causa di servizio
Re: causa di servizio
Un saluto a tutti, a seguito della mia domanda di riconoscimento causa servizio ed equo indennizzo presentata a luglio 2013, ieri ho ricevuto una telefonata da Previmil di Roma che mi richiedeva le coordinate bancarie per l'accredito dell'equo indennizzo poiché la mia patologia era stata riconosciuta SI dipendente da causa di servizio. Qualcuno mi sa dire quanto tempo passerà per l'invio del verbale ed l'eventuale accredito della somma. Grazie per le eventuali risposte.
Re: causa di servizio
Bongiorno avrei bisogno se qualcuno riuscisse gentilmente a fornirmi il n di telefono dell'ufficio a Roma che gestisce le domande di pensione priviligiata. Chiedo il numero di Roma perché per me vale iter prima del 2010, essendo io andato in pensione nel 2006 e ho fatto domanda solo un anno fa.
Vi ringrazio, Rino2013
Vi ringrazio, Rino2013
Re: causa di servizio
per notizia, la Corte dei Conti per la Toscana, con la seguente sentenza "negativa" ma nello stesso momento sulla tempestività specifica, quanto segue:
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TOSCANA SENTENZA 191 27/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 191 2014 PENSIONI 27/10/2014
Omissis
1) Il OMISSIS censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, visti gli artt. 3, comma 2, del r.d. 1024 del 1928, secondo cui l’autorità militare avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento per l’accertamento dell’infermità in questione e l’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680, ed osservava che la giurisprudenza aveva statuito che, ai fini della decorrenza del termine, occorreva considerare non la mera conoscenza della infermità genericamente intesa bensì la consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa dalla causa di servizio, e corroborava le proprie richieste con perizia medica legale........
2) - Osserva l’autorità giudicante che il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
3) - La giurisprudenza, cfr. per tutte, Sez. II Centr. 7 aprile 2003 n. 147, ha avuto modo di affermare che non vi è decadenza tutte le volte che l’obbligo di instaurare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio faccia carico all’Amministrazione, e cioè quando questa avrebbe dovuto avviare d’ufficio tale procedimento;
-) - ovverossia, a norma dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, quando all’amministrazione “risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive)”.
-) - Negli altri casi grava sull’interessato l’onere di provocare a domanda il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (cfr. il termine decadenziale dell’art. 9 D.lgt. 1 maggio 1916 n. 497, confermato dall’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, con il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, entro il quale chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio deve chiederne la constatazione;
-) - quest’ultima poi consiste in un duplice giudizio: diagnostico, circa la sussistenza della malattia, e medico – legale circa la sua dipendenza da causa di servizio;
-)- in termini anche SS.RR.4/QM/2003, Sez. II Centr. 22 settembre 2011 n. 432 e Sez. III Centr. 2 aprile 2014 n. 172.
4) - Nella specie l’evento lesivo è del 14 dicembre 1963, il ricorrente è cessato dal servizio il 2 agosto 1988 e la domanda è stata presentata il 10 marzo 1998.
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TOSCANA SENTENZA 191 27/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 191 2014 PENSIONI 27/10/2014
Omissis
1) Il OMISSIS censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, visti gli artt. 3, comma 2, del r.d. 1024 del 1928, secondo cui l’autorità militare avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento per l’accertamento dell’infermità in questione e l’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680, ed osservava che la giurisprudenza aveva statuito che, ai fini della decorrenza del termine, occorreva considerare non la mera conoscenza della infermità genericamente intesa bensì la consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa dalla causa di servizio, e corroborava le proprie richieste con perizia medica legale........
2) - Osserva l’autorità giudicante che il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
3) - La giurisprudenza, cfr. per tutte, Sez. II Centr. 7 aprile 2003 n. 147, ha avuto modo di affermare che non vi è decadenza tutte le volte che l’obbligo di instaurare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio faccia carico all’Amministrazione, e cioè quando questa avrebbe dovuto avviare d’ufficio tale procedimento;
-) - ovverossia, a norma dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, quando all’amministrazione “risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive)”.
-) - Negli altri casi grava sull’interessato l’onere di provocare a domanda il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (cfr. il termine decadenziale dell’art. 9 D.lgt. 1 maggio 1916 n. 497, confermato dall’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, con il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, entro il quale chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio deve chiederne la constatazione;
-) - quest’ultima poi consiste in un duplice giudizio: diagnostico, circa la sussistenza della malattia, e medico – legale circa la sua dipendenza da causa di servizio;
-)- in termini anche SS.RR.4/QM/2003, Sez. II Centr. 22 settembre 2011 n. 432 e Sez. III Centr. 2 aprile 2014 n. 172.
4) - Nella specie l’evento lesivo è del 14 dicembre 1963, il ricorrente è cessato dal servizio il 2 agosto 1988 e la domanda è stata presentata il 10 marzo 1998.
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Re: causa di servizio
Messaggio da Dott.ssa Astore »
normalmente i ricorsi - se sostenuti da un bravo legale e da una relazione medico legale specifica che precisi con documentazione adeguata il nesso di causa o concausa - possono essere vinti.
