Louis65 ha scritto: ↑mer feb 19, 2020 11:58 am
Allora ditemi voi se questa è una cosa che reggerà ; sempre stando a come sta facendo attualmente l'Inps
Quindi Garibaldi prenderà meno di Pellico
ma dai vedrete che lo Stato stopperà tutto con qualche legge
Senza contare la disparità che si verrebbe a creare tra ff.oo. ad ordinamento militare con ff.oo. ad ordinamento civile, si dico bene perchè dalle ultime sentenze uno dei motivi della giusta applicabilità dell'art. 54 è proprio il fatto di appartenere ad un ordinamento militare leggete qui
Ciò è quanto sancito anche dalla Seconda Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Centrale d’Appello che, con la recente sentenza n.310/19 - liberamente visibile su xxxxxxxxxx, sez. Documenti – ha dato ragione ad un ex appartenente della Guardia di Finanza, il quale lamentava l’illegittima applicazione, da parte dell’I.N.P.S., dell’aliquota più bassa (ossia quella del 35% prevista dall’art.44 del D.P.R. n.1092/73 per i dipendenti civili) al posto di quella prevista per i militari (cioè quella indicata dal predetto art.54).
Come segnalato dagli Avv.ti xxxxxxx e xxxxxxxxxx, specializzati in diritto militare, “I giudici d’appello hanno, dunque, confermato la sentenza della Corte dei Conti Calabria che già sul punto aveva accolto le richieste del militare”.
Evidenzia l’Avv.xxxxxxx come “Nello specifico, i giudici d’appello dichiarano <<La soluzione interpretativa accolta dal giudice di primo grado (applicabilità dell’aliquota di cui all’art.54), è corretta e deve, pertanto, essere confermata. Va innanzitutto evidenziato che l’art.44, essendo inserito nel Capo I (Personale civile), del Titolo III (Trattamento di quiescenza normale) del richiamato D.P.R., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile. Nei confronti del personale militare (cui appartiene l’odierno appellato), invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (Personale militare) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto l’art.54. Tale constatazione sarebbe già sufficiente per ritenere come non corretta la determinazione del trattamento pensionistico dell’ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza>>”.
In riferimento, poi, alla posizione dell’Inps che ha da sempre sostenuto l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art.54 solo per quei militari che alla data del 31.12.1995 avessero un’anzianità di servizio tra i 15 e i 20 anni, i giudici chiariscono come tale requisito non sia assolutamente necessario.
Sottolinea, infatti, l’Avv. xxxxx come i giudici abbiano dichiarato sul punto che “In definitiva, per i militari che, alla data de 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art.54 del Dpr n.1092/73”.
Infine, l’Avv. xxxxxx precisa come “di recente, la giurisprudenza ha fatto un ulteriore passo in avanti, riconoscendo l’applicabilità dell’art.54 del D.P.R. n.1092/73 anche nei confronti degli ex dipendenti della Polizia di Stato, a condizione, però, che gli stessi si siano arruolati prima del 25.06.1982. In tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti della Liguria, la quale, con la sentenza n.162/2019, ha accolto il ricorso presentato da un appartenente al vecchio Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che richiedeva la rideterminazione della propria pensione ai sensi del sopra citato art.54”.