causa di servizio

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panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Il TAR di SALERNO precisa:

1) - Il Tar Veneto, con la sentenza della Sez. I n. 1043 dell’8 agosto 2013 n. 1043, ha illustrato i contrastanti orientamenti in materia di diniego di equo indennizzo, e, previa illustrazione delle varie posizioni assunte dalla giurisprudenza, ha manifestato la sua chiara ed esplicita adesione alla valorizzazione dell’indefettibile modulo partecipativo contenuto nell’art. 10 bis l. n. 241/90.

2) - La prospettata soluzione merita condivisione, non ravvisandosi elementi per addivenire ad un diverso approdo e sostanzialmente per non affievolire le guarentigie partecipative del cittadino che, ancorchè di principio, non possono ritenersi ragionevolmente recessive al cospetto di una normativa di settore in cui non si ravvisano ragioni vitali per escludere siffatta partecipazione.

3) - Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, e ciò ai fini, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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10/10/2014 201401717 Sentenza 1


N. 01717/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renivaldo Lagreca e Antonello Lagreca, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, c.so V. Emanuele,111 c/o avv. Michele Pinto;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domiciliano in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento
decreto n.833/n del 24/02/2012 del Direttore dell'ottava Divisione (Posizione n. 647193/A) – II reparto- della direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati recante declaratoria della non dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente nonché reiezione della richiesta di concessione dell'equo indennizzo; di ogni atto connesso e segnatamente del presupposto Parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del MEF deliberato nell’adunanza del 30 settembre 2009, notificato contestualmente al decreto del Direttore della Divisione n,. 833/N;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con l’atto notificato il 29.5.2012, depositato il 6.6.2012, il nominato in epigrafe, in servizio effettivo nell’Arma dei Carabinieri dal 29 ottobre 1981, inquadrato nel ruolo Ispettori, impegnato in numerosi incarichi in Italia ed all’estero, durante i quali ha sofferto di diverse patologie, premesso di aver presentato, in data 24 maggio 1999, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Faringo-Laringite cronica” , con la richiesta di equo indennizzo, nonché ulteriore istanza, in data 22 maggio 2002, intesa ad ottenere, parimenti, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ernia discale L5 –SI” contestualmente alla corresponsione dell’equo indennizzo, favorevolmente valutate dalla Commissione Medico Ospedaliera Militare di Napoli, con il verbale n. ML/B-212 del 19 febbraio 2003, trasmesso al Comitato di Verifica in data 12 novembre 2008, per l’adozione del provvedimento finale, impugna la determinazione dirigenziale n. 833/N del 24 febbraio 2012, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava l’istanza del ricorrente stante la non dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, chiedendone l’annullamento per :

-violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, in patente elusione dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi utili ad offrire all’amministrazione elementi necessari ai fini della delibazione della questione;

-violazione ed erronea applicazione del Dpr n. 461/2001; Eccesso di potere atteso che il giudizio contenuto nel parere del Comitato di Verifica omette di considerare tutti gli apporti della letteratura medico scientifica, nella parte in cui afferma che per la patologia “ con impegno funzionale” si possono riconoscere come “concause” fattori “esterni” quali l’ambiente, il clima e le condizioni di lavoro, tipiche dei servizi “usuranti” come quelli svolti dal ricorrente in condizioni climatiche avverse, con uso di giubbotto antiproiettile per lunghi periodi di tempo, notturni e diurni; il parere espresso risulta, altresì, emesso in carenza di ogni proficua valutazione di tutta la certificazione medica prodotta dall’interessato, omettendo, altresì, di chiarire le ragioni per le quali non ha ritenuto di attribuire alle condizioni di lavoro del ricorrente il ruolo di concausa dell’insorgenza delle patologie di cui soffre, peraltro, oggetto di adeguate certificazioni e rapporti informativi dei Comandanti delle Stazioni.

-eccesso di potere sotto plurimi profili, atteso che il Comitato di Verifica avrebbe dovuto accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle infermità del ricorrente, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità, per poi pronunciarsi con parere motivato, per entrambe le infermità.

Conclude chiedendo l’ammissione di prova testimoniale.

2.- Resiste in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia a e delle Finanze.

3.- All’udienza del 3 luglio 2014, sulla conclusione delle parti presentii come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale la resistente amministrazione ministeriale ha ritenuto, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, le infermità “ernia discale L5 - S1 con impegno funzionale” e “Faringo – Laringite cronica”, sofferte dal ricorrente Mar. Ca. CC OMISSIS, non dipendenti da causa di servizio, rigettando contestualmente anche la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.

2.- Pregiudiziale ed assorbente si rivela la doglianza con la quale parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, per non avere la resistente amministrazione comunicato all’interessato i motivi ostativi di diniego. La doglianza risulta condivisibile.

2.a.- A mente della citata disposizione, prima di adottare il provvedimento negativo, in caso di procedimento a istanza di parte, l'amministrazione è tenuta a comunicare le ragioni ostative all'adozione del provvedimento favorevole, consentendo la presentazione di osservazioni entro un termine che la legge fissa in giorni 10, ma che possono essere prorogati nel caso in cui l'istante ne faccia motivata richiesta. Lo scopo evidente della disposizione è quello di ricercare una composizione di interessi quanto più efficace, una volta conclusa l'istruttoria, quindi una volta che il richiedente conosca l'avviso dell'amministrazione, e ciò al fine di evitare quanto più possibile inutili contenziosi che potrebbero essere definiti previamente in sede amministrativa.

Muovendo da siffatta configurazione dell’istituto, la giurisprudenza si è interrogata anche sulle possibili conseguenze connesse alla sua omissione, addivenendo a soluzioni non sempre omogenee, dal momento che, un primo orientamento è dell’avviso che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza deve sempre essere garantita in caso di potenziale diniego, non valendo alla declaratoria di non annullabilità l’applicazione del disposto dell’art. 21 octies, comma 2, prima e seconda parte l. 7 agosto 1990 n. 241 ( TAR Veneto Sez. I 6 ottobre 2011 n. 1462)

Un diverso orientamento approda a soluzioni contrastanti, affermando che :

- l’omissione dell’avviso di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90 non è rilevante nel caso in cui il provvedimento emesso dall’Amministrazione sia comunque dovuto (TAR Lombardia Brescia Sez. I 4 giugno 2012 n. 982);

- nel procedimento amministrativo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la disposizione contenuta nell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto allorchè il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (C.G.A. 22 novembre 2012 n. 1039).