Noi siamo adibiti proprio a capire se vi sono o meno gli estremi per procedere in tale senso.
Sarebbe importante avere una documentazione amministrativa adeguata(oltre quella sanitaria) ed il suo stato di servizio.
Se vuole delle precisazioni piu' corrette mi chiami nel pomeriggio allo studio.Grazie Lucia Astore
Noi siamo adibiti proprio a capire se vi sono o meno gli estremi per procedere in tale senso.
Sarebbe importante avere una documentazione amministrativa adeguata(oltre quella sanitaria) ed il suo stato di servizio.
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Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: causa di servizio
1) - Il parere in questione si basa sulla circostanza che “ l’infermità ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”
2) - La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.
IL TAR di Lecce precisa:
3) - Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.
4) - Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.
Ricorso ACCOLTO ed annullato il decreto impugnato
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500551 - Public 2015-02-12 -
N. 00551/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Perugini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Convertini in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto n° OMISSIS, datato 20.12.2010 del Ministero della Difesa, Previmil lI° Reparto - 9^ Divisione, notificato al ricorrente in data 30.05.2011 che ha respinto la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'Equo Indennizzo;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. O. Perugini per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Direttore della competente Divisione, di stanza presso il Ministero della Difesa, ha respinto le domande, rispettivamente intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “Ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS” e di concessione dell’equo indennizzo, inoltrate il 18 novembre 2002 dal Marinaio OMISSIS.
Il decreto di respingimento è stato adottato sulla scorta del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza del 15 settembre 2010.
Il parere in questione si basa sulla circostanza che “ l’infermità ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”
La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.
Con univo motivo di ricorso, il OMISSIS lamenta:
- illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere dovuto ad omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali /concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;
- illegittimità dei termini procedurali in violazione al D.P.R. 461/2001;
- violazione dell’art. 3 della legge 241/90;
- violazione della legge 15/2005;
- illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione del diniego, basato sul parere del C.V.C.S con formula stereotipata, senza motivazione pregnante.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014.
DIRITTO
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
L’ipoacusia neurosensoriale grave dalla quale è risultato affetto l’odierno ricorrente è stata giudicata non dipendente da causa di servizio sulla base di una motivazione che appare inadeguata.
L’amministrazione ha, infatti, omesso di dare conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare qualsiasi rilevanza agli elementi fattuali relativi alle modalità di svolgimento del servizio, per come allegati dal ricorrente.
Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.
Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.
Deve, in proposito, rammentarsi che l’obbligo di motivare il provvedimento, di cui all’art. 3 della legge 241/90, può considerarsi soddisfatto solo quando il destinatario della decisione amministrativa è posto nella condizione di comprendere fino in fondo le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a negargli una provvidenza o una utilità suscettibile di ampliare la sua sfera giuridica.
Quando, invece, il provvedimento presenta zone d’ombra, o di imperscrutabilità, esso deve essere annullato in ragione di un’elementare esigenza di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.
Il ricorso è, dunque, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
2) - La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.
IL TAR di Lecce precisa:
3) - Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.
4) - Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.
Ricorso ACCOLTO ed annullato il decreto impugnato
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500551 - Public 2015-02-12 -
N. 00551/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Perugini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Convertini in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto n° OMISSIS, datato 20.12.2010 del Ministero della Difesa, Previmil lI° Reparto - 9^ Divisione, notificato al ricorrente in data 30.05.2011 che ha respinto la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'Equo Indennizzo;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. O. Perugini per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Direttore della competente Divisione, di stanza presso il Ministero della Difesa, ha respinto le domande, rispettivamente intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “Ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS” e di concessione dell’equo indennizzo, inoltrate il 18 novembre 2002 dal Marinaio OMISSIS.
Il decreto di respingimento è stato adottato sulla scorta del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza del 15 settembre 2010.
Il parere in questione si basa sulla circostanza che “ l’infermità ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”
La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.
Con univo motivo di ricorso, il OMISSIS lamenta:
- illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere dovuto ad omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali /concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;
- illegittimità dei termini procedurali in violazione al D.P.R. 461/2001;
- violazione dell’art. 3 della legge 241/90;
- violazione della legge 15/2005;
- illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione del diniego, basato sul parere del C.V.C.S con formula stereotipata, senza motivazione pregnante.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014.
DIRITTO
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
L’ipoacusia neurosensoriale grave dalla quale è risultato affetto l’odierno ricorrente è stata giudicata non dipendente da causa di servizio sulla base di una motivazione che appare inadeguata.
L’amministrazione ha, infatti, omesso di dare conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare qualsiasi rilevanza agli elementi fattuali relativi alle modalità di svolgimento del servizio, per come allegati dal ricorrente.
Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.
Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.
Deve, in proposito, rammentarsi che l’obbligo di motivare il provvedimento, di cui all’art. 3 della legge 241/90, può considerarsi soddisfatto solo quando il destinatario della decisione amministrativa è posto nella condizione di comprendere fino in fondo le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a negargli una provvidenza o una utilità suscettibile di ampliare la sua sfera giuridica.
