RIFORMA O RUOLI CIVILI?

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MIRKOLEONE

Re: RIFORMA O RUOLI CIVILI?

Messaggio da MIRKOLEONE »

panorama ha scritto:Scusate ma se un Carabiniere viene giudicato dalla CMO non idoneo al Corpo di appartenenza e SI IDONEO al transito nei ruoli civili ed in quest'ultimo caso accetta di transitare, cmq. sempre nell'amministrazione del Ministero della Difesa si tratta, ha diritto al pagamento dei giorni di licenza ordinaria non fruita a causa della convalescenza?
C'è una circolare del C.G.A. o M.D. che dettaglia questo particolare passaggio?
Ho sempre sentito parlare che viene pagata la licenza non fruita esclusivamente solo nel caso di riforma/congedo SENZA il paggio di servizio nei ruoli civili.
Potete fare chiarezza?
Grazie.
Ciao a tutti,

per i CC ci si può riferire alla pubblicazione C14, la quale all'art.13 recita:


13. PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA
a. La licenza ordinaria non è monetizzabile.

b. Si procede al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria soltanto nei seguenti casi:

(1) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora quella spettante a tale data non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio;
(2) quando non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità;
(3) transito, per inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, qualora non sia prevista
nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.


Dunque nel caso si venga riformati e non si scelga di transitare nei suoli civili, il pagamento dovrà avvenire subito; se invece si decide per il transito, il pagamento avverrà solo nel caso in cui i giorni residui non possano essere fruiti nell'amministrazione di destinazione. E questo si saprà dunque solo dopo la designazione dell'incarico civile...

Ciao Mirko


panorama
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Re: RIFORMA O RUOLI CIVILI?

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO Parzialmente. Questo apre sicuramente la strada a tanti contenziosi.
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1) - parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa).

2) - Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente.

3) - La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

4) - Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

5) - Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare;

6) - Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

7) - Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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CAMPANIA SENTENZA 475 09/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 475 2014 PENSIONI 09/05/2014



SENTENZA 475/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 60492/PM del registro di segreteria depositato in data 22-04-2009 dal sig. A. M., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla Omissis, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Grasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Depretis n. 62, contro la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014 l’avv. Carlo Grasso in difesa del ricorrente, che riportandosi integralmente agli scritti difensivi ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe parte attrice, ex militare in congedo dal 28-09-2005 transitato con decorrenza 01-03-2007 nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL, con cui è stato espresso diniego, a seguito dell'istanza pensionistica presentata dal A. M. il 20-12-2007, all'attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, cioè per aver ritenuto incumulabile la richiesta pensione di privilegio con il trattamento di attività (percepito quale dipendente civile della medesima Amministrazione della Difesa). Parte attrice ha, in primo luogo, sostenuto -con l'ausilio di vari riferimenti giurisprudenziali- la cumulabilità dei suddetti trattamenti e, in secondo luogo, la sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere l'iter finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non restando esclusa la possibilità dell'interessato di optare per quest'ultima anziché per il trattamento retributivo da lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo di vedersi riconosciuto il diritto a percepire pensione privilegiata almeno di ottava categoria tabella A con decorrenza dalla data del congedo.

Il Ministero della Difesa, che si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha inviato il fascicolo pensionistico di A. M. e nota difensiva (richiamata e confermata in nota pervenuta il 06-05-2014, in cui viene altresì fatta subordinata istanza di applicazione della decisione n. 6/2008/QM delle SS.RR. contabili nel caso di accoglimento del ricorso), in cui ha chiesto il rigetto del gravame, sostenendo di aver legittimamente operato nell'esprimere l'impugnato diniego.

In memoria difensiva integrativa pervenuta il 28-04-2014 parte attrice ha ulteriormente argomentato circa la spettanza al A. M. del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, formulando istanza subordinata di acquisizione di CTU medico-legale e chiedendo, altresì, l'attribuzione, in riferimento ai ratei pensionistici arretrati, degli oneri accessori come da decisione n. 10/2002/QM delle SS.RR. contabili.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

La questione dedotta in giudizio concerne la cumulabilità del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, richiesto dal A. M. per dipendenza dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore dal 11-06-1996 al 28-09-2005, con il trattamento di attività percepito quale dipendente civile, con la qualifica di Operatore di Amministrazione, della medesima Amministrazione della Difesa in virtù di contratto di lavoro stipulato il 01-03-2007.

