ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Visto che diverse Procure della Repubblica hanno sospeso le udienze, molto sicuramente, le stesse decisioni verranno prese anche dalle CdC Regionali e dalle Sezioni d'Appello e questo, significherebbe congelare le udienze previste per questo mese e salvo diverso avviso, al fine di contenere al massimo la diffusione del Coronavirus.
Quindi, aspettiamoci anche questo, la sospensione delle udienze regionali e quelle per chi ha fatto Appello.
N.B.: stessa cosa potrebbero adottare i TAR ed il CdS.
Quindi, aspettiamoci anche questo, la sospensione delle udienze regionali e quelle per chi ha fatto Appello.
N.B.: stessa cosa potrebbero adottare i TAR ed il CdS.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Da quello che si legge quindi l'applicazione dell'art.54 si applica secondo orientamento dei giudici e interpretazione, proprio a caso ho letto un artico sul sito SAPPE, dove citano una sentenza a favore per un militare della G.d.F arruolato nell'anno 1986, allego il linkpanorama ha scritto: sab mar 07, 2020 6:45 pm La CdC Toscana nella persona del Giudice Pia Manni, con la sentenza n. 61/2020 pubblicata in data 20/02/2020, ha rigettato il ricorso del collega CC. in quanto al 31/12/1995, aveva un’anzianità di servizio di soli anni 14 mesi 1 e giorni 23, periodo non compreso tra i quindici e i venti anni di servizio e, pertanto, non rientra nella previsione dell’art. 54, comma 1, DPR 1092/73.
https://www.poliziapenitenziaria.it/per ... e-piu-alta
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'articolo è datato Novembre 2018.
Quello che si può dire e che, per la PolPen a livello CdC Regionale ci sono giudici che accolgono e giudici che bocciano i ricorsi. Per loro della PolPen fino ad oggi non c'è una sentenza uscita pubblicamente da parte delle Sezioni di Appello né mai alcuno della PolPen abbia dato notizia in tal senso.
Per quanto riguarda i militari tutti, anche se qualche CdC Regionale per chi non aveva i 15 anni al 31/12/1995 boccia i ricorsi, c'è da dire che, la maggior parte delle CdC di 1 grado da ragione a chi si è arruolato anche dopo il 1983 e ciò trova conferma con 2 o 3 sentenze di Appello che hanno riconosciuto il diritto anche a chi non aveva i 15 anni al 31/12/1995.
Quello che si può dire e che, per la PolPen a livello CdC Regionale ci sono giudici che accolgono e giudici che bocciano i ricorsi. Per loro della PolPen fino ad oggi non c'è una sentenza uscita pubblicamente da parte delle Sezioni di Appello né mai alcuno della PolPen abbia dato notizia in tal senso.
Per quanto riguarda i militari tutti, anche se qualche CdC Regionale per chi non aveva i 15 anni al 31/12/1995 boccia i ricorsi, c'è da dire che, la maggior parte delle CdC di 1 grado da ragione a chi si è arruolato anche dopo il 1983 e ciò trova conferma con 2 o 3 sentenze di Appello che hanno riconosciuto il diritto anche a chi non aveva i 15 anni al 31/12/1995.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
AVVISO
CORONAVIRUS, CORTE DEI CONTI: CHIUSE SEDI ROMA FINO AL 20/3
Corte dei conti 11/03/2020
Attivi solo i servizi essenziali per garantire continuità amministrativa.
Tutte le sedi centrali della Corte dei conti (viale Mazzini 105, via Baiamonti 6, nonché l’archivio di via del Maggiolino) resteranno chiuse fino al 20 marzo 2020.
E’ quanto disposto, con effetto immediato, dal Segretario generale su conforme avviso del Presidente dell’Istituto al fine di salvaguardare la salute di tutti i lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Le attività funzionali sono ridotte ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e l’interlocuzione istituzionale esterna, valorizzando al massimo livello l’impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza.
Per ciascuna sede territoriale, in caso di analoghe condizioni epidemiologiche, provvederanno - in base alla vigente normativa - i rispettivi vertici istituzionali.
CORONAVIRUS, CORTE DEI CONTI: CHIUSE SEDI ROMA FINO AL 20/3
Corte dei conti 11/03/2020
Attivi solo i servizi essenziali per garantire continuità amministrativa.
