Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Accertamenti sanitari x concorso VFP4.

Inidonea per eccesso ponderale (statura metri 1,695; peso kilogrammi 85;: IMC: 29,61).

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24/08/2012 201207389 Sentenza Breve 1B


N. 07389/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 123 del 2012, proposto da: OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aniello Cosimato e Rossella Citro, e con domicilio eletto presso l’avv. Vito Sola in Roma, via Ugo De Carolis 31;

contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
del provvedimento del 18.10.2011 reso dalla Commissione, con sede in Foligno (PG), per gli accertamenti sanitari del concorso per titoli ed esami per il reclutamento per l'anno 2011 di n. 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo della Capitaneria di porto, e dell'Aeronautica (G.u.R.i. 4°serie speciale n. 80 dell'8.10.2010) 2° immissione, con cui in esito agli accertamenti la ricorrente veniva dichiarata inidonea per eccesso ponderale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 aprile 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;
Difese come specificato in verbale;
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il contestato giudizio di non idoneità, il quale ha rilevato un eccesso ponderale (statura metri 1,695; peso kilogrammi 85;: IMC: 29,61);

Considerato che parte ricorrente non nega i dati sopra riferiti, ma afferma che l'eccesso ponderale non è previsto come causa di inidoneità né nel bando né nella direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Considerato che invece l’eccesso ponderale è indicato come causa di non idoneità nell’art. 1 (Morfologia generale) della suddetta direttiva tecnica, espressamente richiamata dal bando;

Considerato che pertanto il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata.
Liquida dette spese in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2012.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2012


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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Parere del CdS a seguito del ricorso straordinario al P.D.R.

Donne e Concorso nell'Arma dei CC, inidoneità fisica x tatuaggio (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005)

- La ricorrente evidenzia, in particolare, che l’art. 10, comma 5, del bando prevede che costituiscano motivo di inidoneità “le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”.

Il C.d.S. ha precisato:

1) - Il Collegio non condivide tale posizione, in aderenza a quella giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamata dalla ricorrente, la quale sostiene che l’esclusione dalla procedura concorsuale deve indicare le ragioni del giudizio di rilevante alterazione fisiognomica.

2) - In particolare, con riferimento al caso di specie, l’art. 10, comma 5, del bando stabilisce che la presenza di un tatuaggio costituisce motivo di inidoneità “quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”.

3) - Circostanze quest'ultime che non sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione, la quale nel proprio giudizio fa esplicito riferimento all'art. 19 della Direttiva tecnica della sanità militare che non richiama espressamente i tatuaggi.

4) - In definitiva nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del ricorrente risultasse deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al candidato una personalità abnorme.

Ricorso Accolto.

Complimenti alla concorrente.
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04/09/2012 201104837 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 03790/2012 e data 04/09/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012


NUMERO AFFARE 04837/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale del personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra OMISSIS, per l'annullamento, previa sospensiva, della comunicazione del giudizio di inidoneità fisica per il concorso per titoli ed esami, per l’ammissione al 17 ° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri; nonché di ogni altro atto preliminare, successivo, consequenziale o connesso; e, ove occorra, del bando di concorso pubblicato in data 07/10/2010, nonché della relativa graduatoria di merito e del conseguente atto di nomina dei vincitori ove esistenti.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M D GMIL0 I 2 SC 0434907 in data 20 ottobre 2011, con cui il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:
La sig.ra OMISSIS partecipava al concorso per titoli ed esami, per l’ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, il cui bando era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^ serie speciale – n. 81 del 12 ottobre 2010.

Con provvedimento del 3 febbraio 2011 l’interessata veniva sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari e giudicata inidonea per “alterazione acquisita cronica estesa sulla cute (tatuaggio) regione gamba sinistra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione fisiognomica (art. 19 D.T. 5 dicembre 2005)”.

La ricorrente afferma di essersi sottoposta, nel gennaio 2011, ad un trattamento laser per la rimozione del tatuaggio.

Avverso il provvedimento di esclusione la OMISSIS ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (con atto sottoscritto il 30 maggio 2011 e spedito il 1 giugno 2011), deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione e travisamento del bando, lex specialis del concorso; violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, disparità di trattamento, sviamento e ingiustizia manifesta; violazione del principio del giusto procedimento.

La ricorrente evidenzia, in particolare, che l’art. 10, comma 5, del bando prevede che costituiscano motivo di inidoneità “le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”. Non sarebbe contemplato, secondo la ricorrente, il caso in cui il tatuaggio determini “un’alterazione fisiognomica”, che riguarderebbe, al più, un giudizio estetico, inammissibile per la procedura concorsuale prevista dal bando.

L’esclusione, pertanto, avrebbe dovuto essere motivata più adeguatamente, non limitandosi al semplice richiamo dell’art.19 della Direttiva tecnica della sanità militare, che non sarebbe sufficiente a motivare l’esclusione. Peraltro, siffatta norma si riferisce ad alterazioni congenite o acquisite della cute, non richiamando espressamente i tatuaggi. In merito, la ricorrente richiama giurisprudenza che, nella sostanza, ritiene che la mera presenza di un tatuaggio sia di per sé una circostanza neutra che acquista una sua specifica valenza quando questo, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere in capo all’Amministrazione di specificare, con un' adeguata motivazione le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento (Tar Lazio, Sez. I, 01/12/2009, n. 12178 e 09/03/2009, n. 2394, vengono inoltre citate Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/10/2005, n. 5746, Tar Lazio, Sez. I, 05/10/2009, n. 9731, 30/06/2009, n. 6334 e Tar Reggio Calabria, Sez. I, 19/05/2010, n. 510).

Inoltre, la circostanza che la ricorrente sia una donna e che il tatuaggio possa essere deturpante in quanto posizionato in una parte del corpo visibile indossando la divisa con gonna (come le sarebbe stato osservato verbalmente durante le visite), rappresenterebbe una violazione del principio costituzionale di uguaglianza e di quelli comunitari in materia di pari opportunità.

La ricorrente deduce, infine, la disparità di trattamento rispetto ai concorrenti già in servizio nell’Arma, per i quali risultava sufficiente l’assenza di infermità invalidanti in atto (a prescindere dalla presenza di tatuaggi), nonché manifesta ingiustizia derivante dalla circostanza che il tatuaggio non sarebbe un’alterazione permanente, in quanto rimovibile con trattamento laser cui si sarebbe sottoposta la ricorrente.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.

In particolare, il Ministero precisa che nella relazione tecnica redatta dall’ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri in data 8 agosto 2011, sono esposte le motivazioni per le quali la presenza dell’alterazione acquisita della cute, costituita dal tatuaggio, è motivo di inidoneità al servizio militare ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica emanata con decreto dirigenziale della Direzione generale della Sanità militare il 5 dicembre 2005.

La presenza del tatuaggio, afferma il Ministero, altera in maniera rilevante la fisiognomica del corpo della ricorrente e costituisce “uno strumento di identificazione del militare che, in quanto destinato a combattere la criminalità, sarebbe posto in maggiore pericolo nell’eventuale svolgimento della sua attività istituzionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 504 del 24 gennaio 2011)”.

Nel richiamare quanto stabilito dall’art. 10, comma 5, del bando di concorso, precisa, inoltre, che, nel caso di specie, il tatuaggio della ricorrente, di notevoli dimensioni (cm 11x10), posizionato sulla superficie laterale della gamba sinistra e, quindi, totalmente visibile con l’uniforme (gonna per il personale femminile), è incompatibile con il decoro dell’uniforme, oltre che non consono al prestigio dell’istituzione militare.

L’amministrazione sarebbe stata, dunque, vincolata all’applicazione delle norme concorsuali di cui al citato bando di concorso e della direttiva tecnica dal medesimo richiamata.

Quanto alla carenza di motivazione, viene precisato che l’accertamento in sede concorsuale di imperfezioni o infermità comporta la declaratoria di inidoneità senza bisogno di corredare il relativo provvedimento di esclusione di una particolare motivazione, oltre all’avvenuto riscontro della imperfezione o infermità.

Infine, sostiene il Ministero, appare irrilevante la circostanza che la ricorrente, successivamente alle prove concorsuali si sia sottoposta ad un trattamento laser per la rimozione del tatuaggio, in quanto i requisiti psico-fisici devono essere posseduti dai candidati al momento in cui vengono sottoposti a visita medica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6605).

Considerato:

Il ricorso è fondato.

In particolare, la controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda la legittimità dell’esclusione della ricorrente da un concorso per arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, in ragione della sua inidoneità fisica per la presenza di un tatuaggio. L’esclusione è stata disposta, in applicazione degli artt. 19 della Direttiva tecnica della sanità militare e dell’art. 10 del bando predetto, avendo l’amministrazione ritenuto il tatuaggio determinare una rilevante alterazione fisiognomica.

In merito, occorre osservare che la direttiva tecnica della Sanità militare 5.12.2005, prevede, quali cause di non idoneità, le imperfezioni/infermità dermatologiche consistenti in alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche. In tale quadro, la presenza del tatuaggio costituirebbe, secondo l’Amministrazione, motivo ostativo perché determina una alterazione che stride con l’immagine di sobrietà dell’istituzione.

Il Collegio non condivide tale posizione, in aderenza a quella giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamata dalla ricorrente, la quale sostiene che l’esclusione dalla procedura concorsuale deve indicare le ragioni del giudizio di rilevante alterazione fisiognomica.

In particolare, con riferimento al caso di specie, l’art. 10, comma 5, del bando stabilisce che la presenza di un tatuaggio costituisce motivo di inidoneità “quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”. Circostanze quest'ultime che non sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione, la quale nel proprio giudizio fa esplicito riferimento all'art. 19 della Direttiva tecnica della sanità militare che non richiama espressamente i tatuaggi.

In definitiva nel caso di specie, il Collegio ritiene che la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del ricorrente risultasse deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al candidato una personalità abnorme.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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E’ allarme inchiostro per tatuaggi, attenzione alle tonalità di giallo


Occhio ai tatuaggio, o meglio ai colori che utilizzate per tatuarvi il corpo. A lanciare l’allarme è l’Aduc che riprende l’ultimo rapporto settimanale sulla sicurezza dei prodotti non alimentari (c.d. RAPEX), in cui la Commissione europea ha segnalato ben 14 inchiostri di una casa produttrice americana (la INTENZE) commercializzati in Italia, contenenti una sostanza potenzialmente “cancerogena”, “mutogena”, “tossica” e “sensibilizzante”.

Gli inchiostri, corrispondenti ad altrettante variazioni di colore, si chiamano ‘Coral’, ‘Dragon Yellow’, ‘Egg Shell’ (altra variazione di giallo), ‘Lemon Yellow’, ‘Maroon’ (rosso scuro), ‘Maroon Honey’ (miele), ‘Mustard’, ‘Persian Red’, ‘Rubber Doll’ (arancio), ‘Salmon’, ‘Sangria’, ‘Sunburn’ e ‘Yellow Orchid’.