Al riguardo occorre fare riferimento al complesso normativo costituito dagli artt. 130 e seguenti del DPR 1092/1973, che regolano il cumulo tra pensione per il rapporto pregresso e trattamento di attività.

In particolare, l’art. 130 dispone che “è ammesso il cumulo , salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali…”.

Il successivo art. 133 afferma, al primo comma, che “il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione”, specificando, al secondo coma, che tale divieto opera nei casi di: “a) riammissione in servizio di personale civile; b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare; c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari; d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti; e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato; f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi”.

Ne consegue che in materia di pensioni ordinarie l’esistenza di una relazione genetica di derivazione del nuovo rapporto con quello precedente esclude la cumulabilità dei relativi trattamenti economici (di attività e di pensione) e comporta la riunione o ricongiunzione dei servizi.

Quanto, invece, ai trattamenti privilegiati, l’art. 139 dello stesso DPR n. 1092/1973 dispone che “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti”.

L’articolo da ultimo citato, quindi, prevede una deroga al principio del divieto di cumulo come sopra specificato, consentendo di cumulare il trattamento privilegiato ordinario con il trattamento di attività nel caso in cui il rapporto di attività sia “diverso” da quello che ha dato luogo alla pensione .

In altre parole, mentre per l’art. 133 la relazione genetica di derivazione tra vecchio e nuovo rapporto esclude in ogni caso il cumulo per le pensioni ordinarie, per le pensioni privilegiate la norma di cui all’art. 139 consente la cumulabilità dei due trattamenti, subordinando la deroga al divieto alla condizione della “diversità”.

Peraltro, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998 già menzionata in narrativa, il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va individuato in termini derogatori nell’ambito del più esteso genere dei rapporti derivati, nel senso che la norma permissiva di cui all’art. 139 “si caratterizza come deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand’anche derivata: la diversità”.

In sostanza -argomenta la citata sentenza delle Sezioni Riunite- “rapporto diverso non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, laddove la diversità “va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”.

Pertanto, ai fini della decisione della controversia, va valutato se fra i servizi svolti da A. M. alle dipendenze del Ministero della Difesa (in E.I. come Caporal Maggiore fino al 28-09-2005 e poi nel ruolo civile come di Operatore di Amministrazione dal 01-03-2007) vi sia (o meno) il suddetto rapporto di derivazione, e, dunque, di non diversità -come sostenuto dall'Amministrazione resistente- che esclude, ai sensi delle surriportate disposizioni, la possibilità di cumulare la pensione privilegiata riferita al servizio svolto da militare e la retribuzione percepita quale dipendente appartenente al personale civile.

Orbene, nel contratto di lavoro stipulato da A. M. con il Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Civile per esservi assunto come Operatore di Amministrazione con decorrenza 01-03-2007, è espressamente chiarito che per l'odierno ricorrente “è stato autorizzato il transito nel personale civile della Difesa -ai sensi della legge 28.07.1999 n. 266- …” e del D.E.L. del 18-04-2002 conseguentemente adottato. Quindi, il A. M. rientra nella previsione dell'art. 1 del D.E.L. citato, a tenore del quale:

“1) Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2) Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata”.

In effetti, A. M. è stato congedato dal servizio svolto in E.I. come Caporal Maggiore con decorrenza 28-09-2005 in virtù del p.v. Mod. ML/B n. 737 del 28-09-2005 della CMO di Napoli che gli ha diagnosticato “1) Disturbo ansioso e note depressive in soggetto con marcati tratti di immaturità affettiva e labile; 2) pregresso trauma distorsivo del rachide cervicolombare e della spalla dx; 3) esiti stabilizzati di microdistacco osseo dalla base della falange prossimale I dito piede sx da pregresso trauma contusivo”, riconoscendolo non idoneo permanentemente in modo assoluto al S.M.I. e da collocare in congedo assoluto, ma altresì, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa.

Quindi, avendo riguardo alla relazione genetica tra i due rapporti, non vi è dubbio che il rapporto di impiego civile che lega l'A. M. all’Amministrazione della Difesa costituisce derivazione da quello militare; del resto, la fattispecie rileva nella previsione della lettera c) dell’art. 133 d.P.R. n. 1092 /1973 che espressamente contempla la “nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari”, essendo presupposta, ai fini dell’accesso al ruolo del personale civile, l’appartenenza all’Amministrazione della Difesa, come espressamente disposto dall’art. 1 del D.E.L. del 18-04-2002 precedentemente riportato.

