Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mar gen 21, 2020 5:52 pm
Vi voglio partecipare anche questa sentenza della CdC Toscana del 2019 che ha accolto il ricorso ad un militare dell'E.I. in regime di Ausiliaria.
- arruolato il 7.1.1981 in congedo (ausiliaria) dal 31.12.2017 e nato nel 1962.
1) - il ricorrente ha esposto di avere prestato servizio nell’Esercito Italiano in qualità di sottufficiale fino al 31.12.2017, data nella quale è stato collocato in regime di ausiliaria.
Si legge:
2) - Costituendosi in giudizio l’INPS ha rappresentato che: “ad oggi il sig. C.. G.. non è amministrato dall’Istituto. L’Inps ad oggi non ha emesso alcun provvedimento in merito al trattamento pensionistico e non è aperto alcun fascicolo di pensione” chiedendo di conseguenza di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Istituto e/ o il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Deve, invece, essere riconosciuta la legittimazione passiva dell’INPS.
3) - Infatti, sebbene la pensione sia stata liquidata dal C.U.S.E., non può escludersi l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto l’eventuale sentenza di accoglimento (sez. Sardegna, 29.1.2019 n. 28).
4) - Il C.U.S.E., nel respingere la domanda di riliquidazione del ricorrente ha dichiarato: “nell’evidenziare in via generale che i provvedimenti pensionistici emessi dal centro si uniformano alle disposizioni regolamentari impartite dall’Istituto Nazionale della previdenza Sociale che recepiscono le norme di settore, si rappresenta che la pensione del Sottufficiale risulta coerente alle disposizioni regolamentari emanate in materia dall’istituto previdenziale che, al momento, riconoscono l’aliquota pensionistica ex articolo 54 del D.P.R. 1092/1973 al solo personale cessato dal servizio con diritto a pensione (in regime retributivo) e con un’anzianità contributiva complessivamente compresa tra i 15 e i 20 anni”. Nella memoria depositata all’odierna udienza il Ministero, oltre a ribadire di adottare i provvedimenti di pensione uniformandosi alle disposizioni applicative emanate dall’INPS, chiede il rigetto del ricorso richiamando quella giurisprudenza che ritiene l’art. 44 l’ordinaria modalità di calcolo della pensione per coloro che abbiano un’anzianità contributiva superiore ai venti anni.
- arruolato il 7.1.1981 in congedo (ausiliaria) dal 31.12.2017 e nato nel 1962.
1) - il ricorrente ha esposto di avere prestato servizio nell’Esercito Italiano in qualità di sottufficiale fino al 31.12.2017, data nella quale è stato collocato in regime di ausiliaria.
Si legge:
2) - Costituendosi in giudizio l’INPS ha rappresentato che: “ad oggi il sig. C.. G.. non è amministrato dall’Istituto. L’Inps ad oggi non ha emesso alcun provvedimento in merito al trattamento pensionistico e non è aperto alcun fascicolo di pensione” chiedendo di conseguenza di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Istituto e/ o il difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Deve, invece, essere riconosciuta la legittimazione passiva dell’INPS.
3) - Infatti, sebbene la pensione sia stata liquidata dal C.U.S.E., non può escludersi l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto l’eventuale sentenza di accoglimento (sez. Sardegna, 29.1.2019 n. 28).
4) - Il C.U.S.E., nel respingere la domanda di riliquidazione del ricorrente ha dichiarato: “nell’evidenziare in via generale che i provvedimenti pensionistici emessi dal centro si uniformano alle disposizioni regolamentari impartite dall’Istituto Nazionale della previdenza Sociale che recepiscono le norme di settore, si rappresenta che la pensione del Sottufficiale risulta coerente alle disposizioni regolamentari emanate in materia dall’istituto previdenziale che, al momento, riconoscono l’aliquota pensionistica ex articolo 54 del D.P.R. 1092/1973 al solo personale cessato dal servizio con diritto a pensione (in regime retributivo) e con un’anzianità contributiva complessivamente compresa tra i 15 e i 20 anni”. Nella memoria depositata all’odierna udienza il Ministero, oltre a ribadire di adottare i provvedimenti di pensione uniformandosi alle disposizioni applicative emanate dall’INPS, chiede il rigetto del ricorso richiamando quella giurisprudenza che ritiene l’art. 44 l’ordinaria modalità di calcolo della pensione per coloro che abbiano un’anzianità contributiva superiore ai venti anni.