2.b.- La rilevata disomogeneità si manifesta anche nella materia che specificamente ci occupa.

Il Tar Veneto, con la sentenza della Sez. I n. 1043 dell’8 agosto 2013 n. 1043, ha illustrato i contrastanti orientamenti in materia di diniego di equo indennizzo, e, previa illustrazione delle varie posizioni assunte dalla giurisprudenza, ha manifestato la sua chiara ed esplicita adesione alla valorizzazione dell’indefettibile modulo partecipativo contenuto nell’art. 10 bis l. n. 241/90.

Dopo aver, infatti, richiamato, il contrapposto orientamento, in base al quale l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo in considerazione, sia del carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - che rappresenta l’unico organo autorizzato a pronunciarsi circa il nesso eziologico con la patologia riscontrata -, che della natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio. nei termini che seguono, ha contro dedotto nei termini che seguono :

“In realtà, osserva il Collegio, tale ultima considerazione riguarda, come testualmente recita la norma, esclusivamente quei procedimenti previdenziali gestiti dagli :” Enti previdenziali”, mentre, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è, all’evidenza, espresso da un organo assolutamente estraneo alla categoria degli enti previdenziali.

Né può essere condivisa l’opinione, anche questa autorevolmente espressa, secondo cui, la specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, impone alla parte ricorrente di indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio che avrebbe potuto e dovuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. e non già limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell'avvio del procedimento ( Cons. Stato, Sez.IV, 27.1.2011 n. 618).

Il principio espresso dalla norma in esame riguarda, in realtà, non già la verifica del provvedimento nei suoi connotati sostanziali da parte del giudice, quanto piuttosto la realizzazione di un procedimento dialettico tra le parti, con la possibilità del privato interlocutore di inserire nel procedimento aspetti e questioni non analizzate ovvero non debitamente valutate dalla p.a. al fine di una ponderata stima dei contrapposti interessi, azione questa affidata in via esclusiva alla p.a. ed in cui il giudice assume, eventualmente, una posizione residuale e marginale, limitata al possibile scrutinio dei vizi esteriori e formali dell’agire pubblico.

Inoltre, la peculiare dinamica procedimentale prevista dall’art. 10 bis citato comporta una cadenzata sequenza temporale che non può essere disattesa dall’interprete, come già rilevato in una precedente giurisprudenza di questo Tribunale che osservava : “ …Conseguentemente la mancata comunicazione del preavviso di diniego comporta una compressione del termine procedimentale che il legislatore invece consentiva protrarsi evidentemente per la superiore ragione di giungere a un componimento degli interessi pubblici e privati prima dell'adozione del provvedimento negativo, evidentemente ben consapevole che, nella comparazione fra detto componimento e la protrazione del termine procedimentale, doveva essere maggiormente perseguito il primo” (TAR Veneto, Sez. 1°, n. 5256/2010).”

La prospettata soluzione merita condivisione, non ravvisandosi elementi per addivenire ad un diverso approdo e sostanzialmente per non affievolire le guarentigie partecipative del cittadino che, ancorchè di principio, non possono ritenersi ragionevolmente recessive al cospetto di una normativa di settore in cui non si ravvisano ragioni vitali per escludere siffatta partecipazione.

Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, e ciò ai fini, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.

3.- Sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014


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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Sentenza eccezionale
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro.

1) - In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

2) - riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il CdS nel ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

3) - Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

N.B.: quindi da un giudizio NON classificabile si è passati ad una Tab. B. Ottimo ricorso.
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20/10/2014 201100529 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 02/07/2014


Numero 03192/2014 e data 20/10/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00529/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Soldato in congedo -OMISSIS- avverso il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- e pervenuta in Segreteria-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-, che trasmette la memoria ulteriore del ricorrente recante la data del -OMISSIS-;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del -OMISSIS-;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

In data -OMISSIS-, dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro. In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS- l’interessato chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale della C.M.O. al fine di stabilire l’ascrivibilità a categoria della lesione, allegando certificato medico.

-OMISSIS-, riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

L’Amministrazione, sulla base di tale giudizio della Commissione Medica, con decreto -OMISSIS-, provvedeva a negare il beneficio dell’equo indennizzo per il difetto di uno dei presupposti di legge per la sua concessione.

In data -OMISSIS- l’interessato spediva a mezzo raccomandata a/r ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:
- a) violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 461 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto secondo il ricorrente la normativa da applicare al procedimento in questione sarebbe dovuta essere quella previgente al d.P.R. n. 461 del 2001;
- b) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’infermità del ricorrente sotto il profilo dell’equivalenza;
- c) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, in quanto il parere della C.M.O. non avrebbe valore vincolante per l’Amministrazione;
- d) difetto di istruttoria nel parere della C.M.O., che ha considerato la patologia sofferta dal -OMISSIS- ancora in trattamento, mentre essa sarebbe ormai stabilizzata, e non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe subìto un’invalidità permanente del 20% circa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduceva per l’infondatezza del ricorso.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente contestava le controdeduzioni dell’Amministrazione.

La Sezione esaminava il ricorso nell’adunanza del -OMISSIS- e riteneva necessario che, a fronte del risultato dell’esame audiometrico e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’incidente e la visita presso la C.M.O., l’Amministrazione sottoponesse l’interessato a nuovo esame da parte della stessa C.M.O., o di altro organo pubblico medico-legale, che avrebbe potuto effettuare, se del caso, nuovi esami audiometrici e considerare la questione se l’infermità lamentata potesse o no ritenersi stabilizzata, anche alla luce della perizia di parte presentata dall’interessato, e se, in tale ipotesi, potesse ritenersi l’invalidità subìta dal ricorrente pari a quella ipotizzata dai consulenti di parte, con conseguente ascrizione a Tab. B.

Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt.

Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

Poiché tale secondo giudizio supera quello del -OMISSIS- a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, dovendo rilevarsi nel provvedimento impugnato i profili di eccesso di potere dedotti. Ovviamente devono essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Damiano Nocilla Gerardo Mastrandrea




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Re: causa di servizio

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Onere della prova | 16 Ottobre 2014

Infermità da servizio: chi e come deve dimostrarla?

