Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: lun dic 02, 2019 5:19 pm
Il 31 luglio 2019 avevo scritto su questa pagina che, la CdC Valle d’Aosta, non aveva ancora sentenziato nessun Art. 54 e che era molto strano, ora la CdC medesima Accoglie i ricorsi condividendo lo stesso pensiero della maggior parte dei Giudici.
- ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981
1) - l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Leggete qui sotto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 13 Pubblicazione 20/09/2019
SENTENZA 13/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 812 del registro di Segreteria, proposto da C. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia e dall’avv. Antonella Barontini, contro l’INPS;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 settembre 2019, l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981, e al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 18, mesi 10 e giorni 26, comprese le maggiorazioni.
Il medesimo è dunque titolare di pensione di anzianità calcolata con il sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata successivamente.
Egli contesta, con ricorso del 5 giugno 2019, che l’Amministrazione abbia liquidato la pensione non applicando, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (il penultimo comma riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo).
Si chiedono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti.
L’INPS ha trasmesso memoria nella quale si argomenta che il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 2018, con pensione calcolata con il c.d. sistema misto ed una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici di 42 anni, quindi ben superiore ad anni 20. Contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ricorrente non può essere destinatario del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, non essendo cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, ma è pacifico ed incontestato che sia stato collocato in pensione con un’anzianità di servizio utile superiore.
Si chiede pertanto il rigetto del gravame.
All’odierna udienza l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo, per l’INPS, hanno concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
In merito all’oggetto della domanda di parte attrice, questa Corte ha già espresso un orientamento che emerge da numerose sentenze di accoglimento di ricorsi analoghi a quello in esame, pronunciate da diverse Sezioni regionali.
Relativamente all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va considerato quanto segue.
La liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, va effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Come ricordato in narrativa, l’INPS ha sostenuto, nella propria memoria, che il ricorrente non è destinatario della norma invocata, poiché il medesimo, come emerge dal decreto di conferimento del trattamento di quiescenza, ha maturato una anzianità utile a pensione (il c.d. “servizio utile”) di gran lunga superiore all’arco temporale (“almeno quindici anni e non più di venti anni”) previsto dal citato art. 54.
Tale obiezione non può trovare accoglimento: si veda, in merito, la sentenza della Sezione I d’appello, n. 422 dell’8 novembre 2018, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, secondo la quale “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”.
Tale orientamento è maggioritario in giurisprudenza (cfr. le seguenti sentenze, tutte del 2018: Sezione Toscana, n. 261; Sezione Sardegna, n. 2 e n. 68; Sezione Calabria, n. 53 e n. 206; Sezione Liguria, n. 272; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 67; Sezione Lombardia, n. 130 e n. 191; Sezione Puglia, n. 447).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché il diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità della questione.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va riconosciuto, sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone altresì che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Aosta, il 13 settembre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Pubblicata mediante deposito
in segreteria il 20/09/2019
il coll. amm.vo
(Petrini)
- ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981
1) - l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Leggete qui sotto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 13 Pubblicazione 20/09/2019
SENTENZA 13/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 812 del registro di Segreteria, proposto da C. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia e dall’avv. Antonella Barontini, contro l’INPS;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 settembre 2019, l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2 ottobre 1981, e al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 18, mesi 10 e giorni 26, comprese le maggiorazioni.
Il medesimo è dunque titolare di pensione di anzianità calcolata con il sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata successivamente.
Egli contesta, con ricorso del 5 giugno 2019, che l’Amministrazione abbia liquidato la pensione non applicando, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (il penultimo comma riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo).
Si chiedono altresì interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati dovuti.
L’INPS ha trasmesso memoria nella quale si argomenta che il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 2018, con pensione calcolata con il c.d. sistema misto ed una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici di 42 anni, quindi ben superiore ad anni 20. Contrariamente a quanto dedotto da controparte, il ricorrente non può essere destinatario del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, non essendo cessato dal servizio con un’anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, ma è pacifico ed incontestato che sia stato collocato in pensione con un’anzianità di servizio utile superiore.
Si chiede pertanto il rigetto del gravame.
All’odierna udienza l’avv. Federico Mavilla, su delega dell’avv. Renzo Filoia, per il ricorrente, e l’avv. Patrizia Regaldo, per l’INPS, hanno concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
In merito all’oggetto della domanda di parte attrice, questa Corte ha già espresso un orientamento che emerge da numerose sentenze di accoglimento di ricorsi analoghi a quello in esame, pronunciate da diverse Sezioni regionali.
Relativamente all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va considerato quanto segue.
La liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, va effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Come ricordato in narrativa, l’INPS ha sostenuto, nella propria memoria, che il ricorrente non è destinatario della norma invocata, poiché il medesimo, come emerge dal decreto di conferimento del trattamento di quiescenza, ha maturato una anzianità utile a pensione (il c.d. “servizio utile”) di gran lunga superiore all’arco temporale (“almeno quindici anni e non più di venti anni”) previsto dal citato art. 54.
Tale obiezione non può trovare accoglimento: si veda, in merito, la sentenza della Sezione I d’appello, n. 422 dell’8 novembre 2018, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, secondo la quale “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”.
Tale orientamento è maggioritario in giurisprudenza (cfr. le seguenti sentenze, tutte del 2018: Sezione Toscana, n. 261; Sezione Sardegna, n. 2 e n. 68; Sezione Calabria, n. 53 e n. 206; Sezione Liguria, n. 272; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 67; Sezione Lombardia, n. 130 e n. 191; Sezione Puglia, n. 447).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché il diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della complessità della questione.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va riconosciuto, sulle somme da corrispondere in esecuzione della presente sentenza, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone altresì che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Aosta, il 13 settembre 2019.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Pubblicata mediante deposito
in segreteria il 20/09/2019
il coll. amm.vo
(Petrini)