Gianfranco64 ha scritto: ↑mer feb 26, 2020 5:42 pm Un quesito per gli esperti.
Un collega a 57 anni matura anni 30+5. È stato avvisato che a 60 anni avrebbe anni 33+5, quindi che non avendo il minimo dei 35 anni effettivi di servizio deve prolungare fino a 62 per avere la pensione di vecchiaia.
Il moltiplicatore nel suo caso, se dovesse chiedere la pensione anticipata scatterebbe a 60 anni o a 62. Il collega sia pur con penalizzazioni non vorrebbe arrivare a 62, vorrebbe fermarsi al massimo a 60.
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Quesito non pò confuso. A 60 anni si va in pensione con il moltiplicatore a prescindere degli anni maturati. Il tuo collega può stare tranquillo che va in pensione il giorno dopo il compimento dei 60 anni. Un mio collega, classe 60, arruolato nel 1984 (24 anni), è andato in pensione CON IL MOLTIPLICATORE a NOV. 2019 con un'anzianita di servizio di 35 (30+5 maggiorazioni) e 1 mese. Lo dico con certezza in quanto ho i suoi dati giuridici ed economici.
QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Confermo che più colleghi di mia conoscenza hanno dovuto raggiungere i 62 anni per la pensione di vecchiaia. Comunque la tua risposta mi conforta che con 30+5 a 60 anni abbiano applicato il moltiplicatore. Mi rimane ancora un dubbio, il collega aveva anni ricongiunti o ha chiesto la pensione di anzianità 35 e 57 anni ( anche se poi è andato a 60 anni).
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Non per pignoleria, ma se effettivamente arruolato nel 1984, nel 2019 aveva 35+5 di abbuono, quindi i prescritti 35 per andare a 60 anni.
Grazie comunque per la risposta, spero che tu possa verificare i dati per averne la conferma.
Grazie comunque per la risposta, spero che tu possa verificare i dati per averne la conferma.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Grazie antoniope.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Rinnovo il quesito.
I colleghi che non hanno 35 anni effettivi di servizio a 60 anni, pertanto costretti a raggiungere i 62 anni per la pensione di vecchiaia, nel caso cessino a 60 anni senza aver maturato la pensione di vecchiaia, usufruisco ugualmente del moltiplicatore o per loro è tassativo raggiungere i 62 anni.
I colleghi che non hanno 35 anni effettivi di servizio a 60 anni, pertanto costretti a raggiungere i 62 anni per la pensione di vecchiaia, nel caso cessino a 60 anni senza aver maturato la pensione di vecchiaia, usufruisco ugualmente del moltiplicatore o per loro è tassativo raggiungere i 62 anni.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Chiarimenti
L'Istituto nella nota dirama anche alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento. In primo luogo l'Istituto conferma che per il personale destinatario del sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo previsto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 con l'aliquota di rendimento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato Dlgs 165/1997 entra nell'operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del sistema di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l'applicazione del moltiplicatore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell'incremento tale da non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri termini l'incremento del montante non potrà concretamente operare (o comunque sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva, dell'introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
Voci pensionabili
Un altro chiarimento riguarda le voci pensionabili che entrano nel calcolo dell'incremento. L'Inps correggendo alcune precedenti istruzioni indica che essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni' antecedenti la cessazione dal servizio. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). L'indicazione comporta un'applicazione dell'incremento leggermente più favorevole per il personale perchè potranno essere prese in considerazione anche eventuali retribuzioni accessorie percepite nell'ultimo anno di pensionamento.
L'Istituto nella nota dirama anche alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento. In primo luogo l'Istituto conferma che per il personale destinatario del sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo previsto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 con l'aliquota di rendimento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato Dlgs 165/1997 entra nell'operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del sistema di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l'applicazione del moltiplicatore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell'incremento tale da non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri termini l'incremento del montante non potrà concretamente operare (o comunque sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva, dell'introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
Voci pensionabili
Un altro chiarimento riguarda le voci pensionabili che entrano nel calcolo dell'incremento. L'Inps correggendo alcune precedenti istruzioni indica che essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni' antecedenti la cessazione dal servizio. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). L'indicazione comporta un'applicazione dell'incremento leggermente più favorevole per il personale perchè potranno essere prese in considerazione anche eventuali retribuzioni accessorie percepite nell'ultimo anno di pensionamento.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Ciao Panorama, nel tuo post precedente hai scritto: "Per quanto riguarda il Moltiplicatore, se andate sul sito dello studio legale dell'Avv. CHESSA, potete leggere che lo stesso ha chiesto la REVOCAZIONE della sentenza d'Appello n. 29/2019 (perso) ed è stata già fissata l'udienza al 23/06/2020". Sarebbe utile conoscere quale comma del Dispositivo è stato richiamato allo scopo di ottenere la Revocazione nell'ambito di tale Procedimento. A ragguaglio riporto il Dispositivo in questione:
Dispositivo dell'art. 395 Codice di procedura civile
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (2);
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3);
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La questione è interessante poiché io il giorno 11 aprile c.a. ho avuta fissato l'udienza (dopo tre anni) presso la Corte dei Conti della Sicilia è considerato il previsto diniego per l'articolo 3 - pur essendo andato in congedo quale riformato nel 2015 e fatto ricorso nei primi mesi del 2017, ancora prima del famoso Decreto di luglio 2017 - mi troverei nella situazione di avere un certo diniego; per contro, mi troverei con la pur remota possibilità in caso di vittoria della Revocazione proposta dallAvvocato Chessa che si dovrà discutere il 22 aprile con un caso lampante di Revocazione. Cosa ne pensi? In caso di vittoria da parte dello Studio Chessa potrei richiedere immediata Revocazione esponendo la Sentenza, ove vittoriosa, del certo diniego dell'11 aprile 2020? Ciao.