Tutte le sedi centrali della Corte dei conti (viale Mazzini 105, via Baiamonti 6, nonché l’archivio di via del Maggiolino) resteranno chiuse fino al 20 marzo 2020.
E’ quanto disposto, con effetto immediato, dal Segretario generale su conforme avviso del Presidente dell’Istituto al fine di salvaguardare la salute di tutti i lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Le attività funzionali sono ridotte ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e l’interlocuzione istituzionale esterna, valorizzando al massimo livello l’impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza.
Per ciascuna sede territoriale, in caso di analoghe condizioni epidemiologiche, provvederanno - in base alla vigente normativa - i rispettivi vertici istituzionali.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Gentilmente sapreste dirmi se è sospesa anche la presentazione dei ricorsi alle Corti dei Conti regionali. E nell'eventualità che è sospesa, cosa accade per la presentazione dei ricorsi i cui termini di tre anni dalla diffida all'Inps decadono proprio in tali giorni? Saluti e grazie.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A mio avviso, (visto che hai l'urgenza di notizie in vista di scadenza dei termini della diffida) faresti bene a sentirti urgentemente con un avvocato a cui devi dare l'incarico e che saprà consigliarti.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Finalmente è uscita la sentenza della CdC Sezione 2^ d'Appello n. 19/2020 in riferimento alla sentenza della CdC Veneto n. 254/2018 depositata il 20 dicembre 2018 che riguardava il collega ex appuntato della Guardia di finanza che aveva maturato alla data del pensionamento un'anzianità superiore ai quindici anni.
N.B.: né la sentenza della CdC Veneto né quella della CdC d'Appello suindicate, specificano quanti anni aveva il collega al 31/12/1995.
N.B.: né la sentenza della CdC Veneto né quella della CdC d'Appello suindicate, specificano quanti anni aveva il collega al 31/12/1995.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Allego n. 2 sentenze della CdC Sez. 2^ d’Appello che accoglie 2 ricorsi per art. 54 proveniente dal Veneto:
- Sent. 21/2020 in Rif. sent. CdC Veneto n. 13/2019 depositata il 17 gennaio 2019 che riguarda solo art. 54 di un ex luogotenente dell’esercito italiano;
- Sent. 57/2020 in Rif. sent. CdC Veneto n. 46/2018, depositata il 30/3/2018 che riguarda art. 54 accolto e art. 3 comma 7, L. 165/1997 rigettato di un ex M.llo Capo del Corpo della Guardia di finanza.
- Sent. 21/2020 in Rif. sent. CdC Veneto n. 13/2019 depositata il 17 gennaio 2019 che riguarda solo art. 54 di un ex luogotenente dell’esercito italiano;
- Sent. 57/2020 in Rif. sent. CdC Veneto n. 46/2018, depositata il 30/3/2018 che riguarda art. 54 accolto e art. 3 comma 7, L. 165/1997 rigettato di un ex M.llo Capo del Corpo della Guardia di finanza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
louiss
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
buongiorno al gruppo,
si può sapere quanto coSTA UN RICORSO IN APPELLO ART.54?]
si può sapere quanto coSTA UN RICORSO IN APPELLO ART.54?]
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ho saputo che a Roma e in provincia di trapani degli avvocati chiedono 250 euro per ogni grado
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
250 perché sarà un appello collettivo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A Firenze 80 euro a grado più il 10% sugli arretrati.....altri avv. Non prendono nulla + il 20% sugli arretrati..... insomma ognuno fa come gli pare
-
denicolamichele
- Appassionato

- Messaggi: 63
- Iscritto il: sab ott 06, 2012 5:19 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
DOBBIAMO STARE MOLTO ATTENTI CHE ORA CI POSSA ESSERE LA SCUSA EMERGENZA CORONAVIRUS PER FARE UN DECRETO PER LA MANCATA CONCESSIONE DELL'ARTICOLO 54 CON LA SCUSA DI MANCANZA FONDI, COME HANNO FATTO NEL 2014 CON IL DECRETO POLETTI, IO SAREI ANCHE D'ACCORDO AL SACRIFICIO DI RINUNCIA PURCHE' L' INPS E SOPRATTUTTO IL GOVERNO RINUNCI A TUTTI IN BONUS DATI PER CONSENSO VOTO ELETTORALE PARTENDO DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALLO SGRAVIO FISCALE PER REDDITI FINO A 40 MILA EURI PERCHE' LE NOSTRE PENSIONI E SOPRATTUTTO QUELLE FUTURE SONO STATE E SARANNO GIA ABBASTANZA TAGLIATE E NON CI DIMENTICHIAMO DEI MANCATI CONTRATTI DAL 2009 AL 2016 PENSO CHE DI SACRIFICI NE ABBIAMO FATTO GIA ABBASTANZA
-
elciad1963
- Sostenitore

- Messaggi: 484
- Iscritto il: lun apr 25, 2016 10:34 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
io sarei d'accordo solo ad una condizione per perdere i miei diritti, visto che bisogna fare sacrifici e farli tutti insieme:
TUTTE LE PENSIONI EROGATE AGLI ITALIANI DEVONO ESSERE TUTTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, IVI COMPRESI I VARI VITALIZI E BENEFICI VARI. NON POSSONO TOGLIERE SEMPRE AGLI STESSI E LASCIARE IMMUTATE RICCHEZZE AD ALTRI. BEN VENGANO LE RESTRIZIONI MA PER TUTTI.
