Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mer set 12, 2018 12:12 am
Il Ministero della Difesa, vince presso il massimo Appello da parte della CdC, relativo ad un Ufficiale ex Sottufficiale.
La CdC 3^ Sez. d' Appello precisa:
1) - L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.
2) - La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
3) - Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio,
- ) - va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera.
- ) - In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali.
- ) - E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.
N.B.: rileggi le prime 2 righe del punto n. 3.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 273 Pubblicazione 19/07/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio Galeota Presidente f.f.
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi in appello iscritti rispettivamente al n. 52023 del registro di segreteria proposto da Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell’Esercito n. 178-186 contro X X, e n. 52385 proposto da X X, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Borrelli e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 70
AVVERSO E PER LA RIFORMA previa sospensiva
della sentenza n. 69/2016, depositata il 23 febbraio 2016 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 giugno 2018, con l'assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, la dott.ssa Stella Minetola, su delega scritta del Direttore generale Maura Paolotti, per il Ministero della Difesa appellante nonché l’avv. Achille Borrelli per la parte appellata.
FATTO
Con sentenza n. 69/2016 la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha accolto parzialmente il ricorso proposto da X X (ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio dal 24.11.1967 al collocamento nella categoria dell’ausiliaria dal 31.12.1995), riconoscendo il diritto del ricorrente, per i periodi di servizio svolto da sottufficiale, all’applicazione – ai fini del computo del trattamento di quiescenza – dell’aliquota del 2,25% annua per gli anni successivi al ventesimo, e ha condannato, quindi, l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per effetto della rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “alle condizioni di legge” e spese di giudizio. Ha respinto per il resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui ha riconosciuto l’aliquota maggiorata del 2,25% anziché dell’1,80%, anche per il periodo successivo i primi 20 anni di servizio svolti in qualità di sottufficiale. Rilevata la violazione dell’art. 54 del dpr 1092/1973 ha insistito per l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell’esecuzione per sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora (attesa la prevedibile difficoltà di recupero delle somme da corrispondere in forza della sentenza);
Fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva la camera di consiglio del 9 giugno 2017, il 1.6.2017 si è costituito per la parte appellata l’Avvocato Achille Borelli, depositando memoria di costituzione, con appello incidentale con il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.
In ordine all’appello incidentale la parte ha eccepito la violazione dell’art. 32 comma 9 legge n. 224/86 laddove il primo giudice aveva rigettato la richiesta di inclusione dei sei scatti prevista, appunto, dalla normativa indicata. Ha dedotto, in proposito, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il ricorrente “alla vigilia” della decorrenza giuridica del congedo avesse ricevuto la promozione al grado superiore (da tenente a capitano). In realtà, come risultava dagli atti di causa, nessuna promozione vi era stata tant’è che nel primo decreto del 22.08.95 era stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti. Pertanto, nel richiamare i motivi del ricorso di primo grado in ordine alla violazione di legge per mancata applicazione del predetto art. 32 ha concluso per il rigetto dell’appello principale del Ministero della Difesa e per l’accoglimento del proprio appello con la riforma della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei sei scatti ex art. 32 comma 9 legge n. 224/1986. Con vittoria di spese.
Si è opposto, altresì, all’istanza di sospensiva per mancanza sia del fumus che del periculum di danno gravissimo da ritardo.
Risulta dagli atti di causa che la predetta istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione giurisdizionale in assenza di prova del periculum.
All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
I giudizi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ora art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza e dovendo, perciò, essere trattati congiuntamente e decisi con una sola pronuncia.
L’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto.
L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.
Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.
In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.
La stessa Seconda Sezione Centrale d’Appello con una recentissima decisione (sent. n. 421/2018) si è espressa in termini.
L’appello proposto dal Ministero della Difesa deve essere, pertanto, accolto.
Deve essere respinto, invece, l’appello proposto dal ricorrente in ordine alla mancata attribuzione del beneficio dei sei scatti ex art. 32 comma nono legge n. 224/1986.
Ed invero, come correttamente statuito dal primo giudice, alla luce, peraltro, della giurisprudenza di questi giudici di appello, il beneficio dei sei scatti di cui alla norma citata è stato sempre considerato alternativo alla promozione” alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate.
Nel caso di specie, come si desume da una attenta lettura dei fatti di causa, parte ricorrente ha lasciato il servizio attivo “a domanda” (art. 43, 4 comma della legge n. 113/54) senza i requisiti per conseguire la promozione alla vigilia e, pertanto, non ha potuto esercitare l’opzione per l’attribuzione sul trattamento di quiescenza dei sei scatti aggiuntivi; laddove, invece, il beneficio dei sei aumenti periodici di cui al predetto art. 32 cit. spetta al personale che cessa dal servizio attivo per limiti di età, ovvero, in applicazione del successivo art. 43, 5 comma, si trovi a non più di quattro anni da tale limite e quindi destinatario della promozione alla vigilia o in alternativa dei sei scatti.
Conseguentemente, alla luce delle predette considerazioni, l’appello incidentale proposto dal X deve essere respinto.
Ogni altra questione e eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Amministrazione della Difesa, appellante principale.
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 69/2016 della Sezione giurisdizionale per la Puglia, che, per l’effetto, è annullata. RESPINGE l’appello incidentale proposto da X X.
Le spese legali, in favore dell’amministrazione (appellante principale) - a carico dell’appellante incidentale - vengono liquidate in € 800,00 (euro ottocento/00) oltre C.N.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.
IL RELATORE IL PRESIDENTE f.f.
