Per tutti i professori, ecco la terza sezione centrale che in altro giudizio sembra non riconoscere l'art.54.
Sent.
175/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dr. Angelo Canale, Presidente
dr.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere relatore
dr. Marco Smiroldo, Consigliere
dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
dr. Giovanni Comite, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 53121 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. XX XX, nato a XX il xxxxx e residente in XX, alla via xxxx c.f. xxxxxxxx, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Nicola Caso (c.f. CSANCL73L15L049Y,
nicolacaso@mypec.eu, fax 06/85832247) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso lo studio Dejure in Roma, alla via Savoia n. 37
CONTRO
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza
la Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale
la Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo
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Lombardia,
l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
AVVERSO
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, n. 95/2017, pubblicata il 27 giugno 2017, non notificata.
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2019 il relatore, consigliere Cristiana Rondoni, l’avv. Nicola Caso per l’appellante e il Tenente Teresa Grieco per la Guardia di Finanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. XX ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 1° ottobre 1982.
Nel corso della sua carriera, l'appellante ha patito varie infermità e lesioni, alcune delle quali sono state ritenute dipendenti da causa di servizio. In particolare, all'esito delle visite compiute il 27 novembre 2000, il militare è stato ritenuto "non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto", è stato collocato in congedo e gli è stato riconosciuto l'assegno rinnovabile stabilito per la tabella "A", ottava categoria e - dal 23 gennaio 2003 - la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria.
Al congedo, all’età di 42 anni, ha chiesto al Ministero di appartenenza il passaggio dal servizio militare a quello civile, transito concesso con decreto del 10 maggio 2004 - di assegnazione alle funzioni di assistente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina n. 344185 del 26 ottobre 2004 ha disposto che "il Maresciallo Capo XX ... cessa dal
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servizio permanente nella Guardia di Finanza ed è collocato in congedo assoluto a decorrere dal 23 gennaio 2003" e che egli, "per il periodo compreso dal 15 novembre 2000 al 22 gennaio 2003, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di permanente inidoneità".
Il ricorrente, ritenendo che i versamenti mensili del trattamento pensionistico da parte dell'Ente erogatore, pur se regolari, fossero inferiori a quanto effettivamente spettantegli, ha nuovamente adito la Corte dei Conti per la Lombardia, chiedendo l'annullamento dei decreti di liquidazione.
Il giudice adito, con la sentenza n. 198/2015, non gravata in questa sede ha accolto il ricorso del sig. XX.
Il 20 aprile 2017 il sig. XX ha impugnato innanzi alla Corte dei Conti per la Lombardia i due decreti di liquidazione successivi alla sentenza n. 198/2015, perché, a suo avviso, emessi in palese violazione e/o elusione del giudicato.
Il giudice adito, con la sentenza gravata, ha rigettato il ricorso in quanto "la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66 / 2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall'art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente)" e non nella "percentuale di rendimento del 44%" stabilita dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, disposizione questa che è stata
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"emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un'anzianità inferiore a 20 anni di servizio" e che "non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell'ammontare della stessa, secondo la normativa vigente"; e ha concluso per la "condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni", liquidate in € 700,00 per ciascuno.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. XX per i seguenti motivi:
I - Violazione e falsa applicazione degli arti. 42, 44, 52, 54 e 67 del d.p.r. n. 1092/1973 nonché dell'art. 1884 del d.lgs. n. 66/2010 e della legge n. 335/1995 - in quanto la sentenza n. 198/2015 ha affermato che "al ricorrente, XX deve essere riconosciuto, con decorrenza dal 23 gennaio 2003, il trattamento di pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092/1973" e quindi in base al sistema previgente al d.lgs. n. 66/2010.
II - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 del d.p.r. n. 1092/1973, “la cui applicazione è nella specie incontestabile” – in cui si prevede che la pensione privilegiata ordinaria deve essere "liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
III - Sulla condanna alle spese, in quanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, illegittima e infondata si rivela anche la "condanna del
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convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni", liquidate in € 700,00 per ciascuno di essi, disposta nella sentenza gravata.
E conclude con richiesta di
- accertare la violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei Conti Lombardia n. 198/2015 da parte della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Lombardia e, di conseguenza, anche del Centro Informatico Amministrativo Nazionale e dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità degli atti posti in essere.
Con ogni più ampia riserva e con condanna delle Amministrazioni appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 28 gennaio 2019 la GdF ha dichiarato di ritenere condivisibili le motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata e destituito di qualsivoglia fondamento l'appello in esame, atteso che il Giudice di primo grado ha esplicitato con congrua motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto non accoglibili le doglianze in ordine alla presunta erronea ed elusiva applicazione, da parte dell'Amministrazione e dell'I.N.P.S., della sentenza n.198/2015, depositata il 10 novembre 2015
Specificamente ha fatto presente che nei confronti del Maresciallo Capo (in congedo) XX (che al 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18), si è proceduto alla determinazione della base pensionabile in applicazione del sistema
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misto.
Con il Decreto n.3564 in data 14 settembre 2016, che ha modificato il precedente provvedimento n.1154 in data 25 febbraio 2016, è stato riliquidato l'assegno rinnovabile di 8" categoria, a decorrere dal 23 gennaio 2003, da durare anni quattro e successivamente a vita, aumentando la pensione ordinaria di un decimo, ai sensi dell'art.67, comma 4, del d.P.R. 1092/1973;
Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevedono la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall'art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente)".
"Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L'aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 0,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all'applicazione della percentuale di rendimento del 44%: Infatti l'art.54 del Dpr 1092/73 prevede 'la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile."';
"Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell'Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un'anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell'ammontare della stessa, secondo la normativa vigente".
Quanto alle spese osserva l’Amministrazione che hanno seguito la soccombenza.
Per quanto sopra esposto la GdF conclude nel senso di condividere le considerazioni espresse dal Giudice nella sentenza appellata in questa sede ed esprime l'avviso che il ricorso in appello debba essere respinto perché assolutamente infondato.
All’udienza del 6 febbraio 2019, udita la relazione del Cons. Rondoni, l’avv. Caso per XX ha confermato le argomentazioni svolte a sostegno dell’atto d’appello e ne ha chiesto l’accoglimento; mentre il Tenente Grieco per la GdF si riporta all’atto scritto ed insiste per il rigetto; la causa è, quindi, passata in decisione.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-
L’appello è infondato.
Al momento della cessazione dal servizio, disposta con la collocazione in congedo per infermità a decorrere dal 23 gennaio 2003, il XX era in possesso di una anzianità superiore ai 20 anni di servizio.
Il presente giudizio – come chiarito dal Giudice di prime cure - è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.
In accordo con quanto evidenziato dall’INPS la sentenza impugnata evidenzia che “con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. XX, con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che – come già evidenziato in fatto, stabiliscono la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).
Il trattamento di pensione di privilegio del ricorrente è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato calcolato considerando il servizio prestato fino al
31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1.1.93 al 31.12.95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1.1.1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.
Questo Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa dell’Inps, circa il fatto che appare del tutto evidente come tale disposizione - emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio - non può in alcun modo riguardare il ricorrente XX, il quale alla data della riforma era in possesso di oltre 25 anni di servizio utile, e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
In conclusione pertanto l’appello deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
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disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando respinge l’appello in epigrafe con corrispondente conferma dell’impugnata sentenza.
Nulla per le spese di giustizia.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 (ottocento/00) in favore della Guardia di Finanza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Cristiana Rondoni F.to Pres. Angelo Canale
Depositato in Segreteria il 23 Settembre 2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella