antoniomlg ha scritto:Innabzitutto ti ringrazio nuovamento per il tempo che mi hai dedicato.
le maggiorazioni dovrei averle maturate dal 1983.
perche potrebbe essere 1984?
per quanto riguarda il sistema contributivo,
non bisognava avere al 31.12.1995 15 anni di servizio utile?
se cosi fosse, e se fosse vero che i benefici comattentistici per conto dell'ONU
prevedono ogni campagna di 3 mesi un supervalutazione di 1 anno.
forse potrei far valere 2 anni in piu alla data del 31.12.1995?
grazie
===per farsi riconoscere le supermaggiorazioni che dici di aver maturato, sinceramente non conosco i termini, sò che ci sono nuove direttive che non agevolano il riconoscimento e che bisogna avere determinati requisiti che non sono a conoscenza.
il servizio di leva non comporta maggiorazioni.
il retributivo viene determinato da almeno 15 anni se questi comportano almeno le maggiorazioni di 1/5
che equivarrebbero a 15+3=18 al 31.12.95
Benefici combattentistici: quali sono le Missioni che danno diritto al Militare a vedersi riconosciuti i benefici stipendiali e pensionistici?
Per rispondere a questa domanda occorre prendere atto del contenuto attuale del Decreto (aggiornato) del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale enumera in elenco alfabetico le seguenti Missioni:
ISAF, UNAMA, EUPOL AFGHANISTAN, ECMM, EUMM, SAM, MAPE, ALBIT, UNAVEM, UNTAG, UNTAC, UNEF, UNFICYP, ONUC, MONUC, EUPOL RD CONGO, EUPOL KINSHASA, EUFOR RD CONGO, EUSEC RD CONGO, ONUSAL, UNMEE, ICFY, IPTF, EUPM, WEUPOL, UNMIK, EUPT, EULEX KOSOVO, OSCE MTG, EUMM GEORGIA, MINUGUA, MINUSTAH, UNMOGIP, UNOSGI, UNISCOM, MIF, UNIKOM, CHTF-7, MNSTC-1, NMT-I, MND SE, MNC-I, MNF-I, MFO, UNTSO, UNMOGIL, UNIFIL.
Per ciascuna Missione convalidata nell'Elenco dallo Stato Maggiore corrisponde un lasso temporale riferito alla durata della stessa, cui si può ricollegare il riconoscimento dei diritti per il militare che l'ha svolta.
Come è ormai noto, tutti i militari che hanno prestato servizio all'estero in zone di intervento hanno diritto di chiedere ed ottenere l'applicazione della normativa sui benefici combattentistici: si intendono quali "zone di intervento" tutte quelle aree operative ove vengono o sono stati impiegati militari italiani all'estero, comprese nel Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa aggiornato ogni due anni.
Il Militare deve pertanto verificare la corrispondenza tra periodo e luogo di missione con la previsione di tale periodo e luogo nel tassativo elenco di cui al Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa, aggiornato ed abrogativo del precedente; deve controllare l'avvenuta e corretta trascrizione matricolare riferita all'attestazione che egli ha prestato servizio in zona d'intervento ed ha diritto ai benefici combattentistici; deve compilare l'apposito modulo Inps; deve richiedere all'Ente di appartenenza il riconoscimento dei benefici stipendiali; deve agire in sede giudiziale in caso di diniego o non ottemperanza da parte dell'Amministrazione.
Spesso il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento (d'ufficio o a domanda) dei benefici combattentistici, in ragione della ritenuta assenza di una normativa che prevedesse espressamente l'attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zona d'intervento.
Tesi questa ritenuta dalla Corte dei Conti del tutto priva di fondamento, poiché è evidente che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009 ).
Inoltre, non c'è alcuna ragione per limitare ai soli benefici stipendiali l'estensione degli emolumenti in questione ai militari inviati in zone d'intervento ONU: la legge richiamata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court.
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