EQUO INDENNIZZO......

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italiauno61

Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da italiauno61 »

antoniomlg ha scritto:
pietro17 ha scritto:Antonio la domanda di equo indennizzo o la fai contestualmente.alla domanda si cs o entro sei mesi dalla notifica del eiconoscimento da parte del cvcs.
Mi sembra sei mesi.Saluti
Tutto è chiaro..........e confermo sei mesi............

ma il discorso mio (del mio collega) è un'altro.
egli dice, ho subito uninfortunio nel 2004, causa di servizio
per effetto è stata ascritta alla 8^ categoria.
non ha fatto doomanda di equo indennizzo (per motivi xxxxxx ).
aggravatosi a distanza di 10 anni ha fatto domanda ed è stata ascritta alla
6^ categoria.
deve fare domanda di equo indennizzo prima che scadono i termini
di sei mesi.

vorrebbe sapere se l'equo indennizzo sarà di 6^ categoria oppure
della differenza trà 8^(mai percepito ) e 6^ aggravatà?
ciao
Se non ha fatto la domanda di equo indennizzo nel 2004, fuori dai casi che ho scritto nel precedente post, non avrà la sesta, nè l'ottava e neanche la differenza tra le due...
Mi dispiace.


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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da antoniomlg »

Chiaro esaustivo e cristallino come sempre.

come si dice dalla mie parti: "xxxxxxx rotto....e senza cerasi..."

ciao e grazie
christian71
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Re: R: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da christian71 »

italiauno61 ha scritto: Per Christian: i dieci giorni dalla comunicazione dell'invio della pratica al Comitato sono soltanto un termine di favore per l'interessato che producendo domanda di equo indennizzo potrà vedersi riconoscere eventualmente sia il riconoscimento che l'e.i. contestualmente con un unico provvedimento. Il mancato esercizio di questa facoltà, NON da' luogo a perenzione.

Buona giornata a tutti
Ti ringrazio italiauno61, quindi o contestualmente alla domanda di riconoscimento o entro 6 mesi dalla notifica del Decreto di riconoscimento....chissà perchè io avevo capito che bisognava chiederlo prima che il Comitato si esprimesse....

Saluti e sempre grazie per la cortesia
Christian
panorama
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

Domanda di E.I. intempestiva secondo l'Amministrazione. Ricorso Accolto
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1) - l’Appuntato Scelto ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ....
eccependo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del R.D. 15.04.1928, n. 1024”, in quanto la nuova normativa di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era ancora in vigore.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503351 - Public 2015-12-10 -

Numero 03351/2015 e data 10/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015

NUMERO AFFARE 02117/2006

OGGETTO:
Ministero difesa comando generale dell'arma dei carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato Scelto -OMISSIS- per l’annullamento del decreto -OMISSIS- di diniego equo indennizzo;

LA SEZIONE
Vista la relazione prot n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

Premesso:

L’Appuntato Scelto -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS”.

La Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, ha giudicato le infermità con le seguenti diagnosi rispettivamente:

- i segni di OMISSIS” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B mis. max;
- la “OMISSIS” allegata ma non riscontrata:

Il -OMISSIS- ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo, con domanda in data-OMISSIS-, per l’infermità “segni di OMISSIS”.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS-, ha giudicato l’infermità dipendente da causa di servizio.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ravvisando in sede di liquidazione l’intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ha emesso il decreto n. -OMISSIS-, con il quale ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e, nel contempo, ha negato l’equo indennizzo per la rilevata tardività della domanda di riconoscimento.

Avverso tale provvedimento il militare, con atto in data -OMISSIS-, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica eccependo la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in quanto la citata normativa, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era ancora in vigore.

L’Amministrazione, in sede di autotutela, con decreto n. -OMISSIS- e contemporaneamente in applicazione dell’art. 3 del R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, ha respinto ancora una volta la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente.

Avverso quest’ultimo provvedimento, l’Appuntato Scelto -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto in data -OMISSIS-, eccependo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del R.D. 15.04.1928, n. 1024”.

Con la relazione citata in epigrafe, l’Amministrazione controdeduce per l’infondatezza del ricorso.

Considerato:

Il militare, ai fini della concessione dell'equo indennizzo, deve produrre la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro sei mesi dalla data in cui si si sia verificata l'insorgenza, o abbia avuto piena conoscenza, dell'evento dannoso (legge 23.12.1970 n.1094, artt. 50 - 60 del DPR 3 maggio 1957 n. 686; RD 15 aprile 1928 n. 1024 in vigore fino alla sua abrogazione, intervenuta con DPR 29 ottobre 2001 n.461).

