Re: Pensione privilegiata - Quesito
Inviato: gio set 17, 2015 12:01 pm
da panorama
N.B.: in questa sentenza viene citato il fatto che: - applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, disponendo che “se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione … ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda…”.
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ACCOLTO
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riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare sin dalla data del congedo.
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1) - il Ministero della Difesa ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.
2) - Il ricorrente riferisce:
- di aver prestato servizio militare quale marinaio in ferma breve triennale .... e che in data 22/9/2002 subiva un c.d. incidente in itinere mentre si recava dalla propria abitazione alla sede di servizio, a cui seguivano lunghi periodi di ricovero e degenza ospedaliera;
- che con provvedimento notificato il 7.6.2004 il Ministero della Difesa disponeva il congedo anticipato a decorrere dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97;
- che, precedentemente, in data 23/9/2003 aveva inoltrato all’Amministrazione istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguenti il predetto incidente, e di concessione dell’equo indennizzo;
- che la C.M.O. presso l’Ospedale militare di Taranto, con verbale mod. BL/B n. …. dell’11/3/2005 lo riconosceva affetto da “Esiti di trauma distorsivo OMISSIS”;
- che il Comitato di Vigilanza per le cause di servizio, con parere n. …./2008, si esprimeva positivamente circa la dipendenza dal servizio delle infermità diagnosticate dalla C.M.O. di Taranto, quali esiti dell’incidente in itinere precedentemente subito;
3) - Seguiva l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.
4) - Il ricorso e la memoria integrativa depositata il 24.8.2015, dopo articolate considerazioni e richiami giurisprudenziali, chiedono il riconoscimento del diritto dall’11.6.2004 (data del congedo), sostenendo che l’Amministrazione ha erroneamente applicato il succitato art. 191 del T.U. n. 1092/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi di beneficio da riconoscersi a domanda, mentre la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001.
5) - Pertanto il ricorso conclude affinchè sia dichiarato il diritto del ricorrente “ai ratei di pensione privilegiata tabellare dall’11.6.2004 al 30.04.2012” con interessi legali e rivalutazione monetaria.
6) - La parte ricorrente, dopo aver sostenuto essenzialmente che la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dall’ 11.6.2004 (data del congedo).
LA CORTE DEI CONTI precisa:
7) - In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato che in presenza di infermità di origine traumatica, sussiste il dovere dell’Amministrazione di promuovere d’ufficio il procedimento di cui trattasi ( Sez. IV n. 73429/1989, Sez. I app. n. 516/2007, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013).
8) - Più in particolare, circa la fattispecie all’esame, va rilevato, da un verso, che l’Amministrazione di appartenenza era stata tempestivamente edotta dai Carabinieri della Compagnia di OMISSIS, con “messaggio” n. … del 22/8/2002, sul fatto che il militare aveva subito in pari data un incidente in itinere, e da altro verso che la successiva prolungata assenza dal servizio del sig. OMISSIS, chiaramente ed incontestatamente conseguenza dell’incidente subito, – che ha indotto poi l’Amministrazione a disporre il congedo anticipato dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97- deponeva inequivocabilmente per la sussistenza di lesioni da trauma, per, quanto meno, “presunta ragione di servizio” e che le conseguenti infermità erano “tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”, come richiesto dal surriportato art.3 del D.P.R. n. 461 del 2001, affichè l’Amministrazione inizi d’ufficio il relativo procedimento.
9) - In disparte dal considerare che elementi di conferma di quanto innanzi emergevano anche dalla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo prodotta dal OMISSIS il 23/9/2003 (in costanza di servizio), va sottolineato che il decreto del Ministero della Difesa n. … del 20/1/2009, nel riconoscere (con significativo ritardo rispetto alla domanda presentata in costanza di servizio) sia la dipendenza dal servizio delle infermità conseguenti l’incidente in itinere, sia il diritto all’Equo Indennizzo, specificava: “per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal termine previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, in quanto in presenza di lesioni traumatiche la pratica deve essere istruita d’ufficio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001”.
10) - Quindi l’Amministrazione aveva anche indotto un concreto affidamento circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivare d’ufficio, in ottemperanza al più volte succitato art. 3.
11) - In tale contesto, la successiva domanda presentata il 3.4.2012 – a cui l’Amministrazione ha (illegittimamente, a parere di questo Giudice) collegato la decorrenza economica del trattamento privilegiato per cui è causa – anche tenendo conto del suo tenore letterale, assume la natura di istanza meramente sollecitatoria nell’ambito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio; infatti la predetta domanda, dopo aver riportato quanto puntualizzato nel decreto n. … del 20/1/2009 circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivarsi d’ufficio, specificava: ”… nella fattispecie in esame, il Ministero della Difesa, aveva l’obbligo di riconoscere anche la pensione privilegiata, poiché aveva accertato tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della stessa”.
