IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

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Marco0064

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Marco0064 »

Grande Gino.. heheheheh.. ho letto adesso non posso fare copia e incolla.. cmq si potrebbe provare ad avere la stessa patologia avendo studiato pscicologia applicata e studi scientifici direi che potrebbe sentirsi inferiore ''a breve arrivo a 4 stelle'' tra errori e anche qualche messaggio riflessivo e spero anche esaudiente.. cmq bloccatemi l'avanzamento scatti etc etc anche di qua se arrivo a 4 stelle non sa piu' come fare.. non me lo merito..


gino59
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da gino59 »

Marco0064 ha scritto:Grande Gino.. heheheheh.. ho letto adesso non posso fare copia e incolla.. cmq si potrebbe provare ad avere la stessa patologia avendo studiato pscicologia applicata e studi scientifici direi che potrebbe sentirsi inferiore ''a breve arrivo a 4 stelle'' tra errori e anche qualche messaggio riflessivo e spero anche esaudiente.. cmq bloccatemi l'avanzamento scatti etc etc anche di qua se arrivo a 4 stelle non sa piu' come fare.. non me lo merito..
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.....Scusa ma non focalizzo....!!!!!
Marco0064

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Marco0064 »

hai ragione.. pensavo avessi scritto tu il commento ... riferendoti ad Antonio invece e' Antonio con klakson.. scusa l'errore..
Marco0064

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Marco0064 »

ho sempre due finestre che mi appaiono dai lati mi sono confuso..
Kresura
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Kresura »

...poi ci lamentiamo del blocco degli avanzamenti.........
Antonio_1961

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Antonio_1961 »

Marco0064 ha scritto:hai ragione.. pensavo avessi scritto tu il commento ... riferendoti ad Antonio invece e' Antonio con klakson.. scusa l'errore..
Scusa non focalizzo...!
Marco0064

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Marco0064 »

sopra nel commento di Gino il copia e in?colla del commento di klaus tu che dici che klaus ha la mia stessa patologia ''evidentemente sugli errori'' ho letto male pensavo tu avessi scritto tutto quel casino e che Gino ti avesse scritto che tu hai la mia stessa patologia.. invece Gino non c'entra nulla si e' fatto una risata.. che permalosi.. speriamo non ci sia un processo..
Antonio_1961

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Antonio_1961 »

Marco0064 ha scritto:sopra nel commento di Gino il copia e in?colla del commento di klaus tu che dici che klaus ha la mia stessa patologia ''evidentemente sugli errori'' ho letto male pensavo tu avessi scritto tutto quel casino e che Gino ti avesse scritto che tu hai la mia stessa patologia.. invece Gino non c'entra nulla si e' fatto una risata.. che permalosi.. speriamo non ci sia un processo..

Chi è Klaus ?
Marco0064

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Marco0064 »

klash65 non lo conosco.. buona cena italia fuori dai Mondiali..se durava ancora 5 minuti anche in 10 riuscivamo..quel cazz. di arbitro..
panorama
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da panorama »

collocamento a riposo per limiti di età (anche la max contribuzione).

Il Consiglio di Stato ribalta la tesi del Tar, dando ragione a quanto ribadito dall'Amministrazione.
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Il CdS precisa:

1) - Con ricorso al TAR del Lazio, il dott. E. D. S. esponeva di essere direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013.

2) - L’impugnativa veniva stata estesa alla circolare n. 2/2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato risultava costituire fedele applicazione.

3) - Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto, sulla base dell’ orientamento riassunto nella parte in diritto della presente pronunzia;
- ) - il TAR ha quindi annullato la circolare impugnata recante l’interpretazione opposta e dichiarato il diritto del ricorrente a permanere in servizio sono al 66.mo anno d’età.

4) - La fattispecie in esame controverte dell’interpretazione da darsi all’art. 24, comma 14 del d.l. 201/2011, recante la revisione dei trattamenti pensionistici, nella parte in cui, con valenza di disposizione transitoria, stabilisce che le previgenti diposizioni sui requisiti di accesso vigenti prima della entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

5) - Detta disposizione viene in rilievo nei confronti di dipendente dell’amministrazione della giustizia che, nato a il 23.12.1947 aveva raggiunto il requisito per accedere alla pensione di anzianità, ma non avendo compiuto entro detta data i 65 anni d’età per accedere alla pensione di vecchiaia, aveva a tale scopo chiesto all’Amministrazione di prolungare il servizio sino al compimento del 66.mo anno d’età.