Nel caso di specie, il ricorrente appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la -OMISSIS-, aveva presentato in data -OMISSIS- domanda per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. Il -OMISSIS- riconosceva l'infermità "Segni di OMISSIS". Nella nota n. -OMISSIS-, di comunicazione di tale verbale, era altresì riportato che: "dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del predetto verbale, ha sei mesi di, tempo per chiedere la liquidazione dell'equo indennizzo e che trascorso tale termine il predetto beneficio non può essere più invocato". Il ricorrente riceveva la comunicazione del provvedimento di riconoscimento della predetta infermità da parte della C.M.O. di -OMISSIS-, presentando quindi tempestivamente in data -OMISSIS- la domanda per la concessione dell'equo indennizzo tramite il responsabile dell'ufficio ove prestava servizio.

Pertanto tale domanda non può considerarsi tardiva, con la conseguenza che il diniego impugnato deve essere annullato.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso deve essere accolto.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

1) - veniva liquidato l’equo indennizzo, cumulato a quello già concesso con il DM ...., e ridotto nell’importo complessivo del 25% sull’assunto che il ricorrente avesse già compiuto il 50° anno di età,

2) - Per un verso, si censura l’errore in cui è caduta la P.A. che ha confuso la data dell’evento dannoso con la data di stabilizzazione dell’infermità;

Il TAR precisa:

3) - l’art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1094 (“Estensione dell'equo indennizzo al personale militare”), applicabile alla vicenda ratione temporis, ha previsto che “L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.”.

4) - Si evidenzia l’errore in cui è caduta la P.A. che ha confuso la data dell’evento dannoso (27 luglio 2004, allorquando si verificò il sinistro per effetto del quale al dipendente venne diagnosticata dall’Ospedale Civile di Patti la -OMISSIS- cfr. rapporto informativo per -OMISSIS- del 28.7.2004, prodotta dall’Amm.ne il 7.3.2012), data in cui il ricorrente non aveva ancora compiuto i 50 anni, con la data di stabilizzazione dell’infermità, a sua volta individuata dall’Amm.ne nella data della visita medica in cui venne accertata la menomazione, ma in violazione del chiaro disposto normativo.

5) - Tale orientamento risulta illegittimo, avendo la Giurisprudenza chiarito come, ai sensi dell'art. 2 l. 23 dicembre 1970 n. 1094, la riduzione (del 25 % o del 50%) dell'equo indennizzo spettante al militare va applicata ove l'interessato abbia superato il cinquantesimo (o il sessantesimo) anno di età al momento dell'evento dannoso, essendo irrilevante che l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio abbia avuto luogo in epoca successiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 04/03/1980, n. 143; Idem, 22 settembre 1987 n. 540).

Cmq. per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201601052 - Public 2016-04-20 -


N. 01052/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.a.r. Catania, Via Milano 42a;

contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale Previdenza Militare, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
del decreto n. 1940/C (posizione n. 615843 D) del 4.5.2010 - notificato in data 16.12.2010, con nota di trasmissione prot. n. 0172089 del 9.9.2010 - della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati del Ministero della Difesa nella parte in cui ha disposto l'annullamento del decreta n. 870/c del 4.3.2010 (allo stato non conosciuto), ove e nella misura in cui tale annullamento dovesse essere pregiudizievole per il ricorrente, restando ferma la sua illegittimità in tutte le parti pregiudizievoli al ricorrente; in ogni caso, nella parte in cui ha liquidato l'equo indennizzo per l'infermità -OMISSIS- con la categoria 4 e non con la categoria 3, cosi come era stata riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliare; nonché nella parte in cui, nel calcolare, ai fini del cumulo, la somma dell'equo indennizzo complessivamente dovuto per le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio ha ridotto l'importo complessivo del 25%; di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, anche quelli allo stato non conosciuti; nonché

per 1'accertamento
del diritto del ricorrente all'equo indennizzo spettantegli in modo congruo e ai sensi di legge in base alla corretta corrispondente categoria di infermità subita ed in modo pieno e senza alcuna riduzione; e,

conseguentemente,
per la condanna

al pagamento delle relative somme di danaro, con gli accessori di legge; e/o, comunque, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali più opportuni a tutela della sua posizione giuridica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, premesso di essere stato posto in quiescenza, in data 15.10.2008, con il grado di M.llo Capo dell’Arma dei Carabinieri, espone che, prima di essere posto in congedo, presentava, il 20.1.2004, il 3.3.2006 ed il 30.12.2006, domande per il riconoscimento di alcune infermità contratte a causa del servizio, chiedendo la concessione dell’equo indennizzo.