12) - Pertanto emerge che l’Amministrazione, nell’emettere l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013, ha erroneamente applicato quanto disposto dall’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, in quanto disciplinante le ipotesi di “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, mentre si verteva in chiara ipotesi di procedimento da attivarsi d’ufficio, ai sensi del più volte richiamato art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data del congedo (in senso conforme cfr Sez. IV n. 73429/1989, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013, Sez. Campania n. 473/2014).
13) - Conclusivamente va dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di privilegio con decorrenza economica dall’11.6.2004, data del congedo, con conseguente diritto a percepire quanto non corrisposto dalla predetta data e sino al 30.4.2012.
N.B.: rileggi i punti n. 1 e dal n. 3 al 12,
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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BASILICATA SENTENZA 49 10/09/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
BASILICATA SENTENZA 49 2015 PENSIONI 10/09/2015
Sent. n. 49/2015/M
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
Dott. Vincenzo Pergola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8238/M del registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. A. S., per procura in calce al ricorso, e presso il cui studio sito in Omissis, Viale Marconi n. 219, elettivamente domiciliato.
Contro: il decreto n. … emesso in data 15.2.2013 dal Ministero della Difesa;
Avente ad oggetto: il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare sin dalla data del congedo;
Con l’assistenza del segretario sig. Giovanni Mazzeo;
Udito, nella pubblica udienza del 10.9.2015, l’avv. A. S. per il ricorrente;
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in
FATTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte, e depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 10/04/2015, il sig. OMISSIS, come sopra rappresentato e difeso, ha impugnato il decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.
Il ricorrente riferisce:
- di aver prestato servizio militare quale marinaio in ferma breve triennale dal 20/4/2002 al 10/6/2004 e che in data 22/9/2002 subiva un c.d. incidente in itinere mentre si recava dalla propria abitazione alla sede di servizio, a cui seguivano lunghi periodi di ricovero e degenza ospedaliera;
- che con provvedimento notificato il 7.6.2004 il Ministero della Difesa disponeva il congedo anticipato a decorrere dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97;
- che, precedentemente, in data 23/9/2003 aveva inoltrato all’Amministrazione istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità conseguenti il predetto incidente, e di concessione dell’equo indennizzo;
- che la C.M.O. presso l’Ospedale militare di Taranto, con verbale mod. BL/B n. …. dell’11/3/2005 lo riconosceva affetto da “Esiti di trauma distorsivo OMISSIS”;
- che il Comitato di Vigilanza per le cause di servizio, con parere n. …./2008, si esprimeva positivamente circa la dipendenza dal servizio delle infermità diagnosticate dalla C.M.O. di Taranto, quali esiti dell’incidente in itinere precedentemente subito;
- che il Ministero della Difesa, con decreto n. … del 20/1/2009, riconosceva sia la dipendenza dal servizio delle predette infermità, sia il diritto all’Equo Indennizzo.
Seguiva l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013 con il quale il Ministero della Difesa ha riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le liquidazioni da effettuarsi a domanda.
Il ricorso e la memoria integrativa depositata il 24.8.2015, dopo articolate considerazioni e richiami giurisprudenziali, chiedono il riconoscimento del diritto dall’11.6.2004 (data del congedo), sostenendo che l’Amministrazione ha erroneamente applicato il succitato art. 191 del T.U. n. 1092/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi di beneficio da riconoscersi a domanda, mentre la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001.
Pertanto il ricorso conclude affinchè sia dichiarato il diritto del ricorrente “ai ratei di pensione privilegiata tabellare dall’11.6.2004 al 30.04.2012” con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con memoria depositata in Segreteria il 22.4.2005, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, sostenendo la legittimità del provvedimento adottato, in quanto la fattispecie all’esame rientra tra “le liquidazioni da effettuarsi a domanda” ai sensi dell’ art. 191, comma 3,del T.U. n. 1092/1973, concludendo per il rigetto dell’avversa domanda.
Ritenuto in
DIRITTO
Come più ampiamente riferito “in fatto”, il ricorrente contesta quanto disposto con decreto del Ministero della Difesa n. … del 15.2.2013, che ha riconosciuto il suo diritto a pensione privilegiata tabellare, con decorrenza del relativo trattamento economico dall’1.5.2012 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), applicando l’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, nella parte in cui disciplina le “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, disponendo che “se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione … ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda…”.
La parte ricorrente, dopo aver sostenuto essenzialmente che la fattispecie all’esame rientrava tra quelle da liquidarsi “d’ufficio” ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 1092/1973 e dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dall’ 11.6.2004 (data del congedo).
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito specificati.
L’articolo 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che: “L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato”.
In linea generale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha da tempo affermato che in presenza di infermità di origine traumatica, sussiste il dovere dell’Amministrazione di promuovere d’ufficio il procedimento di cui trattasi ( Sez. IV n. 73429/1989, Sez. I app. n. 516/2007, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013).
