto e imparare.. buona giornata..
gino59
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da gino59 »

Marco0064 ha scritto:50 parole sono troppe a volte ne bastano tre hehehehe cmq mi stanco a scrivere da questa tastiera in questo poso avrei chiuso con il mio solo commento avessi avuto il pc.., perche' avrei salvato l'articolo e l'avrei postato nel momento giusto.. cosa che non ho potuto fare se non quella di rjcordarmi che avevo letto qualcosa.. no avete ancora capito che quando avro' pc non ce ne sara' piu' per nesssuno? suocere escluse.., quelle sono un gradino piu' alto hehehehehe
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quando avro' pc non ce ne sara' piu' per nesssuno



.....P.S. Anche per questo motivo, cerchiamo di ostacolarti....!!!!!!

....Ciaoooooooooooo........sei più simpatico della mia cara e amata Suoceraaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marco0064

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Marco0064 »

hahahahaha grazie Gino comuque mi calmo percne' poi varo' altro da fare sono anni che mi sacrifico.. sono cosapevole e' ho le vaga percezione che prima o poi qulacuno si inc.. :( un pk va bene ma troppo poi stroppja.. hehehehe
Marco0064

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Marco0064 »

sto rileggendo quello che ho scritto sopra..ma chi e' quell'ignorante? non ci capisco nulla nemmeno io.. e' con l'accento mancanze errori ma si puo' leggere una schifezza del genere.. ci vuole word correzzione automatica errori.. con il pc cambi la vita con un clik.. hehehehe
Marco0064

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Marco0064 »

con il pc non pensero' piu alla p.a.l. alla pensione misera che mi arrivera' ogni mese? non pensero' piu' acome arrivare a fine mese? saro' felice dopo anni di sacrifici il pc ci vuole.. come mk passo le giornate.. ? guardo cedolino pensione e pc.. e va bhe..
panorama
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO
----------------------------------
1) - impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.

2) - Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.

3) - Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).
---------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201501022 - Public 2015-01-22 -


N. 01022/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07014/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto di collocamento in congedo nella categoria della riserva del ricorrente, prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013;

con motivi aggiunti
del provvedimento n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del suddetto decreto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito, impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.

Nel ricorso prospetta i seguenti motivi di gravame:
- violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge n. 241/90)
- eccesso di potere per difetto di motivazione;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 923 e 929 comma 1 lett. b ) del d. lgs. n. 66/2010;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 24, 25 e 30 del d. lgs. n. 196/1955);
- violazione della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare;
- eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica e per sviamento, sproporzione, errore nei presupposti di fatto ed ingiustizia manifesta nonché per violazione di circolari.

In sostanza il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile, peraltro per malattia conseguente a ragioni di servizio (OMISSIS), nonché la mancanza di notifica del superamento del periodo di aspettativa consentito.

Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti il 31.10.2013 avverso un successivo provvedimento dell’intimata Amministrazione n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del precedente decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013 ( in particolare, l’indicazione erronea di alcuni periodi di assenza).

Nei motivi aggiunti ha ulteriormente sviluppato i precedenti profili di gravame.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30.7.2013.

Questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 3134/2013 ha respinto l’istanza di sospensione presentata contestualmente al ricorso. Tale ordinanza è stata successivamente riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV sezione n. 3988/2013.

Con ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. 3339/2014 è stata richiesta una relazione documentata all’intimata Amministrazione sul computo dei giorni di assenza del ricorrente e sui diversi passaggi procedimentali.

Tale incombente istruttorio non è stato ottemperato dall’Amministrazione.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1°ottobre 2014.

2. Il ricorrente impugna, anche con motivi aggiunti, il decreto e il provvedimento di correzione dello stesso con il quale l’intimata Amministrazione lo ha collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.

Nei motivi di gravame lamenta il difetto di motivazione degli atti impugnati, la circostanza che i periodi di assenza sono stati conseguenti ad una patologia contratta in servizio, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo di aspettativa fruibile e la mancata notifica del superamento del limite massimo di aspettativa.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato quantomeno con riferimento alla mancata sottoposizione a visita del ricorrente e alla mancata comunicazione del superamento del limite massimo di aspettativa.

Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.

Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).

L’Amministrazione, invece, nel decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013, impugnato con il ricorso introduttivo, si è limitata ad affermare che: “alla luce anche dei numerosi periodi di infermità….tali da far ragionevolmente supporre che il graduato non poteva non essere a conoscenza di aver superato il citato limite”.

Ne discende dunque, per quanto sopra, l’illegittimità del procedimento dal quale è scaturito il provvedimento di collocamento in congedo del ricorrente.

Tra l’altro, l’intimata Amministrazione non ha adempiuto l’ordine istruttorio disposto da questo Tribunale con la ricordata ordinanza collegiale n. n. 3339/2014, non fornendo alcun chiarimento al riguardo.

In ragione della sufficienza di quanto fin ora evidenziato per l’accoglimento del ricorso e del comportamento processuale dell’Amministrazione, valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, del cod. proc. amm., possono restare assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione intimata ala pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
Emanuela27

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Emanuela27 »

Mi piacerebbe sapere in quale città del Lazio hanno combinato questo disastro.
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antoniomlg
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da antoniomlg »

Emanuela27 ha scritto:Mi piacerebbe sapere in quale città del Lazio hanno combinato questo disastro.
intanto parliamo di personale appartenente all'Esercito.
poi
se vuoi toglierti la curiosità basta cercare
e vedrai che capirai non solo di quale città si parla
ma anche della caserma ecc ecc


CURIOSONAAAAAAAAAAAA
ciao
Emanuela27

Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da Emanuela27 »

Esercito.....e sei protagonista :) :)
panorama
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da panorama »

sentenza del 2010.
------------------------------------------------
1) - ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23;

2) - ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

3) - giudizio espresso il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale Tipo A Padova e del relativo verbale, nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto;

4) - nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;

IL TAR LAZIO precisa:

5) - CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008,
- ) - non risultava in aspettativa
- ) - ma “a disposizione degli organi sanitari”,
- ) - per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;

6) - CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;

N.B.: rileggi il punto n. 5 sopra.

Per chi serve, può leggere il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201000930 -


N. 00930/2010 REG.SEN.
N. 11707/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11707 del 2008, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 274/4 di protocollo del 24 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23, dal 2 settembre 2008 al 24 settembre 2008;
- della determinazione n. 274/5 di protocollo del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
- del giudizio espresso il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale Tipo A Padova e del relativo verbale MOD ML/S N ACM008 6183, nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Domenico Landi e udito l’avv.to Giorgio Carta per parte ricorrente;
Dato avviso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe, tra cui spicca la determinazione n. 274/5 del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

CONSIDERATO che con le censure dedotte nel ricorso introduttivo ed ulteriormente sviluppate nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che, in esecuzione delle ordinanze istruttorie disposte da questa Sezione, l’Amministrazione ha depositato in atti documentazione relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ 8 ottobre – 3 novembre 2005 e dal 26 febbraio – 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;

CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;

RITENUTO che il ricorso sotto questo aspetto si rileva fondato, il che comporta il conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.

Per accorciare la lunghezza ho fatto alcuni OMISSIS
----------------------------------------------------------------------
1) - Rilevato quanto sopra, il Collegio osserva che se, come implicitamente assume l’Amministrazione, il raggiungimento del limite massimo del periodo fruibile per aspettativa si fosse verificato durante il periodo di congedo per inidoneità permanente, cui il ricorrente è stato collocato previo accertamento sanitario, troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 29 della legge 599/1954 – applicabile ratione temporis – laddove prevede che il sottufficiale che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio permanente.

2) - Se dunque il superamento del periodo massimo di aspettativa si fosse determinato mentre il ricorrente era ancora in una situazione di inidoneità fisica, per come accertato dalla Commissione Medica con verbale del 10 marzo 2009 (con prognosi di 150 giorni, scadente quindi il 6 agosto 2009), non sarebbe stato necessario sottoporre ad accertamento medico il dipendente.