In precedenza, con D.M. n. 512/95 del 2.2.1995, al ricorrente era stata riconosciuta l’infermità -OMISSIS- come dipendente da causa di servizio e gli era stato, quindi, concesso e corrisposto l’equo indennizzo di categoria 8^ per l’importo di euro 2.679,65.

A seguito delle ulteriori istanze, il ricorrente veniva sottoposto alle relative visite mediche presso le competenti Commissioni Mediche, le quali riconoscevano l’infermità-OMISSIS- come dipendente da causa di servizio, classificandola nella 3^ categoria; nonchè l’infermità -OMISSIS- anch’esse dipendenti da causa di servizio.

Ma in data 16.12.2010, relativamente alle predette infermità, veniva notificato al ricorrente il decreto n. 1940/C (posizione n. 615843 D) del 4.5.2010 della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati del Ministero della Difesa, con il quale, da un canto, veniva disposto l’annullamento del decreto n. 870/c del 4.3.2010, mai comunicato e mai conosciuto, dall’altro, venivano riconosciute, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, come dipendenti da causa di servizio le infermità -OMISSIS- quest’ultima nella 4^ categoria; con il decreto in questione, infine, veniva liquidato l’equo indennizzo, cumulato a quello già concesso con il DM n. 512/1995, e ridotto nell’importo complessivo del 25% sull’assunto che il ricorrente avesse già compiuto il 50° anno di età, il tutto per un ammontare di euro 15.519,62, senza peraltro nemmeno calcolare gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 14/22.2.2011, depositato il 23.2.2011), lamentando, con il primo motivo, “Violazione di legge. Violazione della disciplina in materia.

Violazione e/o falsa applicazione del DPR 29.10.2001 n. 461 (Regolamento dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo). Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dal DPR 29.10.2001 n. 461, dal DPR 3.5.1957 n. 686, dal DPR 10.1.1957 n. 3 e dalla legge 23.12.1970 n. 1094. Violazione e/o falsa applicazione della legge 10.8.1990 n. 241 (e succ. mod. ed int.).Violazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Sviamento di potere e dal pubblico interesse. Lesione del diritto soggettivo”.

Il ricorrente con tale motivo deduce la violazione, oltre che della disciplina in materia, di quella generale sul procedimento contenuta nella legge n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolare quella sull’obbligo di garantire la partecipazione al procedimento e sull’obbligo di motivazione, oltre che quella relativa all’annullamento in autotutela.

Il ricorrente con il secondo motivo lamenta la violazione della disciplina in materia, del DPR 29.10.2001 n. 461 (Regolamento dei procedimenti per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo), del combinato disposto dal DPR 29.10.2001 n. 461, dal DPR 3.5.1957 n. 686, dal DPR 10.1.1957 n. 3 e dalla legge 23.12.1970 n. 1094, violazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo, errore nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, eccesso di potere, sviamento di potere e dal pubblico interesse, lesione del diritto soggettivo.

Per un verso, si censura l’errore in cui è caduta la P.A. che ha confuso la data dell’evento dannoso con la data di stabilizzazione dell’infermità; per altro verso, si deduce che erroneamente e contraddittoriamente è stato assunto che l’infermità-OMISSIS- già riconosciuta di 7^ categoria e liquidata con equo indennizzo con decreto n. 512/1995 del 2.2.1995 (notificato il 20.8.1996), non è stata aggravata “per intempestività”.

Con il terzo motivo si deduce che la P.A. ha liquidato al ricorrente una somma inferiore a quella spettantegli per legge, poiché, oltre alla decurtazione del 25%, l’infermità -OMISSIS- era stata riconosciuta dalla CMO nella categoria 3^, per cui, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, doveva essere calcolata la somma corrispondente alla 3^ categoria e non alla 4^.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando documenti e chiedendo l’estromissione dal processo.

Con O.P.I. n. 3696/2012 sono stati disposti incombenti istruttori; la P.A. , in ottemperanza all’ordinanza, ha prodotto documentazione in data 6.8.2012.

All'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Come si è già avuto occasione di chiarire (cfr. la decisione di questa Sez. interna n. 729/2016), si deve disattendere la richiesta della Difesa Erariale di estromissione del M.E.F., in quanto il parere del Comitato (facente capo al M.E.F.) costituisce atto presupposto (al quale la normativa in questione assegna rilevanza decisiva nell’ambito del procedimento volto a riconoscere la dipendenza da causa di servizio) sul quale è fondato l’atto impugnato.