Quando, invece, il provvedimento presenta zone d’ombra, o di imperscrutabilità, esso deve essere annullato in ragione di un’elementare esigenza di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.
Il ricorso è, dunque, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
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Re: causa di servizio
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Con un buon legale ed un corretto medico legale che imposti la sua relazione sul nesso di causa vi possono essere buone possibilità dì riuscita.
Mi faccia sapere.
Cordialmente
Lucia Astore
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Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
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Re: causa di servizio
Messaggio da Dott.ssa Astore »
ritengo essenziale tare il ricorso legale con un bravo avvocato ed una corretta perizia medico-legale per l'identificazione del nesso causale o concausale.Cordialmente Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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Re: causa di servizio
dal sito del Ministero della Difesa.
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
Offre un servizio d'informazione e supporto, esplicando un'azione interattiva con il cittadino-utente, informandolo sulle attività, servizi e problematiche, erogati dalla Direzione Generale, relative al trattamento pensionistico, al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo.
L'URP concorre anche all'attuazione della trasparenza nell'attività amministrativa del diritto d'accesso alla documentazione: gli utenti possono, tramite apposita modulistica da compilare in loco, avere copia degli atti attraverso richiesta scritta;
presentare istanze e reclami;
formulare proposte e segnalazioni per migliorare le strutture e la qualità dei servizi, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
Il responsabile dell'ufficio è il Funzionario Amministrativo Michelina Di Nuzzo.
Come contattare l'URP di PREVIMIL
L'URP di Previmil è ubicato presso il Centro Direzionale Personale Militare (CDPM) "Maresciallo d'Italia Giovanni Messe" (1° piano), sito in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma Cecchignola.
Lo sportello è aperto, per il ricevimento, al pubblico nei seguenti giorni:
•dal lunedì al giovedì •la mattina dalle ore 09:00 alle 12:30
•il pomeriggio dalle ore 14:45 alle 16:00
•il venerdì •solo la mattina dalle ore 09:00 alle 12:30
--------------------------------------------------------
Numero telefono (+39) 06-517051008
Numero Fax 06517052800
Sito internet: http://www.previmil.difesa.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Indirizzo di posta elettronica : previmil@previmil.difesa.it
Posta elettronica certificata : previmil@postacert.difesa.it
-------------------------------------------------------
Suggerimenti per e-mail e fax:
È consigliabile scrivere in modo chiaro e sintetico il problema o la richiesta ed è opportuno indicare:
•grado e Forza Armata di appartenenza;
•nome cognome e data di nascita;
•indirizzo completo di residenza;
•numero di posizione della pratica (qualora si abbia già in atto un provvedimento presso la Direzione Generale);
•allegare copia di un documento di riconoscimento (fotocopia fronte/retro).
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
Offre un servizio d'informazione e supporto, esplicando un'azione interattiva con il cittadino-utente, informandolo sulle attività, servizi e problematiche, erogati dalla Direzione Generale, relative al trattamento pensionistico, al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo.
L'URP concorre anche all'attuazione della trasparenza nell'attività amministrativa del diritto d'accesso alla documentazione: gli utenti possono, tramite apposita modulistica da compilare in loco, avere copia degli atti attraverso richiesta scritta;
presentare istanze e reclami;
formulare proposte e segnalazioni per migliorare le strutture e la qualità dei servizi, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
Il responsabile dell'ufficio è il Funzionario Amministrativo Michelina Di Nuzzo.
Come contattare l'URP di PREVIMIL
L'URP di Previmil è ubicato presso il Centro Direzionale Personale Militare (CDPM) "Maresciallo d'Italia Giovanni Messe" (1° piano), sito in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma Cecchignola.
Lo sportello è aperto, per il ricevimento, al pubblico nei seguenti giorni:
•dal lunedì al giovedì •la mattina dalle ore 09:00 alle 12:30
•il pomeriggio dalle ore 14:45 alle 16:00
•il venerdì •solo la mattina dalle ore 09:00 alle 12:30
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Numero telefono (+39) 06-517051008
Numero Fax 06517052800
Sito internet: http://www.previmil.difesa.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Indirizzo di posta elettronica : previmil@previmil.difesa.it
Posta elettronica certificata : previmil@postacert.difesa.it
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Suggerimenti per e-mail e fax:
È consigliabile scrivere in modo chiaro e sintetico il problema o la richiesta ed è opportuno indicare:
•grado e Forza Armata di appartenenza;
•nome cognome e data di nascita;
•indirizzo completo di residenza;
•numero di posizione della pratica (qualora si abbia già in atto un provvedimento presso la Direzione Generale);
•allegare copia di un documento di riconoscimento (fotocopia fronte/retro).
Re: causa di servizio
1) - risultava la presenza di un’area di “degenerazione retinica a graticciata”, processo patologico tipico del soggetto miope;
- che tale processo patologico è caratterizzato da due elementi:
a) una retina più sottile;
b) un vitreo ad essa tenacemente aderente;
- che, in corrispondenza di tali alterazioni, è possibile lo sviluppo di rotture retiniche, e che un evento traumatico è in grado di esasperare il processo patologico;
- che, conclusivamente, non è possibile escludere con certezza che il trauma in questione possa essere causa o concausa di una lesione retinica tale da portare allo sviluppo di un distacco di retina.