3) - Dirimente, sarebbe, sul punto l’approdo della giurisprudenza che il Collegio condivide secondo cui il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute (Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012 n. 6030; idem 18 gennaio 2011 n. 354; idem 22 ottobre 2010 n. 7621).

4) - L’accertamento circa l’idoneità del militare non è infatti il presupposto del provvedimento di cessazione dal servizio, ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, sopra richiamato, della sua collocazione in congedo nella quota riserva o in congedo assoluto. Di tale aspetto si tratterà infra.

5) - In sostanza non si ha alcuna certezza, sotto il profilo giuridico, del computo dei giorni di aspettativa fruiti alla data del 20 luglio 2009, termine di decorrenza della disposta cessazione dal servizio, nonché del corretto scomputo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.

6) - Invero l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.

7) - La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.

Per la complessa vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto, poiché la sentenza chiarisce alcuni elementi.

N.B.: in caso di commenti, evitate di copiare la sentenza per non impegnare spazi inutili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501483, - Public 2015-06-29 -


N. 01483/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enzo Maniero, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n.1;

per l'annullamento
quanto al ricorso principale:

- della comunicazione OMISSIS;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del foglio OMISSIS;
- dei Decreti dirigenziali OMISSIS.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il proprio servizio presso il Teleposto metereologico di OMISSIS, con l'incarico di sottufficiale osservatore metereologico addetto al teleposto e, in attesa dell'effettiva presa di servizio, veniva distaccato in regime di missione forfettaria presso il …. stormo dell'Aeronautica Militare di OMISSIS, ove rimaneva fino al settembre 2004.

A partire dal luglio 2004 il ricorrente iniziava a soffrire di OMISSIS. Sottoposto a visite specialistiche veniva dichiarato affetto da OMISSIS dalla Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, senza che tuttavia venisse diagnosticata un’inidoneità parziale o totale alla mansione.

In ragione di tale diagnosi il ricorrente, con istanze in data 9 maggio 2008, 5 giugno 2008, 9 luglio 2008, 26 agosto 2008, 8 settembre 2008, 11 e 12 marzo 2009 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

Con nota del 3 febbraio 2009 l'Amministrazione militare comunicava al ricorrente che OMISSIS.

Indi con nota del 23 febbraio 2009 l’Amministrazione richiedeva al Dipartimento Militare di Medicina Legale l’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del ricorrente, dando atto, ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, OMISSIS.

In data 10 marzo 2009 la Commissione Medica Ospedaliera riteneva il ricorrente non idoneo temporaneamente al servizio permanente per 150 giorni (OMISSIS) e conseguentemente veniva collocato in congedo fino al 9 agosto 2009.

Scaduto il congedo il ricorrente non riprendeva il servizio. Quindi il Centro Meteorologico Regionale di Milano disponeva, in data 12 agosto 2009, l’invio a visita con urgenza presso la CMO di Baggio. Il ricorrente non si presentava inviando un certificato medico.

Successivamente il ricorrente veniva convocato per il giorno 5 ottobre 2009 presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per essere sottoposto a visita ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrategli, ma l’interessato non si presentava.

Riconvocato per il successivo 4 novembre 2009, presentava in ritardo la certificazione attestante la sopravvenuta impossibilità di sottoporsi a visita medica.

Convocato per la terza volta per il giorno 2 dicembre 2009, il ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione, non si presentava.

Quindi la Commissione Medica, preso atto della mancata presentazione del ricorrente alle visite, restituiva gli atti all'Amministrazione di appartenenza (cfr. verbale del 2 dicembre 2009).

Con dispaccio del 9 dicembre 2009 l'Amministrazione comunicava che il sottufficiale, giudicato con il verbale del 10 marzo 2009 n... temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 150, "sotto la data del 21 luglio 2009 ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibili in un quinquennio. Pertanto in relazione all'intervenuto giudizio medico legale il maresciallo cessa dal servizio permanente e sotto la data del 21 luglio 2009 deve essere considerato collocato in congedo nella categoria riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, 26 lettera B. e 29 della legge 599 del 1954". Veniva altresì comunicato che il sottufficiale per il periodo della durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009 doveva essere considerato collocato in aspettativa per infermità che, allo stato degli atti, risultava non dipendente da causa di servizio.

