Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

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Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet

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Cartella clinica: la prima copia è gratuita.

La prima copia della cartella clinica è gratuita. Lo dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i pazienti hanno diritto a ottenere gratuitamente una prima copia completa della propria cartella clinica, senza dover fornire alcuna motivazione. Questa sentenza, emessa il 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), affronta un problema che molte strutture sanitarie continuano a ignorare o aggirare.

Il caso riguardava un dentista tedesco che chiedeva il rimborso delle spese di copia al proprio paziente. Il paziente DW sospettava di essere stato vittima di un errore medico e voleva la documentazione per valutare un'eventuale azione legale. Il medico FT si era rifiutato di consegnarla gratuitamente, invocando la normativa tedesca. Tuttavia, la Corte ha dichiarato tale normativa incompatibile con il GDPR.

Il principio fondamentale della sentenza risiede nell'interpretazione combinata degli articoli 12(5) e 15(1)(3) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il paziente-interessato non è tenuto a giustificare la propria richiesta. Che voglia controllare le diagnosi, valutare una responsabilità medica o semplicemente ricostruire la propria storia clinica, il diritto alla copia gratuita sussiste in ogni caso. Il considerando 63 del GDPR, che menziona le finalità di consapevolezza e verifica della liceità del trattamento, non può limitare un diritto che il testo normativo non subordina ad alcuna motivazione. La Corte ha sottolineato che i considerando non hanno valore giuridico vincolante.

La copia deve essere fedele e integrale, non una sintesi o una rielaborazione del medico, ma la riproduzione completa di diagnosi, referti, esami, pareri e terapie. Una compilazione sommaria, avverte la Corte, rischia di omettere dati rilevanti o di renderli incomprensibili, tradendo lo scopo stesso del diritto di accesso.

Come esercitare il diritto: istruzioni pratiche

Per esercitare questo diritto in Italia è sufficiente un'istanza scritta — anche via PEC o raccomandata — indirizzata al Titolare del trattamento (la struttura sanitaria, il medico di medicina generale, il professionista privato). Non occorre un avvocato né un modulo specifico. Il riferimento normativo da citare è duplice.

Sul versante europeo, si fa riferimento all'articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW. Sul versante nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte confermato — da ultimo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito — che il diritto di accesso ai dati sanitari rientra pienamente nel GDPR, che il titolare deve rispondere entro trenta giorni e che la prima copia è gratuita. In caso di diniego o di richiesta di pagamento per la prima copia, il paziente può presentare reclamo al Garante (garante.privacy.it) oppure ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Un modello di richiesta efficace potrebbe aprirsi così: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e della sentenza CGUE C-307/22 del 26.10.2023, il/la sottoscritto/a chiede copia integrale della propria cartella clinica relativa al ricovero/trattamento del [data], a titolo gratuito, in quanto prima richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento. Ai sensi dell'art. 12(5) GDPR nessun costo può essere addebitato per la prima copia.»

Cosa cambia per le strutture sanitarie

Ospedali, ASL, cliniche private e singoli professionisti devono sapere che addebitare costi per la prima copia della cartella clinica viola il GDPR, anche se una norma nazionale lo consente e anche se questa norma è antecedente al Regolamento. L'unica eccezione riguarda le richieste «manifestamente infondate o eccessive», con l'onere della prova a carico del titolare, e le copie successive alla prima.
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Il CdS con il Parere n. 1056/2026 e data 10/06/2026 dichiara il ricorso Straordinario della ricorrente "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario" per quanto riguarda il "diniego del diritto di fruire delle prestazioni presso centri di altissima specializzazione all'estero".

- La ricorrente, affetta da patologia rara e multisistemica con importanti coinvolgimenti neurologici, ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento del diniego dell’autorizzazione preventiva alle cure di alta specializzazione all’estero, nonché del silenzio diniego sul ricorso gerarchico, e il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche già sostenute,

- Nonostante il diniego ricevuto, la ricorrente – per tutelare la propria salute – si sottoponeva comunque alle cure. Le spese sostenute per questo ricovero ammontano a € 30.093,00, con rilevante impatto economico sul nucleo familiare.

>> Il CdS dichiara che ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Facendo riferimento a:

1) - Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 25/02/2025, n. 4847 ha stabilito che “In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Questo vale sia nel caso di situazioni di eccezionale gravità ed urgenza che ostacolano la preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso di diniego illegittimo dell'autorizzazione stessa”.