(F.to Giuseppa Maneggio) (F.to Antonio Galeota)
Depositata in Segreteria il 19.07.2018
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
GG. 52023 – 52385 Sent. 273/18
La CdC 3^ Sez. d' Appello precisa:
1) - L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.
2) - La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
3) - Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio,
- ) - va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera.
- ) - In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali.
- ) - E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.
N.B.: rileggi le prime 2 righe del punto n. 3.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 273 Pubblicazione 19/07/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio Galeota Presidente f.f.
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi in appello iscritti rispettivamente al n. 52023 del registro di segreteria proposto da Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell’Esercito n. 178-186 contro X X, e n. 52385 proposto da X X, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Borrelli e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 70
AVVERSO E PER LA RIFORMA previa sospensiva
della sentenza n. 69/2016, depositata il 23 febbraio 2016 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 giugno 2018, con l'assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, la dott.ssa Stella Minetola, su delega scritta del Direttore generale Maura Paolotti, per il Ministero della Difesa appellante nonché l’avv. Achille Borrelli per la parte appellata.
FATTO
Con sentenza n. 69/2016 la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha accolto parzialmente il ricorso proposto da X X (ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio dal 24.11.1967 al collocamento nella categoria dell’ausiliaria dal 31.12.1995), riconoscendo il diritto del ricorrente, per i periodi di servizio svolto da sottufficiale, all’applicazione – ai fini del computo del trattamento di quiescenza – dell’aliquota del 2,25% annua per gli anni successivi al ventesimo, e ha condannato, quindi, l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per effetto della rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “alle condizioni di legge” e spese di giudizio. Ha respinto per il resto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui ha riconosciuto l’aliquota maggiorata del 2,25% anziché dell’1,80%, anche per il periodo successivo i primi 20 anni di servizio svolti in qualità di sottufficiale. Rilevata la violazione dell’art. 54 del dpr 1092/1973 ha insistito per l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell’esecuzione per sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora (attesa la prevedibile difficoltà di recupero delle somme da corrispondere in forza della sentenza);
Fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva la camera di consiglio del 9 giugno 2017, il 1.6.2017 si è costituito per la parte appellata l’Avvocato Achille Borelli, depositando memoria di costituzione, con appello incidentale con il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.
In ordine all’appello incidentale la parte ha eccepito la violazione dell’art. 32 comma 9 legge n. 224/86 laddove il primo giudice aveva rigettato la richiesta di inclusione dei sei scatti prevista, appunto, dalla normativa indicata. Ha dedotto, in proposito, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il ricorrente “alla vigilia” della decorrenza giuridica del congedo avesse ricevuto la promozione al grado superiore (da tenente a capitano). In realtà, come risultava dagli atti di causa, nessuna promozione vi era stata tant’è che nel primo decreto del 22.08.95 era stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti. Pertanto, nel richiamare i motivi del ricorso di primo grado in ordine alla violazione di legge per mancata applicazione del predetto art. 32 ha concluso per il rigetto dell’appello principale del Ministero della Difesa e per l’accoglimento del proprio appello con la riforma della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei sei scatti ex art. 32 comma 9 legge n. 224/1986. Con vittoria di spese.
Si è opposto, altresì, all’istanza di sospensiva per mancanza sia del fumus che del periculum di danno gravissimo da ritardo.
Risulta dagli atti di causa che la predetta istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione giurisdizionale in assenza di prova del periculum.
All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
I giudizi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ora art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza e dovendo, perciò, essere trattati congiuntamente e decisi con una sola pronuncia.
L’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto.
L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.
Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.
In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.
La stessa Seconda Sezione Centrale d’Appello con una recentissima decisione (sent. n. 421/2018) si è espressa in termini.
L’appello proposto dal Ministero della Difesa deve essere, pertanto, accolto.
Deve essere respinto, invece, l’appello proposto dal ricorrente in ordine alla mancata attribuzione del beneficio dei sei scatti ex art. 32 comma nono legge n. 224/1986.
Ed invero, come correttamente statuito dal primo giudice, alla luce, peraltro, della giurisprudenza di questi giudici di appello, il beneficio dei sei scatti di cui alla norma citata è stato sempre considerato alternativo alla promozione” alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate.
Nel caso di specie, come si desume da una attenta lettura dei fatti di causa, parte ricorrente ha lasciato il servizio attivo “a domanda” (art. 43, 4 comma della legge n. 113/54) senza i requisiti per conseguire la promozione alla vigilia e, pertanto, non ha potuto esercitare l’opzione per l’attribuzione sul trattamento di quiescenza dei sei scatti aggiuntivi; laddove, invece, il beneficio dei sei aumenti periodici di cui al predetto art. 32 cit. spetta al personale che cessa dal servizio attivo per limiti di età, ovvero, in applicazione del successivo art. 43, 5 comma, si trovi a non più di quattro anni da tale limite e quindi destinatario della promozione alla vigilia o in alternativa dei sei scatti.
Conseguentemente, alla luce delle predette considerazioni, l’appello incidentale proposto dal X deve essere respinto.
Ogni altra questione e eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Amministrazione della Difesa, appellante principale.
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 69/2016 della Sezione giurisdizionale per la Puglia, che, per l’effetto, è annullata. RESPINGE l’appello incidentale proposto da X X.
Le spese legali, in favore dell’amministrazione (appellante principale) - a carico dell’appellante incidentale - vengono liquidate in € 800,00 (euro ottocento/00) oltre C.N.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.
IL RELATORE IL PRESIDENTE f.f.
(F.to Giuseppa Maneggio) (F.to Antonio Galeota)
Depositata in Segreteria il 19.07.2018
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
GG. 52023 – 52385 Sent. 273/18