6) - L’amministrazione ha respinto la richiesta evidenziando che il dipendente, alla data del 31.12.2011, aveva maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al cennato decreto ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia; pertanto detta disposizione risulterebbe inapplicabile al dott. S...

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/07/2014 201403648 Sentenza 4


N. 03648/2014REG.PROV.COLL.
N. 05319/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2013, proposto da:
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
E. D. S., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02446/2013, resa tra le parti, concernente collocamento a riposo per limiti di età;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E. D. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Sanino e l’avvocato dello Stato Palasciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il dott. E. D. S. esponeva di essere direttore generale dell’amministrazione penitenziaria, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’1 gennaio 2013. Ciò veniva disposto con provvedimento del 14 settembre 2012, ove si rilevava che il dott. di S.. (nato il 23.12.1947) avrebbe compiuto 65 anni di età il 23 dicembre 2012. Col predetto ricorso, tuttavia, il dott. D. S. impugnava tale atto per violazione di legge, anche sub specie di difetto di motivazione, ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento, formulando altresì domanda di risarcimento danni. L’impugnativa veniva stata estesa alla circolare n. 2/2012, del Dipartimento della funzione pubblica, di cui il provvedimento impugnato risultava costituire fedele applicazione. Argomentava il ricorrente l’illegittima mancata applicazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia; tale disposizione, posto che l’interessato avrebbe compiuto il 66° anno di età solo col dicembre 2013, gli avrebbe consentito di prolungare il rapporto di impiego fino a tale data, collocandosi a riposo un anno dopo rispetto a quanto disposto dall’Amministrazione.

1.1- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto, sulla base dell’ orientamento riassunto nella parte in diritto della presente pronunzia; il TAR ha quindi annullato la circolare impugnata recante l’interpretazione opposta e dichiarato il diritto del ricorrente a permanere in servizio sono al 66.mo anno d’età.

2.- Il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno impugnato la sentenza del TAR, innanzi a questo Consesso, chiedendone l’annullamento alla stregua delle censure riassunte esaminate in motivazione.

2.1.- Si è costituito nel giudizio il dott. di Somma resistendo al gravame ed esponendo in successive memorie (25.7.2013 e 27.2.2014) le proprie argomentazioni difensive.

Parte appellante ha riepilogato in memoria (7.2.2014) le proprie tesi e, alla pubblica udienza dell’11 marzo 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- La fattispecie in esame controverte dell’interpretazione da darsi all’art. 24, comma 14 del d.l. 201/2011, recante la revisione dei trattamenti pensionistici, nella parte in cui, con valenza di disposizione transitoria, stabilisce che le previgenti diposizioni sui requisiti di accesso vigenti prima della entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Detta disposizione viene in rilievo nei confronti di dipendente dell’amministrazione della giustizia che, nato a il 23.12.1947 aveva raggiunto il requisito per accedere alla pensione di anzianità, ma non avendo compiuto entro detta data i 65 anni d’età per accedere alla pensione di vecchiaia, aveva a tale scopo chiesto all’Amministrazione di prolungare il servizio sino al compimento del 66.mo anno d’età.

L’amministrazione ha respinto la richiesta evidenziando che il dipendente, alla data del 31.12.2011, aveva maturato il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al cennato decreto ma non quello previsto ai fini della pensione di vecchiaia; pertanto detta disposizione risulterebbe inapplicabile al dott. S...

2.- Con la sentenza impugnata il TAR ha invece dato riscontro positivo al ricorso, sulla base di un’articolata motivazione i cui passaggi possono essere riassunti come segue:

- “Il punto controverso attiene all’interpretazione dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, il cui comma 6, lett. c) ha elevato da 65 a 66 anni l’età richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia” sicché “il Tribunale è chiamato a decidere, in ultima analisi, se la sola circostanza di avere maturato il requisito per addivenire ad uno dei trattamenti in questione (la anzianità) impedisca di valersi della novella, anche con riguardo all’altro trattamento (la vecchiaia), ovvero se detti requisiti debbano valutarsi disgiuntamente”;