Da tale elenco – aggiunge l’Aduc – parrebbe di capire che la presenza della sostanza potenzialmente dannosa per la salute possa essere collegata ad un uso più o meno intenso del ‘giallo’ (e delle sue variazioni). Dal momento che il rischio è collegato alla permanenza di questa sostanza sulla pelle, per coloro che hanno già utilizzato il prodotto, l’Aduc consiglia rapida ‘cancellatura’ di quanto costosamente e pazientemente realizzato.
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Nel caso possa interessare a qualcuno che si sia trovato nelle stesse condizioni, questa e una ottima e bella sentenza.

1) - per il risarcimento del danno (corrispondente all’integrale ricostruzione del trattamento retributivo e previdenziale) derivante dalla tardiva immissione in servizio, in esecuzione del giudicato di annullamento dell’accertamento medico-legale di non idoneità e della conseguente esclusione del ricorrente dal “concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4901 volontari in ferma prefissata quadriennale (vfp4) nell’esercito, nella marina, compreso il corpo della capitaneria di porto e nell’aeronautica”;

2) - il ricorrente chiede il risarcimento del danno derivante dalla tardiva immissione in servizio in esecuzione del giudicato di annullamento dell’esclusione dal concorso di che trattasi per effetto dell’accertamento medico-legale di inidoneità, con conseguente integrale ricostruzione del trattamento retributivo e previdenziale.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

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28/09/2012 201201711 Sentenza 2


N. 01711/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2010, proposto da:
R. L., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mastro, Anna Valentina Patruno, con domicilio eletto presso Nicola Leone in Bari, via Melo,185;

contro
Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento
per il risarcimento del danno (corrispondente all’integrale ricostruzione del trattamento retributivo e previdenziale) derivante dalla tardiva immissione in servizio, in esecuzione del giudicato di annullamento dell’accertamento medico-legale di non idoneità e della conseguente esclusione del ricorrente dal “concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 4901 volontari in ferma prefissata quadriennale (vfp4) nell’esercito, nella marina, compreso il corpo della capitaneria di porto e nell’aeronautica”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Anna Valentina Patruno, anche su delega dell'avv. F. Mastro e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso in esame L. R. chiede il risarcimento del danno derivante dalla tardiva immissione in servizio in esecuzione del giudicato di annullamento dell’esclusione dal concorso di che trattasi per effetto dell’accertamento medico-legale di inidoneità, con conseguente integrale ricostruzione del trattamento retributivo e previdenziale.

Con sentenza di questo Tribunale n. 1324/2007, in accoglimento del ricorso R.G. 244/07, è stato annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami a 4901 posti di volontario in ferma quadriennale.

Il Ministero della Difesa, giusta decreto dirigenziale n.155 del 12/11/2007, in esecuzione della predetta sentenza ha ammesso il ricorrente alla ferma prefissata quadriennale dell’esercito italiano con decorrenza giuridica dal 15/12/06 ed economica dalla data di effettiva presentazione dell’interessato presso l’ente di assegnazione (80° RAV Roma), presentazione prevista per il giorno 3/1/2008 (nota 18/12/07).

Il ricorrente, che nel frattempo era risultato vincitore del concorso pubblico per l’ammissione al decimo corso biennale di 72 allievi marescialli della Marina Militare e Capitanerie di Porto e aveva assunto servizio presso la Scuola Sottoufficiali di Taranto, con racc. a.r. del 28/12/07 ha richiesto senza esito l’aggiornamento della propria posizione matricolare relativamente al periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica di VFP4 e quella di ammissione al corso Allievi Marescialli della Marina Militare, con ricostruzione di trattamento retributivo e previdenziale, proponendo quindi il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 31/5/2012 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di incompetenza del T.A.R. adito in favore del T.A.R. Lazio sede di Roma, sollevata dal Ministero della Difesa con nota difensiva depositata in data 28/7/2010.

Rileva innanzitutto il Collegio che l’eccezione di che trattasi è inammissibile prima che infondata. Ed invero condivide il Collegio l’orientamento interpretativo secondo cui la nuova normativa di cui all’art. 15 c.p.a. risulti applicabile solo ai processi instaurati in epoca successiva alla data di entrata in vigore del Codice (16/9/2010), dovendosi intendere instaurati i ricorsi per i quali sia intervenuta la prima notifica all’Amministrazione o ai controinteressati (editio actionis), con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame, instaurato in epoca antecedente.

Ciò premesso, esclusa per quanto sopra la rilevabilità d’ufficio, l’eccezione risulta inammissibile in quanto proposta in violazione dei termini e delle modalità di cui all’art. 31 L. 1034/71, disciplina previgente, applicabile alla fattispecie in esame.

L’eccezione è altresì infondata, atteso che ricorre la speciale competenza del T.A.R. adito, trattandosi di azione risarcitoria conseguente alle statuizioni portate dalla sentenza di annullamento n.1324/07, resa dal medesimo Tribunale.

Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che è fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dalla difesa del ricorrente con riferimento alla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione in data 4/5/2012, per violazione dei termini, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità della predetta memoria difensiva.

Quanto al merito il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell’Amministrazione secondo cui la retroattività degli effetti economici, indipendentemente dalla sinallagmaticità, possono essere riconosciuti solo per il caso di illegittima interruzione del rapporto di lavoro in atto e non già invece per il caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto.

Tale orientamento tuttavia non è condiviso dal Collegio.

Ed invero proprio l’inesistenza di un rapporto di pubblico impiego, conduce a ritenere applicabili alla fattispecie i parametri della responsabilità di natura extracontrattuale.

Sotto tale profilo risulta anzitutto provato il danno patrimoniale ingiustamente patito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima esclusione, successivamente annullata con sentenza passata in giudicato, atteso che il ricorrente non ha potuto rendere la prestazione lavorativa e percepire i relativi emolumenti economici, con i connessi contributi previdenziali proprio in conseguenza dell’illegittima esclusione, risultando altresì evidente la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento.

Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che l’accertata illegittimità dell’azione amministrativa, pur non integrando di per sé la prova della sussistenza dell’elemento psicologico della fattispecie risarcitoria (integrando solo accertamento dell’antigiuridicità della condotta), non può determinare effetti indiretti con riferimento all’onere probatorio, attraverso una presunzione di colpa che può essere rimossa solo se l’Amministrazione fornisca idonea prova in ordine ad esempio alla scusabilità dell’errore ovvero per sussistenza di elementi idonei ad escludere profili di negligenza o imperizia, dovendosi pertanto ritenere come logica conseguenza dell’accertata illegittimità del documento una presunzione di colpa, con conseguente onere probatorio a carico della Amministrazione (in tal senso T.A.R. Bari sez. II n. 479/2012; C.d.S. sez. VI n. 775/2009).

Deve peraltro evidenziarsi che tale orientamento interpretativo si pone in sintonia con l’art. 30 co. 2 C.P.A., che individua come presupposto della tutela la sola illegittimità dell’atto.

Con riferimento alla quantificazione del danno, rileva il Collegio che va riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire la retribuzione dal 15/12/2006 al 10/9/2007, comprensiva della sola voce della paga giornaliera, con esclusione di tutte le altre indennità accessorie, quali l’indennità di impiego operativo e l’ indennità mensile perequativa pari a € 103,29, che risultano comunque correlate al concreto espletamento di compiti di servizio e, quanto alla seconda, è destinata anche a compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

Va altresì riconosciuto il diritto alla monetizzazione del periodo di congedo ordinario non fruito ma sempre entro i limiti della retribuzione retribuita alla sola paga giornaliera.

Con riferimento alle voci di cui sopra, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2056 co. 1 e 2 e 1226 C.C., gli importi relativamente dovuti dovranno essere decurtati del 20%, secondo l’orientamento ormai consolidato e condiviso dal Collegio.

Va altresì riconosciuto il diritto di ottenere il trattamento retributivo, in termini differenziali, con decorrenza dall’11/9/2007, data di ammissione al corso Allievi Marescialli Marina Militare, all’11/9/2009, data di congedo dalla ferma biennale del corso Allievi Marescialli Marina Militare, ai sensi di quanto previsto dall’art.14 co. 10 del relativo bando di concorso.

Vanno infine riconosciuti al ricorrente il diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di cui sopra, nonché il diritto al versamento dei contributi previdenziali.

Va infine riconosciuto il diritto di ottenere gli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal dì di maturazione dei singoli ratei e fino all’effettivo soddisfo, escluso il cumulo automatico con la rivalutazione monetaria, che sarà invece dovuta solo per il caso in cui il tasso di svalutazione annua nel periodo di riferimento abbia per avventura superato il tasso degli interessi legali.

Il ricorso va dunque accolto solo in parte e nei termini sopra indicati sia con riferimento all’azione di accertamento del diritto, sia con riferimento all’azione di condanna.

Le spese di giudizio, liquidate in € 3000,00 vengono compensate per un terzo (€ 3000,00 – 1/3 = € 2000,00) in ragione della parziale soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari - Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente di conseguire il risarcimento del danno subito nei termini e nei limiti sopraindicati; condanna il Ministero della Difesa al pagamento di quanto dovuto.

Condanna il Ministero della Difesa al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che – previa compensazione per 1/3 – si liquidano in € 2000,00 per spese diritti ed onorari, oltre I.V.A e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Non Idoneo in ragione della «presenza di tatuaggi multipli e diffusi, con in trattamento quello a sede sottoascellare DX.

Ricorso Accolto.

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N. 08608/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
- del provvedimento notificato in data 7 novembre 2011, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza in quanto in sede di visita di revisione è stato ritenuto non idoneo in ragione della «presenza di tatuaggi multipli e diffusi, con in trattamento quello a sede sottoascellare DX»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che la parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe indicato lamentando la violazione del punto XIX dell’allegato 1 al D.M. n. 155 del 17 maggio 2000 (Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza), secondo il quale “sono causa di esclusione i tatuaggi, quando per la loro sede o natura siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme”, e la genericità della motivazione addotta dall’Amministrazione, ed evidenziando, in particolare, che i tatuaggi di cui trattasi, «per la loro collocazione sono assolutamente invisibili allorché è indossata l’uniforme militare, sia invernale che estiva», e che «il trattamento dermatologico richiamato nel provvedimento impugnato non è affatto “in atto”, ma si è da tempo concluso con la rimozione del tatuaggio (che raffigurava comunque una stella e, pertanto non era indice di una personalità abnorme»;

CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4509), ai fini dell'esclusione dall'arruolamento nella qualità di allievo della Guardia di finanza la mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica ed autonoma valenza quando le dimensioni, o i contenuti dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questi siano oggettivamente deturpanti avuto riguardo alla relativa visibilità, indossata qualunque delle divise in uso al Corpo;

CONSIDERATO che, sulla scorta di tale giurisprudenza, questa Sezione con l’ordinanza n. 690/2012 ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ponendo in rilievo la «pluralità di tatuaggi in varie zone del corpo» e ritenendo che «il fatto stesso che al momento dell’esecuzione della visita il tatuaggio realizzato nella zona sottoascellare fosse in fase di rimozione denota come lo stesso ricorrente fosse consapevole della incompatibilità dello stesso con l’uso dell’uniforme»;

