Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: gio dic 29, 2016 6:41 pm
Buonasera a tutti i colleghi, leggendo le pagine precedenti, ho notato che 1 della domande più ricorrenti, concerne il fatto se il beneficio riguardi tutti o solo i CC.
Quindi, al fine di evitare confusioni, suggerirei di iniziare a fissare alcuni punti fermi e siccome come dicevano i nostri antenati latini
...Verba volant, scripta manent, tradotta letteralmente, significa le parole volano, gli scritti rimangono, dall'art. D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , si evince CHIARAMENTE che il beneficio riguarda TUTTI gli appartenenti al COMPARTO SICUREZZA
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1
annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla
data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.
52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Quindi, al fine di evitare confusioni, suggerirei di iniziare a fissare alcuni punti fermi e siccome come dicevano i nostri antenati latini
...Verba volant, scripta manent, tradotta letteralmente, significa le parole volano, gli scritti rimangono, dall'art. D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 , si evince CHIARAMENTE che il beneficio riguarda TUTTI gli appartenenti al COMPARTO SICUREZZA
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1
annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla
data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.
52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.