ACCOLTO in parte.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500324 - Public 2015-03-19 -
N. 00324/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della difesa …../N in data 8 giugno 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.2.2013 il signor -OMISSIS-, in forza alla Marina Militare con la qualifica di capo di prima classe espone: - che, in data ….., durante un corso di assistente bagnante cui partecipava per motivi di servizio, togliendosi gli occhialini da nuoto veniva colpito dagli stessi - a mo’ di elastico - all’occhio destro, con successivo temporaneo calo della vista, dolore e abbagliamento; - che non riteneva di chiedere immediato soccorso, ma, dopo alcune settimane, accusava un calo della vista; - che, a seguito di visita oculistica, gli veniva diagnosticato il distacco della retina, sicché, in data …..2010, veniva operato presso la clinica San Camillo di OMISSIS; - che, in data …..2010, formulava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia; - che la Commissione medica ospedaliera riteneva la patologia non ascrivibile a categoria; - che, con provvedimento 8.6.2012, n. …./N, il Ministero della Difesa negava la dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”, sulla base del parere negativo espresso in data 13.4.2012 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo il quale “le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante tale da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto”.
Agisce per l’annullamento del decreto n. …./N e del presupposto parere del Comitato di verifica, nonché per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché - previa classificazione della patologia alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - alla concessione dell’equo indennizzo.
A sostegno del gravame deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 20.2.2014, n. 292 la Sezione ha disposto verificazione tecnica intesa ad accertare se l’infermità del ricorrente (“esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”) vada ricollegata, almeno sotto il profilo concausale, al trauma cagionato dall’incidente verificatosi durante il servizio, come riferito nel ricorso, ovvero se la stessa sia conseguenza delle carenze costituzionali del soggetto, individuando l’organismo verificatore nel direttore dell’U.O.C. Clinica Oculistica dell’Università di OMISSIS.
Dopo la concessione di un ulteriore termine per la verificazione, in data 28.11.2014 il professionista incaricato ha rassegnato la propria relazione peritale.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
La relazione conclusiva di verificazione ha evidenziato: - che, dalla documentazione medica agli atti, risultava la presenza di un’area di “degenerazione retinica a graticciata”, processo patologico tipico del soggetto miope; - che tale processo patologico è caratterizzato da due elementi: a) una retina più sottile; b) un vitreo ad essa tenacemente aderente; - che, in corrispondenza di tali alterazioni, è possibile lo sviluppo di rotture retiniche, e che un evento traumatico è in grado di esasperare il processo patologico; - che, conclusivamente, non è possibile escludere con certezza che il trauma in questione possa essere causa o concausa di una lesione retinica tale da portare allo sviluppo di un distacco di retina.
Alla luce delle conclusioni della verificazione, che ha evidenziato un difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’idoneità del trauma a costituire – quantomeno – elemento concausale pur nell’ambito delle pregresse carenze costituzionali del soggetto (“degenerazione retinica a graticciata”), il ricorso appare fondato, sicché devono annullarsi il decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …../N ed il presupposto parere 13.4.2012 del Comitato di verifica per le cause di servizio, che, sulla base di un’istruttoria parziale, hanno negato senz’altro la dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”.
Non possono invece essere accolte le domande di accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, con classificazione della patologia in una delle categorie di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Difatti, per costante giurisprudenza, il pubblico dipendente non è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, bensì di una posizione di interesse legittimo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, tenuto conto che la pubblica amministrazione esercita, nella relativa procedura, poteri tecnico-discrezionali diretti all'accertamento dell'effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico tra la malattia e la prestazione lavorativa.
In conseguenza deve ritenersi inammissibile un'azione di accertamento della dipendenza stessa, non essendo surrogabili, da parte del giudice amministrativo, neppure in sede di giurisdizione esclusiva, i poteri tecnico-discrezionali che la legge attribuisce in materia all'amministrazione (Cons. di St., III, 7.3.2012, n. 1296; T.A.R. Calabria, I, 7.9.2009, n. 547).
Per gli stessi motivi, dev’essere dichiarata inammissibile anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento della classificazione della patologia in una categoria – neppure specificamente indicata, neanche per equivalenza - di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Del resto, l’interesse alla classificazione - ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo - della patologia in una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 sorge soltanto con l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, che dovrà essere oggetto di rivalutazione da parte dell’amministrazione.
All’annullamento del decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …../N e del presupposto parere 13.4.2012 del Comitato di verifica per le cause di servizio consegue infatti l’obbligo, per l’Amministrazione della Difesa, di sottoporre nuovamente il ricorrente all’esame del Comitato di verifica per le cause di servizio, che si esprimerà anche sulla scorta delle risultanze della disposta verificazione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione che gravano definitivamente sull’amministrazione resistente (nella misura di € 500,00, già liquidata nell’ordinanza 20.2.2014, n. 292), possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …./N.