CONSIDERATO che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2161/2012 ha accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente, evidenziando in motivazione che «nel caso di specie, per quanto si evince degli esiti delle visite mediche, emerge un tatuaggio (in via di rimozione) in zona sub ascellare, rappresentante una “stella”, ed altri piccoli tatuaggi (della cui esatta localizzazione non v’è documentazione)» e che «l’argomento valorizzato dal primo giudice in ordine alla consapevolezza, da parte dell’aspirante allievo, dell’ostatività del tatuaggio sub ascellare non è conducente, essendo l’oggettiva alterazione fisiognomica a rilevare - nei termini sopra evidenziati - e non le valutazioni soggettive dell’esaminando», con conseguente ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale e ferme restando «le valutazioni di merito in ordine a) alle indicazioni ritraibili dal tatuaggio in relazione alla personalità dell’allievo; b) alla visibilità del tatuaggio qualunque sia la divisa indossata»;

CONSIDERATO che - nonostante il tenore della predetta ordinanza del Giudice d’appello - l’Amministrazione resistente non ha fornito notizie circa l’esito delle ulteriori fasi concorsuali, né ulteriori elementi di valutazione in ordine: a) alle indicazioni ritraibili dal tatuaggio in relazione alla personalità dell’allievo; b) alla visibilità del tatuaggio qualunque sia la divisa indossata;

CONSIDERATO che, stante quanto precede e tenuto conto dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., secondo il quale il giudice “può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”, questo Tribunale ritiene che, allo stato, non vi siano ragioni per discostarsi dalla valutazione compiuta dal Giudice d’appello e che, per l’effetto, il presente ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle diverse valutazioni sulla rilevanza dei tatuaggi di cui trattasi, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 527/2012 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Importante sentenza del TAR Lazio sui tatuaggi per il concorso di reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di finanza e,
per l'esecuzione
della sentenza resa dal TAR del Lazio n. 489 del 2012, non appellata e passata in giudicato,

Per gli interessati vi consiglio di leggerla tutta.

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07/11/2012 201209137 Sentenza Breve 2


N. 09137/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04812/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 74 e 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2012, proposto da:
S. R., rappresentata e difesa dall’avv. Aristide De Vivo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 4, presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'esecuzione
della sentenza resa dal TAR del Lazio n. 489 del 2012, non appellata e passata in giudicato

e per la declaratoria
di nullità del verbale delle operazioni compiute il 17 aprile 2012 e del presupposto ordine con cui la Guardia di finanza, Sottocommissione per la visita medica di revisione dichiara di reiterare il provvedimento di inidoneità in danno della aspirante allieva finanziere Roberta Santaniello, in pretesa ottemperanza alla sentenza n. 489 del 2012 del TAR del Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – La Signora R. S. ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri della Guardia di finanza per l’anno 2011 ed è stata esclusa perché, in occasione della sottoposizione alla visita per l’idoneità fisica, è stata riscontrata la presenza di un tatuaggio su una gamba che all’esito della visita preliminare è stato giudicato “deturpante per sede” ed all’esito di quella di revisione “visibile per sede”.

Il provvedimento di esclusione è stato gravato dinanzi a questa Sezione che ha accolto il ricorso, con sentenza n. 489 del 2012, sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali espressi dalla Sezione stessa e delle più recenti e concordanti coordinate interpretative sviluppate anche dal Consiglio di Stato in ordine ai presupposti per considerare legittima la esclusione di un candidato che partecipa alla selezione per l’arruolamento nella Guardia di finanza per la riscontrata presenza di un tatuaggio: nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di esclusione della candidata non fosse adeguatamente motivato, di talché l’atto di espulsione concorsuale è stato annullato.

Riferisce la odierna ricorrente di aver notificato la suddetta decisione giudiziale di segno favorevole all’Amministrazione e che l’Avvocatura erariale non ha proposto appello avverso di essa, di talché è divenuta cosa giudicata.

Lamenta però la ricorrente che la stessa Amministrazione, in asserita esecuzione della sentenza n. 489 del 2012, dopo aver provveduto a riunire la sottocommissione medico legale per la visita di revisione, ha adottato un nuovo atto di esclusione spiegando le ragioni che inducevano a confermare la già disposta esclusione reiterando le patologiche asserzioni già rilevate dal Tribunale.

2. – La Signora S…… taccia di nullità il nuovo provvedimento adottato e chiede, nella sede di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza del TAR con le conseguenze favorevoli da essa discendenti.
In particolare, nel sostenere la nullità del nuovo atto di esclusione, la odierna ricorrente coglie nei seguenti elementi l’insanabile comportamento patologico posto in essere dall’Amministrazione:
1) anzitutto la sottocommissione per la visita medica di revisione, che ha reso il nuovo atto di esclusione, avrebbe dichiaratamente agito, dando luogo all’esito nuovamente sfavorevole per la candidata, su espresso ordine del Comando generale della Guardia di finanza, I reparto, Ufficio reclutamento e addestramento, con il quale si disponeva di confermare l’inidoneità della candidata;

2) in secondo luogo la predetta sottocommissione ha reso il suo giudizio sfavorevole senza sottoporre a nuovo esame la candidata;

3) con riferimento, poi, al nuovo complesso motivazionale impresso al verbale con il quale è stato reiterato il giudizio di idoneità esso va giudicato quale espressione “tardiva e, in ogni caso, difforme dalle direttive tecniche del Corpo (D.M. 15.12.2003) richiamate nel bando di concorso, lex specialis della procedura, vincolante anche per l’Amministrazione” (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso introduttivo del presente giudizio).

In ragione di quanto sopra il verbale delle operazioni compiute in data 17 aprile 2012 dalla sottocommissione va considerato nullo e quindi va imposta l’esecuzione della sentenza n. 489 del 2012 all’Amministrazione intimata.

3. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione contestando analiticamente le avverse affermazioni e precisando come la sottocommissione abbia fatto applicazione, nell’eseguire la sentenza, dei criteri imposti dalla lex specialis del bando di gara nell’attività di valutazione psico-fisica dei candidati.

La sottocommissione, infatti, dopo aver riprodotto taluni precedenti giurisprudenziali in merito alla incompatibilità dell’arruolamento nelle Forze di polizia a causa della presenza di uno o più tatuaggi sul corpo del candidato, ha concluso affermando che nel caso di specie, posto che il tatuaggio in questione si presenta come un disegno c.d. tribale posizionato sulla caviglia destra della candidata e che nelle Forze armate ed in quelle di Polizia per il personale femminile è previsto nella uniforme d’ordine l’uso dei collant con gonna d’estate e d’inverno, il tatuaggio impresso sulla caviglia appare visibile e quindi in contrasto con le regole interne che “vieta(no) l’esibizione, vestendo l’uniforme, di tatuaggi di alcun tipo” (così, testualmente, nella motivazione del verbale del 17 aprile 2012 qui tacciato di nullità).

In ragione di quanto sopra, ad avviso della difesa erariale, il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 489 del 2012 va respinto perché la predetta decisione è stata eseguita.

4. – Il Collegio intende preliminarmente precisare che la sentenza n. 489 del 17 gennaio 2012 ha ritenuto illegittima l’esclusione della candidata S…… dalla selezione per l’arruolamento nella Guardia di finanza perché l’atto di espulsione concorsuale mostrava evidenti carenze nella parte motiva. Conseguentemente l’esecuzione della sentenza si racchiude nello svolgere una ulteriore valutazione da parte dell’organo collegiale medico legale cui compete la verifica psico-fisica dei candidati che hanno presentato domanda per il concorso de quo circa l’idoneità o meno della ricorrente, sotto il profilo psico-fisico, a causa della presenza di un tatuaggio sulla caviglia della stessa. Avendo, dunque, la predetta commissione a disposizione gli elementi acquisiti in sede di visita di revisione, nonché di prima visita, il giudizio ben poteva (come è avvenuto nella riunione del 17 aprile 2012) essere espresso senza il diretto e fisico coinvolgimento della candidata.

Del pari il Collegio osserva come indubbiamente appaia singolare che la sottocommissione per la visita di revisione apertamente chiarisca che il suo giudizio viene espresso su ordine del Comando generale (esattamente con foglio n……./12 del 6 aprile 2012 del Comando generale, I reparto, Ufficio reclutamento e addestramento, allegato al verbale del 17 aprile 2012) non avendo quest’ultimo organo competenza alcuna nel settore medico legale e non potendo quindi condizionare in alcun modo il giudizio della sottocommissione, pur tenendo conto della particolare ed accentuata relazione gerarchica che intercorre tra organi dell’articolata organizzazione di una forza militare.

Giova chiarire, infatti, che il già citato D.M. 17 maggio 2000 n. 155 è il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L. 20 ottobre 1999, n. 380.". Il predetto decreto ministeriale, all'art. 2, comma 3, stabilisce che: "(n)on sono comunque idonei al servizio nella Guardia di finanza i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento." (anche se l'allegato fu inserito successivamente con D.M. 15 dicembre 2003 n. 12751, pubblicato sulla G.U. del giorno 27 dicembre 2003); nell'art. 3, comma 4, il regolamento prevede inoltre che: "(c)on decreto dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di finanza sono adottate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario."

Dal tenore testuale delle due disposizioni appena riferite, in piena coerenza con il principio di legalità - declinato, nella fattispecie, nei termini della sottordinazione dei provvedimenti amministrativi, sia pure a contenuto generale, ai rispettivi atti normativi che li contemplano - discende che il catalogo delle patologie comportanti la non idoneità al servizio è unicamente quello stabilito dal citato decreto ministeriale (cioè quelle indicate nell’Allegato di cui al D.M. 15 dicembre 2003 n. 12751) e che, pertanto, al Comando generale della Guardia di finanza, tramite gli uffici competenti, spetta soltanto il compito di dare attuazione alle indicazioni regolamentari, ivi incluse quelle contenute nell'allegato al regolamento, attraverso la precisazione dei relativi criteri diagnostici.

In altri termini, gli organi (rectius, gli uffici) del Comando generale della Guardia di finanza non hanno competenze in merito alle valutazioni medico legali che, correttamente, sono attribuite dal regolamento a specifici collegi medico legali che soli, dunque, hanno il compito di eseguire le prescritte valutazioni tecniche nei confronti dei candidati, rispetto alle quali gli organi del Comando non possono che eseguire una mera registrazione dell’esito al fine di comunicarlo ai candidati e di assumere le decisioni consequenziali.

Precisato doverosamente quanto sopra, la circostanza che, nel caso di specie, la sottocommissione per la visita di revisione abbia espressamente affermato che il Comando generale ha dato ordine di confermare l’inidoneità della candidata, in assenza di ulteriori elementi di valutazione messi a disposizione di questo Tribunale e tenuto conto del tenore della motivazione apposta al verbale del 17 aprile 2012, non costituisce elemento inidoneo, per sè solo, a provocare la illegittimità delle operazioni di rivalutazione svolte dalla sottocommissione alla quale unicamente, nonché a ciascuno dei suoi componenti, restano direttamente imputabili le considerazioni medico legali, assumendosene quindi la piena responsabilità, che l’hanno indotta a ritenere la candidata S……. inidonea, confermando la precedente decisione, a causa del tatuaggio collocato sulla caviglia della stessa.

