Nel rateo pensionistico di gennaio 2015 non vi è alcun aumento.Antonio_1961 ha scritto:Sarebbe il caso di tenere in evidenza questo post. Tra poco tempo si scioglie il nodo.
2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pensione
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Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggio da maurizio1962 »
Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggio da STANCHISSIMO »
Se il nodo sarà sciolto, ci saranno gli arretrati
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Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggio da Sempreme064 »
Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggioda Marco0064 » lun lug 07, 2014 12:39 pm
per corretteza nel 2008 stessa cosa : http://www.dipendentistatali.org/assegno-di-funzione/" onclick="window.open(this.href);return false; chi e' andato in pensione due anni prima ha percepito l'assegno dei 29/27
ho visto ieri il collega ha detto che lo deve ancora percepire andando in pensione da circa 4 -5 anni-- lo sta aspettando con la definitiva.. speriamo non sia così anche per Noi...
Messaggioda Marco0064 » lun lug 07, 2014 12:39 pm
per corretteza nel 2008 stessa cosa : http://www.dipendentistatali.org/assegno-di-funzione/" onclick="window.open(this.href);return false; chi e' andato in pensione due anni prima ha percepito l'assegno dei 29/27
ho visto ieri il collega ha detto che lo deve ancora percepire andando in pensione da circa 4 -5 anni-- lo sta aspettando con la definitiva.. speriamo non sia così anche per Noi...
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Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggio da Sempreme064 »
4.02.2015 SIAP Sindacato di Polizia : Vertenza Prot. N. 19/SG/15 Roma, 4 febbraio 2015
Oggetto: Sblocco del cosiddetto “Tetto Salariale” Effetto previdenziale sul trattamento del personale in quiescenza.
Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Pref. Alessandro Pansa
E, p.c. Al Signor Direttore
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr. Tommaso Ricciardi
LORO SEDI
L’articolo 9, commi 1 e 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto – come noto – il blocco del cosiddetto “Tetto Salariale” per il triennio 2011-2013, poi prorogato sino al 31 dicembre 2014 col D.P.R. 4 settembre 2014 n. 122. Tale blocco riguardava il trattamento economico complessivo spettante al personale in via ordinaria, il cui importo non poteva essere superiore a quello in godimento nel 2010 nonché il congelamento dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo annuale, senza possibilità recupero, e della progressione stipendiale per classi e scatti al maturare dell’anzianità di servizio. Veniva previsto, inoltre, l’efficacia ai fini esclusivamente giuridici, delle progressioni di carriera ed economiche comunque denominate disposte dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. La legge di stabilità per l’anno 2015, come noto non ha reiterato il cd blocco del tetto salariale, disponendo ipso iure la cessazione degli effetti dal 1 gennaio 2015, eccetto che, per gli scatti e le classi di anzianità del personale non contrattualizzato e per il rinnovo del CCNL di tutte le altre qualifiche, così come ribadito dalla circolare della Direzione Centrale del Personale del 19 dicembre u.s., che si allega in copia.
Ciò detto, si chiede di verificare se i previsti effetti giuridici delle progressioni di carriera e dei maturati diritti di progressione economica, siano stati presi nella dovuta considerazione per gli effetti relativi alle anzianità riconosciute esclusivamente sul piano giuridico e per diritto del personale di tutti i ruoli e qualifiche contrattualizzato e non, posto in quiescenza nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
La scrivente O.S. chiede altresì, di verificare presso i competenti uffici ed organismi, se al citato personale in quiescenza, dal 1 gennaio 2015 sono riconosciuti i relativi riflessi pensionistici del diritto maturato e riconosciuto giuridicamente come tale dalla legge, ma collocato in quiescenza dal 01/01/2011 al 31/12/2014.
Nell’attesa di cortesi riscontri si porgono distinti saluti.
All.1
Il Segretario Generale Giuseppe Tiani
Da Noi Il cocer cosa dice? si sa qualcosa? o dobbiamo continuare ad inviare e-mai al cna-- i sindacati Fanno vertenze non e-mail al cna centro amministrativo... o dobbiamo anche noi magari inviarne qualcuna in parlamento anche a quello Europeo per svegliare qualcuno... buona serata...