Nondimeno, lo stesso contratto stipulato in data 01-03-2007 per il transito del A. M. nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa -dianzi menzionato- chiarisce che egli è “tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della professionalità rivestita …” e che “Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro – comparto personale dipendente dai Ministeri …”; quindi, egli viene a trovarsi, quale dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, in una condizione affatto diversa da quella militare da cui proviene, essendo transitato ad un ruolo civile alle dipendenze della medesima Amministrazione della Difesa, come, del resto, giustamente evidenziato da parte attrice nella memoria integrativa presentata il 28-04-2014.

Di conseguenza il rapporto di impiego dell'A. M., pur proveniente da un rapporto di servizio militare ad esso collegato da una relazione di presupposizione, viene a ricadere nella condizione della diversità del rapporto cui il più volte citato art. 139 DPR n. 1092/1973 subordina il cumulo di trattamento privilegiato ordinario (conseguito nell’ambito del pregresso rapporto) e trattamento di attività.

Ne discende, sempre conformemente a quanto statuito dalle SS.RR., la cumulabilità tra trattamento di attività e pensione privilegiata ordinaria conseguita nel contesto del precedente rapporto.

Su tale principio è da tempo assestata la giurisprudenza della Corte dei Conti, sia di prime cure (cfr. Sez. Giur. Lazio, 1550/2006; Sez. Giur. Toscana, n. 701 e n. 1311 del 2001; Sez. Giur. Puglia, 875/2001) che di appello (cfr. Sezione II Centr. Appello, 239/A/1999 e 348/A/2000).

Nel caso di specie, pertanto, devesi riconoscere la cumulabilità del trattamento di attività connesso al servizio svolto come Operatore Amministrativo con il trattamento privilegiato ordinario eventualmente da conseguire in collegamento con il precedente rapporto di servizio militare (Sez. Giur. Emilia Romagna, sentenza n. 2071/2010).

Per l'effetto: l'istanza di P.P.O. dell'interessato del 14-01-2008 avrebbe dovuto essere esaminata nel merito dall'Amministrazione della Difesa, che avrebbe dovuto conseguentemente azionare il prescritto procedimento inteso all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni normative regolanti l'attribuibilità della richiesta pensione di privilegio.

Pertanto, la nota prot. n. M_D_GPREV/ex20^/39059/20^ del 09-02-2009 del Ministero della Difesa – PERSMIL di diniego di attivazione del procedimento di concessione di pensione privilegiata (per dipendenza da c.s.m. di infermità) ai sensi degli artt. 133 e 139 DPR 1092/1973, non dà luogo a censure di merito, in quanto le infermità per cui l'ex Caporal Maggiore ha chiesto pensione privilegiata, non è stata affatto constatata nei termini e nei modi prescritti dalle suddette norme; ai sensi delle quali, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, di modo che deve disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa perché esamini l'istanza pensionistica presentata il 14-01-2008 dall'odierno ricorrente nel senso dianzi precisato, ovvero mediante verifica della sussistenza (o meno) dei requisiti richiesti ex lege, previa naturalmente valutazione dell'ammissibilità (o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa.

Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso n. 60492/PM, promosso dal signor A. M., e per l'effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda ai sensi del DPR 1092/1973 all'esame dell'ammissibilità procedimentale e del merito della domanda pensionistica presentata il 14-01-2008.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2014.

IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 09/05/2014

Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)
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Re: RIFORMA O RUOLI CIVILI?

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO ed è una novità.
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il Ministero della Difesa negava il transito del ricorrente nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
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1) - avviato, in data 14 luglio 2011, ad accertamenti medico legali presso la competente C.M.O. al fine di accertare le condizioni di idoneità al servizio militare;

2) - giudicato, con verbale del 18 aprile 2012, “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa .....;

3) - di avere presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;

4) - proposto ricorso gerarchico avverso il predetto verbale del 18 aprile 2012 alla C.M.O. di seconda istanza con raccomandata del 22 maggio 2012;

5) - invitato, il 12 settembre 2012, in pendenza del procedimento per l’accertamento sanitario definitivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio in qualità di funzionario sanitario, con avvertimento che, in caso di ingiustificata presenza, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;

6) - definitivamente giudicato, con verbale del 3 ottobre 2012, “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D .....