Dispositivo dell'art. 395 Codice di procedura civile
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (2);
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (3);
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La questione è interessante poiché io il giorno 11 aprile c.a. ho avuta fissato l'udienza (dopo tre anni) presso la Corte dei Conti della Sicilia è considerato il previsto diniego per l'articolo 3 - pur essendo andato in congedo quale riformato nel 2015 e fatto ricorso nei primi mesi del 2017, ancora prima del famoso Decreto di luglio 2017 - mi troverei nella situazione di avere un certo diniego; per contro, mi troverei con la pur remota possibilità in caso di vittoria della Revocazione proposta dallAvvocato Chessa che si dovrà discutere il 22 aprile con un caso lampante di Revocazione. Cosa ne pensi? In caso di vittoria da parte dello Studio Chessa potrei richiedere immediata Revocazione esponendo la Sentenza, ove vittoriosa, del certo diniego dell'11 aprile 2020? Ciao.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Grazie anco2010 per il contributo sul moltiplicatore.
Credo di aver trovato la risposta in una circolare INPS del 2018, che salvò una mia errata interpretazione , al caso del collega consentirebbe di usufruire del moltiplicatore.
Per le opportune valutazioni degli esperti, e per una conferma della mia ipotesi allego la circolare.
Scusate con IPad non riesco ad allegare il Pdf. Ci proverò domani con telefonino.
Credo di aver trovato la risposta in una circolare INPS del 2018, che salvò una mia errata interpretazione , al caso del collega consentirebbe di usufruire del moltiplicatore.
Per le opportune valutazioni degli esperti, e per una conferma della mia ipotesi allego la circolare.
Scusate con IPad non riesco ad allegare il Pdf. Ci proverò domani con telefonino.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Gianfranco64 »
Per le opportune valutazioni allego la circolare sull'età per la pensione di vecchiaia.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Leggendo sul sito dello studio legale CHESSA, si può leggere che tutte e 3 le Sezioni d'Appello si sono collegate alla nuova norma di cui al Decreto Lgs. 94/2017 entrato in vigore in data 07 Luglio 2017, senza tener conto del precedente contesto. Praticamente le Sezioni d'Appello nel discutere i ricorsi, non dovevano prendere in esame il personale riformato prima del 07/07/2017 ma giudicarli con la vecchia normativa sul Moltiplicatore. Bisognava distinguere le 2 regole, personale riformato prima di tale data con quelli dopo l'entrata in vigore delle notifiche nuove.
Non ci resta che attendere l'esito della discussione prevista del 23/06/2020.
Non ci resta che attendere l'esito della discussione prevista del 23/06/2020.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Un collega CC. ( - riformato nel 2016 ancor prima delle avvenute modifiche di Luglio 2017 - ) avendo perso il ricorso alla CdC Puglia ed in vista dello scadere dell'anno dalla pubblicazione della sua sentenza, a fine anno 2019 di comune accordo con il suo legale, hanno deciso di fare Appello per non perdere le speranze. Depositato l'Appello l'udienza è stata fissata a Settembre 2020 presso la Sez. 1^.
Quindi, dopo la discussione della REVOCAZIONE di Giugno 2020 che nel caso di positiva sentenza, si troverebbe a cavallo.
Quindi, dopo la discussione della REVOCAZIONE di Giugno 2020 che nel caso di positiva sentenza, si troverebbe a cavallo.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
La CdC Sez. 3^ d'Appello con sentenza n. 55/2020 Accoglie l'appello dell'INPS in riferimento alla sentenza n. 192, depositata 28 settembre 2018, della CdC Lombardia del collega della GdiF.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da salvatore522 »
Ho un dubbio, la licenza non fruita e quindi liquidata, per la parte eccedente il 18%, fa parte delle competenze accessorie che rientrano nel moltiplicatore? Grazie per l'attenzione!anco2010 ha scritto: ↑gio feb 27, 2020 12:04 am Chiarimenti
L'Istituto nella nota dirama anche alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo del predetto incremento. In primo luogo l'Istituto conferma che per il personale destinatario del sistema retributivo sino al 2011 (cioè coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 1995) e per il quale occorre, quindi, operare il doppio calcolo previsto dall'articolo 1, co. 707 della legge 190/2014 con l'aliquota di rendimento ad oltranza il montante aggiuntivo accreditato in base al citato Dlgs 165/1997 entra nell'operazione di raffronto tra i due sistemi di calcolo solo per la parte di pensione calcolata con il sistema misto. Pertanto i destinatari del sistema di calcolo retributivo sino al 2011 che ottengano l'applicazione del moltiplicatore potranno valorizzare in pensione solo quella parte dell'incremento tale da non superare la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione. In altri termini l'incremento del montante non potrà concretamente operare (o comunque sarà fortemente limitato) nei confronti del personale che aveva la pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 2011 e che questo profitti, in definitiva, dell'introduzione del sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2012.
Voci pensionabili
Un altro chiarimento riguarda le voci pensionabili che entrano nel calcolo dell'incremento. L'Inps correggendo alcune precedenti istruzioni indica che essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni' antecedenti la cessazione dal servizio. La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). L'indicazione comporta un'applicazione dell'incremento leggermente più favorevole per il personale perchè potranno essere prese in considerazione anche eventuali retribuzioni accessorie percepite nell'ultimo anno di pensionamento.
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