II. Il Collegio prende in esame il primo motivo di ricorso, e lo ravvisa fondato.

Al ricorrente è stato notificato il decreto n. 1940/C (posizione n. 615843 D) del 4.5.2010, con il quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio del precedente decreto n. 870/c del 4.3.2010.

Come riconosciuto dallo stesso ricorrente con la memoria di replica depositata il 27.3.2012, dall’esame del decreto n. 870/c del 4.3.2010, prodotto in giudizio dall’Amm.ne, si evince che in entrambi i provvedimenti sono state riconosciute, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, come dipendenti da causa di servizio le infermità -OMISSIS-ma relativamente a quest’ultima, con il decreto impugnato l’equo indennizzo è stato decurtato del 25% sull’assunto che il ricorrente avesse già compiuto il 50° anno di età.

Ciò detto, risultano sussistenti i vizi procedimentali e motivazionali lamentati dal ricorrente.

In primo luogo, perché è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, che deve precedere l'emanazione di qualunque atto amministrativo di secondo grado, incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, salve eventuali ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, e salvi i casi in cui all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore, ciò che non è avvenuto nel caso in questione.

Né può aver rilievo, ai fini di sminuire la portata della violazione, la circostanza che al ricorrente non era mai stato comunicato il precedente decreto annullato, circostanza che, semmai, costituisce un’aggravante del deficit di partecipazione al procedimento.

Inoltre, il ricorrente ha dimostrato che egli avrebbe potuto recare alle determinazioni dell'Amministrazione concreti ed utili apporti partecipativi, con specifico riferimento all’errore di fatto nel quale è incorsa l’Amm.ne, evidenziato nel secondo motivo di ricorso.

Nel riconoscere la dipendenza da causa di servizio dell’infermità-OMISSIS- l’equo indennizzo è stato liquidato con la riduzione dell’importo del 25% sull’assunto che il ricorrente avesse già compiuto il 50° anno di età alla data della stabilizzazione dell’infermità.

Ora, come esposto dal ricorrente, l’art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1094 (“Estensione dell'equo indennizzo al personale militare”), applicabile alla vicenda ratione temporis, ha previsto che “L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.”.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato applica la decurtazione assumendo che “… l’interessato è nato il 2.4.1959 e …. pertanto l’ammontare dell’equo indennizzo va assoggettato alle riduzioni previste dall’art. 2 della legge 1094/1970, avendo il richiedente maturato all’atto dell’evento dannoso il 50^ anno di età [data di stabilizzazione del 25.5.2009 specificata dalla CMO di Messina relativamente all’infermità-OMISSIS-]”.

Si evidenzia l’errore in cui è caduta la P.A. che ha confuso la data dell’evento dannoso (27 luglio 2004, allorquando si verificò il sinistro per effetto del quale al dipendente venne diagnosticata dall’Ospedale Civile di Patti la -OMISSIS- cfr. rapporto informativo per -OMISSIS- del 28.7.2004, prodotta dall’Amm.ne il 7.3.2012), data in cui il ricorrente non aveva ancora compiuto i 50 anni, con la data di stabilizzazione dell’infermità, a sua volta individuata dall’Amm.ne nella data della visita medica in cui venne accertata la menomazione, ma in violazione del chiaro disposto normativo.

Tale orientamento risulta illegittimo, avendo la Giurisprudenza chiarito come, ai sensi dell'art. 2 l. 23 dicembre 1970 n. 1094, la riduzione (del 25 % o del 50%) dell'equo indennizzo spettante al militare va applicata ove l'interessato abbia superato il cinquantesimo (o il sessantesimo) anno di età al momento dell'evento dannoso, essendo irrilevante che l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio abbia avuto luogo in epoca successiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 04/03/1980, n. 143; Idem, 22 settembre 1987 n. 540).

Non solo; ma anche a seguire quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la data rilevante ai fini della predetta riduzione è quella in cui l'infermità si è manifestata, cioè il momento in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento da parte del dipendente, data alla quale retroagiscono gli effetti del riconoscimento medesimo, la conclusione, nel caso in questione, non muta, atteso che il ricorrente non aveva compiuto il cinquantesimo anno di età neanche quando presentò l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per la patologia in questione (il 24.2.2006, come documentato dall’all.2 alla documentazione prodotta dall’Amm.ne).