Dichiara per il resto inammissibile il ricorso.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano in complessivi € 500,00.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
- che tale processo patologico è caratterizzato da due elementi:
a) una retina più sottile;
b) un vitreo ad essa tenacemente aderente;
- che, in corrispondenza di tali alterazioni, è possibile lo sviluppo di rotture retiniche, e che un evento traumatico è in grado di esasperare il processo patologico;
- che, conclusivamente, non è possibile escludere con certezza che il trauma in questione possa essere causa o concausa di una lesione retinica tale da portare allo sviluppo di un distacco di retina.
ACCOLTO in parte.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500324 - Public 2015-03-19 -
N. 00324/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 10/6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della difesa …../N in data 8 giugno 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.2.2013 il signor -OMISSIS-, in forza alla Marina Militare con la qualifica di capo di prima classe espone: - che, in data ….., durante un corso di assistente bagnante cui partecipava per motivi di servizio, togliendosi gli occhialini da nuoto veniva colpito dagli stessi - a mo’ di elastico - all’occhio destro, con successivo temporaneo calo della vista, dolore e abbagliamento; - che non riteneva di chiedere immediato soccorso, ma, dopo alcune settimane, accusava un calo della vista; - che, a seguito di visita oculistica, gli veniva diagnosticato il distacco della retina, sicché, in data …..2010, veniva operato presso la clinica San Camillo di OMISSIS; - che, in data …..2010, formulava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia; - che la Commissione medica ospedaliera riteneva la patologia non ascrivibile a categoria; - che, con provvedimento 8.6.2012, n. …./N, il Ministero della Difesa negava la dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”, sulla base del parere negativo espresso in data 13.4.2012 dal Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo il quale “le circostanze di modo, tempo e luogo attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva, causale o concausale, efficiente e determinante tale da superare le condizioni personali di carenze costituzionali del soggetto”.
Agisce per l’annullamento del decreto n. …./N e del presupposto parere del Comitato di verifica, nonché per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché - previa classificazione della patologia alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - alla concessione dell’equo indennizzo.
A sostegno del gravame deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 20.2.2014, n. 292 la Sezione ha disposto verificazione tecnica intesa ad accertare se l’infermità del ricorrente (“esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”) vada ricollegata, almeno sotto il profilo concausale, al trauma cagionato dall’incidente verificatosi durante il servizio, come riferito nel ricorso, ovvero se la stessa sia conseguenza delle carenze costituzionali del soggetto, individuando l’organismo verificatore nel direttore dell’U.O.C. Clinica Oculistica dell’Università di OMISSIS.
Dopo la concessione di un ulteriore termine per la verificazione, in data 28.11.2014 il professionista incaricato ha rassegnato la propria relazione peritale.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
La relazione conclusiva di verificazione ha evidenziato: - che, dalla documentazione medica agli atti, risultava la presenza di un’area di “degenerazione retinica a graticciata”, processo patologico tipico del soggetto miope; - che tale processo patologico è caratterizzato da due elementi: a) una retina più sottile; b) un vitreo ad essa tenacemente aderente; - che, in corrispondenza di tali alterazioni, è possibile lo sviluppo di rotture retiniche, e che un evento traumatico è in grado di esasperare il processo patologico; - che, conclusivamente, non è possibile escludere con certezza che il trauma in questione possa essere causa o concausa di una lesione retinica tale da portare allo sviluppo di un distacco di retina.
Alla luce delle conclusioni della verificazione, che ha evidenziato un difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’idoneità del trauma a costituire – quantomeno – elemento concausale pur nell’ambito delle pregresse carenze costituzionali del soggetto (“degenerazione retinica a graticciata”), il ricorso appare fondato, sicché devono annullarsi il decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …../N ed il presupposto parere 13.4.2012 del Comitato di verifica per le cause di servizio, che, sulla base di un’istruttoria parziale, hanno negato senz’altro la dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di intervento per distacco di retina occhio destro”.
Non possono invece essere accolte le domande di accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, con classificazione della patologia in una delle categorie di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Difatti, per costante giurisprudenza, il pubblico dipendente non è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, bensì di una posizione di interesse legittimo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, tenuto conto che la pubblica amministrazione esercita, nella relativa procedura, poteri tecnico-discrezionali diretti all'accertamento dell'effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico tra la malattia e la prestazione lavorativa.
In conseguenza deve ritenersi inammissibile un'azione di accertamento della dipendenza stessa, non essendo surrogabili, da parte del giudice amministrativo, neppure in sede di giurisdizione esclusiva, i poteri tecnico-discrezionali che la legge attribuisce in materia all'amministrazione (Cons. di St., III, 7.3.2012, n. 1296; T.A.R. Calabria, I, 7.9.2009, n. 547).
Per gli stessi motivi, dev’essere dichiarata inammissibile anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento della classificazione della patologia in una categoria – neppure specificamente indicata, neanche per equivalenza - di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Del resto, l’interesse alla classificazione - ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo - della patologia in una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 sorge soltanto con l’accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, che dovrà essere oggetto di rivalutazione da parte dell’amministrazione.
