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Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: gio apr 02, 2020 12:26 pm
da Sempreme064
Sempreme064 ha scritto: mer apr 01, 2020 9:56 pm
Sempreme064 ha scritto: mer apr 01, 2020 9:12 pm P. S.
Non ci sono gli aker all"inps.. Non ci capivano un Caz... Prima figuriamoci adesso... '' '' Hanno chiuso tutto.'' '
Grazie a qualche patronato forse capivano..
Prima del 2012 della fusione c'era inpdap.. Adesso I dirigenti ex inpdap sono online o agli sportelli...
Le pratiche nostre le devono trattare loro, compresi art 44/54 e accessorie...etc etc etc. Dove sono andati ?

Per coronavirus sto seguendo rete quattro... Si deve stare a casa.. Bastano 5 parole.. .
O tutti con mega pensioni?

Signora si è persa?
https://www.cronacaqui.it/vede-dalla-fi ... n-giretto/

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: gio apr 02, 2020 1:46 pm
da anco2010
Sempreme064. Buongiorno.
La gente inizia a dare i numeri. Questo non è niente. Aspettiamo la prossima settimana che arriverà un po' di caldo altro che numeri, inizia lo spettacolo.

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: gio apr 02, 2020 5:17 pm
da Sempreme064
anco2010 ha scritto: gio apr 02, 2020 1:46 pm Sempreme064. Buongiorno.
La gente inizia a dare i numeri. Questo non è niente. Aspettiamo la prossima settimana che arriverà un po' di caldo altro che numeri, inizia lo spettacolo.
Buongiorno anco2010
In Cina nuovo focolaio 600mila in isolamanto
Adesso mi chiedo se emergenza non era meglio dire sin da subito di Prorogarla sino a luglio agosto.. Perché tra 10 giorni al 13 di aprile siamo alle solite.

Bisogna dire che si chiude tutto sino a quest'estate..
Chi ci perde dei soldi, se verificati mod 730 etcetc anche conti in banca, bisogna risarcire non con bonus da 600 euro che non ci fai niente.. Servono centinaia di miliardi non 25.. Stampiamoli se non ci pensa banca europea

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: ven apr 03, 2020 1:35 pm
da anco2010
Oggi diversi giornali hanno ripreso – con qualche titolo allarmistico – la notizia secondo cui il coronavirus “circola anche nell’aria” e si possa quindi rimanere infettati respirandola. In realtà, le cose sono un po’ più complicate: a oggi non ci sono elementi scientifici sufficienti per confermare o smentire completamente la circostanza. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha spiegato in più occasioni che per ora non sono emerse prove rilevanti che suggeriscano la capacità del SARS-CoV-2 di viaggiare e trasmettersi tramite l’aria, salvo casi molti rari come durante l’intubazione di un paziente in ospedale. Il tema è comunque molto dibattuto.

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: ven apr 03, 2020 8:37 pm
da anco2010
SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 03 APR - Sta facendo il giro del web la fotografia, scattata questa mattina, che ritrae un carabiniere mentre dona una mascherina ad un'anziana di San Giovanni Rotondo (Foggia) in fila per ritirare la pensione davanti ad un ufficio postale. Dallo scatto postato su molti profili social si vede chiaramente che il carabiniere si preoccupa anche di far indossare correttamente la mascherina alla donna, infatti la posizione egli stesso sul volto della pensionata. Tanti i commenti e i ringraziamenti da parte dei cittadini per il grande sforzo profuso dalle tutte le forze dell'ordine impegnate a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: ven apr 03, 2020 10:01 pm
da Sempreme064
Ricordo a tutti che per indossare una mascherina va presa dagli elastici e chi la indossa la deve togliere sempre dagli elastici.
Se non hai i guanti.....

Sterilizzata al 70 % alcool ogni qualvolta umida.
Non per quelle chirurgiche che non sono pff2/3

La precedenza delle mascherine è per il soccorso.. Quindi probabile che in commercio si trovano quelle chirurgiche. Come ho potuto riscontrare in giornata.
Costo 2 euro

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: ven apr 03, 2020 10:17 pm
da Sempreme064
C'è l'ho pure. Volete la foto? Non so cosa protegge... Forse mi ha visto in salute..

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: ven apr 03, 2020 11:05 pm
da Sempreme064
Corrige...
ce l'ho"...
Se è nell'aria il. Covid19 bisogna fare le immersioni perché nessuno ne esce immune....