Oggetto: Sblocco del cosiddetto “Tetto Salariale” Effetto previdenziale sul trattamento del personale in quiescenza.
Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Pref. Alessandro Pansa
E, p.c. Al Signor Direttore
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr. Tommaso Ricciardi
LORO SEDI
L’articolo 9, commi 1 e 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto – come noto – il blocco del cosiddetto “Tetto Salariale” per il triennio 2011-2013, poi prorogato sino al 31 dicembre 2014 col D.P.R. 4 settembre 2014 n. 122. Tale blocco riguardava il trattamento economico complessivo spettante al personale in via ordinaria, il cui importo non poteva essere superiore a quello in godimento nel 2010 nonché il congelamento dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo annuale, senza possibilità recupero, e della progressione stipendiale per classi e scatti al maturare dell’anzianità di servizio. Veniva previsto, inoltre, l’efficacia ai fini esclusivamente giuridici, delle progressioni di carriera ed economiche comunque denominate disposte dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. La legge di stabilità per l’anno 2015, come noto non ha reiterato il cd blocco del tetto salariale, disponendo ipso iure la cessazione degli effetti dal 1 gennaio 2015, eccetto che, per gli scatti e le classi di anzianità del personale non contrattualizzato e per il rinnovo del CCNL di tutte le altre qualifiche, così come ribadito dalla circolare della Direzione Centrale del Personale del 19 dicembre u.s., che si allega in copia.
Ciò detto, si chiede di verificare se i previsti effetti giuridici delle progressioni di carriera e dei maturati diritti di progressione economica, siano stati presi nella dovuta considerazione per gli effetti relativi alle anzianità riconosciute esclusivamente sul piano giuridico e per diritto del personale di tutti i ruoli e qualifiche contrattualizzato e non, posto in quiescenza nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
La scrivente O.S. chiede altresì, di verificare presso i competenti uffici ed organismi, se al citato personale in quiescenza, dal 1 gennaio 2015 sono riconosciuti i relativi riflessi pensionistici del diritto maturato e riconosciuto giuridicamente come tale dalla legge, ma collocato in quiescenza dal 01/01/2011 al 31/12/2014.
Nell’attesa di cortesi riscontri si porgono distinti saluti.
All.1
Il Segretario Generale Giuseppe Tiani
Da Noi Il cocer cosa dice? si sa qualcosa? o dobbiamo continuare ad inviare e-mai al cna-- i sindacati Fanno vertenze non e-mail al cna centro amministrativo... o dobbiamo anche noi magari inviarne qualcuna in parlamento anche a quello Europeo per svegliare qualcuno... buona serata...
Re: 2° Assegno di Funzione lo pagheranno a chi è già in pens
Messaggio da ghirappa66 »
Allora per fare un po di chiarezza : 1) E' vero che la pensione si calcola con il contrbutivo ma, alcuni di noi sono andati con il misto ( quota A +B+C) ,
Quota A calcolata con il coefficiente ''x'' ( di ogni persona a seconda della anzianita' prima del 1993) per il reddito ultimo e cioe 'l'ultimo reddito prima della riforma. e in questo caso che l'assegno funzionale influisce con il totale retribuzione pensionabile .
es: coeffi. 30% di 35.000 non e' lo stesso di 30% di 35.000 +1.200 di assegno funzionale.....
Quota B calcolata con il coefficiente ''x'' ( di ogni persona a seconda della anzianita' per la retribuzione media.
Quota c calcolata con il contributivo e qui l'amico ha ragione se non contribuisci non ricevi , ma nella quota A e B mi devono ricalcolare la PENSIONE.
ciao
Quota A calcolata con il coefficiente ''x'' ( di ogni persona a seconda della anzianita' prima del 1993) per il reddito ultimo e cioe 'l'ultimo reddito prima della riforma. e in questo caso che l'assegno funzionale influisce con il totale retribuzione pensionabile .
es: coeffi. 30% di 35.000 non e' lo stesso di 30% di 35.000 +1.200 di assegno funzionale.....
Quota B calcolata con il coefficiente ''x'' ( di ogni persona a seconda della anzianita' per la retribuzione media.
Quota c calcolata con il contributivo e qui l'amico ha ragione se non contribuisci non ricevi , ma nella quota A e B mi devono ricalcolare la PENSIONE.
ciao
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