- considerato l’avvicinamento di prospettiva che il sistema legislativo registra tra il regime delle due pensioni, in linea di principio “non vi sono insuperabili motivi per ritenere che i “requisiti di accesso” regolati dal comma 14 dell’art. 24 sotto il profilo temporale debbano cadere insieme, e non possano viceversa valere disgiuntamente”;

- assume rilievo anche “la ratio dell’intervento legislativo, che è univocamente indirizzata ad elevare l’età pensionabile ai fini dell’accesso al trattamento di vecchiaia, ritardandolo anche nella prospettiva dell’equilibrio del sistema previdenziale. In quest’ottica, e salva la necessità di tutelare l’affidamento …………….. va preferita l’interpretazione normativa che favorisca il prolungamento del rapporto di impiego, anziché quella opposta, che invece anticipi il pensionamento.”.

3.- Il Ministero appellante contrasta l’orientamento del TAR ritenendo in sostanza che il raggiungimento del primo requisito (accesso alla pensione di anzianità) precluda il prolungamento, poiché la possibilità di applicare il comma 6 lett c dell’art. 24 del decreto citato (elevazione da 65 a 66 anni dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia) è preclusa dal successivo comma 14, secondo il quale le norme precedenti (quindi anche il 65.mo anno) continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011. L’appello è meritevole di accoglimento.

3.1.- Sulla questione, il Collegio ritiene preferibile la tesi dell’amministrazione appellante (peraltro riconosciuta dallo stesso primo giudice non “priva di plausibilità”) per le ragioni che seguono.

a) Le motivazioni addotte dal TAR sembrano operare rilievi generali in tema di affinità tra istituti pensionistici o prospettive evolutive dell’ordinamento, più che fondarsi su vere e proprie considerazioni ermeneutiche sul regime transitorio della cui applicazione si controverte.

b) Ma sul piano strettamente giuridico, ad avviso del Collegio, va anzitutto rilevato che la “ratio” generale delle norme di carattere transitorio, assumendo esse un carattere derogatorio rispetto al nuovo regime, tende ad escludere interpretazioni, che nel passaggio da un sistema all’altro, mirino ad estenderne i presupposti dettati per beneficiarne.

In secondo luogo il regime transitorio recato dalla stessa norma in applicazione (art. 24, comma 14), come peraltro riconosciuto dallo stesso TAR, “prescinde del tutto dalla manifestazione di volontà del dipendente in ordine al regime applicabile”, inserendosi anch’esso in un sistema nel quale prevale la disciplina “d’autorità” rispetto alle possibilità di scelta del dipendente.

Nello specifico, poi, non convince la tesi che i requisiti in esame, necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, possano essere valutati disgiuntamente, vale a dire che il solo raggiungimento dell’età per la pensione di anzianità possa consentire di conseguire il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell’età necessaria, in base al nuovo regime, per la pensione di vecchiaia; ed invero:

- la norma in applicazione si riferisce “ai requisiti”, e sembra perciò indicare la contestuale presenza sia del requisito dell’anzianità contributiva che dell’età di 65 anni; emerge quindi la “ratio” della norma ritiene di riconoscere solo le aspettative completamente maturate secondo le disposizioni previgenti, separandole dall’applicazione del nuovo sistema;

- del resto come ricordato dallo stesso TAR, la norma in esame “stabilisce, in altri termini, che la riforma dei trattamenti pensionistici disposta con l’art. 24 abbia effetto solo per coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, non erano ancora in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità. Nel caso di specie, il ricorrente, a tale data, aveva conseguito il requisito richiesto ai fini della pensione di anzianità”.

A quest’ultimo riguardo, assume poi portata decisiva il fatto che il dott. di S.. avesse già raggiunto entro il 31.12.2011 il requisito di oltre 42 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, secondo la normativa previgente al decreto stesso.

Ed invero, come rammenta la difesa erariale, in tal caso il prolungamento appare in contrasto con il recentemente confermato orientamento della Corte che, esprimendo un principio di valenza generale, ha affermato il diritto a trattenimento in servizio del dipendente sino a quando non abbia raggiunto i requisiti per ottenere il minimo della pensione (Corte cost. n.282/1991 e n. 33/2013).

