vittime del dovere

christian71
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

luigi.fadda ha scritto:Grazie Christian,
per le tue domande posso dirti, e voglio essere positivo, che vogliono conoscere la data di stabilizzazione della malattia per la decorrenza dei vitalizi;
sono stato visitato dalla CMO di Cagliari.
Poi, potrò sapere qualche altra cosa quando potrò accedere agli atti e mi consegneranno copia, ma questo potrà accadere solamente quando sarà definita la pratica dalla CMO
Allora posso dirti con certezza che la data di stabilizzazione deve essere indicata solamente sui verbali che riconoscono almeno il 25% di invalidità… quindi il fatto che abbiano chiesto quel dettaglio fa pensare che ti è stata assegnata una % che ti darà diritto ai vitalizi…

Non conosco la CMO di Cagliari… quella di Roma so che fa perdere gli arretrati mentre quella di Milano no… quindi non è detto che debba andarti proprio male è!!!… Infatti la famosa circolare IGESAN dice che bisogna indicare la perfetta data ma non dice che deve necessariamente combaciare con quella della visita in CMO, quindi chi la fa coincidere a tutti i costi commette un abuso secondo me…

Per i tempi dipende da quanto impiegheranno la CMO e la Prefettura a far tornare il verbale al Ministero… inoltre, penso che se sarai decretato come "VdD a causa di Azioni Criminose" (legge 388/00, art.82) potrebbero completare il tutto in qualsiasi momento perchè non verresti inserito nella nota graduatoria, mentre se sei rientrato nel DPR 243/06 temo che dovrai attendere la graduatoria di marzo 2016 che verrà pubblicata ad aprile 2016… oramai questa di settembre è andata…

Per quanto riguarda l'accesso agli atti, la CMO di Roma mi diceva che potevo acquisire copia del Verbale già dopo che lo avevano spedito alla Prefettura…

Saluti e buona serata
Christian

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luigi.fadda
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigi.fadda »

Allora posso dirti con certezza che la data di stabilizzazione deve essere indicata solamente sui verbali che riconoscono almeno il 25% di invalidità… quindi il fatto che abbiano chiesto quel dettaglio fa pensare che ti è stata assegnata una % che ti darà diritto ai vitalizi…

Non conosco la CMO di Cagliari… quella di Roma so che fa perdere gli arretrati mentre quella di Milano no… quindi non è detto che debba andarti proprio male è!!!… Infatti la famosa circolare IGESAN dice che bisogna indicare la perfetta data ma non dice che deve necessariamente combaciare con quella della visita in CMO, quindi chi la fa coincidere a tutti i costi commette un abuso secondo me…

Per i tempi dipende da quanto impiegheranno la CMO e la Prefettura a far tornare il verbale al Ministero… inoltre, penso che se sarai decretato come "VdD a causa di Azioni Criminose" (legge 388/00, art.82) potrebbero completare il tutto in qualsiasi momento perchè non verresti inserito nella nota graduatoria, mentre se sei rientrato nel DPR 243/06 temo che dovrai attendere la graduatoria di marzo 2016 che verrà pubblicata ad aprile 2016… oramai questa di settembre è andata…

Grazie Christian, sempre molto esaustivo,
si, effettivamente ho sentito l'avvocato e mi ha detto che a legge non parla di stabilizzazione, comunque se riconoscono la malattia anche con la data della visita mi va bene ugualmente.
Dalle notizie che ho avuto dovrei avere il riconoscimento in funzione della legge 388/2000, quindi è u riconoscimento fuori graduatoria?
Comunque mi farò risentire, eventualmente, quando otterrò gli atti dalla CMO, in quel caso potrò avere qualche dato in più.
Grazie ancora e buona serata anche a te

Per quanto riguarda l'accesso agli atti, la CMO di Roma mi diceva che potevo acquisire copia del Verbale già dopo che lo avevano spedito alla Prefettura…

Saluti e buona serata
Christian
christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Si esatto, le VdD decretate ai sensi dell'art. 82 della legge 388/00 non vengono inserite nella graduatoria nazionale e ad oggi percepiscono l'assegno da 1.033€ + 500€ che rivalutati fanno 1.868€ al mese… come le Vittime del Terrorismo e Criminalità Organiggaza…

Tutto quello che ti ho detto fino ad ora è confermato dalla mia personale esperienza…