L’interessato, con il ricorso indicato in epigrafe, impugnava tale provvedimento chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa resistendo al ricorso e insistendo per il suo rigetto.
Con ordinanza n. 301 del 1° aprile 2010 il Tar respingeva la domanda cautelare.

Successivamente con provvedimento n. … dell’8 marzo 2011 il Direttore della 5^ Divisione disponeva il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 616 dal 1 novembre 2007 al 20 luglio 2009 nonché la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, categoria riserva, essendo alla data del 21 luglio 2009 ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato.

Con successivo provvedimento n. … del 18 maggio 2012 il Direttore della 5^ Divisione, considerato che successivamente al precedente decreto, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano in data 26 marzo 2012 aveva integrato il giudizio medico legale emesso in data 10 marzo 2009 relativamente alla categoria del congedo, in cui collocare l'interessato, rettificava il decreto n. …/2011 disponendo che l'interessato dovesse considerarsi collocato in congedo assoluto.

Di tali provvedimenti l’interessato veniva reso edotto con comunicazione del 22 novembre 2012,
consegnata in data 24 luglio 2013.

Tali provvedimenti venivano gravati con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 novembre 2013 e depositato il 3 dicembre 2013.

Con ordinanza n. 1395 del 19 dicembre 2013 il Tar respingeva la domanda cautelare.

A seguito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2014 il Tribunale disponeva istruttoria ordinando all’Amministrazione la produzione della seguente documentazione:

- OMISSIS.

L’Amministrazione ottemperava all’ordine istruttorio.

All’udienza pubblica del 30 aprile 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il maresciallo OMISSIS ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione militare di appartenenza ha disposto il suo collocamento in congedo, categoria riserva, per superamento di un periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato:
- OMISSIS;
- OMISSIS.

Il gravame principale è affidato ad un unico motivo di ricorso, genericamente rubricato “violazione e falsa applicazione della legge”, in relazione al quale il Collegio ritiene di poter enucleare le seguenti censure:

1) a seguito del giudizio di non idoneità temporanea da parte della Commissione Medica, OMISSIS, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di riconvocare il dipendente per accertare se lo stesso avesse riacquisito la propria idoneità al servizio, cosa che non sarebbe avvenuta;

2) ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002 il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non sarebbe computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsti dalle leggi che regolano il ruolo del servizio permanente;

3) il collocamento in congedo a carico del ricorrente avrebbe potuto essere assunto solo a seguito di un intervenuto giudizio medico legale che avesse riconosciuto insussistente la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero avesse accertato la permanente inidoneità totale del ricorrente al servizio militare: nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nel caso di specie;

4) il pregresso periodo di aspettativa sarebbe iniziato non come malattia ma come originato da OMISSIS. Inteso come tale non avrebbe dovuto essere computato nel periodo massimo di comporto fruibile nel quinquennio.

Con il ricorso per motivi aggiunti vengono dedotte le censure, anch’esse non rubricate ma solo “numerate”, alcune delle quali costituiscono meri ampliamenti argomentativi dei motivi già dedotti, che il Collegio di seguito sintetizza:

1) sarebbe erroneo il calcolo effettuato dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio che ha determinato l'avvenuto superamento del periodo massimo di comporto: a supporto di tale censura il ricorrente evidenzia la contraddittorietà tra gli atti dell’Amministrazione (in particolare tra la comunicazione del 3 febbraio 2009 indirizzata all’interessato, la nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e la nota del 10 novembre del medesimo Centro) circa la decorrenza del collocamento in congedo, nonché la circostanza che con atto dispositivo … del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. …….., con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa, senza che gli stessi siano stati sostituiti da un ulteriore provvedimento;

- il collocamento in congedo nella categoria riserva assoluta avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla patologia dalla quale risulta essere affetto l'interessato. A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad apposito accertamento medico. In realtà l’unica visita cui lo stesso è stato sottoposto sarebbe quella del 10 marzo 2009 a seguito della quale il dipendente è stato dichiarato (solamente) temporaneamente inidoneo al servizio militare incondizionato con una prognosi di 150 giorni;