In base a quanto sopra, l’interpretazione accolta dal TAR , e contrastata dall’appello, sembra in sostanza spingersi ben oltre la portata effettiva del regime transitorio, nonostante che le ragioni sopra esposte tendono ad escludere che nella fattispecie l’art. 24, comma 14, della d.l. n. 201/2011 potesse consentire al dipendente D. S. (che aveva già raggiunto i massimo per la pensione di anzianità) un prolungamento del servizio sino al raggiungimento del 66.mo anno d’età utile alla pensione di vecchiaia.

3.2.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

In base alla presente decisione, il collocamento a riposo dell’appellato resta regolato dalla pensione di anzianità a decorrere dal primo gennaio 2013 (successivo al compimento del 65.mo anno d’età).

3.3.- Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

4.- Le spese dei giudizi possono essere compensate in considerazione della sufficiente complessità e novità della questione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
antoniope
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da antoniope »

Volevo togliermi un dubbio: chi va in pensione con i limiti di età (60) ammettiamo nel 2015 o 2016, è soggetto alla finestra mobile ed alla speranza di vita, oppure deve fare solo la finestra mobile?
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
gino59
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da gino59 »

AntonioPE ha scritto:Volevo togliermi un dubbio: chi va in pensione con i limiti di età (60) ammettiamo nel 2015 o 2016, è soggetto alla finestra mobile ed alla speranza di vita, oppure deve fare solo la finestra mobile?
==================================================================
1) PENSIONE DI VECCHIAIA
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Per i dipendenti della Polizia di Stato
"il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata".
In particolare se al compimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale.

· 63 anni per il dirigente superiore

· 60 anni per le qualifiche inferiori.

Il dipendente ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia è:

· 20 anni di anzianità contributiva

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).
Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
Pensione di anzianità + finestra mobile
Pertanto al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia
antoniope
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da antoniope »

gino59 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:Volevo togliermi un dubbio: chi va in pensione con i limiti di età (60) ammettiamo nel 2015 o 2016, è soggetto alla finestra mobile ed alla speranza di vita, oppure deve fare solo la finestra mobile?
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1) PENSIONE DI VECCHIAIA
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Per i dipendenti della Polizia di Stato
"il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata".
In particolare se al compimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale.

· 63 anni per il dirigente superiore

· 60 anni per le qualifiche inferiori.

Il dipendente ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia è:

· 20 anni di anzianità contributiva

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).
Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
Pensione di anzianità + finestra mobile
Pertanto al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia

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Per capire meglio, in merito al post di gino. Se maturo 60 anni nel 2016 per accedere alla pensione di vecchiaia, e ho maturato un requisito per la pensione di anzianita 57 anni (2013) e 35 (30+5) nel 2012, secondo questo requisito, al compimento del 60anno (2016) devo fare la finestra mobile (12+ 7 mesi di speranza di vita che aumenterà dal 2016 di 4 mesi). Non ho capito bene questo punto.
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da gino59 »

AntonioPE ha scritto:
gino59 ha scritto:
AntonioPE ha scritto:Volevo togliermi un dubbio: chi va in pensione con i limiti di età (60) ammettiamo nel 2015 o 2016, è soggetto alla finestra mobile ed alla speranza di vita, oppure deve fare solo la finestra mobile?
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"il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata".
In particolare se al compimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale
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.Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi. "ma dal 2016 4 mesi".-


· 60 anni per le qualifiche inferiori.

Il dipendente ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Di converso "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia è:

· 20 anni di anzianità contributiva

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).
Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
Pensione di anzianità + finestra mobile
Pertanto al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia

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Per capire meglio, in merito al post di gino. Se maturo 60 anni nel 2016 per accedere alla pensione di vecchiaia, e ho maturato un requisito per la pensione di anzianita 57 anni (2013) e 35 (30+5) nel 2012, secondo questo requisito, al compimento del 60anno (2016) devo fare la finestra mobile (12+ 7 mesi di speranza di vita che aumenterà dal 2016 di 4 mesi). Non ho capito bene questo punto.
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da giosa »

Scusate, vorrei un chiarimento: maturando i 35 piu 3 a dicembre di qest'anno e dovendo poi fare finestra uscita di un anno e tre mesi aspettativa di vita andrei in pensione al marzo 2016. domanda: ma se nel 2016 probabilmente aumenteranno i mesi dell'aspettativa di vita, dovro prolungare l'uscita o rimarrei con le regole 2015? grazie chi vorra chiarirmi.
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