2) - Anche Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 05/05/2008, n. 1981 ha affermato che “la domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute per cure indifferibili ed urgenti effettuate all'estero, è pretesa che, riguardando una posizione di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario”.
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A partire da oggi, 24 luglio 2026, il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità acquisisce poteri significativamente più forti e incisivi grazie all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 giugno 2026. Questo provvedimento introduce modifiche significative al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e rafforza gli strumenti di tutela per le persone con disabilità. Questo provvedimento trasforma l'Autorità da un semplice organo di monitoraggio a uno strumento ispettivo e giudiziario attivo.

I nuovi poteri principali includono:

1. Ispezioni dirette e senza limiti
Il Garante ha ora la facoltà di effettuare verifiche e ispezioni sul campo senza limitazioni preventive. Può:
• Accedere liberamente a strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali (come ospedali, RSA e centri diurni) per verificare la qualità dell'assistenza.
• Svolgere colloqui riservati con le persone con disabilità ospitate e con gli operatori, senza pressioni esterne.
• Esaminare non solo gli spazi fisici, ma anche la conformità dei programmi di cura e inclusione.

2. Azione in giudizio contro la Pubblica Amministrazione
L'Autorità non si limita più a segnalare i problemi, ma ottiene una vera e propria tutela legale. Nei casi in cui riscontri inerzie o violazioni da parte degli enti pubblici, il Garante può:
• Agire direttamente davanti al giudice amministrativo.
• Richiedere formalmente la nomina di un commissario ad acta per imporre alla Pubblica Amministrazione il rispetto dei diritti fondamentali o lo sblocco di servizi negati.

3. Pareri obbligatori sugli atti generali
Viene introdotto il vincolo istituzionale per cui i decisori politici e la PA devono confrontarsi preventivamente con l'Autorità. Il Garante ha il potere di esprimere pareri obbligatori (anche se non vincolanti) su regolamenti e provvedimenti amministrativi generali che abbiano un impatto diretto sulla vita e sui diritti delle persone con disabilità.

4. Vigilanza attiva contro abusi e violenze
Il nuovo testo normativo chiarisce la funzione di contrasto immediato: l'organo agisce come presidio nazionale per vigilare e proteggere le persone con disabilità da qualunque forma di sfruttamento, violenza, maltrattamento o abuso all'interno delle comunità o dei programmi assistenziali.

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2026

(GU n.157 del 09-07-2026)

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Direttamente dal sito internet

CONTATTI

AGNDD
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Via Maia 10 - 00175 Roma (RM)

Email:
segreteria@garantedisabilita.it
PEC: garantedisabilita@pec.it
Centralino unico: 06 83941488
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I bambini fanno accrescere il business farmaceutico,

Pubblicata la Circolare del Ministero della Salute sulla prevenzione e il controllo dell’influenza per la stagione 2026-2027.

Il documento conferma la raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale per tutti a partire dai 6 mesi di vita e ribadisce l’offerta attiva e gratuita ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, tra i principali destinatari della campagna vaccinale. La vaccinazione rappresenta la misura più efficace per prevenire l’influenza e le sue complicanze.
In allegato la Circolare ministeriale per la stagione 2026-2027 prot. 0005134-23/06/2026-DPRES-MDS-P
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Regione Emilia Romagna,

Brochure Vaccini bambini

Le vaccinazioni nell’infanzia e nell’adolescenza.

PRIMA DELLA VACCINAZIONE

IN TUTTI GLI AMBULATORI VACCINALI REGIONALI, OPERATORI SPECIALIZZATI SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL TEMA.

PRIMA DELLA VACCINAZIONE VERRÀ VALUTATO SE ESISTONO MOTIVI PER RINVIARE LA SOMMINISTRAZIONE: È RARO CHE ESISTANO CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI, MA IN OGNI CASO IL COLLOQUIO CON IL PERSONALE SANITARIO PERMETTERÀ DI ACCERTARE SE ESISTANO DISTURBI O CONDIZIONI TALI DA SCONSIGLIARE O RITARDARE LA VACCINAZIONE.

AI GENITORI SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE LE SCHEDE INFORMATIVE SUI VACCINI PRESENTI IN AMBULATORIO E, COME PER OGNI PRATICA MEDICA, SARÀ CHIESTO DI FIRMARE IL CONSENSO.

VERRÀ SPIEGATO LORO COME AFFRONTARE EVENTUALI PICCOLI DISTURBI CHE POSSONO COMPARIRE DOPO LA VACCINAZIONE.

• A SECONDA DEL VACCINO, LA SOMMINISTRAZIONE PUÒ RICHIEDERE UNA O PIÙ DOSI.

• NON È NECESSARIO CHE I BAMBINI SI PRESENTINO A DIGIUNO.
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