7) - proposto ricorso avverso il verbale del 3 ottobre 2012;

8) - di avere formalizzato, con raccomandata del 28 dicembre 2012, il non gradimento della sede di servizio assegnata con rinuncia al transito;

9) - di avere ricevuto dispaccio dell’8 gennaio 2013, a mezzo del quale gli è stato comunicato che “..il rapporto di lavoro non si è costituito”

10) - gli è stata comunicata la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 18 aprile 2012, con collocamento in aspettativa per il periodo dal 18 aprile 2012 al 28 dicembre 2012;

11) - di avere impugnato anche dette ultime determinazioni e di avere vinto il relativo ricorso con sentenza 1151/2013 del Tar Lecce, II;

12) - di avere pertanto, riproposto la domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

13) - la domanda di transito sarebbe stata respinta a causa di una precedente rinuncia da parte del ricorrente la quale, però, andrebbe considerata inesistente in quanto inserita in un procedimento di transito privo del requisito essenziale e cioè, in difetto di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità ( cosa questa sancita dal Tar con sentenza 1153/2013);

14) - i provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero nulli perché assunti in elusione al giudicato, in violazione dell’art. 21 septies

IL TAR di Lecce scrive:

15) - Secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, avviato ad istanza dell’interessato, dovrebbe considerarsi nullo in quanto istruito e concluso in difetto di un elemento essenziale, tale dovendo considerarsi l’accertamento sanitario definitivo di permanente non idoneità al servizio militare, in linea con quanto sancito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

15.1) - La censura è fondata.

16) - La norma in commento richiede, quale presupposto essenziale del procedimento, la presenza di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità al servizio militare.

17) - Il giudizio sanitario definitivo di non idoneità implica, tuttavia, per definizione, che si sia consumato inappellabilmente il potere dell’amministrazione di procedere ad una verifica in ordine al perdurante possesso, in capo al dipendente, dei requisiti idoneativi al servizio militare.

18) - Nel caso concreto, detto giudizio ha raggiunto il crisma della definitività solo quando la Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza di Bari ha reso la sua pronuncia nei riguardi del Maresciallo OMISSIS in data 3 ottobre 2012, stimandolo ” non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. .......” .

19) - E’ infatti evidente che definitivo non potesse considerarsi il giudizio adottato dalla Commissione Medica Ospedaliera di primo grado del 18 aprile 2012 per la sua naturale assoggettabilità a revisione innanzi a Commissione di superiore istanza, come verificatosi nella specie.

20) - E d’altra parte, la stessa Avvocatura erariale non ha mancato di rilevare che, una volta accertato che il giudizio definitivo di non idoneità va rintracciato nella valutazione compiuta dalla C.M.O. di seconda istanza in data 3 ottobre 2012, il relativo procedimento di transito deve prendere le mosse esclusivamente a partire da quella data e non da altro momento, con ripercussioni giuridiche sul procedimento illegittimamente avviato dall’amministrazione in precedenza.

N.B.: rileggete i punti n. 17, 18, 19 e 20.

Per completezza cmq. leggete anche il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500385 - Pubblicata 2015-01-29 -


N. 00385/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47° Reggimento Fanteria, 4;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del dispaccio n. MD/GMIL/…… del 12 febbraio2014, ricevuto via posta il 19 febbraio 2014 con cui il Ministero della Difesa negava il transito del ricorrente nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- del teledispaccio n. MD/GMIL/2/V/DGM/II/5/1/2014/……. del 20 gennaio 2014, notificato l'1 marzo 2014 e del relativo decreto n. … datato 10 gennaio 2014, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione del servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente;

- di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori nei preliminari avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Primo maresciallo OMISSIS chiede l’annullamento del dispaccio del 12 febbraio 2014, con il quale il Ministero della difesa gli ha negato il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile dello stesso Ministero.

L’impugnazione è estesa al teledispaccio del 20 gennaio 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato all’interessato la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto.

Il ricorrente assume in fatto:

di avere prestato la propria attività di servizio come sottufficiale della Marina Militare a far tempo dal 24 settembre 1986;

di essere stato avviato, in data 14 luglio 2011, ad accertamenti medico legali presso la competente C.M.O. al fine di accertare le condizioni di idoneità al servizio militare;

di essere stato giudicato, con verbale del 18 aprile 2012, “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99…;

di avere presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;

di avere proposto ricorso gerarchico avverso il predetto verbale del 18 aprile 2012 alla C.M.O. di seconda istanza con raccomandata del 22 maggio 2012;

di essere stato invitato, il 12 settembre 2012, in pendenza del procedimento per l’accertamento sanitario definitivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio in qualità di funzionario sanitario, con avvertimento che, in caso di ingiustificata presenza, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;

di essere stato definitivamente giudicato, con verbale del 3 ottobre 2012, “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto.

Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D ai sensi della legge 266/99…

di avere proposto ricorso avverso il verbale del 3 ottobre 2012;

di avere formalizzato, con raccomandata del 28 dicembre 2012, il non gradimento della sede di servizio assegnata con rinuncia al transito;

di avere ricevuto dispaccio dell’8 gennaio 2013, a mezzo del quale gli è stato comunicato che “..il rapporto di lavoro non si è costituito”

di avere ricevuto ulteriore dispaccio con il quale gli è stata comunicata la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 18 aprile 2012, con collocamento in aspettativa per il periodo dal 18 aprile 2012 al 28 dicembre 2012;

di avere impugnato anche dette ultime determinazioni e di avere vinto il relativo ricorso con sentenza 1151/2013 del Tar Lecce, II;

di avere pertanto, riproposto la domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Sta di fatto che, con il primo dei due dispacci censurati, la Direzione Generale per il personale Militare ha sostenuto che la valutazione del procedimento di transito da personale militare a personale civile è di competenza della Direzione Generale per il Personale Civile, che, allo stato degli atti, risulta essersi già espressa con nota del 22 luglio 2013; con il secondo dei dispacci, si comunica al OMISSIS che, con decreto n. … del 10 gennaio 2014, cessa a decorrere dal 3 ottobre 2012 dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto; per il periodo dal 3 ottobre al 28 dicembre 2012 deve essere considerato in aspettativa.

Questi provvedimenti sono ritenuti illegittimi in quanto:

la domanda di transito sarebbe stata respinta a causa di una precedente rinuncia da parte del ricorrente la quale, però, andrebbe considerata inesistente in quanto inserita in un procedimento di transito privo del requisito essenziale e cioè, in difetto di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità ( cosa questa sancita dal Tar con sentenza 1153/2013);

i provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero nulli perché assunti in elusione al giudicato, in violazione dell’art. 21 septies

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2014.

DIRITTO

Con il primo motivo di gravame il Maresciallo OMISSIS, premettendo di avere riproposto, in data 10 giugno 2013, domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero lamenta che l’amministrazione abbia respinto l’istanza ritenendo già concluso il relativo procedimento, a motivo di una precedente rinuncia formalizzata dall’interessato quando ancora pendeva l’accertamento sanitario per la verifica dei requisiti di idoneità al servizio militare.

Secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, avviato ad istanza dell’interessato, dovrebbe considerarsi nullo in quanto istruito e concluso in difetto di un elemento essenziale, tale dovendo considerarsi l’accertamento sanitario definitivo di permanente non idoneità al servizio militare, in linea con quanto sancito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

La censura è fondata.

Il procedimento amministrativo di transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero è disciplinato dall’art. 2 del sopra citato decreto interministeriale, adottato al fine di dare attuazione compiuta alle previsioni di cui all’art.14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n.266 ( oggi art. 930 del d.lvo 15 marzo 2010 n. 66)

La norma in commento richiede, quale presupposto essenziale del procedimento, la presenza di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità al servizio militare.

Il giudizio sanitario definitivo di non idoneità implica, tuttavia, per definizione, che si sia consumato inappellabilmente il potere dell’amministrazione di procedere ad una verifica in ordine al perdurante possesso, in capo al dipendente, dei requisiti idoneativi al servizio militare.

Nel caso concreto, detto giudizio ha raggiunto il crisma della definitività solo quando la Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza di Bari ha reso la sua pronuncia nei riguardi del Maresciallo OMISSIS in data 3 ottobre 2012, stimandolo” non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ai sensi della legge 266/99. …” .

E’ infatti evidente che definitivo non potesse considerarsi il giudizio adottato dalla Commissione Medica Ospedaliera di primo grado del 18 aprile 2012 per la sua naturale assoggettabilità a revisione innanzi a Commissione di superiore istanza, come verificatosi nella specie.