Sotto tale profilo, oltre al vizio procedimentale, l’atto impugnato risulta anche affetto dal vizio motivazionale lamentato con il primo motivo di ricorso, non evincendosi dall’atto impugnato per quale ragione l’Amm.ne, nel rivedere il precedente decreto, si sia discostata dal disposto normativo di cui sopra si è detto.

III. Il ricorrente non mantiene alcun interesse all’esame degli altri profili di censura, non solo perché i vizi fin qui ritenuti sussistenti determinano l’accoglimento del ricorso ed il conseguente integrale annullamento del decreto impugnato, ma anche perché tale annullamento lascia integro il precedente decreto n. 870/c del 4.3.2010, nel quale hanno trovato definizione le istanze del ricorrente.

Senza voler entrare nel merito dell’annosa questione circa la conoscibilità legale per la parte degli atti autonomamente lesivi a seguito del deposito in giudizio, questione il cui esame risulta, in questa sede, irrilevante, deve affermarsi che, poiché allo stato il citato decreto n. 870/c non risulta impugnato, il ricorrente non mantiene alcun interesse all’esame degli ulteriori aspetti lesivi del decreto n. 1940/C comuni al decreto n. 870/c, che a seguito dell’accoglimento del presente ricorso rimane a regolare le sue posizioni giuridiche.

IV. Il ricorso, per quanto precede, deve essere accolto, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dei principi affermati in motivazione, non potendo (contrariamente a quanto chiesto da parte ricorrente) questo giudice sostituirsi mediante proprio accertamento all'attività da svolgersi da parte dell'Amministrazione, tipica manifestazione di discrezionalità tecnica.

Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da antoniomlg »

ringraziandoti per la costante e precisa presenza.

ti chiedo :
la stessa cosa vale per il discorso di aggravamento?

nel senso se quando si fà domanda di aggravamento si sono compiuti
i 50-60 anni , ma l'evento risale a decenni prima.
si opera la riduzione del 25 e 50%?

ciao e grazie
panorama
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

La sentenza da me postata parla solo ed esclusivamente della liquidazione dell'E.I., la quale viene precisato che:
L’art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1094 (“Estensione dell'equo indennizzo al personale militare”), ha previsto che “L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.” e nulla centra se si tratta di riconoscimento o di aggravamento.

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aggiungo anche:

Riduzioni

Sulla base che l’anzianità è di per se fattore che diminuisce la validità di un soggetto, ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57, l’equo indennizzo è ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha superato il 50 o il 60 anno di età al momento dell’evento dannoso; a tal fine bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo (Cons. Stato – Sez. IV n.191 del 14 marzo 1978). In ogni caso il sorgere dell’invalidità non può fissarsi ad una data posteriore a quella in cui è avvenuto l’accertamento da parte della Commissione medica ospedaliera (Cons. Stato – Sez. IV n.363 del 15 aprile 1980).

Ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73 e dell’art. 50 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata, mentre se essa è riconosciuta in seguito, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione.

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D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

Art. 49. (Criteri per la liquidazione)

Per il personale di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità dell'annessa tabella.

L'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

Agli effetti del comma precedente l'età alla quale devesi aver riguardo e' quella che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da antoniomlg »

tutto chiaro
grazie della tua infinita disponibilità
ciao
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Briscola »

Salve Antonio,la domanda di aggravamento ai fini di E.I. In costanza di servizio si puo' presentate pur avendo riconosciuta la causa di servizio ai fini di E.I. Prima del 2001.
Saluti.
christian71
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da christian71 »

Certo che si può ma si può chiedere anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego e tutte le volte che si vuole... Ovviamente si avrà diritto alla revisione dell'E.I. in caso di aggravamento per una sola volta.
Considera poi che entro 5 anni dalla data della pensione si può chiedere anche il riconoscimento di nuove patologie... Entro 10 anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da mixmax »

È un rischio...
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da pietro17 »

L'aggravamento ai fini di ei è possibile chiederlo, per una volta sola, entro 5 anni dal primo decreto di concessione di ei.
Pertanto dal 2001, ad oggi, a spanne siamo fuori di 10 anni.


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christian71
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da christian71 »

mixmax ha scritto:È un rischio...
Perchè è un rischio???

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Briscola
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Briscola »

Salve Jonny64, nel lontano 1988 ti era stato concesso E.I?
Saluti.
Briscola.
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da mixmax »

Stavo cancellando, ma non si può...
Non avevo letto che era già passata e indennizzata dal cvcs, anche se prima del 2001.
Cmq Christian la materia è controversa..
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