Il dipendente, che sostenga la dipendenza della propria infermità da una causa di servizio, ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21825/14; depositata il 15 ottobre)

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21825, depositata il 15 ottobre 2014. Il caso.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, rigettava il gravame proposto da un lavoratore che chiedeva la corresponsione...
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

la Corte di Cassazione (sez. Lavoro, 15 ottobre 2014, n. 21825/14) ha di recente anche chiarito che l’onere della prova incombe sul lavoratore e che

- «il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che (…) il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio»

e che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma è solo
- «uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti».
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Il testo di cui sopra lo richiama il Tar di Pescara nella sentenza del 20/10/2014 che ha rigettato il ricorso di un PolStato.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Parere del CdS

(giusto a scanso di equivoco)
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29/04/2014 201103966 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 05/02/2014

OMISSIS

1) - Rileva la Sezione, avuto riguardo alla concreta materia del decidere nel caso di specie, che la ripartizione di competenze in tema di dipendenza da causa di servizio da infermità e di attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo, modellata in termini organici nel D.P.R. n. 461 del 2001, prevede che i pareri del C.V.C.S. facciano testo e prevalgano per la parte che attiene all'individuazione del nesso eziologico tra le affezioni e le attività imposte dal servizio, e quindi la dipendenza dal servizio delle patologie;

2) - mentre ai verbali delle Commissioni mediche ospedaliere è attribuita la competenza in ordine alla valutazione diagnostica delle patologie, compresa la determinazione della data di conoscibilità della infermità.

3) - La competenza di entrambi i soggetti citati vincola le decisioni delle amministrazioni di merito.

4) - La normativa richiamata è imperniata su alcuni principi, espressi con chiarezza che li rende inequivocabili.

5) - Il primo punto riguarda la ripartizione delle competenze all'interno del procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità, patologia o lesione:
-) - la competenza in funzione diagnostica appartiene all'istanza di primo grado, la commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.

-) - Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato è con altrettanta nitidezza assegnata in via esclusiva al C.V.C.S. (Comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo dell'amministrazione di merito i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.

6) - Cadono automaticamente, a fronte di questa bipartizione di responsabilità, le possibilità che siano vettore di illegittimità eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento.

7) - Il parere del Comitato è altresì il modello entro il quale deve incanalarsi il giudizio finale dell’Amministrazione, che a quel modello deve conformarsi nel merito:
- ) - così che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, e ne sussume per intero la motivazione.
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Pansinusite con pseudocisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale e discopatie lombari multiple”
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1) - Con ordinanza n. 140 del 27 febbraio 2014 è stata disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 del vigente cod. proc. amm. al fine di verificare la riconducibilità o meno a causa di servizio, con puntuale riferimento alle mansioni svolte continuativamente dalla ricorrente di agente di Polizia di Stato, della infermità .... (secondo esauriente ricognizione della letteratura clinica)

IL TAR precisa:

2) - Il ricorso merita parziale accoglimento limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati concernente il mancato riconoscimento della causa di servizio per la patologia “Discopatia lombare”.

3) - La verificazione disposta dal Collegio ha dimostrato - in necessaria sintesi - che il servizio svolto dalla ricorrente per il periodo 1992 -1999 quale addetta al Centro Operativo delle Comunicazioni con esposizione al fattore di rischio “posture incongrue” abbia influito, sotto il profilo concausale efficiente e determinante, all’insorgenza della patologia “Discopatia lombare” in misura del 15 %, escludendo invece la dipendenza della causa di servizio per le patologie “Pansinusite con pseudo cisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale”.

4) - Infatti, secondo il verificatore, quanto alla patologia “artrosi cervicale” ha rilievo decisivo la documentata sopravvenienza di fattore verosimilmente extralavorativo (trauma ipertensivo del rachide occorso nel 1992) di per sé sufficiente a determinare l’evento;
- ) - quanto alla patologia “pansinusite cronica” la ricorrente non ha prestato servizi esterni che secondo la letteratura medica risultano comportanti effettiva esposizione al freddo (es. agricoltori e addetti all’edilizia) e fattore di significativo rischio.

5) - La verificazione disposta dal Collegio, con evidente chiarezza, ha evidenziato che le specifiche mansioni continuativamente esercitate dalla ricorrente - di per sé fonte di concreto rischio e lungi dal costituire semplice fattore di rischio ordinario e generico - abbiano comportato l’esposizione al fattore di rischio “posture incongrue” contribuendo quale concausa efficiente all’insorgenza della sola patologia “Discopatia lombare” in misura del 15 %, con esclusione invece delle altre patologie insorte.

6) - Il riconoscimento in sede di verificazione della riduzione della capacità lavorativa generica nella percentuale del 15 % comporta - come prospettato dalla difesa della ricorrente - l’ascrizione alla tabella B di cui al d.P.R. 834/1981 ed il conseguente diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo.

Ricorso Accolto in parte.

Il resto leggetelo qui sotto.
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23/10/2014 201400515 Sentenza 1


N. 00515/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Mosconi, con domicilio eletto presso Catia Mosconi, in Perugia, via Mazzini, 6;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno n. 0506/09/N del 16.2.2009 comunicato in data 17.03.2009 con il quale la ricorrente vedeva respinte le domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità con concessione dell’equo indennizzo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.193/2006 del 26.10.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone la sig.ra OMISSIS, odierna ricorrente, di aver prestato servizio nella Polizia di Stato in qualità di agente, presso varie sedi tra cui la Questura di OMISSIS e di OMISSIS.

Con istanza del 6 aprile 2009, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per le infermità di cui è affetta.

Con parere del 26 ottobre 2006, n. 193/06, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Pansinusite con pseudocisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale e discopatie lombari multiple” ritenendo il servizio prestato (in estrema sintesi) non caratterizzato da prolungata e continuata esposizione a rischi atmosferici comunque non aventi influenza nella eziopatogenesi e nella successiva evoluzione della seconda delle due suddette infermità.

Con decreto del 16 febbraio 2009, n. 0506/09/N del Ministero dell’Interno è stata respinta l'istanza della sig.ra OMISSIS volta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per le suddette infermità, in conformità al suesposto parere.

OMISSIS ha impugnato sia il suddetto decreto che il presupposto parere del Comitato di verifica, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo di difetto assoluto o insufficienza della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, errore nei presupposti, così riassumibili: l’Amministrazione non potrebbe recepire acriticamente il parere del Comitato di Verifica specie in ipotesi di contrasto con il parere precedentemente espresso dalla C.M.O.; non sarebbero stati tenuti in dovuta considerazione i fatti di servizio, risultando la ricorrente essere stata ripetutamente esposta a servizi con notevoli disagi fisici e climatico ambientali quali l’esposizione a vibrazioni provocate da mezzi di trasporto; il parere del Comitato di Verifica sarebbe del tutto generico e apodittico.

