CdC sez. 1^ d'Appello n. 247/2020 pubblicata il 25/09/2020 su Moltiplicatore.
nella sentenza si legge quanto segue,
avendo l'interessato nel mese di Agosto rinunciato al ricorso inviando regolare richiesta.:
1) - Nelle more della discussione del processo l’appellante ha presentato rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 110 c.g.c., concludendo per l’estinzione di quest’ultimo.
N.B.: ottima mossa.
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247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
Fernanda Fraioli Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi Consigliere
Aurelio Laino Consigliere rel.
Rossella Cassaneti Consigliere
ha adottato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 55003 del ruolo generale, proposto da
L. A., nato a x. xxxxxxx di x. xxxxxxxx (xx) il xx.x.xxxx (c.f.: xxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza (
rutaeassociati@pec.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo (
avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;
e nei confronti del
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante generale p.t., non costituito;
avverso e per la riforma
della sentenza n. xxx/xxxx resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data xx.x.xxxx.
Visto l’atto d’appello;
esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 17.9.2020, il relatore, nonchè i difensori delle parti come da verbale di causa.
FATTO
Con la gravata sentenza si è rigettato il ricorso dell’appellante, ex sottufficiale dell’Arma, titolare di trattamento pensionistico di inabilità, denegandogli il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97.
Avverso la decisione propone appello il pensionato, censurando la violazione e falsa applicazione della cennata norma, concludendo per la riforma della sentenza.
Resiste il solo ente previdenziale, che chiede il rigetto del gravame, siccome infondato.
Nelle more della discussione del processo l’appellante ha presentato rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 110 c.g.c., concludendo per l’estinzione di quest’ultimo.
All’udienza di discussione della causa il patrono dell’INPS ha accettato la rinuncia, aderendo alle conclusioni ivi espresse.
DIRITTO
Va, in rito, dichiarata la contumacia del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto non costituitosi nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio.
Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’estinzione degli giudizio per rinuncia allo stesso da parte dell’appellante, debitamente accettata dall’appellato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110 c.g.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 55003 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.9.2020.
L’estensore Il Presidente
(F.to Aurelio Laino) (F.to Agostino Chiappiniello)
Depositato in Segreteria il 25 settembre 2020 Il Dirigente
F.to Sebastiano Alvise Rota