5. – Passando all’esame del merito della domanda proposta dalla ricorrente, appare utile verificare la portata preliminare di due elementi di valutazione che, nel caso di specie, governano l’esame della posizione della candidata rispetto alla partecipazione alla selezione per l’arruolamento nella Guardia di finanza:

A) sotto un primo profilo deve rammentarsi come, con riguardo alla presenza di tatuaggi sul corpo del candidato, il D.M. 15 dicembre 2003 n. 12751, al paragrafo XIX – DERMATOLOGIA (Punto 19 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2000), nell’affrontare il tema delle “alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche”, specifica che “sono causa di esclusione i tatuaggi, quando per la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme”;

B) sotto un secondo profilo, come ha chiarito nel verbale qui tacciato di nullità la sottocommissione per la visita di revisione, la circolare del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza n. 368911 del 4 novembre 2009 per l’uniforme da indossare a cura del personale femminile:
- prevede l’uso a) dei collant con la gonna, d’estate e d’inverno, salvo le specifiche e temporanee autorizzazioni sanitarie; b) della gonna, quale indumento tipico del vestiario femminile;

- vieta l’esibizione, vestendo l’uniforme, di tatuaggi di alcun tipo.
Appare dunque evidente che la circolare del 2009 non riproduce pianamente l’indicazione del regolamento secondo il quale i tatuaggi, per essere causa di esclusione dalle selezioni per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza non debbono essere solo visibili, ma debbono manifestarsi “per la loro sede o natura (…) deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme”. Sicché stante il chiaro disposto della fonte normativa regolamentare, non potendosi attribuire rilievo alle non collimanti espressioni recate dalla circolare del Comando generale nei punti in cui appare collidere con la disposizione regolamentare sovraordinata, una volta riscontrata la presenza di un tatuaggio impresso sul corpo del candidato, si impone comunque di approfondire l’indagine fino a cogliere l’effetto deturpante del tatuaggio stesso ovvero della sua idoneità a rappresentare una personalità abnorme in colui che lo espone, non apparendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dal concorso, la mera idoneità del tatuaggio stesso ad essere visibile.

6. - Fermo quanto sopra, sotto il profilo della ricognizione delle norme di settore applicabili alla controversia in esame, il Collegio (come pure il Corpo della Guardia di finanza) non può non tener conto del recentissimo dibattito giurisprudenziale che si è acceso attorno alla legittimità della esclusione dai concorsi nelle Forze armate di candidati che mostravano la presenza di tatuaggi sul loro corpo.

Si è affermato infatti, in epoca successiva al 17 gennaio 2012, data di pubblicazione della sentenza n. 489 del 2012 resa da questa Sezione ed alla quale l’Amministrazione ha inteso dare ottemperanza con il verbale del 17 aprile 2012, che ai fini dell'esclusione dall'arruolamento nella qualità di allievo della Guardia di finanza la mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica ed autonoma valenza quando le dimensioni, o i contenuti, dell'incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando queste siano oggettivamente deturpanti della figura ovvero comunque appaiono oggettivamente incompatibili con il possesso della divisa (Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012 n. 3917, che peraltro riproduce letteralmente l’impianto motivazionale della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2007 n. 1457). Detta giurisprudenza ha poi sottolineato come debba valorizzarsi “la sussistenza di una disciplina costituzionale che tutela l’aspirazione al lavoro come espressione della personalità, principio che può essere derogato solo in sicura presenza di elementi preclusivi come quelli sin qui indicati”.

Ad ulteriore chiarimento dei profili di indagine che sottostanno allo scrutinio della domanda giudiziale posta in sede di ottemperanza dalla ricorrente non è affatto superfluo rilevare come la questione della presenza dei tatuaggi sul corpo di candidati all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza sia condizionata dalla presenza di una disciplina regolamentare – che, come si è già detto, non può essere superata da una semplice circolare ma, semmai, merita di essere modificata con un atto normativo di pari livello – che impone una verifica dell’impatto del tatuaggio o dei tatuaggi sulla capacità di rendersi visibili allo sguardo di terzi non limitata alla loro mera presenza, ma alla circostanza che essi “per la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme” (così il testo del già riprodotto punto 19 dell'elenco allegato al D.M. 17 maggio 2003).

Diversamente altri testi regolanti l’accesso a Corpi militari recano previsioni più stringenti sul tema del rinvenimento di tatuaggi sul corpo di candidati alle relative selezioni.

Ad esempio l'attuale regolamentazione sulle cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della P.S (D.M. n. 198 del 2003) - superando la pregressa e più tollerante disciplina data, in materia, dall'art. 2 del d.P.R. n. 904 del 1983 (che assegnava specifica valenza al tatuaggio solo se, per sede o natura, fosse deturpante ovvero indice, per il suo contenuto, di una personalità abnorme) - ha introdotto un'ulteriore previsione ostativa all'idoneità data dalla presenza del tatuaggio "in parti del corpo non coperte dall'uniforme" dando rilievo, ai fini dell’esclusione dalla selezione, alla mera circostanza che il tatuaggio sia visibile indossando una delle uniformi estive o invernali (cfr. sul punto anche, di recente, T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 agosto 2012 n. 7244).

Orbene, in disparte la logicità e razionalità di una simile disposizione, rispetto alla suesposte considerazioni sulla compatibilità di tali previsioni con i principi costituzionali volti a tutelare il diritto al lavoro, ciò che conta, ai fini della valutazione in ordine alla fondatezza della domanda qui posta dalla Signora S…….., è l’assenza nella lex specialis di selezione di una previsione che produca l’immediata esclusione dalle prove del candidato che rechi un tatuaggio visibile, se non accompagnata dalla specifica valutazione in ordine al carattere deturpante dello stesso ovvero alla sua idoneità a far trapelare una personalità abnorme in capo al concorrente.

7. – Se è vero che la sottocommissione per la visita medica di revisione, nel verbale del 17 aprile 2012, nulla ha riferito in ordine al collegamento tra il tatuaggio, il disegno con esso impresso nella parte del corpo della candidata (la caviglia destra) e la personalità della stessa, quell’organo neppure ha chiarito in alcun modo se il medesimo disegno tatuato fosse deturpante, limitandosi a registrare che si trattava di “un tatuaggio c.d. tribale” (così nella parte motiva del verbale del 17 aprile 2012).

Come è noto, all’espressione italiana “deturpante” viene attribuito ordinariamente il significato di “idoneo ad imbruttire, devastare, sfigurare tanto da rendere brutto”.

In ragione di quanto sopra la sottocommissione avrebbe dovuto verificare se, al tatuaggio c.d. tribale che si presenta sulla caviglia destra della candidata, in disparte dalla mera sua capacità ad essere visto indossando la divisa d’ordine (nella specie la gonna), potesse essere attribuita una qualifica in termini di imbruttimento obiettivo dei lineamenti di quella parte del corpo visibile della aspirante finanziere ovvero, guardandolo, potesse nel disegno riscontrarsi un significato dei segni che lo compongono idoneo a ritenere abnorme la personalità della candidata stessa.

Pare evidente che, in ragione della previsione regolamentare più volte sopra rappresentata, la "deturpazione" è considerata sì rilevante ai fini della non idoneità al servizio ma nei limiti di quanto possa ridondare a disdoro dell'Istituzione e della sua immagine, non apparendo incoerente l'apprezzamento della persona del candidato nella sua interezza (e dunque oltre la mera idoneità fisica e psichica), comprensiva anche del suo aspetto esteriore, destinato comunque a rappresentare l'Istituzione nel suo complesso in quanto ne indosserà l'uniforme.

Tale complessa e necessaria valutazione non è stata affatto effettuata dalla sottocommissione in sede di nuova verifica della posizione della candidata rispetto al concorso, finendo in questo modo per eludere il contenuto della sentenza n. 489 del 2012 - che aveva già decretato la carenza motivazionale delle prime due verifiche medico legali svolte sulla concorrente – e che pure espressamente l’Amministrazione con il verbale del 17 aprile 2012 aveva dato ad intendere di voler eseguire, peraltro tenendo (altrettanto) espressamente conto dell’art. 3, comma 4, del D.M. 17 maggio 2000 n. 155 il cui testo (con riguardo alla specifica disposizione contenuta nell’allegato di cui al D.M. n. 12751 del 2003) è stato pianamente riprodotto nello spazio recante le “Considerazioni” della sottocommissione, alla pagina 1 del ridetto verbale.

8. – In ragione di tutto quanto si è sopra osservato, ritenuta la nullità del verbale del 17 aprile 2012, si ordina al Comando generale della Guardia di finanza di eseguire la sentenza del TAR Lazio, Sezione seconda, 17 gennaio 2012 n. 489, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nulla disponendo, per il momento, in merito alla nomina di un commissario ad acta.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e si liquidano come in dispositivo nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato se versato.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comando generale della Guardia di finanza di eseguire la sentenza del TAR Lazio, Sezione seconda, 17 gennaio 2012 n. 489, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Signora R. S. che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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Donna.

Mancata ammissione al concorso per il reclutamento nel corpo dei Carabinieri in quanto giudicata di statura inferiore al minimo richiesto dal bando (cm 160 anziché cm 161).

Il Ministero della Difesa perde l'Appello.

I motivi potete leggerli qui sotto in sentenza.

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21/11/2012 201205892 Sentenza Breve 4


N. 05892/2012REG.PROV.COLL.
N. 06822/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6822 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
M. M., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro M. Lerro, Giulia Ceratti, con domicilio eletto presso Alessandro Maria Lerro in Roma, via G. Severano, 5;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – Roma - Sezione I Bis n. 01549/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al concorso per il reclutamento nel corpo dei Carabinieri

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Lerro e Giulia Ceratti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La sig.ra M. M. ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti e la sua conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1548 allievi Carabinieri effettivi, giudizio determinato dall’essere stato ella giudicata di statura inferiore al minimo richiesto dal bando (cm 160 anziché cm 161).

Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso, dopo aver disposto una verificazione svoltasi presso la commissione medica specialistica della Guardia di Finanza, all’esito della quale la ricorrente è stata riscontrata in possesso di una statura pari a cm 161.

Detta sentenza è oggi appellata dal Ministero della Difesa, il quale deduce l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, in quanto:

a) la verificazione disposta in corso di causa si è svolta circa quattro mesi dopo le misurazioni eseguite nel corso della prova concorsuale di che trattasi, periodo durante il quale la ricorrente ben potrebbe aver praticato esercizi ginnici e manipolazioni idonei a farle raggiungere la statura della quale non era precedentemente in possesso;

b) per converso, durante il concorso ella è stata sottoposta a ben due misurazioni, entrambe con esito negativo, né risultano comprovati difetti o malfunzionamenti dello statimetro usato nella circostanza.
Alla camera di consiglio del 13 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Ed invero, dal tenore complessivo della sentenza impugnata risulta con evidenza che l’accoglimento della domanda attorea è stato determinato non già da una sorta di “rinnovazione” in sede giudiziale dell’accertamento tecnico (misurazione della statura) circa la sussistenza del requisito richiesto dal bando concorsuale, bensì dall’apprezzamento di plurimi elementi indiziari ritenuti idonei a disvelare l’inattendibilità dell’accertamento su cui si fondava il censurato giudizio di inidoneità.