Secondo la prospettazione della ricorrente, vi sarebbe un chiaro rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte e le infermità “Pansinusite con pseudocisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale e discopatie lombari multiple”, in netto contrasto con quanto accertato dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio con parere del 26 ottobre 2006, n.ro 193/06, ed impugnato con il ricorso in epigrafe.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.

Con ordinanza n. 140 del 27 febbraio 2014 è stata disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 del vigente cod. proc. amm. al fine di verificare la riconducibilità o meno a causa di servizio, con puntuale riferimento alle mansioni svolte continuativamente dalla ricorrente di agente di Polizia di Stato, della infermità di “Pansinusite con pseudocisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale e discopatie lombari multiple” (secondo esauriente ricognizione della letteratura clinica) nominando all’uopo quale organismo verificatore il Direttore di Medicina del Lavoro dell’Ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia con facoltà di delega.

All’Organismo Verificatore è stato formulato il seguente quesito: “determini, esaminata la documentazione clinica prodotta dalla ricorrente e la documentazione relativa al servizio svolto nel periodo antecedente all’insorgere delle infermità e sottoposto la ricorrente a visita medica con l’assistenza di un sanitario di sua fiducia, sulla base delle comuni conoscenze medico scientifiche, se, e possibilmente in quale misura, il servizio svolto dalla ricorrente e le condizioni ambientali in cui la stessa era prestata possano avere influito sotto il profilo causale o concausale efficiente e determinante sull’insorgere delle infermità “Pansinusite con pseudo cisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale e discopatie lombari multiple”.

In data 27 agosto 2014 la dott.sa Alessandra Marabini, delegata dal Direttore di Medicina del Lavoro dell’Ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia, ha depositato la propria relazione.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria in riferimento alle conclusioni di cui alla suesposta verificazione.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 settembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso merita parziale accoglimento limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati concernente il mancato riconoscimento della causa di servizio per la patologia “Discopatia lombare”.

3.1. La verificazione disposta dal Collegio ha dimostrato - in necessaria sintesi - che il servizio svolto dalla ricorrente per il periodo 1992 -1999 quale addetta al Centro Operativo delle Comunicazioni con esposizione al fattore di rischio “posture incongrue” abbia influito, sotto il profilo concausale efficiente e determinante, all’insorgenza della patologia “Discopatia lombare” in misura del 15 %, escludendo invece la dipendenza della causa di servizio per le patologie “Pansinusite con pseudo cisti mucose bilaterali” e “Artrosi cervicale”. Infatti, secondo il verificatore, quanto alla patologia “artrosi cervicale” ha rilievo decisivo la documentata sopravvenienza di fattore verosimilmente extralavorativo (trauma ipertensivo del rachide occorso nel 1992) di per sé sufficiente a determinare l’evento; quanto alla patologia “pansinusite cronica” la ricorrente non ha prestato servizi esterni che secondo la letteratura medica risultano comportanti effettiva esposizione al freddo (es. agricoltori e addetti all’edilizia) e fattore di significativo rischio.

Secondo giurisprudenza consolidata, le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante (allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così ex multis T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985; in termini T.A.R. Lazio - Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (T.A.R. Marche sez I, 11 luglio 2006, n.534; T.A.R. Lazio Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828).

Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni (Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).

La verificazione disposta dal Collegio, con evidente chiarezza, ha evidenziato che le specifiche mansioni continuativamente esercitate dalla ricorrente - di per sé fonte di concreto rischio e lungi dal costituire semplice fattore di rischio ordinario e generico - abbiano comportato l’esposizione al fattore di rischio “posture incongrue” contribuendo quale concausa efficiente all’insorgenza della sola patologia “Discopatia lombare” in misura del 15 %, con esclusione invece delle altre patologie insorte. Il riconoscimento in sede di verificazione della riduzione della capacità lavorativa generica nella percentuale del 15 % comporta - come prospettato dalla difesa della ricorrente - l’ascrizione alla tabella B di cui al d.P.R. 834/1981 ed il conseguente diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo.

Alla luce delle suesposte valutazioni, che il Collegio apprezza come ampiamente motivate secondo i criteri della scienza medico-legale (e che l’Amministrazione per la parte sfavorevole si è ben guardata dal confutare, pur partecipando alle operazioni di verificazione, non allegando proprie controdeduzioni tecniche alla relazione depositata) emerge non solo, sotto un profilo estrinseco, la chiara ed univoca figura sintomatica dell’ eccesso di potere - sotto il profilo della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o incongruenza - ma la stessa evidente erroneità dell’apprezzamento compiuto dal Comitato di Verifica e dall’Amministrazione statale, secondo i parametri propri del sindacato di tipo intrinseco inerente l’esercizio della discrezionalità tecnica, concernente l’esatta valutazione di fatti secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica.

Ritiene sul punto il Collegio di richiamarsi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8399) proprio in riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, secondo cui in caso di impugnazione di un provvedimento discrezionale, il giudice amministrativo non deve limitare il proprio apprezzamento ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo invece l’oggetto del giudizio estendersi alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. Secondo tale condivisibile arresto “in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950) se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile della Amministrazione il proprio apprezzamento, è anche vero che il medesimo Giudice non può esimersi dal valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile: ciò soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica”.

Così opinando, l’impugnato parere del Comitato di Verifica - vincolante per l’Amministrazione - risulta errato nella sola parte in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia “Discopatia lombare”, sulla scorta di una motivazione insufficiente, priva di adeguato riscontro medico-legale circa la supposta negativa incidenza causale del fattore di rischio “posture incongrue” inerente l’attività lavorativa prestata.

Osserva il Collegio che anche volendo seguire l’orientamento “tradizionale” secondo cui i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono sindacabili esclusivamente sotto il profilo estrineseco, nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619, T.A.R. Lazio - Roma 2009, n.1324; id sez I, 3 aprile 2008, n.2828) emerge non di meno dagli atti impugnati l’evidente dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, specie in assenza di controdeduzioni tecniche depositate in giudizio dall’Amministrazione.

4. Per le considerazioni sopra esposte le censure di eccesso di potere e violazione di legge dedotte meritano condivisione limitatamente al mancato riconoscimento della causa di servizio per la patologia “Discopatia lombare”in misura del 15%.

