Esecuzione del giudicato della:
sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011
1) - il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
2) - in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992
3) - che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
IL TAR di Bologna precisa
4) - Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
5) - che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
6) - in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
Per completezza leggete qui sotto il tutto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2013 201300494 Sentenza 1
N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 314 del 2013 proposto da E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava e dall’avv. Mauro Castagnetti, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle Lame n. 2;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con sentenza n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011) il Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, condannava il Ministero della Difesa alla concessione al ricorrente dei benefici di cui al d.P.R. n. 243 del 2006, e – tra questi – al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998;
che, come attestato dal Direttore amministrativo della Sezione Controversie del Lavoro del Tribunale civile di Bologna, avverso la sentenza non è stato proposta impugnazione nei termini di legge;
che, in dichiarata attuazione della pronuncia, l’Amministrazione della Difesa disponeva l’attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 258,23 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 (v. decreto n. 294 del 12 dicembre 2012, emesso dalla Direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto - Area Servizio speciali benefici assistenziali);
che, imputando all’Amministrazione di non avere dato corretta esecuzione alla decisione del giudice ordinario, il ricorrente ha proposto l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.;
che egli invoca una pronuncia con cui si ordini al Ministero della Difesa di determinare la somma dovuta in € 500,00 mensili, in conformità di quanto previsto dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 dispone che “con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”;
che l’adeguamento dell’importo mensile dell’assegno risulta in tal modo esteso a tutti i destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, sicché non si rinvengono ragioni perché ne restino estranei i soggetti equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
che, in accoglimento del ricorso, va quindi ordinato al Ministero della Difesa di dare puntuale esecuzione alla suindicata sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, con attribuzione al ricorrente dell’assegno vitalizio nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992;
che all’adeguamento della somma dovuta va provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, salva la successiva nomina di un commissario ad acta su richiesta di parte;
che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, e in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, n. 1295/11 del 16 dicembre 2011 (r.g. n. 457/2011), secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/v ... 11124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti
Francesco