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: sab apr 04, 2020 5:25 pm
da panorama
Dal sito del Ministero della Salute -

Animali d’affezione e coronavirus

L’attuale diffusione del Covid-19 è il risultato della trasmissione da uomo a uomo. Ad oggi, non ci sono prove che gli animali da compagnia possano diffondere il virus. Pertanto, non vi è alcuna giustificazione nell’adottare misure contro gli animali da compagnia che possano comprometterne il benessere.

Tuttavia, dal momento che gli animali e l’uomo possono talvolta condividere alcune malattie (note come malattie zoonotiche), è necessario sempre e non solo per il timore del Covid-19, che vengano adottate sempre le normali misure igieniche raccomandate da medici e veterinari per evitare la diffusione delle malattie.

Il Ministero della Salute, in accordo con quanto espresso da autorevoli Organismi internazionali, raccomanda il rispetto delle più elementari norme igieniche quali lavarsi le mani prima e dopo essere stati a contatto o aver toccato gli animali, il loro cibo o le provviste, evitare di baciarli, farsi leccare o condividere il cibo.

Al ritorno dalla passeggiata, pulire sempre le zampe evitando prodotti aggressivi e quelli a base alcolica che possono indurre fenomeni irritativi.

Piccoli accorgimenti che ci permettono di ridurre al minimo il rischio di introdurre in casa, al termine di una passeggiata, patogeni che potrebbero diffondersi negli spazi comuni.

Nelle abitazioni in cui ci sono soggetti affetti o sottoposti a cure mediche per Covid-19 si devono evitare, per quanto possibile, i contatti ravvicinati con i propri animali così come si fa per gli altri conviventi e fare in modo che se ne occupi un altro familiare.

La presenza di un animale in casa può considerarsi una grande opportunità per tutta la famiglia, sia da un punto di vista educativo che sociale.

Grandi e piccini possono trarne benefici, soprattutto in questo momento di disagio e difficoltà. L’interazione con gli animali è fonte di arricchimento interiore, di stimoli sensoriali ed emozionali; in particolare il rapporto con il cane è fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco e contribuisce a migliorare la qualità della vita che purtroppo in questi giorni ha subito un cambiamento repentino.

Il contatto con un animale accresce la disponibilità relazionale e comunicativa, contribuendo, attraverso la cura e le attenzioni verso l’animale, a sviluppare un impatto positivo sull’umore, riducendo la solitudine, stati d’ansia e depressione.

Pertanto, è doveroso sottolineare che abbandonare un animale che abbiamo scelto come componente della famiglia non è solo un gesto ignobile e deprecabile ma è anche un reato sancito dal codice penale (art. 727 c.p.).


Consulta:


Infezione da SARS-CoV-2 tra gli animali domestici

ISS 3 aprile 2020

di Umberto Agrimi direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria


Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di SARS-CoV-2 che riconosce, invece, nel contagio interumano la via principale di trasmissione. Tuttavia, poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono che gli animali domestici siano, occasionalmente, suscettibili a SARS-CoV-2, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da COVID-19, limitando la loro esposizione.

Il virus SARS-CoV-2, lasciato il suo probabile serbatoio animale selvatico, si è diffuso rapidamente in tutti i continenti, trovando nella specie umana una popolazione recettiva e in grado di permettergli una efficiente trasmissione intraspecifica. L'elevata circolazione del virus tra gli esseri umani sembra però non risparmiare, in alcune occasioni, gli animali che condividono con l'uomo ambiente domestico, quotidianità e affetto. Al 2 aprile 2020, a fronte di 800 mila casi confermati nel mondo di COVID-19 nell’uomo, sono solamente 4 i casi documentati di positività da SARS-CoV-2 negli animali da compagnia: due cani e un gatto ad Hong Kong e un gatto in Belgio. In tutti i casi, all'origine dell'infezione negli animali vi sarebbe la malattia dei loro proprietari, tutti affetti da COVID-19.

Il dato, per quanto limitato a poche osservazioni, merita attenzione. A questi casi di infezione avvenuta naturalmente, si stanno infatti aggiungendo i risultati degli studi sperimentali effettuati in laboratorio su alcune specie domestiche. Questi confermerebbero la suscettibilità del gatto, del furetto e, in misura minore, del cane all’infezione da SARS-CoV-2.