Infatti, il primo giudice non ha mancato di evidenziare il fatto – non specificamente contestato ex adverso – che alla ricorrente risultava attribuita una statura di cm 161 in occasione delle “precedenti misurazioni della statura, in sede di reclutamento come VFP1 e VFP4”, eseguite dalla stessa Amministrazione odierna appellante .

Tale contraddittorietà degli esiti di plurime misurazioni eseguite dalla stessa Amministrazione, operando sinergicamente con gli esiti della verificazione giudiziale, e tenuto conto della fisiologica sussistenza di un margine di variabilità della statura in relazione ai diversi orari della giornata e delle diverse attività in cui un soggetto può essere stato impegnato, ha indotto il giudice di prime cure a ritenere inficiata nella sua affidabilità la misurazione che ha portatati all’inidoneità per cui è causa.

A fronte di tali conclusioni, poco pregio hanno gli opposti argomenti portati dall’Amministrazione, che sono sostanzialmente riassumibili:

- nell’affermazione che verosimilmente il diverso esito della misurazione eseguita in sede di verificazione dipende dall’essersi l’istante sottoposta, medio tempore, a esercizi fisici e/o trattamenti fisioterapici idonei a consentirgli di incrementare la propria statura di quel margine sufficiente a raggiungere la soglia richiesta;

- nel rilievo dell’assenza di difetti o malfunzionamenti nell’apparecchiatura impiegata per la misurazione in sede concorsuale.

Ed invero, quanto al primo profilo, è evidente che l’argomentazione della parte appellante si fonda su elementi del tutto congetturali o presuntivi, a fronte dei quali è agevole rilevare che eguale dignità potrebbero avere gli argomenti specularmente opposti svolti dalla ricorrente in primo grado (secondo cui, invece, sarebbe stata la misurazione censurata ad essere influenzata dagli sforzi fisici cui egli si era sottoposto prima della verifica della statura), e che in quanto tali non possono trovare spazio nella presente sede giudiziale.

Con riguardo al secondo rilievo, può osservarsi che il buon funzionamento dello statimetro impiegato dall’Amministrazione non esclude affatto, in ipotesi, che l’inattendibilità della misurazione della statura illo tempore compiuta possa discendere da altri e diversi fattori, involgenti le circostanze di tempo e di luogo in cui l’esame avvenne (e che non è necessario indagare nella presente sede, rilevando unicamente l’evidenziato dato sostanziale della scarsa affidabilità del risultato).

Ne discende che nella specie, senza necessità di porre in discussione il noto indirizzo della Sezione circa l’impossibilità di replicare in sede giurisdizionale gli accertamenti tecnici e le valutazioni riservate all’Amministrazione in sede concorsuale, la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata si impongono per le assorbenti ragioni che si sono esposte.

Consegue, come pure rilevato dal primo giudice, che l’Amministrazione appellante risulta vincolata a ritenere la sussistenza del requisito richiesto in capo all’interessata, trattandosi di mero accertamento tecnico in relazione al quale non residua alcun margine di discrezionalità all’esito del giudizio.

In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/11/2012
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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concorso per l’arruolamento quale allievo carabiniere.

1) - escluso perché la commissione per gli accertamenti psicofisici ha rilevato la presenza sulla gamba sinistra un tatuaggio, delle dimensioni di cm. 6,5 x 7 raffigurante un “drago”, ritenuto ascrivibile all’art. 19 dell’elenco delle imperfezioni e infermità di cui alla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005.

2) - L’interessato ha impugnato il giudizio d’inidoneità e la conseguente esclusione, in cui si evidenzia che il tatuaggio determinerebbe alterazione estesa, visibile sia con l’uniforme ginnica che in costume da bagno (nel caso di servizi di pedinamento in lidi marini). (Personalmente MI VIEN DA RIDERE sul fatto dei Lidi marini)

Il Consiglio di Stato precisa:

3) - Il Collegio ritiene fondato l’appello, in relazione alle dimensioni non estese (cm. 6,5 x 7), delle caratteristiche (raffigurazione di un “drago”, e quindi di animale mitologico privo di particolari connotazioni negative), della sede (sul polpaccio o muscolo gastrocnemio della gamba sinistra), che resta coperto, e non visibile, con le uniformi invernale ed estiva, non potendo, in relazione alle rilevate caratteristiche, assumere rilievo l’eventualità del tutto remota di servizi peculiari per i quali siano utilizzate “tenute” diverse dalla divisa in senso proprio.

Appello del ricorrente Accolto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16/01/2013 201300255 Sentenza Breve 4


N. 00255/2013REG.PROV.COLL.
N. 08842/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8842 del 2012, proposto da:
A. S., rappresentato e difeso dall’avv. Italo Spagnuolo Vigorita ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avv. Gabriele Ferabecoli, per mandato a margine dell’appello;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del Comandante generale pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 4197 del 9 maggio 2012, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado n. 10348/2011, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti psicofisici in data 25 luglio 2011 e della conseguente esclusione dal concorso per l’arruolamento di n. 1548 allievi carabinieri, indetto con bando del 25 marzo 2011, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Italo Spagnuolo Vigorita per l’appellante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A. S., già volontario in ferma prefissata annuale in congedo, ha partecipato al concorso per l’arruolamento di n. 1548 allievi carabinieri, indetto con bando del 25 marzo 2011, e ne è stato escluso perché la commissione per gli accertamenti psicofisici ha rilevato la presenza sulla gamba sinistra un tatuaggio, delle dimensioni di cm. 6,5 x 7 raffigurante un “drago”, ritenuto ascrivibile all’art. 19 dell’elenco delle imperfezioni e infermità di cui alla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005.

L’interessato ha impugnato il giudizio d’inidoneità e la conseguente esclusione, con ricorso successivamente integrato da motivi aggiunti, a seguito di deposito da parte dell’Avvocatura dello Stato di relazione tecnica dell’ufficio sanitario del centro di reclutamento del Comando generale dell’Arma, in cui si evidenzia che il tatuaggio determinerebbe alterazione estesa, visibile sia con l’uniforme ginnica che in costume da bagno (nel caso di servizi di pedinamento in lidi marini).

Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice amministrativo capitolino ha rigettato il ricorso, ritenendo che il giudizio di inidoneità sia aderente alla direttiva tecnica relativa alle patologie e imperfezioni e non presenti profili d’illogicità manifesta, non essendo sindacabile nel merito siccome espressione di discrezionalità tecnica.

L’appello, senza rubricazione specifica di motivi, contesta la motivazione della sentenza e il giudizio di non idoneità, rilevando che il tatuaggio, per le sue dimensioni, caratteristiche, sede, e perché non visibile né con la divisa estiva né con quella invernale, non potrebbe considerarsi né deturpante né lesivo del decoro della divisa, richiamando alcune pronunce della Sezione relative a casi analoghi; si ribadisce, peraltro l’intima illogicità del giudizio di non idoneità che non ha dato rilievo ad altro tatuaggio sulla spalla, nonché la contraddittorietà rispetto al giudizio favorevole relativo al altro precedente concorso di arruolamento, cui l’interessato ha partecipato senza collocarsi in posizione utile di graduatoria, laddove al contrario nella procedura da cui è stato escluso ha riportato punti 95/100 per la prova culturale e logico-deduttiva e punti 2/2 per l’efficienza fisica.

Il Collegio ritiene fondato l’appello, in relazione alle dimensioni non estese (cm. 6,5 x 7), delle caratteristiche (raffigurazione di un “drago”, e quindi di animale mitologico privo di particolari connotazioni negative), della sede (sul polpaccio o muscolo gastrocnemio della gamba sinistra), che resta coperto, e non visibile, con le uniformi invernale ed estiva, non potendo, in relazione alle rilevate caratteristiche, assumere rilievo l’eventualità del tutto remota di servizi peculiari per i quali siano utilizzate “tenute” diverse dalla divisa in senso proprio.

L’appello deve essere quindi accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere annullato il giudizio di non idoneità e la conseguente esclusione dal concorso per arruolamento.

Sussistono, comunque, giuste ragioni per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n. 8842/2012:

1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 4197 del 9 maggio 2012, annulla gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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1) - esclusione dal concorso per primo maresciallo motivato sulla violazione dell’art. 1, comma 3 del bando, secondo cui “ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. la partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte”.

Il C.d.S. ha precisato che:

2) - Per “partecipazione” non può che intendersi la presentazione del candidato a sostenere le prove , con risultato negativo.

Il resto leggetelo qui sotto.

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21/01/2013 201202933 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/10/2012


Numero 00184/2013 e data 21/01/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012


NUMERO AFFARE 02933/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da A. P., avverso esclusione dal concorso per primo maresciallo;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 340453 in data 5/9/2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso e considerato:
Il ricorrente, maresciallo capo dell’Esercito, ha proposto ricorso , con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, per l’annullamento del provvedimento di esclusione – mediante restituzione della domanda di partecipazione - dal concorso per primo maresciallo, bandito con decreto dirigenziale 31.1.2011, n. 226, motivato sulla violazione dell’art. 1, comma 3 del bando, secondo cui “ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. la partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte”.

Con il ricorso, l’interessato lamenta la violazione della disposizione del bando, per avere egli esclusivamente presentato per due volte la domanda in occasione di precedenti procedure concorsuali, senza partecipare alle relative prove.

Con parere n. 2933/2012 reso nell’Adunanza del 23 maggio 2012, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione, mediante ammissione al concorso con riserva, ed ha richiesto all’amministrazione la trasmissione della propria relazione informativa, unitamente agli atti del procedimento.

L’amministrazione ha inviato la propria relazione, comunicando che, successivamente ad una prima partecipazione del ricorrente al concorso per primo maresciallo in cui era risultato non idoneo, lo stesso aveva presentato domanda di partecipazione sia al 12° che al 13° concorso interno, senza mai partecipare alle prove. La presentazione della domanda, non seguita da una formale revoca , aveva determinato l’impugnata esclusione.

Il ricorso è fondato.

Invero, l’art. 1, comma 3 del bando, riproduttivo della disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 20 D.Lgs. n. 12.5.1995, n. 196 dispone che “La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte”.

Per “partecipazione” non può che intendersi la presentazione del candidato a sostenere le prove , con risultato negativo. La ratio della disposizione è, infatti, da rinvenirsi nella non ammissibilità al concorso di candidati che siano già stati per due volte valutati negativamente nella prova concorsuale.

Ove la valutazione non sia intervenuta, per non essersi il candidato presentato alle prove, non ricorre, pertanto, il motivo per il quale la disposizione prevede l’esclusione.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno




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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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1) - inidoneo all’esito degli accertamenti sanitari, poiché affetto da “alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) gamba e piede sinistro, regione trapezoidale destra che per sede e dimensione determinano rilevante alterazione dell'apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19-D.T. 05/12/2005)".