- il decreto n. …/2011 dimostrerebbe l'erroneità dell'atto del 29 dicembre 2009, laddove dispone il collocamento in aspettativa per infermità del ricorrente dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009;

- il conteggio effettuato circa i giorni di aspettativa fruiti sarebbe comunque errato, sia in quanto non sarebbero state concesse al ricorrente le licenze previste prima del collocamento in aspettativa sia perché avrebbero dovuto essere scomputati i giorni in cui il ricorrente è stato a disposizione della CMO.

Si impone una trattazione congiunta delle questioni poste, in quanto intimamente connesse.

Preliminarmente vanno precisate alcune circostanze in punto di fatto, dalle quali trarre le necessarie conseguenze in punto di diritto.

Il procedimento volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente si è concluso con la restituzione della pratica, da parte della Commissione Medica Ospedaliera (cfr. verbale del 2 dicembre 2009, prodotto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato), all’Amministrazione di appartenenza, non essendosi l’interessato presentato alle visite cui è stato convocato in tre occasioni, in applicazione dell’art. 6 comma 11 del DPR n. 461/2001, nella formulazione all’epoca vigente. Avverso tale esito non risulta che il dipendente abbia presentato ricorso.

Da tale circostanze devono trarsi due ordini di conseguenze. Innanzi tutto sono da considerare inammissibili, in questa sede, le argomentazioni volte a censurare il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente. Il relativo procedimento si è concluso, nella sostanza, in senso negativo, per le ragioni sopra ricordate, senza che il ricorrente ne abbia tempestivamente contestato l’esito.

In secondo luogo, e sotto altro profilo, non può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002, in base al quale il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo. Nel caso di specie, come appena precisato, non sussiste alcun accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del dipendente.

Rilevato quanto sopra, il Collegio osserva che se, come implicitamente assume l’Amministrazione, il raggiungimento del limite massimo del periodo fruibile per aspettativa si fosse verificato durante il periodo di congedo per inidoneità permanente, cui il ricorrente è stato collocato previo accertamento sanitario, troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 29 della legge 599/1954 – applicabile ratione temporis – laddove prevede che il sottufficiale che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio permanente.

Se dunque il superamento del periodo massimo di aspettativa si fosse determinato mentre il ricorrente era ancora in una situazione di inidoneità fisica, per come accertato dalla Commissione Medica con verbale del 10 marzo 2009 (con prognosi di 150 giorni, scadente quindi il 6 agosto 2009), non sarebbe stato necessario sottoporre ad accertamento medico il dipendente.

Dirimente, sarebbe, sul punto l’approdo della giurisprudenza che il Collegio condivide secondo cui il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute (Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012 n. 6030; idem 18 gennaio 2011 n. 354; idem 22 ottobre 2010 n. 7621).

L’accertamento circa l’idoneità del militare non è infatti il presupposto del provvedimento di cessazione dal servizio, ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, sopra richiamato, della sua collocazione in congedo nella quota riserva o in congedo assoluto. Di tale aspetto si tratterà infra.

Tuttavia nel caso di specie va rilevato che con atto dispositivo n. 132 del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. ………, con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa. L’atto dispositivo n. 132/2009 non reca alcuna motivazione circa la determinazione di annullamento.

Al momento di assunzione del dispaccio del 9 dicembre 2009 pertanto non sussisteva il presupposto giuridico ai fini del computo dei periodi di aspettativa fruiti. In altri termini alla data di assunzione del dispaccio, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, non sussisteva il necessario provvedimento prodromico con funzione accertativa dei giorni di aspettativa già fruiti, non potendosi comprendere se, effettivamente, alla data del 20 luglio 2009 fosse già stato maturato il periodo massimo fruibile.

Non può sopperire l’assenza di tale provvedimento il prospetto allegato alla nota prot. 10938 del 10 novembre 2009, che non può che avere valenza meramente ricognitiva e che presuppone l’esistenza di atti dispositivi di collocamento in aspettativa, in realtà inesistenti, per quanto sopra rilevato.