TUTTE LE PENSIONI EROGATE AGLI ITALIANI DEVONO ESSERE TUTTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, IVI COMPRESI I VARI VITALIZI E BENEFICI VARI. NON POSSONO TOGLIERE SEMPRE AGLI STESSI E LASCIARE IMMUTATE RICCHEZZE AD ALTRI. BEN VENGANO LE RESTRIZIONI MA PER TUTTI.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Puglia con la sentenza allegata n. 81/2020 rigetta l'art. 54 ad un sottufficiale della Marina Militare, in quanto al 31.12.1995, aveva una anzianità superiore a 15 anni ed inferiore a 20 (esattamente 19 anni, 1 mese ed 8 giorni).
La CdC precisa:
1) - dalla piana lettura del provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente emerge chiaramente che il trattamento è stato liquidato con il sistema interamente retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 in quanto alla data del 31.12.1995 costui vantava un servizio utile, come si è detto, superiore a 18 anni; risulta anche che l’INPS ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’invocato art. 54 del DPR 1092/1973.
2) - Nello specifico il ricorrente alla successiva data del 31.12.1997 aveva maturato un servizio utile pari a 21 anni e 7 mesi e con riferimento a tale servizio è stata applicata un’aliquota del 47,325%, che risulta anche più favorevole rispetto a quella del 46,85 spettante in base all’applicazione del predetto art. 54 data dalla somma di quella del 44% per 20 anni (art. 54, co. 1) e del 2,85% per i successivi 19 mesi.
3) - Per l’ulteriore servizio utile, maturato dall’1.1.1998 al 31.12.2011 (data sino alla quale le anzianità di servizio sono valorizzate mediante il sistema retributivo), non trova più applicazione l’aliquota prevista dall’invocato art. 54 del DPR 1092/1973 in quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 8 del D. Lgs. 30/04/1997, n. 165 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, trova applicazione l’aliquota annua del 2%.
4) - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS che si liquidano nell’importo di €. 500,00.
La CdC precisa:
1) - dalla piana lettura del provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente emerge chiaramente che il trattamento è stato liquidato con il sistema interamente retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.2011 in quanto alla data del 31.12.1995 costui vantava un servizio utile, come si è detto, superiore a 18 anni; risulta anche che l’INPS ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’invocato art. 54 del DPR 1092/1973.
2) - Nello specifico il ricorrente alla successiva data del 31.12.1997 aveva maturato un servizio utile pari a 21 anni e 7 mesi e con riferimento a tale servizio è stata applicata un’aliquota del 47,325%, che risulta anche più favorevole rispetto a quella del 46,85 spettante in base all’applicazione del predetto art. 54 data dalla somma di quella del 44% per 20 anni (art. 54, co. 1) e del 2,85% per i successivi 19 mesi.
3) - Per l’ulteriore servizio utile, maturato dall’1.1.1998 al 31.12.2011 (data sino alla quale le anzianità di servizio sono valorizzate mediante il sistema retributivo), non trova più applicazione l’aliquota prevista dall’invocato art. 54 del DPR 1092/1973 in quanto in base al combinato disposto di cui all’art. 8 del D. Lgs. 30/04/1997, n. 165 ed all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, trova applicazione l’aliquota annua del 2%.
4) - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS che si liquidano nell’importo di €. 500,00.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