2) - Il Collegio ritiene che, sul caso in esame, possa essere confermato l'orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 03917 del 4 luglio 2012), in merito al concetto di rilevanza di alterazione fisiognomica sia sotto l’aspetto del suo apparire all’esterno, nonché anche considerando la necessità di valutare se esso possa essere indizio rivelatore di una personalità abnorme.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

Ricorso straordinario al P.D.R. Accolto.

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05/03/2013 201102226 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 28/11/2012


Numero 01011/2013 e data 05/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 novembre 2012

NUMERO AFFARE 02226/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale dell'arma dei carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. C. C., per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di esclusione - per inidoneità sanitaria - dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (G.U. 4^ serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010).

LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 297586/1-7- Cont. del 17 maggio 2011, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, firmata dal Ministro della difesa, nella quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:
Il Sig. C. C. ha partecipato alla procedura concorsuale indicata in oggetto risultando inidoneo all’esito degli accertamenti sanitari, poiché affetto da “alterazioni acquisite della cute (tatuaggi) gamba e piede sinistro, regione trapezoidale destra che per sede e dimensione determinano rilevante alterazione dell'apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19-D.T. 05/12/2005)".

Il ricorrente insorge, dunque, avverso il provvedimento di esclusione, sulla base dei seguenti motivi di diritto: violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241; eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, per difetto di istruttoria e di motivazione; carenza di presupposti di fatto e di diritto; ingiustizia manifesta, illogicità ed irrazionalità manifesta; travisamento; sviamento di potere.

Egli sostiene che il giudizio di inidoneità si porrebbe in contrasto sia con precedenti orientamenti giurisprudenziali sia con la sua precedente carriera militare caratterizzata dall'attribuzione di elogi vari.

Oltretutto, aggiunge, i tatuaggi si troverebbero su zone del corpo non esposte, in quanto coperte sempre dalla divisa e, perciò, insuscettibili di ledere il prestigio dell'uniforme.

Il Dicastero referente contesta tutte le argomentazioni attoree reputando il ricorso infondato.

In particolare, il Ministero precisa che dalla relazione tecnica redatta dall’ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, emerge che la presenza delle alterazioni acquisite della cute, costituite dal tatuaggio, sono motivo di inidoneità al servizio militare, ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica emanata con decreto dirigenziale della Direzione generale della Sanità militare il 5 dicembre 2005, in quanto si tratta di alterazioni estese, acquisite e croniche della cute. Nella suddetta relazione viene evidenziato, oltre la dimensione, tutt'altro che contenuta, del tatuaggio, anche la sua pericolosità data dall'infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma, con ripercussione nell'epidermide e nell'ipoderma.

Irrilevante, inoltre, secondo il Ministero, sono il servizio prestato nell'Esercito dall'interessato e le qualità riconosciutegli nella documentazione caratteristica, dato che non possono costituire condizione sufficiente a riconoscere il possesso della idoneità sanitaria.

Fa, infine, richiamo alla giurisprudenza che fa riferimento a casi di inidoneità al servizio militare per la natura cancerogenetica delle sostanze utilizzate per realizzare un tatuaggio.

considerato:
Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene che, sul caso in esame, possa essere confermato l'orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 03917 del 4 luglio 2012), in merito al concetto di rilevanza di alterazione fisiognomica sia sotto l’aspetto del suo apparire all’esterno, nonché anche considerando la necessità di valutare se esso possa essere indizio rivelatore di una personalità abnorme.

Ed invero, sotto il primo aspetto appare estraneo ai profili strettamente giuridici (ed inerenti la legittimità dell’esclusione) il richiamo, operato dal Ministero, alla natura cancerogena delle sostanze utilizzate per realizzare un tatuaggio; si tratta di mere ipotesi patologiche di prospettiva, attinenti alla salute futura del candidato, e non alla sua idoneità psico-fisica da verificarsi al momento del reclutamento nell’Arma.

Inoltre, in quanto apposto dallo stesso interessato, il tatuaggio non può costituire “ex se” una patologia, salvo che uno specifico accertamento medico non dimostri che esso abbia determinato nell’aspirante una malattia dermatologica o cancerosa.

In ordine al suo incidere sull’aspetto esterno, il Collegio rileva che se è vero che (in senso lessicale) per alterazione fisiognomica si intende qualsiasi modificazione dell’aspetto esterno dell’individuo, è altrettanto vero che la questione giuridica va risolta muovendo dal rilievo che l’art. 19 della Direttiva tecnica del Ministero della difesa 5 dicembre 2005 comporta che solo le alterazioni fisiognomiche “rilevanti” possano costituire causa di esclusione. L’amministrazione, infatti, è tenuta ad esprimere questo tipo di giudizio e, per farlo senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per illogicità, deve prendere in considerazione alcuni elementi che concorrono a fondare un corretto giudizio di “rilevanza”. Anzitutto, deve osservarsi che la “ratio” dell’art. 19 della Direttiva tecnica del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, ove indica le alterazioni della fisionomia come possibile causa di esclusione dal concorso, risiede nella necessità di tutelare l’integrità dell’immagine dell’Arma attraverso sia il profilo dell’aspetto fisico con cui i suoi appartenenti si presentano nella società civile che sotto quello della loro personalità, la cui negatività possa essere rivelata da dimensioni e tematica particolari del tatuaggio che l’aspirante ha ritenuto di apporre sul proprio corpo.

La giurisprudenza del resto, con riferimento alla verifica della portata dell’alterazione fisiognomica, ha già avuto occasione di affermare il principio che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti" e che “il presupposto di fatto della mera presenza di un tatuaggio è, di per se, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini dell'esclusione dall'arruolamento, quando esso sia deturpante” (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005) assumendo così proprio quella rilevanza richiesta dalla normativa per disporre l’esclusione. Pertanto, “la Commissione medica non può fondare il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di tatuaggi … ma deve darsi carico di accertare se, a causa dei medesimi tatuaggi, la figura del candidato risulti oggettivamente deturpata (ovvero, giusta quella disciplina normativa, se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi allo stesso una personalità abnorme)”; inoltre è stato sottolineato che “la deturpazione è considerata di sicuro spessore ai fini della non idoneità al servizio, nei limiti però di quanto possa ridondare a disonore dell'istituzione e della sua immagine” (Cons. di Stato, Sez. VI n. 1457/2007).

Va poi considerata, per contro, la sussistenza di una disciplina costituzionale che tutela l’aspirazione al lavoro come espressione della personalità, principio che può essere derogato solo in sicura presenza di elementi preclusivi come quelli sin qui indicati. In sostanza, ad avviso del Collegio, la normativa deve essere interpretata nel senso che solo ove l’alterazione presenti anche una delle predette caratteristiche (abbia dato luogo a patologie accertate, sia indice di una personalità abnorme e sia visibile anche solo con la divisa estiva) può legittimamente costituire causa di esclusione.

Nessuno di questi elementi, però, emerge dagli atti con riferimento ai tatuaggi apposti sul corpo del sig. C……, sicché l’applicazione di cui si discute non poteva legittimamente essere considerata idonea a determinare l’esclusione del candidato dal concorso.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto con assorbimento della sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




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Escluso dalla procedura selettiva straordinaria per l’arruolamento di allievi finanzieri atleti, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 3 comma I, lettera h) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13.12.07;

1) - Riconduce parte ricorrente la ragione della disposta esclusione alla circostanza di essere stato imputato, in epoca in cui era minorenne, per furto, e che con sentenza del 27 novembre 2006 è stato dichiarato non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale.

2) - Con ordinanza n. 2407/2009 è stata rigettata la domanda cautelare proposta in via incidentale.

3) - Con ordinanza n. 4657/2009 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda incidentale in riforma dell’ordinanza del giudice di primo grado.

4) - Premesso che il fatto oggetto di imputazione penale risale al marzo 2006, epoca in cui il ricorrente era minorenne, va rilevato che con sentenza del 27 novembre 2006 è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per concessione del perdono giudiziale tenuto, conto della minore età, della non particolare gravità del reato, della carenza di effettiva capacità a delinquere del ricorrente, della adesione al percorso di riflessione, della positiva frequenza dell’attività scolastica.

Ricorso Accolto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

N. 04071/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03667/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3667 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto Angeletti, Silvia Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Guardia di Finanza;

per l'annullamento
- della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. ……/09, notificata l’11.3.2009, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva straordinaria per l’arruolamento di allievi finanzieri atleti, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 3 comma I, lettera h) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13.12.07;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver partecipato alla procedura selettiva straordinaria per il reclutamento di allievi finanzieri avviata al fine di fronteggiare le esigenze di potenziamento dei Nuclei Atleti e, dopo essere risultato idoneo per la disciplina dei 5.000 metri, è stata disposta, con la gravata determinazione, la sua esclusione in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13 dicembre 2007.

Riconduce parte ricorrente la ragione della disposta esclusione alla circostanza di essere stato imputato, in epoca in cui era minorenne, per furto, e che con sentenza del 27 novembre 2006 è stato dichiarato non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale.

Avverso il gravato provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
1 – Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 9, comma 1, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13 dicembre 2007. Difetto di motivazione.

Denuncia parte ricorrente l’assenza di motivazione del gravato provvedimento, basato sulla mera affermazione del mancato possesso dei requisiti prescritti senza in alcun modo precisare le ragioni sottese a tale giudizio.

2 – Violazione dell’art. 3, comma 1, lettera h) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13 dicembre 2007 e dell’art. 2, comma 2, lettera b-bis del D.Lgs. n. 160 del 2006. Eccesso di potere per omessa istruttoria, omessa valutazione dei presupposti, contraddittorietà.

Difetto di motivazione.

Nel ritenuto presupposto che l’assenza delle qualità morali e di condotta sia da riferirsi all’imputazione per il reato di cui agli artt. 424 e 425 n. 2 c.p.c., afferma parte ricorrente la lieve gravità del reato, con riferimento al quale è stata accertata la carenza dell’effettiva capacità a delinquere ed è stato concesso il perdono giudiziale, denunciando come l’Amministrazione abbia adottato il gravato giudizio sulla base di una valutazione astratta, senza tenere conto delle circostanze oggettive e soggettive che qualificano il fatto, del tempo trascorso e del successivo comportamento del ricorrente.

La gravata determinazione sarebbe, inoltre, secondo parte ricorrente, in contrasto con la finalità e la ratio dell’istituto del perdono giudiziale nonché con la sentenza che ne ha fatto applicazione.

Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 2407/2009 è stata rigettata la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Con ordinanza n. 4657/2009 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda incidentale in riforma dell’ordinanza del giudice di primo grado.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 20 marzo la causa è stata chiamate e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il ricorrente, risultato idoneo in esito alla partecipazione alla procedura selettiva straordinaria per il reclutamento di allievi finanzieri avviata al fine di fronteggiare le esigenze di potenziamento dei Nuclei Atleti, disciplina dei 5.000 metri, è stato escluso dalla procedura reclutativa in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 410725 del 13 dicembre 2007.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che si andranno ad illustrare.