All’annullamento del decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …../N e del presupposto parere 13.4.2012 del Comitato di verifica per le cause di servizio consegue infatti l’obbligo, per l’Amministrazione della Difesa, di sottoporre nuovamente il ricorrente all’esame del Comitato di verifica per le cause di servizio, che si esprimerà anche sulla scorta delle risultanze della disposta verificazione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione che gravano definitivamente sull’amministrazione resistente (nella misura di € 500,00, già liquidata nell’ordinanza 20.2.2014, n. 292), possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministero della Difesa 8.6.2012, n. …./N.
Dichiara per il resto inammissibile il ricorso.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano in complessivi € 500,00.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
Re: causa di servizio
Il Ministero dell'Interno perde l'Appello in CdS relativamente al termine semestrale "conoscenza".
Sentenza fresca di oggi per chi ne abbia bisogno.
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denegata concessione indennità una tantum per causa di servizio ex art. 7 d.P.R. n. 738/81.
Il CdS precisa:
1) - Tuttavia in concreto, diversamente da quanto sostenuto anche in questa sede dal Ministero dell’interno, nel caso in esame il dies a quo del predetto primo termine semestrale non può farsi risalire al momento delle dimissioni del dipendente, dopo il ricovero presso l’Ospedale militare Celio nell’anno 1985, con la diagnosi “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
2) - Tale diagnosi, invero, non era idonea a consentire di percepire la più grave infermità di “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, coinvolgente l’apparato visivo, oggetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata il 7 ottobre 1994.
3) - Com’è noto, la dizione “data in cui” il dipendente “ha avuto conoscenza” dell'infermità o lesione va intesa nel senso che il relativo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
4) - In altre parole, la decorrenza dello stesso termine va individuata tenendo presente il momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza dell'effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente.
5) - In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell'avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento (cfr, in tal senso, tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014 n. 1304).
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501935
- Public 2015-04-15 -
N. 01935/2015REG.PROV.COLL.
N. 05426/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie n. 114;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 0-OMISSIS-/2011, resa tra le parti, concernente denegata concessione indennità una tantum per causa di servizio ex art. 7 d.P.R. n. 738/81
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Francesca Giuffrè su delega dell'avv. Luigi Parenti e dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, chiedeva in data 16 marzo 1995 la concessione dell’indennità una tantum, prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 738 del 1981 nel caso in cui al dipendente sia stata accertata dall’apposita commissione medica un’invalidità derivante da causa di servizio che non comporti l’inidoneità assoluta al servizio di istituto, per varie infermità tra le quali “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, la cui domanda era ritenuta “si tempestiva ai fini dell’E.I.” dalla commissione medica di seconda istanza con verbale del 2 marzo 1995.
Riguardo a tale infermità la domanda era respinta con decreto dirigenziale 12 giugno 1996 nel rilievo della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oltre il termine semestrale di legge poiché l’interessato era a conoscenza dell’infermità sin dal 1985, quando è stato ricoverato presso l’O.M. di Roma e dimesso con 30 giorni di convalescenza per “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
L’interessato ha impugnato il detto decreto davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma, che ha accolto il ricorso con sentenza 22 febbraio 2011 n. -OMISSIS- della sezione prima ter, ritenendo che ai sensi del cit. art. 7 la tempestività della domanda va riferita al semestre dal riconoscimento dell’invalidità, quindi nella specie al verbale del 2 marzo 1995 della commissione medica di II istanza.
Di qui l’appello in epigrafe, proposto con atto notificato il 20 giugno 2011 e depositato il 28 seguente, con cui il Ministero dell’interno sostiene che il ripetuto art. 7, co. 3, prevede espressamente l’applicabilità delle disposizioni relative all’equo indennizzo, tra cui vi è quella (art. 3 r.d. n. 1024 del 1928, sostituito dall’art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 e poi dall’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001) che individua nel momento in cui il dipendente assume consapevolezza dell’infermità, della sua natura e della sua gravità il dies a quo del termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum e della pensione privilegiata. Dies a quo che, nella specie, va ricondotto a quando il ricorrente nel 1985 fu dimesso dall’Ospedale militare Celio in relazione alla stessa patologia posta a fondamento della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il 4 luglio 2011 il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio e con memoria del 23 gennaio 2015 ha svolto controdeduzioni.
L’appello, introitato all’udienza pubblica del 26 febbraio 2015, è infondato.
In astratto, va condivisa la tesi giuridica prospettata dall’Amministrazione appellante, secondo cui, stante il rinvio dell’art. 7, co. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738 (recante “Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio”) alle disposizioni relative all’equo indennizzo, la domanda del dipendente diretta a far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto “conoscenza” dell'infermità o della lesione ai sensi di tali disposizioni (art. 3 del d. P.R. 20 aprile 1994 n. 349, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che ha sostituito l’art. 36 del d.P.R del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed è stato poi, a sua volta, sostituito dall’art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461). Pertanto, la presentazione della domanda di corresponsione della indennità una tantum entro sei mesi dal positivo accertamento, a norma del co. 2 del citato art. 7, non vale a superare la tardività dell’iniziale domanda di riconoscimento della dipendenza.
