Ricorso Accolto,
1) - In questa sentenza, a prescindere dall'accoglimento o meno, visto che un giudice la pensa diversamente dall'altro, il ricorrente arruolatasi nella Marina militare il 24.03.1983, ha PENSATO BENE a scanso di equivoco, di invocare pure il riscatto effettuato degli anni di servizio fino al 31/12/1995.
In sentenza si legge:
2) - come dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, considerando i periodi di riscatto, alla data del 31.12.1995 vantava un servizio utile superiore ai 15 anni
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 393 Pubblicazione 30/09/2019
SENTENZA N. 393/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al numero 71062 del registro di segreteria e proposto da V. F., nato il omissis a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Calligaro, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec:
calligaroma@legpec.it;
contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliata presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina n.61;
VISTI gli altri atti e documenti della causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 l’avv. Maria Antonietta Calligaro per il ricorrente e l’avv. Gianluca Tellone per l’Amministrazione resistente.
FATTO E DIRITTO
(A) Parte ricorrente in epigrafe, già arruolatasi nella Marina militare il 24.03.1983 e cessata dal servizio l’8.06.2016, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di essere destinataria, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico c.d. misto in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva fare valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, ha rivendicato – in riferimento alla quota di pensione destinata ad essere liquidata secondo il sistema retributivo limitatamente agli anni di servizio maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".
Invece, nonostante quanto espressamente stabilito dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, l'istituto previdenziale le avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo, per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ...aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".
Con memoria depositata il 5 luglio 2019 l’INPS si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che il ricorrente non avrebbe in ogni caso titolo al beneficio previdenziale richiesto, avendo maturato poco meno di 12 anni di servizio alla data del 31.12.1995 (invece dei 15 richiesti dall’evocato art. 54), l’Amministrazione resistente ha eccepito la giuridica infondatezza del ricorso.
Invero, ad avviso della resistente, dalla lettura combinata degli artt. 44 e 54 del d.P.R. n. 1092/73 si evincerebbe chiaramente che il beneficio previdenziale riservato dall’art. 54 ai militari cessati dal servizio con almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile (beneficio consistente nel vedersi riconoscere già al 15° anno di servizio un’aliquota del 44%, pari al 2,33% per anno di servizio prestato, laddove il personale civile potrebbe raggiungere l’aliquota del 44% solo con 20 anni di servizio utile), sarebbe circoscritto ai militari effettivamente cessati dal servizio con non meno di 15 e non più di 20 anni di anzianità di servizio.
Viceversa, nel caso di specie, sarebbe circostanza del tutto pacifica il fatto che parte ricorrente sia cessata dal servizio con un’anzianità di servizio ampiamente superiore alla soglia massima dei 20 anni di servizio, ragione per cui l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 non potrebbe trovare applicazione, trattandosi di una norma speciale insuscettibile di interpretazioni estensive che vadano a coprire casi in essa non considerati.
All’odierna pubblica udienza entrambe le parti sono comparse concludendo come in atti.
(B) Il ricorso è fondato.
Preliminarmente occorre sottolineare come dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, considerando i periodi di riscatto, alla data del 31.12.1995 vantava un servizio utile superiore ai 15 anni; circostanza avvalorata dalla tesi, sostenuta in giudizio dall’Amministrazione resistente, dell’applicabilità nel caso di specie dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/73.
Ciò premesso, in ordine all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va in primo luogo considerato come la liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, vada effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma:
“a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
In tal senso, infatti, si è espressa la più recente e prevalente giurisprudenza contabile, cui si intende dare continuità, laddove è stato osservato come sia “da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, senza che, d’altra parte, possa “escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995” (Prima Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 422 del 2018 v. altresì Seconda Sezione giur. centrale d’appello, sentt. n. 197 e n. 208 del 2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 43 del 2019), ben potendosi, del resto, superare tali apparenti difficoltà ”mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale (cfr. sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 di questa Sezione)” (Sezione giur. Sardegna, sent. n. 124 del 2019).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
(C) Sulle somme spettanti in esecuzione della presente decisione andranno corrisposti interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti e alle condizioni di cui alla sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n.10/QM/02, con conseguente riconoscimento della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
(D) Alla luce dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia e della complessità della questione si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1. ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2. DISPONE la compensazione delle spese.
Così deciso, in Napoli, il 17 luglio 2019.
Il Giudice
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
IL GIUDICE
Robert Schülmers von Pernwerth
Depositata in Segreteria il 30/09/2019
Il Direttore della Segreteria