5. Per i suesposti motivi il ricorso è in parte qua fondato e va accolto, con conseguente parziale annullamento sia del parere n. 193/2006 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sia del decreto n. 0506/09/N del 16.2.2009 del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo; va invece respinto quanto al diniego dell’istanza della ricorrente in riferimento alle ulteriori patologie oggetto dei provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

nella sentenza di questo mese emessa dal Tar Bolzano si legge:
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1) - Si è costituita l’Amministrazione, obiettando che la procedura per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, come reso noto al personale militare con circolare M-DGPREV 0700663 del 8.01.2013, è lunga e complessa e che il termine di cui al D.P.R. è meramente sollecitatorio o ordinatorio e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Nel merito il ricorso è fondato.

2) - Il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie che colpiscono i dipendenti della pubblica amministrazione è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

3) - Tale decreto individua le fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione della domanda, stabilendo precisi termini per ciascuna fase procedurale.

4) - Il termine massimo di durata del procedimento è pari a 290 giorni (cfr, TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/03/2009 n. 1974).

5) - Il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in data 28 marzo 2013 e pertanto il termine ultimo per la pronuncia definitiva in merito da parte dell’Amministrazione era il 12 gennaio 2014.

6) - Tale termine è spirato senza che il procedimento sia stato portato a conclusione.

7) - Risulta dalla documentazione depositata in data 30 settembre 2014 dalla difesa erariale che, appena in data 16.9.2014 (spedito in data 18.9.2014), il Comitato di Verifica ha espresso il parere di cui all’art. 11 del D.P.R. 461/01 e che l’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale non ne ha ancora provveduto, nonostante il termine di cui all’art. 14 del citato D.P.R.

Per quanto sopra riportato, il ricorso merita di essere accolto.
----------------------------------------------------------------------------------
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero della Difesa di emettere il provvedimento finale entro 20 giorni dalla presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, e di notificarlo o comunicarlo all’interessato nei quindici giorni successivi.

Con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Condanna il convenuto Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di giudizio che quantifica complessivamente in € 2000, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra il ricorrente ed il convenuto Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Le necessita un buon legale esperto di diritto amministrativo ed un medico-legale per una relazione attestante il nesso di causa.
Cordialmente
Dr.ssa Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar di Bari specifica meglio le competenze tra il Tar e la Corte dei Conti, poiché richiama la sentenza di Recente emessa dalla Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325, meglio divulgata precedentemente in questo post in data 21 aprile 2014 che è stata trattata dall'avvocato GUERRA.

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Il Tar precisa:

1) - Invero, la Corte costituzionale con sentenza del 3 dicembre 1993 n. 428 ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’interpretazione costantemente seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992) secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, anziché della Corte dei Conti, le controversie in materia di corresponsione dell’equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio.

2) - Con la citata decisione la Consulta ha evidenziato come la mancata interpositio del legislatore (i.e. mancata estensione, da parte del legislatore, della giurisdizione contabile alle controversie in materia di equo indennizzo) non può essere censurata di irrazionalità, posto che i due istituti in esame (equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato), pur avendo in comune lo stesso presupposto di fatto (noxa patogena causata dal servizio), hanno differente natura giuridica e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3) - Anche Corte Conti, Sez. Riun., 8 ottobre 1987, n. 67 ha sottolineato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato: (omissis leggi in sentenza qui sotto).

4) - Si deve, pertanto, ritenere che:
- ) - al giudice contabile sono devolute le controversie in tema di pensioni privilegiate (su cui ha giurisdizione esclusiva),

mentre
- ) - al giudice amministrativo (attualmente con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dlgs n. 165/2001) è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo.

5) - Ovviamente, a seguito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego restano devolute al giudice amministrativo le controversie relativamente alla corresponsione dell’equo indennizzo con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dlgs n. 165/2001 non soggetto a privatizzazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo l’istante un soggetto appartenente alla categoria del “personale militare”).

N.B.: per completezza leggete per intero la sentenza qui sotto.
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05/11/2014 201401305 Sentenza 1


N. 01305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179;

contro
Ministero della Difesa - Marina Militare, Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - 4° Reparto, Marina Militare - Ispettorato di Sanità, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

del decreto negativo n. 309 del 3.7.2012, notificato in data 9.9.2012, adottato dal Direttore della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - 1° Reparto - 6^ Divisione del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria proposta dall’istante;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto n. 342 del 26.8.2013, notificato in data 15.10.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - I° Reparto - 4^ Divisione - Servizio Speciale Benefici;
- della delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Marina Militare, della Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - 4° Reparto e della Marina Militare - Ispettorato di Sanità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone, su delega dell’avv. Raffaele Bia, e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso r.g. n. 1047/2003 -OMISSIS- (sottocapo in congedo della Marina Militare) impugnava il verbale n. 83/02 del 15 gennaio 2002 con il quale la Commissione medica di II istanza istituita presso l’Ispettorato della Sanità della Marina Militare escludeva la dipendenza da causa di servizio della infermità “OMISSIS” e lo valutava “idoneo al servizio M.M. all’atto del collocamento in congedo”.

Il T.A.R. Bari con sentenza n. 108 del 19.1.2011 annullava il predetto atto (i.e. verbale n. 83/02).

La sentenza in esame non veniva impugnata e, conseguentemente, passava in giudicato.

L’istante con lettera del 27.4.2011 invocava, in conseguenza della sentenza favorevole n. 108/2011, la corresponsione di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria.

Il Ministero della Difesa con nota del 5.12.2011, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 108/2011, invitava la Commissione medica a disporre il formale annullamento degli atti impugnati di prima e seconda istanza.

La Commissione medica di seconda istanza con giudizio del 4.1.2012 annullava il processo verbale n. 83/02 (già in precedenza - come visto - invalidato dal T.A.R. Bari con la citata sentenza n. 108/2011).

Seguiva il censurato provvedimento n. 309 del 3.7.2012 con cui, in dispositivo, veniva decretata la reiezione della “… suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria”.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il -OMISSIS- contestava il menzionato provvedimento n. 309/2012, deducendo censure sinteticamente riconducibili alla violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 108/2011 ed alla contraddittorietà dell’azione amministrativa.

A seguito della proposizione del ricorso introduttivo l’Amministrazione provvedeva a revocare in autotutela il decreto n. 309/2012.

Venivano successivamente adottati la delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il decreto n. 342 del 26.8.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - I° Reparto - 4^ Divisione - Servizio Speciale Benefici (quest’ultimo di recepimento della prima delibera).