Tuttavia in concreto, diversamente da quanto sostenuto anche in questa sede dal Ministero dell’interno, nel caso in esame il dies a quo del predetto primo termine semestrale non può farsi risalire al momento delle dimissioni del dipendente, dopo il ricovero presso l’Ospedale militare Celio nell’anno 1985, con la diagnosi “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
Tale diagnosi, invero, non era idonea a consentire di percepire la più grave infermità di “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, coinvolgente l’apparato visivo, oggetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata il 7 ottobre 1994.
Com’è noto, la dizione “data in cui” il dipendente “ha avuto conoscenza” dell'infermità o lesione va intesa nel senso che il relativo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
In altre parole, la decorrenza dello stesso termine va individuata tenendo presente il momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza dell'effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente. In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell'avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento (cfr, in tal senso, tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014 n. 1304).
E proprio tale aspetto ha evidentemente condotto la Commissione medica di seconda istanza, adìta dal signor -OMISSIS-, a rivedere nel senso del riconoscimento dell’infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia” come “si tempestiva ai fini dell’E.I.” (p.v. 2 marzo 1995) il contrastante giudizio della Commissione medica di prima istanza (p.v. 23 febbraio 1995 n. 528) basato sulla diagnosi di dimissione sopra riportata.
Non senza notare che il decreto ministeriale 12 giugno 1996, impugnato in primo grado, indica erroneamente come ambedue le Commissioni abbiano giudicato tardiva la domanda in questione.
In conclusione, la sentenza appellata va confermata, sia pure con le modificazioni ed integrazioni motivazionale suestese. Ne deriva la reiezione dell’appello.
Come di regola, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellato, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
Sentenza fresca di oggi per chi ne abbia bisogno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
denegata concessione indennità una tantum per causa di servizio ex art. 7 d.P.R. n. 738/81.
Il CdS precisa:
1) - Tuttavia in concreto, diversamente da quanto sostenuto anche in questa sede dal Ministero dell’interno, nel caso in esame il dies a quo del predetto primo termine semestrale non può farsi risalire al momento delle dimissioni del dipendente, dopo il ricovero presso l’Ospedale militare Celio nell’anno 1985, con la diagnosi “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
2) - Tale diagnosi, invero, non era idonea a consentire di percepire la più grave infermità di “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, coinvolgente l’apparato visivo, oggetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata il 7 ottobre 1994.
3) - Com’è noto, la dizione “data in cui” il dipendente “ha avuto conoscenza” dell'infermità o lesione va intesa nel senso che il relativo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
4) - In altre parole, la decorrenza dello stesso termine va individuata tenendo presente il momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza dell'effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente.
5) - In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell'avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento (cfr, in tal senso, tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014 n. 1304).
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501935
- Public 2015-04-15 -
N. 01935/2015REG.PROV.COLL.
N. 05426/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie n. 114;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 0-OMISSIS-/2011, resa tra le parti, concernente denegata concessione indennità una tantum per causa di servizio ex art. 7 d.P.R. n. 738/81
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Francesca Giuffrè su delega dell'avv. Luigi Parenti e dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, chiedeva in data 16 marzo 1995 la concessione dell’indennità una tantum, prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 738 del 1981 nel caso in cui al dipendente sia stata accertata dall’apposita commissione medica un’invalidità derivante da causa di servizio che non comporti l’inidoneità assoluta al servizio di istituto, per varie infermità tra le quali “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, la cui domanda era ritenuta “si tempestiva ai fini dell’E.I.” dalla commissione medica di seconda istanza con verbale del 2 marzo 1995.
Riguardo a tale infermità la domanda era respinta con decreto dirigenziale 12 giugno 1996 nel rilievo della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oltre il termine semestrale di legge poiché l’interessato era a conoscenza dell’infermità sin dal 1985, quando è stato ricoverato presso l’O.M. di Roma e dimesso con 30 giorni di convalescenza per “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
L’interessato ha impugnato il detto decreto davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma, che ha accolto il ricorso con sentenza 22 febbraio 2011 n. -OMISSIS- della sezione prima ter, ritenendo che ai sensi del cit. art. 7 la tempestività della domanda va riferita al semestre dal riconoscimento dell’invalidità, quindi nella specie al verbale del 2 marzo 1995 della commissione medica di II istanza.
Di qui l’appello in epigrafe, proposto con atto notificato il 20 giugno 2011 e depositato il 28 seguente, con cui il Ministero dell’interno sostiene che il ripetuto art. 7, co. 3, prevede espressamente l’applicabilità delle disposizioni relative all’equo indennizzo, tra cui vi è quella (art. 3 r.d. n. 1024 del 1928, sostituito dall’art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 e poi dall’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001) che individua nel momento in cui il dipendente assume consapevolezza dell’infermità, della sua natura e della sua gravità il dies a quo del termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum e della pensione privilegiata. Dies a quo che, nella specie, va ricondotto a quando il ricorrente nel 1985 fu dimesso dall’Ospedale militare Celio in relazione alla stessa patologia posta a fondamento della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il 4 luglio 2011 il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio e con memoria del 23 gennaio 2015 ha svolto controdeduzioni.