In sostanza non si ha alcuna certezza, sotto il profilo giuridico, del computo dei giorni di aspettativa fruiti alla data del 20 luglio 2009, termine di decorrenza della disposta cessazione dal servizio, nonché del corretto scomputo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.

Quanto rilevato risulta confermato dalla circostanza che con il provvedimento n. 608/2011 (si veda l’art. 1 del “decretato”), impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, si è disposto, evidentemente “ora per allora”, il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente dallo stato di servizio per la durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009.

Va aggiunto che, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione, il conteggio dei giorni di aspettativa è stato diverse volte modificato:

- nella comunicazione del 3 febbraio 2009, indirizzata al ricorrente, l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizioni di giorni 449 di aspettativa per infermità, indicando altresì un totale di giorni 571 nel quinquennio;

- nella richiesta di accertamenti medico-legali delle condizioni di idoneità al servizio indirizzata al Dipartimento di Medicina Legale in data 23 febbraio 2009 l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizione di 558 giorni complessivi;

- nella nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica viene indicata la data del 13 luglio 2009 quale superamento del periodo massimo di aspettativa;

- nella successiva nota del 10 novembre 2009 viene invece indicata la data del 20 luglio 2009.

Tale diffusa imprecisione circa i giorni di aspettativa fruiti nonché l’inesistenza di un atto dispositivo, sostitutivo dei precedenti annullati con l’atto n. 132 del 21 ottobre 2009, che disponga il collocamento in aspettativa per ben 616 giorni, determinano l’assoluta incertezza circa il presupposto legittimante la cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, ovvero il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nonché la relativa decorrenza.

Per le ragioni che precedono il ricorso merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento del dispaccio del 9 dicembre 2009 e del decreto n. 608 dell’8 marzo 2011.

Tale annullamento è di per sé sufficiente ad incidere sulla legittimità anche del successivo decreto n. 1594 del 18 maggio 2012, essendo la rettifica con lo stesso operata limitata alla categoria di congedo in cui collocare il ricorrente.

Per completezza, anche ai fini conformativi della presente decisione, va aggiunto che il provvedimento n. 1594/2012 è comunque affetto da un autonomo vizio.

Invero l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.

La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.

La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

Al predetto fine la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 luglio 2011, ha richiesto all’Amministrazione “apposita certificazione rilasciata dal competente organo sanitario, che attesti l’idoneità del destinatario del provvedimento alla riserva”.

Tuttavia il ricorrente non è stato sottoposto ad accertamento sanitario in vista del suo collocamento in congedo assoluto o nella categoria riserva.

Risulta infatti che la Commissione Medica Ospedaliera, in data 26 marzo 2012, abbia espresso il giudizio - secondo il quale il ricorrente doveva essere collocato nella categoria del congedo assoluto - sulla scorta, esclusivamente, dei precedenti atti sanitari a disposizione, l’ultimo dei quali (quello di cui al verbale del 10 marzo 2009), risalente a tre anni prima, ha attestato esclusivamente una mera inidoneità temporanea con prognosi di 150 giorni.

Sotto tale profilo pertanto il provvedimento n. 1594 del 18 maggio 2012, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo assoluto, non è supportato dal necessario presupposto costituito dall’accertamento sanitario all’uopo effettuato.

In conclusione, per i profili esaminati e assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati.

Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della non sempre chiara articolazione impugnatoria nonché dell’andamento complessivo della controversia, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 e del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2015
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

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1) - Essendosi assentato ulteriormente dal servizio per infermità, il ricorrente, in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile, è stato inviato a visita medica.

2) - In esito a giudizio sanitario espresso dalla competente commissione ospedaliera, con decreto dirigenziale n. 2816 del 2 ottobre 2007, nei i confronti del ricorrente è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità e il conseguente collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal 27 luglio 2007, ai sensi dell’art. 29 della Legge 31 luglio 1954, n. 599.

3) - Questa Sezione condivide le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione in quanto l’interesse all’esatto computo dei periodo di aspettativa può esser fatto valere solo dal soggetto ancora in servizio e non da chi sia stato collocato in congedo assoluto.