Le evidenze disponibili suggeriscono che l’esposizione degli animali a SARS-CoV-2 possa dare luogo a infezioni asintomatiche/paucisintomatiche, ovvero manifestarsi con malattia vera e propria. Nei due cani e nel gatto osservati ad Hong Kong, l'infezione si è evoluta in forma asintomatica. Il gatto descritto in Belgio ha, invece, sviluppato una sintomatologia respiratoria e gastroenterica a distanza di una settimana dal rientro della proprietaria dall'Italia. L'animale ha mostrato anoressia, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie e tosse ma è andato incontro a un miglioramento spontaneo a partire dal nono giorno dall'esordio della malattia. Il rapporto realizzato dal Comitato scientifico istituito presso l'Agenzia federale Belga per la Sicurezza alimentare segnala che nel vomito e nelle feci dell'animale era presente un'elevata carica virale. Questo rilievo unitamente ai sintomi clinici, fa ipotizzare che l'animale, dopo essere stato esposto al contagio da parte della sua proprietaria, sia andato incontro a una infezione virale produttiva, ovvero accompagnata da una attiva replicazione del virus. È opportuno sottolineare che, in tutti e 4 i casi descritti, gli accertamenti diagnostici sono stati condotti mediante tecniche molecolari e, al momento, non sono disponibili dati di isolamento virale, utili a definire con maggiore certezza lo stato di infezione. Tuttavia, in uno dei due cani di Hong Kong la positività degli accertamenti sierologici supporta l'ipotesi che il cane fosse infetto da SARS-CoV-2.

Essendo SARS-CoV-2 un virus nuovo, occorre intensificare gli sforzi per raccogliere ulteriori segnali dell’eventuale comparsa di malattia nei nostri animali da compagnia, evitando tuttavia di generare allarmi ingiustificati. Vivendo in ambienti a forte circolazione virale a causa della malattia dei loro proprietari, non è inatteso che anche gli animali possano, occasionalmente, contrarre l'infezione.
Ma, nei casi osservati, gli animali sono stati incolpevoli “vittime”
.

Non esiste infatti alcuna evidenza che cani o gatti giochino un ruolo nella diffusione epidemica di SARS-CoV-2 che riconosce, invece, nel contagio interumano la via di trasmissione. Tuttavia, la possibilità che gli animali domestici possano contrarre l'infezione pone domande in merito alla gestione sanitaria degli animali di proprietà di pazienti affetti da COVID-19. La raccomandazione generale è quella di adottare comportamenti utili a ridurre quanto più possibile l'esposizione degli animali al contagio, evitando, ad esempio, i contatti ravvicinati con il paziente, così come si richiede agli altri membri del nucleo familiare. Gli organismi internazionali che si sono occupati dell'argomento raccomandano di evitare effusioni e di mantenere le misure igieniche di base che andrebbero sempre tenute come il lavaggio delle mani prima e dopo essere stati a contatto con gli animali, con la lettiera o la scodella del cibo.

A margine di tutto ciò occorre sottolineare che gli animali domestici contribuiscono alla nostra gioia e al nostro benessere, soprattutto in periodi di stress come quelli che stiamo vivendo. In assenza di sintomi riferibili a COVID-19 e se non si è in isolamento domiciliare, passare del tempo con il proprio animale domestico e accompagnare il proprio cane nell'uscita quotidiana (nel rispetto della normativa) contribuisce a mantenere in salute noi stessi e i nostri amici animali.

Bisogna considerare che le conoscenze sul virus SARS-CoV-2 sono in rapida evoluzione e dunque quanto detto è da considerarsi ad interim. Tuttavia, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ritiene utile promuovere lo scambio di conoscenze, man mano che queste sono rese disponibili, per il benessere e salute degli animali da compagnia e dei loro proprietari e dunque fornirà gli aggiornamenti necessari per rimanere in linea con l’evolversi della letteratura scientifica e delle posizioni ufficiali delle principali autorità nazionali e internazionali e per fornire informazioni dettagliate e indicazioni di comportamento.

Per approfondire consulta Epicentro


https://www.epicentro.iss.it/coronaviru ... -domestici

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: dom apr 05, 2020 5:02 pm
da panorama
Intanto, l’ultima circolare del Ministero della Salute ha fatto chiarezza sull’utilizzo dei test: questi sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale ma molto meno «nell’attività diagnostica d’infezione in atto da SARS-CoV-2, dove necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa». Secondo il Comitato Tecnico scientifico «i test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’OMS».