Più in particolare, circa la fattispecie all’esame, va rilevato, da un verso, che l’Amministrazione di appartenenza era stata tempestivamente edotta dai Carabinieri della Compagnia di OMISSIS, con “messaggio” n. … del 22/8/2002, sul fatto che il militare aveva subito in pari data un incidente in itinere, e da altro verso che la successiva prolungata assenza dal servizio del sig. OMISSIS, chiaramente ed incontestatamente conseguenza dell’incidente subito, – che ha indotto poi l’Amministrazione a disporre il congedo anticipato dall’11.6.2004 per aver superato i 365 giorni di licenza straordinaria-convalescenza previsti dall’art. 11 del D. lgs n. 505/97- deponeva inequivocabilmente per la sussistenza di lesioni da trauma, per, quanto meno, “presunta ragione di servizio” e che le conseguenti infermità erano “tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”, come richiesto dal surriportato art.3 del D.P.R. n. 461 del 2001, affichè l’Amministrazione inizi d’ufficio il relativo procedimento.
In disparte dal considerare che elementi di conferma di quanto innanzi emergevano anche dalla domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo prodotta dal OMISSIS il 23/9/2003 (in costanza di servizio), va sottolineato che il decreto del Ministero della Difesa n. … del 20/1/2009, nel riconoscere (con significativo ritardo rispetto alla domanda presentata in costanza di servizio) sia la dipendenza dal servizio delle infermità conseguenti l’incidente in itinere, sia il diritto all’Equo Indennizzo, specificava: “per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal termine previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001, in quanto in presenza di lesioni traumatiche la pratica deve essere istruita d’ufficio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001”.
Quindi l’Amministrazione aveva anche indotto un concreto affidamento circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivare d’ufficio, in ottemperanza al più volte succitato art. 3.
In tale contesto, la successiva domanda presentata il 3.4.2012 – a cui l’Amministrazione ha (illegittimamente, a parere di questo Giudice) collegato la decorrenza economica del trattamento privilegiato per cui è causa – anche tenendo conto del suo tenore letterale, assume la natura di istanza meramente sollecitatoria nell’ambito di un procedimento ad iniziativa d’ufficio; infatti la predetta domanda, dopo aver riportato quanto puntualizzato nel decreto n. … del 20/1/2009 circa il fatto che si era in presenza di un procedimento da attivarsi d’ufficio, specificava: ”… nella fattispecie in esame, il Ministero della Difesa, aveva l’obbligo di riconoscere anche la pensione privilegiata, poiché aveva accertato tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della stessa”.
Pertanto emerge che l’Amministrazione, nell’emettere l’ “impugnato” decreto n. … del 15.2.2013, ha erroneamente applicato quanto disposto dall’art. 191, comma 3, del T.U. n. 1092/1973, in quanto disciplinante le ipotesi di “liquidazioni da effettuarsi a domanda”, mentre si verteva in chiara ipotesi di procedimento da attivarsi d’ufficio, ai sensi del più volte richiamato art. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente decorrenza economica del trattamento privilegiato dalla data del congedo (in senso conforme cfr Sez. IV n. 73429/1989, Sez. Emilia Romagna n. 159/2013, Sez. Campania n. 473/2014).
Conclusivamente va dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di privilegio con decorrenza economica dall’11.6.2004, data del congedo, con conseguente diritto a percepire quanto non corrisposto dalla predetta data e sino al 30.4.2012.
Sulle somme dovute spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n.352).
In ordine alla statuizione sulle spese, deve rilevarsi come debba oggi applicarsi l’art. 92 c.p.c. così come novellato dal D.L. n.132/2014 convertito nella L. n.162/2014, norma applicabile “ai procedimenti prodotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto” e dunque applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall’11.12.2014. La norma, sì come novellata, prevede che la compensazione totale o parziale è ammessa solo in caso di reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alla questioni dirimenti, dovendosi altrimenti applicare il principio della soccombenza di cui all’art.91 c.p.c.
Vertendosi, nel caso all’esame, in fattispecie di soccombenza dell’Amministrazione resistente, e considerata la natura e l’entità dell’attività svolta dalla difesa di parte ricorrente, si reputa giusta la liquidazione delle spese in favore del ricorrente in € 800,00.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Basilicata - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. OMISSIS. nei confronti del Ministero della Difesa, contrariis reiectis, così decide:
a) accoglie il ricorso, e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente al trattamento privilegiato con decorrenza economica dall’11.6.2004;
b) sulle somme dovute spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla legislazione (art. 16 comma 6 L. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1.9.1998 n. 352).
c) Condanna, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva – al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 800,00.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 10 settembre 2015.
Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola
Depositata in Segreteria il 10.9.2015
Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” , dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52.
Il Giudice
f.to dott. Vincenzo Pergola
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Potenza, 10.9.2015
Il Collaboratore Amm.vo
f.to dott. Angela Micele