E d’altra parte, la stessa Avvocatura erariale non ha mancato di rilevare che, una volta accertato che il giudizio definitivo di non idoneità va rintracciato nella valutazione compiuta dalla C.M.O. di seconda istanza in data 3 ottobre 2012, il relativo procedimento di transito deve prendere le mosse esclusivamente a partire da quella data e non da altro momento, con ripercussioni giuridiche sul procedimento illegittimamente avviato dall’amministrazione in precedenza.

Ne consegue che l’amministrazione ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda di transito presentata dal ricorrente, opponendogli la manifestazione della volontà di rinunciare alla sede individuata per svolgere il servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile .

Il procedimento di transito avviato a far data dal 18 aprile 2012 deve, infatti, considerarsi del tutto nullo in quanto avviato in difetto dell’essenziale presupposto di un giudizio definitivo di non idoneità del dipendente al servizio militare incondizionato, con conseguente opzione per le aree funzionali del servizio civile.

Per questa essenziale ragione, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 29/01/2015
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Il Ministero della Difesa vince l'Appello al CdS.
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1) - L’art. 2 disciplina le modalità di transito e, al comma 9, dispone che “il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.

2) - maggiore degli Alpini, è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio militare incondizionato in data 28 giugno 2007 e quindi - con provvedimento del 19 dicembre 2008 - è transitato nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di amministrazione.

3) - Il signor Camilleri ha chiesto la riammissione in servizio nell’Esercito con istanza del 28 gennaio 2011, respinta in base all’art. 2, comma 9, del decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, n. 22680.

4) - Come è messo in luce nei precedenti specifici in materia, dai quali non vi è ragione per discostarsi [C.G.A.R.S. 16 febbraio 2011, n. 135, Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2225; Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3330; alle quali decisioni si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.],
l'ordinamento militare non contempla la possibilità che un militare cessato dal servizio permanente a domanda possa esservi in seguito riammesso.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802514
- Public 2018-04-26 –


Pubblicato il 26/04/2018

N. 02514/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02469/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2013, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Loris Camilleri, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Pipitone Federico, Carlo Marzano, Umberto Giardini, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I bis, 15 novembre 2012, n. 9416.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Loris Camilleri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Carlo Marzano e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor Loris Camilleri, maggiore degli Alpini, è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio militare incondizionato in data 28 giugno 2007 e quindi - con provvedimento del 19 dicembre 2008 - è transitato nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di amministrazione.

2. Il signor Camilleri ha chiesto la riammissione in servizio nell’Esercito con istanza del 28 gennaio 2011, respinta in base all’art. 2, comma 9, del decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, n. 22680.

3. Avverso il diniego il signor Camilleri ha proposto ricorso gerarchico, dichiarato inammissibile in data 19 luglio 2011.

4. Egli ha impugnato il provvedimento di diniego, quello di reiezione del ricorso gerarchico e in parte qua il presupposto decreto ministeriale n. 22680/2002 formulando un ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha accolto con sentenza 15 novembre 2012, n. 9416, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

5. Il Tribunale regionale ha ritenuto che il citato decreto ministeriale - là dove prevede che “il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza” - sarebbe illegittimo per contrasto con i principi enunciati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte costituzionale (sentenze 26 gennaio 1994, n. 3, e 13 novembre 2009, n. 294), che avrebbero dovuto orientare l’esercizio della potestà regolamentare attribuita dall’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266. Ferma restando l’inesistenza di un diritto soggettivo alla riammissione, sarebbe irragionevole una disciplina che privi l’Amministrazione di qualsiasi valutazione circa la sussistenza in concreto dell’interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione di lavoro del richiedente, mentre non vi sarebbero motivi per non applicare la norma dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico del pubblico impiego).

6. Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza n. 9416/2012, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

7. L’Amministrazione appellante sostiene che:

- la decisione di primo grado non avrebbe tenuto conto delle peculiarità del rapporto di impiego del personale militare che - come risulterebbe dal sistema delineato dalla complessiva normativa vigente - sarebbe tale da integrare uno specifico e particolare status, acquisito unicamente all’atto dell’arruolamento;

- la disposizione primaria che prevede il transito nei ruoli civili dei soggetti divenuti inidonei (art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999) sarebbe norma speciale attributiva di un vantaggio e non suscettibile di applicazioni estensive, non avendo ragion d’essere per il passaggio inverso anche in considerazione degli effetti potenzialmente dirompenti che potrebbe comportare un tale rientro nei ranghi;

- l’art. 132 t.u. riguarderebbe i soli impiegati civili dello Stato e non sarebbe estensibile per analogia a un rapporto di lavoro (quello militare) oggetto di una normativa speciale e organica, così come espressamente sancito dall’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 19;

- diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, tale restrizione della riammissione in servizio sarebbe costituzionalmente legittima alla luce dei pertinenti precedenti della Corte costituzionale, orientati a valorizzare la peculiarità di determinati status (ord. 30 gennaio 2002, n. 10, in tema di magistrati cessati a domanda dal servizio; ord. 25 novembre 2005, n. 430, in tema di ufficiali cessati a domanda dal servizio permanente).