LEGGI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: dom apr 05, 2020 9:51 pm
da panorama
DECRETO CAUTELARE sede di ANCONA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000056 ,

Pubblicato il 27/02/2020

N. 00056/2020 REG. PROV. CAU.
N. 00118/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)


Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro
Regione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante «misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:

a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;

b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;

d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;

e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Lette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione Marche;

Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;

Considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 - al fine di contrastare la diffusione del coronavirus - prevede, al ricorrere di tassativi presupposti, l’assunzione di misure pesantemente incidenti su diversi diritti e libertà costituzionali;

Rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l’impugnata ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall’art. 1, comma 1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti “positiva almeno una persona”;

Considerato che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio “tempus regit actum” (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395);

Rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando quale presupposto “la prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19”;

Considerato che – in questa fase di sommaria delibazione in via d’urgenza – la suddetta doglianza risulta fondata;

Ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 - che prevede la possibilità per le autorità competenti di disporre misure “ulteriori”, al di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) - pare assistita dal fumus boni iuris, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “ulteriori” va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6;

Ritenuto che sussista altresì il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a, per concedere la tutela monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità, per il Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. D.L. n. 6 del 2020;

Considerato che l’eventuale differente trattamento riservato dal Governo - in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione Marche - alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti però evocata dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica e non può comunque ex se giustificare l’esercizio del potere;

Attesa l’urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e considerato che appare possibile una permanenza della situazione di criticità sanitaria anche oltre la data di scadenza dell’ordinanza qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione collegiale - in deroga ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. - la camera di consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il consenso al riguardo delle parti;


P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.



Il Presidente
Sergio Conti


IL SEGRETARIO

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ORDINANZA CAUTELARE sede di ANCONA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000063

Pubblicato il 05/03/2020

N. 00063/2020 REG. PROV. CAU.
N. 00118/2020 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da


Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Gabriella De Berardinis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche - Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale è stata disposto che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:

a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;
b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;
d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione orale:

- il decreto cautelare monocratico n. 56/2020 va confermato, con riguardo a quanto disposto dal Presidente della Regione Marche al punto 1 dell’impugnata ordinanza, con effetto fino al 27 febbraio 2020, data sotto la quale il Presidente della Regione ha adottato la nuova ordinanza emergenziale n. 2/2020;

- allo stato attuale non può dirsi venuto meno l’interesse alla decisione di merito, per cui va fissata per il 13 gennaio 2021 l’udienza di trattazione del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;

- fissa per il 13 gennaio 2021 l’udienza di trattazione del merito;

- compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio Sergio Conti



IL SEGRETARIO

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: lun apr 06, 2020 2:08 pm
da anco2010
stralcio articolo di stampa.

La Regione Lazio prepara una controffensiva al Covid-19 di ritorno. E il presidente Nicola Zingaretti pensa a una campagna vaccinale anti influenzale a tappeto per la prossima stagione.
«Stiamo valutando per il prossimo anno nel Lazio di rendere obbligatorio il vaccino contro l’influenza a tutti gli over 65, a chi lavora nella sanità e in altre categorie di lavoro più esposte e di attività essenziali -scrive oggi il governatore sulla sua pagina Facebook-. Pensiamo a un totale di circa 2,5 milioni di persone. In autunno rischiamo una seconda ondata di coronavirus. Se una parte importante della popolazione sarà vaccinata contro la comune influenza, i medici potranno riconoscere i sintomi del Covid in maniera più tempestiva per fermare la diffusione. E non ci sarà sovrapposizione di malati negli ospedali».

La domanda:
- con quale diritto obbliga il vaccino;
- se un anziano dopo il vaccino muore per una reazione allergica?
(gli anziani ricordano bene le punture al petto io ne ho fatte solo 2 poiché la terza diventò facoltativa dopo il d....…………di un militare).

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: lun apr 06, 2020 3:12 pm
da panorama
Secondo te, perché allora si sta studiando e testando un vaccino?

Questo perché a mio avviso ci obbligheranno ad una vaccinazione totale, così come avviene nei film.


https://www.iene.mediaset.it/


guardate questo video.

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: lun apr 06, 2020 3:52 pm
da anco2010
panorama buonasera.

Io sono d'accordo al vaccino (speriamo prima di subito) contro il coronavirus.

Sono contrario al vaccino contro l'influenza, visto che in Italia non è obbligatorio non so come possa renderlo obbligatorio nel Lazio.

Re: corona virus - Decreto Legge

Inviato: lun apr 06, 2020 5:28 pm
da panorama
per come dicono, il vaccino sarà disponibile verso l'estate.