N.B.: rileggi il n. 3.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700706 - Public 2017-03-23 -

Numero 00706/2017 e data 21/03/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017

NUMERO AFFARE 02160/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Riccardo Be.., contro Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Lazio, avverso il decreto dirigenziale n. 3129 in data 9 ottobre 2006, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato a seguito della nota del Comando Regione Carabinieri Lazio, riepilogativa della sua posizione di aspettativa per infermità, riferita al quinquennio dal 2001 al 2006.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 573480 del 28/09/2016 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;

Il Ministero della Difesa riferisce che il maresciallo A.s.U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri Be.. Riccardo presentava ricorso gerarchico avverso la nota n. 132/432-70-L-2001 del 19 aprile 2006 del Comando Regione Carabinieri Lazio, riepilogativa della sua posizione di aspettativa per infermità, riferita al quinquennio dal 2001 al 2006.

Con decreto dirigenziale n. 3129 del 9 ottobre 2006 il suddetto ricorso gerarchico veniva dichiarato inammissibile, sostanziandosi l’atto impugnato in un atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre effetti sulla sfera giuridica del ricorrente.

Di conseguenza, il maresciallo A.s.U.P.S. Be.., con atto del 22 dicembre 2006 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con nota n. 132/432-72-L-2001 del 3 maggio 2006 il Comando Regione Carabinieri Lazio rendeva noto al ricorrente che, a riscontro dell’istanza prodotta in data 13 aprile 2006, era stato effettuato un controllo della documentazione sanitaria agli atti, a conclusione del quale era emerso che il periodo dal 25 febbraio 2001 al 27 luglio 2001, pari a 153 giorni, andava scomputato, non rientrando tale periodo, per il principio del “"quinquennio mobile”, nel totale dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio dal 2001 al 2006.

Con la predetta nota, si comunicava, altresì, che, alla data del 20 maggio 2006, il totale dei giorni di aspettativa fruiti dal ricorrente sarebbe stato pari a 476, per cui il medesimo avrebbe potuto beneficiare di ulteriori 254 giorni prima del raggiungimento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (730 giorni).

In ordine alla suddetta comunicazione non risulta che il ricorrente abbia mosso alcuna contestazione.

Essendosi assentato ulteriormente dal servizio per infermità, il ricorrente, in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile, è stato inviato a visita medica.

In esito a giudizio sanitario espresso dalla competente commissione ospedaliera, con decreto dirigenziale n. 2816 del 2 ottobre 2007, nei i confronti del ricorrente è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità e il conseguente collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal 27 luglio 2007, ai sensi dell’art. 29 della Legge 31 luglio 1954, n. 599.

In relazione a quanto precede, si ritiene che in ordine al ricorso proposto dal Mar. A.s.U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri Be.. Riccardo, avverso la nota n. 132/432-70-L-2001 del 19 aprile 2006 del Comando Regione Carabinieri Lazio e il Decreto Dirigenziale n. 3129 in data 9 ottobre 2006, si siano verificati i presupposti per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Questa Sezione condivide le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione in quanto l’interesse all’esatto computo dei periodo di aspettativa può esser fatto valere solo dal soggetto ancora in servizio e non da chi sia stato collocato in congedo assoluto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
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Re: Aspettativa di 730 gg di LC nel quinquennio?

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diamo sempre più informazioni ai colleghi
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per i colleghi CC,

allego la circolare del C.G.A. n. 133/2-1 datata 26/10/2005 dal titolo: "Periodo massimo di aspettativa fruibile. Computo del quinquennio di riferimento".

E' il caso di leggere attentamente il punto n. 2, ove viene detto che le "Assenze causate da ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio" NON RILEVANO PER IL CALCOLO IN ESAME.

Questo passaggio è molto importante, perchè, alcuni Comandi di Legione potrebbero commettere errori gravissimi nel conteggiare i giorni, quindi, Occkio.

inoltre, alla citata circolare è allegato un prospetto di esempio sul giusto computo dei giorni di Aspettativa.
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