8. Con ordinanza 2 maggio 2013, n. 1588, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata.

9. La parte privata si è costituita in giudizio con un nuovo difensore e ha depositato una memoria.

10. All’udienza pubblica del 12 aprile 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

11. L’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 22680/2002 stabilisce che:

“Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego”.

12. L’art. 2 disciplina le modalità di transito e, al comma 9, dispone che “il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.

13. Il decreto ministeriale è stato adottato sulla base dell’art. 19, comma 5, della legge n. 266/1999 ed è sopravvissuto alla parziale abrogazione della norma primaria (con unica salvezza del personale della Guardia di finanza) disposta dal codice dell’ordinamento militare (artt. 2268 e 2269) a partire dalla sua entrata in vigore (art. 2272: cinque mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avvenuta sul n. 106 dell’8 maggio 2010).

14. Sulla base della disposizione del d.m., l’Amministrazione ha rigettato l’istanza dell’originario ricorrente, volta a ottenere la riammissione nei ruoli militari.

15. L’appello è fondato e merita di essere accolto.

16. Come è messo in luce nei precedenti specifici in materia, dai quali non vi è ragione per discostarsi [C.G.A.R.S. 16 febbraio 2011, n. 135, Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2225; Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3330; alle quali decisioni si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.], l'ordinamento militare non contempla la possibilità che un militare cessato dal servizio permanente a domanda possa esservi in seguito riammesso.

17. A tale riguardo:

a) non valgono in termini generali gli articoli 961 e 935 bis c.o.m., recanti norme palesemente eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione analogica;

b) neppure potrebbe essere valorizzato l'art. 795 c.o.m., in quanto disposizione che si limita a dettare le modalità operative e concrete della "riammissione in ruolo" di militari in precedenza cessati e che, pertanto, non ha autonoma portata innovativa sulla ipotetica ammissibilità di tale "riammissione in ruolo" (fattispecie, oltretutto, non solo lessicalmente diversa dall'anelata "riammissione in servizio");

c) visto il carattere tendenzialmente compiuto e autosufficiente dell’ordinamento militare - diverso da quello proprio del Corpo di Polizia penitenziaria (su cui Corte cost. n. 249/2009) che, pur nelle sua specificità, si muove tendenzialmente sul piano della disciplina comune del pubblico impiego - non può trovare spazio di applicazione l’art. 132 del t.u. n. 3/1957, che prevede la generale possibilità di riammissione in servizio per gli impiegati civili dello Stato, poiché le norme dell'ordinamento militare "non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune" (C.G.A.R.S. n. 135/2011);

d) tale disciplina è costituzionalmente legittima, dal momento:

“che la normativa sul rapporto di impiego degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda dell'interessato, ignora del tutto l'istituto della riammissione in servizio, nel senso che non detta un'autonoma disciplina né contiene, in proposito, norme di rinvio a quella vigente per il personale civile dello Stato, e questo silenzio del legislatore viene non implausibilmente inteso dal giudice remittente come disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa disporsi la ricostituzione del rapporto d'impiego con l'ufficiale che sia cessato dal servizio a domanda;

che la mancata previsione di questa possibilità rinviene la propria ratio nel particolare status dell'ufficiale in servizio permanente, per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze armate …;

che - premesso che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative (sentenza n. 5 del 2000) - deve escludersi che la norma denunciata [art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo] sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto che al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalità nella materia dell'inquadramento e dell'articolazione delle carriere degli ufficiali, e che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in seguito a sua domanda, di un'amministrazione, non costituisce un istituto caratterizzante” (Corte cost., n. 430/2005);

e) alla luce di tali considerazioni, la disposizione regolamentare, posta a base dei provvedimenti amministrativi impugnati e censurata dal T.A.R., non appare in contrasto con i principi enunciati dal giudice delle leggi né rappresenta “lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa”.

18. In conclusione, come anticipato, l’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

19. Considerata la natura della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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