Con il decreto n. 342/2013 l’istanza di pensione privilegiata dell’interessato era quindi nuovamente rigettata (dispositivo del provvedimento: “… è respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata”).

Con ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- contestava i menzionati atti, rilevando che sarebbe stato violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2011, reiterando motivazioni già stigmatizzate dal T.A.R. Bari con la citata decisione; che il nuovo provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da eccesso di potere per evidente contraddittorietà del giudizio medico legale rispetto ai presupposti.

In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente il censurato decreto ed il presupposto parere non avrebbero tenuto in considerazione il servizio concretamente svolto dal -OMISSIS- in condizioni di particolare disagio e stress psico-fisico.

Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, in accoglimento della eccezione formulata da parte resistente con memoria depositata in data 5 dicembre 2012, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore del giudice contabile.

Invero, la Corte costituzionale con sentenza del 3 dicembre 1993 n. 428 ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’interpretazione costantemente seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992) secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, anziché della Corte dei Conti, le controversie in materia di corresponsione dell’equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio.

Con la citata decisione la Consulta ha evidenziato come la mancata interpositio del legislatore (i.e. mancata estensione, da parte del legislatore, della giurisdizione contabile alle controversie in materia di equo indennizzo) non può essere censurata di irrazionalità, posto che i due istituti in esame (equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato), pur avendo in comune lo stesso presupposto di fatto (noxa patogena causata dal servizio), hanno differente natura giuridica e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Anche Corte Conti, Sez. Riun., 8 ottobre 1987, n. 67 ha sottolineato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato:

«Presupposto essenziale per il radicarsi della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, anche in ipotesi di pensioni privilegiate, è la cessazione dal servizio del dipendente pubblico, mentre l’istituto dell’equo indennizzo tende ad assicurare al dipendente il ristoro di un pregiudizio subito in dipendenza di lesioni o infermità contratte per causa di servizio che abbiano comportato menomazioni transitorie o permanenti ma non tali da produrre inidoneità al servizio, oppure permanenti ma definitivamente invalidanti; e, pertanto, stante la diversità di presupposti dei due istituti (nell’equo indennizzo non sussiste necessarietà di cessazione del rapporto) deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di equo indennizzo.».

Si deve, pertanto, ritenere che al giudice contabile sono devolute le controversie in tema di pensioni privilegiate (su cui ha giurisdizione esclusiva), mentre al giudice amministrativo (attualmente con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dlgs n. 165/2001) è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo.

Recentemente, Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325 ha riaffermato il principio di diritto in esame:

«È devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per “materia”, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull’ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale.».

Ovviamente, a seguito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego restano devolute al giudice amministrativo le controversie relativamente alla corresponsione dell’equo indennizzo con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dlgs n. 165/2001 non soggetto a privatizzazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo l’istante un soggetto appartenente alla categoria del “personale militare”).

Nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo ed il successivo ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto la contestazione, da parte del -OMISSIS-, del giudizio operato dalla Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità “OMISSIS”.

In particolare, l’interessato censura con l’atto introduttivo il decreto n. 309 del 3.7.2012 con cui veniva “respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria” e con i motivi aggiunti il decreto n. 342 del 26.8.2013 avente identico dispositivo finale (i.e. reiezione della domanda di pensione privilegiata).

In entrambi i ricorsi il -OMISSIS- ha chiesto che il giudice adito dichiari la dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario ed inderogabile ai fini della corresponsione del beneficio.

Ciò premesso, a prescindere dal contenuto chiaramente generico della istanza del 27.4.2011 (avente ad oggetto la corresponsione, in alternativa, di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria), va evidenziato che i provvedimenti contestati dal -OMISSIS- respingono espressamente la domanda di pensione privilegiata.

Ne consegue che il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato in relazione al contenuto sostanziale dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 marzo 2014, n. 691: “Ai fini della determinazione della giurisdizione, ciò che rileva non è la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati, ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione; l’elemento decisivo per radicare la giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è pertanto costituito dal potere autoritativo dell’Amministrazione, espresso nel provvedimento impugnato.”).

Nel caso di specie sia l’atto introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto censure rivolte a contrastare provvedimenti che respingono unicamente la domanda di pensione privilegiata, con la conseguenza che il giudice munito di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti atti è - conformemente a quanto indicato in calce agli stessi provvedimenti ed alla giurisprudenza in precedenza analizzata - il giudice contabile in sede giurisdizionale regionale competente.

In conclusione, si deve affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore della Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente, innanzi alla quale detta domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica la Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente quale giudice munito di giurisdizione su di essa.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Ritengo che sia importante per ogni ricorso avere un bravo legale che acquisisca la documentazione necessaria a tale scopo e servirsi di un medico-legale con esperienza militare che faccia emergere nella sua relazione la infermita' come causa di servizio e quantifichi tabellarmente il danno.
Senza questi due elementi necessari al suo scopo si ottengono spesso i rifiuti.
Sono a sua disposizione.
Cordialmente
Lucia Astore
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

1) - silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 14 giugno 2013, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

2) - Nonostante il decorso del termine complessivo normativamente previsto per la conclusione del procedimento, le intimate amministrazioni non avrebbero ancora provveduto sull’istanza predetta.

IL TAR LIGURIA scrive:

3) - il difensore intervenuto per l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 2014, n. 2006.

4) - Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in limine dalla difesa erariale, ad avviso della quale la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, essendo stata proposta da un dipendente già collocato in quiescenza, sarebbe devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguenza che sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo anche la cognizione della pretesa volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda stessa.

5) - Nella controversia che formava oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa erariale, però, la domanda dell’ex dipendente era finalizzata (come si evince dall’epigrafe della sentenza) alla concessione della pensione privilegiata.

6) - Nel caso in esame, invece, l’istanza di riconoscimento della causa di servizio non è stata formulata a fini pensionistici, bensì (in modo esplicito) per la concessione dell’equo indennizzo.

Ricorso ACCOLTO.
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21/11/2014 201401689 Sentenza 2


N. 01689/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro
Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 14 giugno 2013, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: “OMISSIS)”

e per l’accertamento
dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulla relativa istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, d.lgs. 30/6/2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per le amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appuntato dei carabinieri in congedo dal 29 maggio 2012, riferisce di aver presentato, il 14 giugno 2013, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo relativamente alle infermità “OMISSIS)”, asseritamente conseguenti ad un infortunio verificatosi nel 2006 durante il servizio alle dipendenze dell’Arma.