L’appello, introitato all’udienza pubblica del 26 febbraio 2015, è infondato.
In astratto, va condivisa la tesi giuridica prospettata dall’Amministrazione appellante, secondo cui, stante il rinvio dell’art. 7, co. 3, del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738 (recante “Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio”) alle disposizioni relative all’equo indennizzo, la domanda del dipendente diretta a far accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto “conoscenza” dell'infermità o della lesione ai sensi di tali disposizioni (art. 3 del d. P.R. 20 aprile 1994 n. 349, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che ha sostituito l’art. 36 del d.P.R del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed è stato poi, a sua volta, sostituito dall’art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461). Pertanto, la presentazione della domanda di corresponsione della indennità una tantum entro sei mesi dal positivo accertamento, a norma del co. 2 del citato art. 7, non vale a superare la tardività dell’iniziale domanda di riconoscimento della dipendenza.
Tuttavia in concreto, diversamente da quanto sostenuto anche in questa sede dal Ministero dell’interno, nel caso in esame il dies a quo del predetto primo termine semestrale non può farsi risalire al momento delle dimissioni del dipendente, dopo il ricovero presso l’Ospedale militare Celio nell’anno 1985, con la diagnosi “ipertensione arteriosa in soggetto con ulcera duodenale”.
Tale diagnosi, invero, non era idonea a consentire di percepire la più grave infermità di “ipertensione arteriosa con retinopatia secondaria”, coinvolgente l’apparato visivo, oggetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata il 7 ottobre 1994.
Com’è noto, la dizione “data in cui” il dipendente “ha avuto conoscenza” dell'infermità o lesione va intesa nel senso che il relativo termine non decorre dal momento in cui si abbia conoscenza di una malattia o lesione, bensì da quello della percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio.
In altre parole, la decorrenza dello stesso termine va individuata tenendo presente il momento in cui l'interessato abbia acquisito consapevolezza dell'effettiva consistenza e gravità della infermità e delle relative conseguenze invalidanti, rilevando un criterio di normalità riferibile alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente. In tale ottica, non comporta una irrimediabile preclusione la pregressa conoscenza dell'avvenuto instaurarsi di minori patologie, quando sopraggiunga quella, più grave, per la quale il dipendente chiede il riconoscimento (cfr, in tal senso, tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2014 n. 1304).
E proprio tale aspetto ha evidentemente condotto la Commissione medica di seconda istanza, adìta dal signor -OMISSIS-, a rivedere nel senso del riconoscimento dell’infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia” come “si tempestiva ai fini dell’E.I.” (p.v. 2 marzo 1995) il contrastante giudizio della Commissione medica di prima istanza (p.v. 23 febbraio 1995 n. 528) basato sulla diagnosi di dimissione sopra riportata.
Non senza notare che il decreto ministeriale 12 giugno 1996, impugnato in primo grado, indica erroneamente come ambedue le Commissioni abbiano giudicato tardiva la domanda in questione.
In conclusione, la sentenza appellata va confermata, sia pure con le modificazioni ed integrazioni motivazionale suestese. Ne deriva la reiezione dell’appello.
Come di regola, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellato, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
Re: causa di servizio
Scusa il ritardo, ma grazie per la Tua risposta,salvo24 ha scritto:A me successe che da quando mi hanno chiamato non siano trascorsi più di tre mesi.
Vedrai, se ti hanno chiamato non passera tanto tempo
Auguri
Re: causa di servizio
Buonasera a tutti,
App. sc. con 25 anni di servizio, ferito in servizio, vittima del dovere:
Par. 113,50
Ind. Vac. Contr. 2010-2012 euro 12,25 (lordi)
Benef. Inv. Serv. euro 19,13 (lordi)
Stipendio euro 1633,46 (lordi)
Ind. Pensionab. euro 615,10 (lordi)
Ass. Funz. Pens. 17 anni euro 120,70 (lordi)
Non percepisco altre indennità in quanto riformato parziale, dal 31.12.2014, alla data attuale in convalescenza per causa servizio SI dipendente, ho una 7^categoria A;
In caso di riforma quanto andrei a prendere di pensione?
Grazie per le Vostre risposte.
App. sc. con 25 anni di servizio, ferito in servizio, vittima del dovere:
Par. 113,50
Ind. Vac. Contr. 2010-2012 euro 12,25 (lordi)
Benef. Inv. Serv. euro 19,13 (lordi)
Stipendio euro 1633,46 (lordi)
Ind. Pensionab. euro 615,10 (lordi)
Ass. Funz. Pens. 17 anni euro 120,70 (lordi)
Non percepisco altre indennità in quanto riformato parziale, dal 31.12.2014, alla data attuale in convalescenza per causa servizio SI dipendente, ho una 7^categoria A;
In caso di riforma quanto andrei a prendere di pensione?
Grazie per le Vostre risposte.
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