La gravata determinazione risulta innanzitutto viziata sotto il profilo del denunciato difetto di motivazione nella parte in cui si limita ad affermare apoditticamente il mancato possesso dei prescritti requisiti morali e di condotta sulla scorta del verbale del 27 gennaio 2009 redatto dalla competente sottocommissione – in cui si fa riferimento al verbale di arresto in flagranza di reato eseguito nei confronti del ricorrente ed alla comunicazione di reato redatta dalla stazione dei Carabinieri – senza tuttavia indicare le ragioni in base alle quali le vicende emerse a carico del ricorrente siano sintomatiche dell’assenza di tali requisiti.

La previsione, che informa la procedura concorsuale in esame, laddove prescrive, ai fini della partecipazione alla selezione per il reclutamento di allievi finanzieri da destinare al Centro Sportivo della Guardia di Finanza in qualità di atleti, il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (art. 3 del bando di selezione del 13 dicembre 2007), nel fare riferimento a elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere indeterminato ed astratto, non ulteriormente specificati, come riferiti a qualità morali e di condotta – analogamente a quanto avviene per la previsione dettata dall’art. 124 del R.D. n. 12 del 1941, come modificato dal D.Lgs. n. 398 del 1997, che richiede, per l’accesso alla magistratura ordinaria, una condotta incensurabile – impone che la fattispecie astratta venga concretamente declinata con riferimento al caso specifico nell’esercizio dell’ampia latitudine valutativa che tale previsione implicitamente attribuisce all’Amministrazione, mediante espressa valutazione dell’incidenza della condotta ascritta al soggetto sul possesso delle prescritte qualità, quanto a disvalore e ad incompatibilità con la natura dei compiti e delle funzioni di istituto proprie del ruolo cui si riferisce la selezione.

L'esistenza di imputazioni o di condanne penali non costituisce, difatti, di per sé elemento automaticamente e negativamente incidente sul possesso delle qualità morali e di condotta, essendo, invece, necessario, che in ordine ai fatti a base di detti pregiudizi penali l'Amministrazione svolga comunque adeguati approfondimenti e compia proprie autonome valutazioni onde verificare il possesso o meno nell'interessato dei requisiti morali richiesti, fornendo di tali operazioni e delle conclusioni raggiunte puntuale motivazione.

Dovendo negarsi la sussistenza di un vincolo di assoluta rigidità ed automaticità tra pregiudizio penale ed assenza di requisiti morali e di condotta, emerge, alla luce degli indicati principi, l'illegittimità del provvedimento impugnato, il quale ha sancito l’esclusione del ricorrente dalla procedura semplicemente in considerazione delle vicende penali riferite nel richiamato verbale, senza alcuna autonoma valutazione delle stesse.

L'illegittimità del provvedimento impugnato emerge, peraltro, sotto il diverso profilo della incompleta considerazione dei fatti di rilievo inerenti la vicenda penale che ha interessato il ricorrente.

Premesso che il fatto oggetto di imputazione penale risale al marzo 2006, epoca in cui il ricorrente era minorenne, va rilevato che con sentenza del 27 novembre 2006 è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per concessione del perdono giudiziale tenuto, conto della minore età, della non particolare gravità del reato, della carenza di effettiva capacità a delinquere del ricorrente, della adesione al percorso di riflessione, della positiva frequenza dell’attività scolastica.

Tenuto conto della fisionomia dell’istituto del perdono giudiziale, della sua ratio e dei presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione, emerge, in modo invero rafforzato, l’esigenza di una attenta valutazione delle vicende che hanno interessato il ricorrente al fine di stabilire la loro correlazione con l’eventuale assenza dei requisiti morali e di condotta.

Ed invero, condizione per la concessione della misura estintiva del reato, costituita dal perdono giudiziale, applicabile esclusivamente ai minori, è che i reati per i quali si procede comportino una pena restrittiva della libertà non superiore a due anni o una pena pecuniaria non superiore a tre milioni di lire, implicando pertanto il perdono la cognizione piena del merito dell'accusa, dovendo presumersi, per poter concedere il perdono – ferma l’assenza di precedenti penali e giudiziari in capo al minore - che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati sulla base di specifiche circostanze, volte a stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, implicando, oltre l'esame del fatto, anche quello della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e successivo al fatto. Il giudice è chiamato dunque a compiere un giudizio prognostico sul ravvedimento e sul comportamento futuro del minore e quindi sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero dello stesso in termini di ragionevole prevedibilità.

Alla verifica della ricorrenza dei prescritti requisiti, oggettivi e soggettivi, si affianca dunque una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla possibilità di applicazione del perdono giudiziale, il quale poggia sull’esame della personalità dell’incolpato e sulla prognosi del comportamento futuro.
Poste tali considerazioni di ordine generale in ordine all’istituto del perdono giudiziale, deve osservarsi, con riferimento alla fattispecie in esame, che alla data di adozione del gravato provvedimento –e, peraltro, a quella di indizione della procedura selettiva – era stata già pronunciata nei confronti del ricorrente la sentenza applicativa del perdono giudiziale, di cui la resistente Amministrazione non ha dato, nel gravato provvedimento, minimamente atto, né, all’evidenza, ne ha tenuto conto.

Tale circostanza va coniugata con la richiamata necessità che l'apprezzamento dei requisiti morali venga condotto in modo tale da verificare l'effettivo comportamento del soggetto, nel senso di prendere in considerazione in concreto l'episodio o gli episodi che possono determinare la mancanza del requisito relativo alla moralità o alla condotta del soggetto interessato, sicché appare illegittima una valutazione dell’assenza di tali requisiti basata sul mero richiamo ad un episodio penale, senza analizzare ed esternare il nesso logico tra detto episodio e il timore circa l'insufficiente affidabilità del candidato all'espletamento con rigore ed imparzialità del servizio d'istituto quale militare della Guardia di Finanza (in senso analogo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 maggio 2009, n. 5171), dovendo l'apprezzamento dei requisiti morali essere effettuato in modo tale da verificare l'effettivo comportamento del soggetto, nel senso di prendere in considerazione in concreto l'episodio o gli episodi che possono determinare la mancanza del requisito relativo alla moralità ed alla condotta del soggetto interessato (Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5777 e 23 maggio 2001 n. 2851).

Pur non disconoscendosi, quindi, il potere discrezionale di valutare fatti rilevanti ai fini della moralità e condotta incensurabile da parte dell'Amministrazione in occasione dell'arruolamento, nel caso di specie non vi è traccia alcuna di tale valutazione al fine di trarre ponderato convincimento circa il requisito della condotta incensurabile e, nel gravato atto, che solo riferisce le disposizioni di legge applicabili nella specie e richiama il verbale della sottocommissione, la sussistenza di un episodio penale appare sufficiente per ingenerare la presunzione assoluta che l'interessato debba essere considerato autore di un comportamento inconciliabile con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei compiti istituzionali, omettendo di adeguatamente considerare tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda penale, quali il periodo di commissione del reato, la minore età e l’intervento del perdono giudiziale,

In conclusione, in accoglimento del ricorso in esame, la cui fondatezza risiede nelle considerazioni sin qui illustrate, deve disporsi l’annullamento del gravato provvedimento.

Le spese di lite possono tuttavia essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3667/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 23/04/2013
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non idoneo con la seguente motivazione: «postumi recente asportazione chirurgica per melanoma livello di Clark 3° in ragione epigastrica».

il ricorrente ricorda che:
il punto 7 del D.M. n. 155 del 17 maggio 2000 (in base al quale è stata disposta la sua esclusione) indica tra le cause di non idoneità al servizio militare le “neoplasie”, distinguendo tra “tumori maligni” e “ tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali”

1) - il TAR ha disposto l’esecuzione di una verificazione, a cura del Dipartimento militare di medicina legale di Roma, in contraddittorio tra le parti, volta ad accertare - la sussistenza della causa ostativa all’arruolamento in epigrafe indicata.

2) - l’apposita Commissione medica istituita presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma per dare esecuzione alla suddetta ordinanza - sulla base dell’accertamento specialistico (visita oncologica) svolto presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, all’esito del quale è stato posto in rilievo che «la percentuale di guarigione, rispettivamente a 5 e 10 anni dalla diagnosi del melanoma Stadio IA è del 97% e 92%» ed è stata formulata la seguente diagnosi: «pur non escludendo l’eventualità remota di una recidiva della malattia, tuttavia ciò non rappresenterebbe motivo di inidoneità» - ha espresso il seguente parere medico-legale: «si idoneo al concorso per il reclutamento»

3) - tenuto conto del fatto che l’Amministrazione resistente non ha mosso rilievi in ordine all’operato della Commissione medica incaricata della verificazione, al Collegio non resta che evidenziare che l’esito della verificazione - evidentemente disposta sul presupposto che nel caso in esame si tratta di un accertamento ripetibile - ha confermato la fondatezza delle suesposte censure. Infatti la stessa Amministrazione resistente nella nota n. …… si è limitata ad evidenziare che le ipotesi statistiche di guarigione a 5 e 10 anni formulate all’esito della visita specialistica oncologica confermano la «sussistenza della patologia, suscettibile quindi di controlli accurati e ravvicinati nel tempo», senza tuttavia considerare le basse probabilità di recidiva del melanoma (3% nei cinque anni e 8% nei dieci anni) e che - come evidenziato dall’organo incaricato della verificazione - la mera probabilità di recidiva della patologia non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’arruolamento.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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06/05/2013 201304463 Sentenza Breve 2


N. 04463/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10251/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10251 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Pieretti, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 26;

contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento in data 7 settembre 2012, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza, in quanto in sede di visita di revisione è stato giudicato non idoneo con la seguente motivazione: «postumi recente asportazione chirurgica per melanoma livello di Clark 3° in ragione epigastrica»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che avverso l’impugnato provvedimento di esclusione il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; violazione del D.M. n. 155 del 17 maggio 2000. Il ricorrente - dopo aver ricordato che il punto 7 del D.M. n. 155 del 17 maggio 2000 (in base al quale è stata disposta la sua esclusione) indica tra le cause di non idoneità al servizio militare le “neoplasie”, distinguendo tra “tumori maligni” e “ tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali” - contesta il giudizio di non idoneità evidenziando che: a) dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso, relativa agli esami clinici effettuati in data 25 maggio 2012 e 14 agosto 2012, si può evincere, a seguito dell’intervento chirurgico effettuato in data 11 aprile 2012, che egli «è risultato libero da malattia», ciò in quanto il melanoma che lo ha colpito è considerato tra i meno aggressivi ed è stato scoperto ed asportato in fase iniziale; b) al ricorso sono allegate due dichiarazioni dei medici chirurghi che hanno eseguito l’intervento, dalle quali si evince egli, allo stato, non necessita di ulteriori terapie e dovrà solo sottoporsi a regolari visite di controllo per i prossimi cinque anni;

II) eccesso di potere per carenza di istruttoria. Il ricorrente si duole del fatto che la Sottocommissione medica incaricata di verificare la sua idoneità all’arruolamento non abbia svolto un accurato esame finalizzato ad accertare il suo effettivo stato di salute, evidenziando che la visita di revisione è durata appena cinque minuti;

III) violazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere difetto di motivazione e per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il ricorrente si duole del fatto che la Sottocommissione incaricata della visita di revisione non abbia adeguatamente motivato le ragioni che hanno determinato la sua esclusione dal concorso;

CONSIDERATO che questa Sezione, valutata la documentazione sanitaria allegata al ricorso, con l’ordinanza n. 4676 in data 20 dicembre 2012 ha disposto l’esecuzione di una verificazione, a cura del Dipartimento militare di medicina legale di Roma, in contraddittorio tra le parti, volta ad accertare - tenuto conto del punto 7 dell’elenco allegato al D.M. n. 155 del 17 maggio 2000 - la sussistenza della causa ostativa all’arruolamento in epigrafe indicata (postumi recente asportazione chirurgica per melanoma livello di Clark 3° in ragione epigastrica);

CONSIDERATO che l’apposita Commissione medica istituita presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma per dare esecuzione alla suddetta ordinanza n. 4676/2012 - sulla base dell’accertamento specialistico (visita oncologica) svolto presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, all’esito del quale è stato posto in rilievo che «la percentuale di guarigione, rispettivamente a 5 e 10 anni dalla diagnosi del melanoma Stadio IA è del 97% e 92%» ed è stata formulata la seguente diagnosi: «pur non escludendo l’eventualità remota di una recidiva della malattia, tuttavia ciò non rappresenterebbe motivo di inidoneità» - ha espresso il seguente parere medico-legale: «si idoneo al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza» (cfr. verbale n. …… in data 8 febbraio 2013);

CONSIDERATO che, stante quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto in base alle seguenti considerazioni:

- l’effettività della tutela giurisdizionale può ritenersi garantita solo attraverso un sindacato sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica che non sia meramente estrinseco, ossia limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifesta illogicità. Pertanto, tramontata l’equazione tra discrezionalità tecnica e merito insindacabile, a partire dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, in linea di massima deve ritenersi che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione possa svolgersi non solo attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, bensì mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento della verificazione, sia la consulenza tecnica d’ufficio (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2006, n. 6608);

- la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 5209; 5 marzo 2010, n. 1274) ha precisato che con l’espressione “sindacato debole” si suole definire il giudizio espresso dal giudice amministrativo su provvedimenti che esprimono una discrezionalità tecnica riconosciuta in determinate materie alla Pubblica Amministrazione, ponendo in tal modo un limite alla statuizione finale resa dal giudice medesimo, il quale, dopo aver accertato in modo pieno i fatti ed aver verificato il processo logico-valutativo svolto dall’Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacate, se ritiene le valutazioni dell’Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre fino ad esprimere proprie autonome scelte, perché, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere; ossia, in sostanza il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve soltanto stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato. Inoltre, per quanto segnatamente attiene al sindacato giudiziale avente ad oggetto la legittimità dell’operato delle Commissioni mediche incaricate dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica per il reclutamento nelle Forze Armate o nei Corpi di Polizia (sia ad ordinamento militare che civile) o dei Vigili del fuoco, è necessario considerare adeguatamente i particolari aspetti dello stato fisico e psichico dell’individuo che possono risentire dell’influsso di molteplici fattori, e ciò al fine di evitare perniciose alterazioni nel trattamento tra i tutti i candidati; il che comporta, tendenzialmente, che i relativi accertamenti sanitari, non potendo essere rinnovati con carattere di neutralità (cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto ad apprezzamenti compiuti in momenti differenti), non siano ripetibili e in ogni caso, se replicati, consentono al giudice amministrativo un sindacato di tipo estrinseco o debole;

- tenuto conto del fatto che l’Amministrazione resistente non ha mosso rilievi in ordine all’operato della Commissione medica incaricata della verificazione, al Collegio non resta che evidenziare che l’esito della verificazione - evidentemente disposta sul presupposto che nel caso in esame si tratta di un accertamento ripetibile - ha confermato la fondatezza delle suesposte censure. Infatti la stessa Amministrazione resistente nella nota n. …… in data 19 aprile 2013 (depositata in data 22 aprile 2013) si è limitata ad evidenziare che le ipotesi statistiche di guarigione a 5 e 10 anni formulate all’esito della visita specialistica oncologica confermano la «sussistenza della patologia, suscettibile quindi di controlli accurati e ravvicinati nel tempo», senza tuttavia considerare le basse probabilità di recidiva del melanoma (3% nei cinque anni e 8% nei dieci anni) e che - come evidenziato dall’organo incaricato della verificazione - la mera probabilità di recidiva della patologia non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’arruolamento;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, nonché le spese relative alla verificazione, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso 10251/2012, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese relative alla verificazione, nonché delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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- decadenza dalla ferma militare prefissata in un anno nell'Esercito Italiano.

1) - l’esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione indicata in epigrafe si fonda sulla circostanza che lo stesso ha dichiarato in modo non veritiero il possesso del brevetto/abilitazione di paracadutista, previsto come possibile requisito di merito dall’art. 10, comma 1, lettera a), del bando.

2) - l’attestazione di lancio con paracadute a profilo alare effettivamente posseduta dal ricorrente non può ritenersi equipollente al brevetto/abilitazione di paracadutista, tenuto conto tra l’altro del diverso tipo di addestramento previsto.

Ricorso RESPINTO, quindi leggete il tutto qui sotto.
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09/05/2014 201404847 Sentenza Breve 1B


N. 04847/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Roma, viale Bruno Buozzi N. 87;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del decreto n. … del 10.12.2013, notificato il 7.01.2014, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, di decadenza dalla ferma militare prefissata in un anno nell'Esercito Italiano, decorrente dal 3.4.2013;

- del decreto n. … del 29.11.2012 della Direzione Generale per il Personale militare del Ministero della Difesa, di indizione per l'anno 2013 del bando di reclutamento di 6.300 (poi 7.000), VFP1;
- di ogni altro atto comunque connesso e correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;

Rilevato che l’esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione indicata in epigrafe si fonda sulla circostanza che lo stesso ha dichiarato in modo non veritiero il possesso del brevetto/abilitazione di paracadutista, previsto come possibile requisito di merito dall’art. 10, comma 1, lettera a), del bando;

Considerato che l’attestazione di lancio con paracadute a profilo alare effettivamente posseduta dal ricorrente non può ritenersi equipollente al brevetto/abilitazione di paracadutista, tenuto conto tra l’altro del diverso tipo di addestramento previsto;

Rilevato, dunque, che il provvedimento di esclusione risulta adeguatamente motivato alla luce della suddetta diversità tra brevetto/abilitazione e attestazione di lancio;

Considerato, pertanto, il ricorso non fondato con riferimento al dedotto difetto di motivazione e di eccesso di potere;

Ritenuto, quanto alle spese, di compensarle integralmente tra le parti:

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

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questa sentenza del CdS del 2013, riguarda il caso di una aspirante al concorso per il reclutamento nella GdiF per un tatuaggio collocato sulla caviglia destra.

10/06/2013 201303153 Sentenza 4
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Re: Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo

Messaggio da panorama »

Interessante per tutti.
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Il Consiglio di Stato richiama il Ministero della Difesa, infatti scrive:

1) - L’esclusione della ricorrente è avvenuta poiché la stessa – che pure afferma di avere conseguito un punteggio favorevole ai test di selezione - non ha consegnato, in occasione della prova di selezione culturale, l’estratto della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

2) - L’art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l’altro:

- (comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

- (comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

3) - Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501489
- Public 2015-03-19 -


N. 01489/2015REG.PROV.COLL.
N. 00720/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, Via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09887/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per l'arruolamento nell'anno 2014 di complessivi 2.229 volontari in ferma prefissata di quattro anni nell'esercito, nella marina militare e nell'aeronautica militare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame, la signora D. I. impugna la sentenza 22 settembre 2014 n. 9887, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I bis, ha rigettato il suo ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per l’arruolamento nell’anno 2014 di complessivi 2229 volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito, nella Marina militare nell’Aeronautica militare.

L’esclusione della ricorrente è avvenuta poiché la stessa – che pure afferma di avere conseguito un punteggio favorevole ai test di selezione - non ha consegnato, in occasione della prova di selezione culturale, l’estratto della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo
La sentenza impugnata afferma, in particolare:

- “la disposta esclusione della ricorrente dal concorso si basa su una circostanza di fatto acclarata in applicazione di una precisa norma di bando a cui l’amministrazione si è attenuta, anche in virtù del principio della par condicio tra i partecipanti alla prova selettiva” (art. 9, co. 5 del bando);

- “in ordine alla lamentata mancata acquisizione d’ufficio dell’estratto della documentazione di servizio . . . è consentito all’amministrazione di richiedere, in deroga al disposto dell’art. 18 della l. n. 241/1990, la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

violazione e falsa applicazione del DPR n. 487/1994; del DPR n. 127/1997; del DPR n. 445/2000; del d. lgs. n. 82/2005; del D.M. Difesa 8 luglio 2005 in materia di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale Esercito, Marina e Aeronautica; illegittimità; illogicità ed ingiustizia manifesta; carenza di motivazione; violazione del principio del favor partecipationis; violazione art. 111 Cost:; art. 115 c.p.c.; errata valutazione della documentazione esibita; illogicità e contraddittorietà della pronuncia giurisdizionale; carenza assoluta di motivazione; violazione del diritto di difesa; ciò in quanto:

a) “la mancata consegna dell’estratto di servizio – documento peraltro già in possesso dell’amministrazione che potrebbe tranquillamente essere acquisito d’ufficio . . . – non potrebbe costituire motivo di esclusione dalla procedura selettiva, ma – al più – determinare una non attribuzione del punteggio collegato ai precedenti di servizio”.- Al contrario, la previsione del bando “viola tutte le leggi citate nel preambolo, le quali impongono semplificazione, snellimento, trasparenza, digitalizzazione dell’agire amministrativo. Nessuna delle norme applicate alla procedura in esame giustifica la scelta procedurale adottata dal Ministero Difesa”;

b) in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere l’attestato di servizio “al momento della identificazione dei candidati, escludendo dalla prova coloro che ne fossero sprovvisti”, non già far partecipare i candidati alla prova, per escluderli successivamente. Nel caso di specie, il documento di servizio, pur in possesso dell’appellante, non è stato da questa consegnato, perché non richiesto;

c) anche la norma del bando che prevede l’esclusione è illegittima poiché “la disposizione concorsuale deve comunque avere una sua logica e, soprattutto, deve avere un supporto normativo adeguato”.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

All’udienza in Camera di consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

L’art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l’altro:

(comma 2): “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

(comma 3): “parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (art. 9, co. 5), che prevede, a pena di esclusione, che il candidato consegni, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

Nel caso di specie, si tratta di una certificazione rilasciata dalla medesima Amministrazione che ha bandito il concorso e gestisce la conseguente procedura concorsuale, attinente a fatti di piena conoscenza dell’amministrazione medesima.

Ne consegue che:

- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);

- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.

Non può essere, dunque, condivisa la sentenza impugnata, sia in quanto, per le ragioni esposte, è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso”.

Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione.

Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, occorre pronunciare l’annullamento degli atti impugnati.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da I. D. (n. 720/2015 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, con conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
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