Nonostante il decorso del termine complessivo normativamente previsto per la conclusione del procedimento, le intimate amministrazioni non avrebbero ancora provveduto sull’istanza predetta.

Ciò premesso, l’esponente, che non articola specifici motivi di ricorso, chiede che sia accertata l’inerzia delle competenti amministrazioni e che venga ordinato loro di provvedere sull’istanza, ciascuna per la fase di propria competenza, entro un termine non superiore a trenta giorni.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova si è costituita in giudizio in rappresentanza dei ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, senza prendere posizione nel merito della pretesa azionata da parte ricorrente né produrre documentazione attinente al procedimento.

All’udienza camerale del 23 ottobre 2014, il difensore intervenuto per l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 2014, n. 2006.

Il ricorso, quindi, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in limine dalla difesa erariale, ad avviso della quale la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, essendo stata proposta da un dipendente già collocato in quiescenza, sarebbe devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguenza che sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo anche la cognizione della pretesa volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda stessa.

Nella controversia che formava oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa erariale, però, la domanda dell’ex dipendente era finalizzata (come si evince dall’epigrafe della sentenza) alla concessione della pensione privilegiata.

Nel caso in esame, invece, l’istanza di riconoscimento della causa di servizio non è stata formulata a fini pensionistici, bensì (in modo esplicito) per la concessione dell’equo indennizzo.

Si tratta di ambiti distinti e non sovrapponibili, poiché la decisione del giudice amministrativo di dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo non rileva nel giudizio innanzi alla Corte dei conti in materia di accertamento del diritto a pensione privilegiata (Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8061).

E’ stato precisato, altresì, che la cognizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, accompagnata dalla contestuale istanza di concessione dell'equo indennizzo, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo anche quando contenga l’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, “stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell’equo indennizzo - pacificamente devoluta al giudice amministrativo - che la decisione circa l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374).

In via preliminare, occorre altresì rilevare come il ricorso risulti generico sotto un duplice profilo:

- l’esponente ha prodotto copia della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, affermando di averla presentata all’Amministrazione il 14 giugno 2013, senza tuttavia comprovarne l’effettivo ricevimento;

- egli non ha indicato le disposizioni normative che fissano il termine per la conclusione del procedimento, limitandosi a richiamare l’intero d.P.R. n. 461 del 2001 e un precedente giurisprudenziale relativo ad analoga controversia (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 marzo 2009, n. 1974).

Nonostante tali carenze, il ricorso non può essere considerato inammissibile.

Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il codice del processo amministrativo, riprendendo il principio sancito dall’art. 116 c.p.c., ha introdotto all’art. 64, comma 4, la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo (T.A.R. Liguria, sez. I, 27 aprile 2011, n. 672).

In applicazione di tale principio, deve ritenersi che la costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni, non accompagnata da alcuna contestazione riferita al merito della pretesa o alla ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, equivalga a implicita conferma delle circostanze riferite nel ricorso, ossia della regolare presentazione dell’istanza da parte dell’ex dipendente.

In secondo luogo, l’omessa indicazione delle disposizioni che governano la fattispecie può considerarsi compensata dal menzionato richiamo giurisprudenziale, concernente una sentenza che delinea con assoluta precisione la tempistica del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

Con la citata sentenza n. 1974 del 2009, infatti, il T.A.R. di Milano ha precisato che il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, disciplina le varie fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione della domanda, senza stabilire la durata complessiva della procedura, ma individuando precisi termini per ciascuna scansione temporale, cosicché il termine procedimentale entro il quale l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti, “a giorni”, per ciascuna delle fasi in cui si articola l’unitario procedimento.

In tal senso, l’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 461/2001, prevede espressamente che “il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni”.

Dalla semplice lettura degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del d.P.R. n. 461/2001 - ha precisato, quindi, il T.A.R milanese - risulta che il termine massimo di durata del procedimento, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Ne deriva che, se si assume come data di presentazione dell’istanza quella del 14 giugno 2013, in cui il ricorrente (non smentito dalla controparte) asserisce di avere presentato la richiesta all’amministrazione, emerge come alla data di notificazione del ricorso (30 luglio 2014) fosse ampiamente decorso il termine massimo previsto dal d.P.R. n. 461/2001 per l’adozione del provvedimento finale.

Il ricorso, in conseguenza, è fondato, poiché l’inutile decorso dei termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento ha comportato la formazione del silenzio inadempimento.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione: considerando che non è stato riferito lo svolgimento di alcuna attività procedimentale, appare ragionevole indicare un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento.

Avendo riguardo alla natura e alla peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle amministrazione resistenti di provvedere in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/11/2014
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Re: causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

se vuole come medico legale la posso aiutare sia nel nesso di causa /concausa sia nel valore tabellare.Puo' prendere un appuntamento al mio studio?Cordialmente
Lucia Astore
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

ACCOLTO
------------------------------------------------------
IL TAR scrive:

1) - Merita, in particolare, di essere condivisa la censura di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa.

2) - Sul punto, infatti, il comitato di verifica ha escluso sin dal primo parere del 23 maggio 2011, successivamente confermato con quello del 11 luglio 2012, che le condizioni lavorative in cui il ricorrente ha, nel tempo, prestato servizio possano aver avuto un qualche ruolo nell’insorgenza della patologia.

3) - La verificazione disposta ha invece accertato che tale giudizio è manifestamente inattendibile in quanto le gravose condizioni lavorative in cui è stato prestato il servizio, dapprima presso la sezione di polizia giudiziaria (attività “consistenti in pedinamenti ed appostamenti che a causa della loro peculiarità sono state svolte per la quasi totalità all’aperto e con qualsiasi condizione atmosferica anche in ore notturne”) e, successivamente, quale addetto alla sezione operativa (“esplicando attività e servizi particolarmente complessi e comportanti una situazione di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico…svolte il più delle volte anche oltre l’orario di servizio, con costante e continuata nel tempo turnazione notturna”), confermate dal comandante di compagnia, devono ritenersi “sicuramente rilevanti ai fini dell’insorgenza dell’infermità -OMISSIS- quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

4) - Il giudizio del collegio di verificazione, oltre ad essere formulato “secondo la miglior scienza ed esperienza della branca specialistica di riferimento”, come richiesto dal TAR, si fonda anche, all’evidenza, su di una massima di comune esperienza in forza della quale lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico - come accade nel caso di pedinamenti ed appostamenti oppure di indagini e di verifiche particolarmente complesse ed importanti, oltre l’orario di servizio, con costante e continuata turnazione notturna e spesso all’aperto con qualsiasi condizione atmosferica - non può non avere, quanto meno, contribuito alla insorgenza della lamentata patologia a carico -OMISSIS-.

