per quanto riguarda la CdC Sicilia ci sono altre 2 sentenze pubblicate in aggiunta a quelle già menzionate da me in precedenza e sono la n.
735 e la
892/2019, entrambe trattate del
Giudice Carola Corrado.
Qui sotto però posto l'ultima, la n. 892/2019 e
Vi invito a leggere la parte conclusiva della sentenza.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 892 Pubblicazione 09/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice
Carola Corrado
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N° 892/2019
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. 65822 depositato il 23 luglio 2018, proposto da V. S., nato a OMISSIS, , rappresentato e difeso dall’avv. Rino Ciancimino, con studio in Sciacca, via T. Campanella, n. 5 pec
rino.ciancimino@avv.sciacca.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell’avv. G. Musso, pec
giorgio.musso@avvsciacca.legalmail.it, sito in via Tasso n. 4
contro
- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv Tiziana Giovanna Norrito, pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso l’avvocatura regionale dell’istituto sita in via M. Toselli n. 5;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 l’avv. Ciancimino e l’avv. Norrito.
Ritenuto in
F A T T O
Con il ricorso oggetto del presente giudizio il sig. V.
arruolato in Marina Militare dal 26.01.1981, rappresentava di essere stato posto
in quiescenza con decorrenza 11.03.2010 con il sistema misto, con pensione diretta ordinaria d’inabilità e con attribuzione da parte dell’INPDAP delle aliquote pensionabili previste dall’art. 44 T.U. 1092/1973 anziché di quelle previste per il personale militare dall’art. 54 T.U. 1092/1973.
A tal riguardo il ricorrente con nota trasmessa via pec in data 16.04.2018 chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione, ma questa rispondeva con nota trasmessa via pec in data 17.04.2018 rigettando la richiesta in considerazione del fatto che l’art. 54 T.U. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità di minimo 15 anni e massimo 20 anni di servizio.
Seguiva nota del sig. V. con pec del 24.04.2018, nella quale si rappresentava che lo stesso aveva invece i requisiti per l’applicazione dell’art. 54 citato, avendo alla data del 31.12.1995 maturato 17 anni e 7 mesi di servizio effettivo. Ad essa l’INPS dava riscontro con nota trasmessa in pari data via pec, riportandosi a quanto affermato in precedenza.
Per tali ragioni il sig. V. proponeva ricorso a questo giudice per chiedere di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere, con decorrenza dal giorno 11/03/2010, ai sensi dell'art. 54 T.U. 1092/1973, l'applicazione dell'aliquota pensionabile pari al 44 % della base pensionabile; di accertare e dichiarare di conseguenza il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, sulla base dell'art. 54 T.U. 1092/1973, riconoscendo, quindi, altresì, l'aliquota deII'1,80 % per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, con corresponsione dei relativi arretrati, disponendo il ricalcolo, la riqualificazione del trattamento pensionistico, adeguandolo con decorrenza dall'11/03/2010, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; di condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; di condannare alle spese legali l’INPS.
Con memoria depositata in data 6 settembre 2019 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso. L’INPS rappresentava di aver correttamente liquidato la pensione, poiché il ricorrente aveva maturato 35 anni di servizio e l’art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe soltanto ai militari andati in congedo tra i 15 e i 20 anni. Per il militare con più di vent’anni di servizio si applicherebbe la sola aliquota ulteriore prevista dall’art. 44 per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.
All’udienza del 19 settembre 2019 l’avv. Ciancimino insisteva nell’accoglimento del ricorso, contestando la memoria della controparte.
L’avv. Norrito chiedeva termine per il deposito di note e l’avv. Ciancimino si opponeva alla richiesta di rinvio.
Accolta la richiesta di rinvio del difensore dell’I.N.P.S., si rinviava la trattazione della causa all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019, con termine alle parti di 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di note e di 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di repliche.
In data 13 novembre 2019 depositava note parte ricorrente, che ribadiva le argomentazioni già illustrate nel ricorso.
In data 26 novembre depositava note anche l’INPS, che a sua volta, ribadiva le argomentazioni già formulate nella memoria precedente e allegava alcune sentenze della Corte dei conti favorevoli alla tesi restrittiva, sostenuta dalla stessa in ordine all’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973.
All’udienza del 5 dicembre 2019 le parti si riportavano a quanto affermato nei propri atti e insistevano nelle conclusioni già formulate.
La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. Nel presente giudizio occorre accertare l’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 nell’ipotesi del ricorrente che non cessava dal servizio con un’anzianità dai 15 ai 20 anni.
Sulla questione di diritto bisogna dare atto che vi è un contrasto di giurisprudenza tra due tesi, quella sostenuta dall’odierno ricorrente e quella restrittiva, in base alla quale l’art. 54 D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (
nel primo senso fra le altre sez. III Appello 228/2019, sez. II Appello 308/2019; sez. Toscana 173/2019 e 163/2019; sez. I Appello 422/2018; sez. Sardegna 2/2018 e 68/2018;
nel secondo senso sez. Veneto 56/2019; sez. III Appello n. 175/2019; sez. Piemonte 18/2018).
Il suddetto art. 54 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. Al secondo comma si stabilisce inoltre che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione della norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno.
Posto che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato i quindici anni di servizio al 31.12.1995, tale norma nel caso di specie deve applicarsi solo per il calcolo della parte retributiva della pensione.
Pertanto si ritiene di dover accogliere il ricorso, affermando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione delle aliquote di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, rispetto alla quota calcolata con il sistema retributivo ed al pagamento delle differenze rispetto alla rate precedenti non adeguate. Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
2.
Con riguardo alla richiesta di applicazione dell’aliquota del secondo comma dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 per gli anni successivi al ventesimo, questa non può essere riconosciuta nel caso di specie perché al 31. 12 .1995 il ricorrente aveva 17 anni di servizio utile. In altri termini, considerato che l’aliquota del primo comma dall’art. 54 si applica solo alla parte retributiva della pensione maturata e il secondo comma stabilisce che quella del primo comma è aumentata di un ulteriore 1,80% per ogni anno successivo al primo, si deve ritenere che tale aumento valga solo in presenza di oltre venti anni utili per la quota retributiva della pensione. La norma riguardava il calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi la sua applicazione a chi con il sistema retributivo andava in pensione oltre i 20 anni di servizio.
Pertanto il secondo comma è dirimente per stabilire che l’art. 54 non si applica solo a coloro che siano cessati dal servizio con massimo venti anni di servizio, ma non può applicarsi a coloro che siano andati in pensione con il sistema misto. In altri termini, se l’art. 54 si applica alla sola quota retributiva della pensione ed al sistema misto ha avuto accesso chi al 31.12.1995 non aveva diciotto anni di servizio, ovviamente la sua applicabilità non è esclusa in via di principio ma lo risulta di fatto. Resta fermo quindi che l’art. 54 deve essere utilizzato per il calcolo relativo alla quota retributiva e l’aliquota ulteriore dell’1,80%, solo se per tale quota gli anni di servizio superano i venti.
3. Considerata la novità delle questioni trattate al momento della proposizione del ricorso e la sussistenza di giurisprudenza di segno contrario, nonché l’accoglimento parziale si ritengono sussistenti idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-
accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973 ed il pagamento delle differenze rispetto alle precedenti rate non adeguate. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
-
rigetta la richiesta di riconoscimento dell’aliquota del 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo di servizio;
- compensa le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019.
Il Giudice
F.to Carola Corrado
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 5 dicembre 2019
Pubblicata il 9 dicembre 2019
Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina VERRO