Competenza territoriale. Sgamato un furbacchione:
( Sentenza n. 366 / 2019 )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa MARIA RITA MICCI, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
0. SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 61418 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 4 GIUGNO 2019, proposto da: SAMPINO GAETANO rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi (
marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com) del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Virginia Calussi, via Nino Bixio n. 2 Firenze (
virginia.calussi@firenze.pecavvocati.it), come da delega in atti;
CONTRO:
INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it –
avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione).
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 18 SETTEMBRE 2019, celebrata con l’assistenza della dott.ssa Paola Altini, l’avv. Marco Tufo, come delega depositata in udienza, per la parte ricorrente e l’Avv. Paola Forgione per l’INPS;
Premesso in
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal, arruolato il 3 aprile 1981, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza, già calcolato con il c.d. “sistema misto”.
Più in dettaglio, il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 18 anni (anni 16 e mesi

, ha ritenuto di essere destinatario della previsione normativa di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, ed in tal senso ha formulato apposita istanza amministrativa che, però, non ha trovato accoglimento.
L’Istituto previdenziale, nel caso in esame, ha, invece, applicato per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1995 l’aliquota prevista per il personale civile ai sensi dell’art. 44 DPR 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile, ritenendo la previsione normativa di cui all’art. 54 applicabile unicamente a coloro che cessino dal servizio con una contribuzione totale compresa tra i 15 ed i venti anni di servizio.
Con il ricorso introduttivo, quindi, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, previa applicazione dell’aliquota più favorevole pari al 44% della base pensionabile.
Con memoria del 29 luglio 2019 l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato ed ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. L’INPS ha preliminarmente sollevato il difetto di competenza territoriale di questa Sezione essendo il ricorrente residente in altra Regione.
Il Giudice, quindi, deve preliminarmente valutare l’eccezione presentata dalla parte resistente.
In proposito si rileva che l’art. 18, comma 1 lettera c del nuovo c.g.c, statuisce che sono attribuiti alla Sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni…”quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, sia residente in un comune della Regione”.
Detta disposizioni riprende l’art.1, della l. 19/1994, che, dopo aver istituito le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, al terzo comma dispone(va) che “a tutte le Sezioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 08 ottobre 1984, n.658”, istitutiva della Sezione giurisdizionale per la Sardegna.
In particolare, per quanto qui concerne, l’art. 2 prevedeva: “Sono attribuiti alla Sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti l’attività giurisdizionale della Corte dei Conti: a)…;b)…; c)i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale
dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all’atto della presentazione del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione…>.
Ciò posto, è evidente che il criterio scelto dal legislatore per individuare la competenza territoriale delle Sezioni regionali è quello della residenza anagrafica del ricorrente all’atto della presentazione della domanda giudiziale, a nulla rilevando eventuali cambiamenti successivi ( si veda in proposito la sentenza n. 5/2002 delle SS.RR.).
Il legislatore, quindi, al secondo comma dell’art. 151 ha stabilito che il difetto di competenza territoriale non può essere rilevato d’ufficio e deve essere eccepito nella comparsa di risposta.
Nel caso in esame il ricorrente risulta essere residente in Monreale (PA) e l’istituto previdenziale ha correttamente eccepito nel suo scritto difensivo l’incompetenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l’incompetenza territoriale di questo giudice in quanto competente a conoscere la controversia in esame è la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, come emerge dall’eccezione opposta tempestivamente dall’Ente resistente.
Ai sensi dell’art. 31 del c.g.c. non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, il giudice unico delle pensioni,
DICHIARA
L’incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana a favore della Corte dei conti per la Regione Siciliana, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 settembre 2019.
IL GIUDICE
F.to DOTT.SSA MARIA RITA MICCI
Depositato in Segreteria il 30/09/2019
1. p. Il Direttore della Segreteria
1. F.to dott. Chiara Berardengo