5 - E ciò, a fortiori, se si considera che i presunti fattori di rischio addotti dal comitato di verifica per escludere il nesso di causalità con la prestazione lavorativa (familiarità, stile di vita, -OMISSIS-) si risolvono in affermazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento con le condizioni di vita e di salute, attuali e pregresse, del ricorrente e, in ogni caso, prive di riscontri documentali e strumentali.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di CAMPOBASSO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201400665 2014-12-04


N. 00665/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2013, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Gonnella, con domicilio presso la segreteria del Tar Molise in Campobasso, Via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro P.T., Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

per l'annullamento
della determina dirigenziale n. 383 assunta in data 20.01.13 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicata in data 13.03.2013 con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 10.02.05, volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per la patologia “-OMISSIS-”; nonchè della delibera assunta dal Comitato di verifica dell'11.07.12 con la quale nel confermare il precedente parere negativo è stato sancito che l'-OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di -OMISSIS- nonchè di ogni atto preordinato o connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza in servizio dal 1.10.1985 ed attualmente in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di OMISSIS, con ricorso notificato in data 10 maggio 2013 e depositato il successivo 7 giugno 2013 ha impugnato la determina dirigenziale n. 383 assunta in data 20.01.13 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, comunicata in data 13.03.2013 con cui è stata rigettata l'istanza del 10 febbraio 2005 volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l’infermità “ -OMISSIS-”; ha anche impugnato la delibera di riesame n. 15109/2012 assunta dal Comitato di verifica in data 11 luglio 2012 con la quale, nel confermare il precedente parere negativo n. 41813 del 23 maggio 2011, è stato sancito che “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di -OMISSIS- escludendosi, al contempo, ogni rilevanza eziologica delle condizioni con cui, nel tempo, è stata svolta la prestazione lavorativa.

A fondamento del ricorso ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria, illogicità manifesta sotto svariati profili ed erroneità dei presupposti, anche in considerazione del fatto che la motivazione adotta a fondamento del diniego impugnato si fonderebbe su di una errata valutazione medico legale.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze in uno al Comando generale della Guardia di Finanza per resistere al ricorso, contestando la fondatezza delle censure ex adverso articolate e concludendo per la loro reiezione nel merito.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2013 il collegio ha ritenuto “necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione al fine di accertare se le indagini svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza per il tramite del comitato di verifica possano ritenersi corrette quanto al criterio medico legale applicato ed alla procedura seguita nella formulazione della diagnosi e se possano conseguentemente ritenersi attendibili le relative conclusioni. Ove le conclusioni rassegnate dovessero ritenersi inattendibili, secondo la miglior scienza ed esperienza della branca specialistica di riferimento, il verificatore provvederà altresì ad accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente possano ritenersi dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui, nel tempo, è stata prestata l’attività lavorativa ed esprimerà le valutazioni conseguenti in termini di ascrivibilità tabellare”.

In data 31 ottobre 2014 è stata depositata la verificazione svolta dal dipartimento militare di medicina legale “M.O.V.M. Ten. Me. CPL. Guido Miotto” di Roma.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione sull’istanza cautelare, previo avviso alla parte circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla luce delle risultanze della verificazione. Nessuna opposizione è stata formulata al riguardo dai difensori presenti.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Merita, in particolare, di essere condivisa la censura di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa.

Sul punto, infatti, il comitato di verifica ha escluso sin dal primo parere del 23 maggio 2011, successivamente confermato con quello del 11 luglio 2012, che le condizioni lavorative in cui il ricorrente ha, nel tempo, prestato servizio possano aver avuto un qualche ruolo nell’insorgenza della patologia.

La verificazione disposta ha invece accertato che tale giudizio è manifestamente inattendibile in quanto le gravose condizioni lavorative in cui è stato prestato il servizio, dapprima presso la sezione di polizia giudiziaria (attività “consistenti in pedinamenti ed appostamenti che a causa della loro peculiarità sono state svolte per la quasi totalità all’aperto e con qualsiasi condizione atmosferica anche in ore notturne”) e, successivamente, quale addetto alla sezione operativa (“esplicando attività e servizi particolarmente complessi e comportanti una situazione di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico…svolte il più delle volte anche oltre l’orario di servizio, con costante e continuata nel tempo turnazione notturna”), confermate dal comandante di compagnia, devono ritenersi “sicuramente rilevanti ai fini dell’insorgenza dell’infermità -OMISSIS- quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Il giudizio del collegio di verificazione, oltre ad essere formulato “secondo la miglior scienza ed esperienza della branca specialistica di riferimento”, come richiesto dal TAR, si fonda anche, all’evidenza, su di una massima di comune esperienza in forza della quale lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di estremo disagio e forte e continuo stress psico fisico - come accade nel caso di pedinamenti ed appostamenti oppure di indagini e di verifiche particolarmente complesse ed importanti, oltre l’orario di servizio, con costante e continuata turnazione notturna e spesso all’aperto con qualsiasi condizione atmosferica - non può non avere, quanto meno, contribuito alla insorgenza della lamentata patologia a carico -OMISSIS-.

E ciò, a fortiori, se si considera che i presunti fattori di rischio addotti dal comitato di verifica per escludere il nesso di causalità con la prestazione lavorativa (familiarità, stile di vita, -OMISSIS-) si risolvono in affermazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento con le condizioni di vita e di salute, attuali e pregresse, del ricorrente e, in ogni caso, prive di riscontri documentali e strumentali.

Deve, infine, essere respinta l’eccezione di decadenza formulata dalla difesa erariale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001 in quanto tutti gli organismi medici che hanno esaminato la documentazione relativa all’insorgenza della patologia hanno accertato la tempestività della domanda sul presupposto del mancato decorso del termine semestrale decorrente dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza certa dell’infermità.

I provvedimenti impugnati devono pertanto essere annullati in quanto affetti da eccesso di potere.

In esecuzione della presente sentenza e nel rispetto dei criteri direttivi indicati in motivazione, sulla scorta degli accertamenti istruttori condotti nel corso del processo, l’amministrazione resistente provvederà a riesaminare l’istanza del ricorrente nel termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La segreteria provvederà ad oscurare i dati personali del ricorrente idonei a rivelarne lo stato di salute in applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
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