Tienici aggiornati se ti va…

Buona serata e in bocca al lupo…
Christian



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christian71
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Re: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Scusmi volevo scrivere "Criminalità Organizzata"…
panorama
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

rigetto di istanza di riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati ai sensi del d. P.R. n. 243/2006,

ACCOLTO.
------------------------------------------------------------------------

Il CdS con il presente ricorso straordinario precisa:

1) - In punto di diritto, va rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), è avvenuta la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle “vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564.
- ) - Tali ultime disposizioni - accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, sia sul piano soggettivo, relativamente cioè ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda le funzioni e i compiti d’istituto svolti dagli stessi - rispondono all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza, tenendo anche conto delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenze e attività ad esse relative.

2) - Ebbene, la disposizione in oggetto equipara alle vittime del dovere i pubblici dipendenti che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate “dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

3) - Il termine “missione” non può che riferirsi a un ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali.
--------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502612 - Public 2015-09-17 -

Numero 02612/2015 e data 17/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 giugno 2015 e del 26 agosto 2015

NUMERO AFFARE 05049/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor -OMISSIS-, avverso il decreto ministeriale di rigetto di istanza di riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati ai sensi del d. P.R. n. 243/2006, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa direzione generale della previdenza militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;


Premesso:

Con istanza pervenuta in data -OMISSIS-, caporal maggiore capo VSP E.I., aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 per le “vittime del dovere” e dei soggetti ad essi equiparati per la riconducibilità dell’infermità lamentata alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione ai sensi del ripetuto D.P.R. 243/2006. L’infermità lamentata consisteva in “OMISSIS”, già riconosciuta dipendente da fatti di servizio con precedente provvedimento concessivo -OMISSIS-. Con parere negativo-OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio non aveva ravvisato l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il successivo parere -OMISSIS- aveva altresì confermato il precedente parere negativo non rilevando, elementi tali da far modificare il precedente giudizio espresso.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in esame, il Caporal Maggiore Capo E.I. VSP -OMISSIS- chiede l’annullamento del Decreto -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006.

Considerato:

In punto di fatto va rilevato che il ricorrente aveva riportato la suindicata infermità in occasione -OMISSIS-.
Questa missione si era svolta in condizioni climatiche ed ambientali particolarmente difficili, a temperature che durante -OMISSIS-.

Come attestato dai rapporti informativi del Col. f. (OMISSIS) s. -OMISSIS-, nonché dalle relazioni medico-legali effettuate sulla persona del C.M.C. -OMISSIS-, la intensa attività svolta, -OMISSIS-, nonché a maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

A seguito di tale intensa attività svolta in condizioni ambientali ed operative particolarmente disagiate, l'istante aveva riportato la suindicata infermità invalidante tale da comportarne la diminuzione della capacità lavorativa, con giudizio di idoneità al servizio militare in forma parziale e conseguente trasferimento presso la Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa -OMISSIS-
In punto di diritto, va rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), è avvenuta la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle “vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564. Tali ultime disposizioni - accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, sia sul piano soggettivo, relativamente cioè ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda le funzioni e i compiti d’istituto svolti dagli stessi - rispondono all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza, tenendo anche conto delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenze e attività ad esse relative.

Ebbene, la disposizione in oggetto equipara alle vittime del dovere i pubblici dipendenti che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate “dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), precisa che:

- per missioni di qualunque natura” devono intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall‘autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente:

- per “particolari condizioni ambientali od operative” devono invece intendersi “Le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

Il termine “missione” non può che riferirsi a un ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali.

Tanto premesso, deve concludersi che l’infermità lamentata dalla ricorrente sia stata contratta nel corso di una missione, tale dovendosi considerare l’operazione Baltico 2001/2002, per le sue caratteristiche operative.

Deve parimenti riconoscersi che la motivazione del diniego impugnato non risponda ai dovuti requisiti di sufficienza e congruità, in relazione alle puntuali certificazioni mediche in precedenza ottenute dal ricorrente, e non sia conforme all’art. 1, commi 562 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del sig. -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro




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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Alla lettera del CGA CC. - Ufficio Servizi Sociali - n. 169/1-1 datata 5 aprile 2008 con oggetto: Assistenza del Personale, tra le tante informazioni e istanze/moduli, vi sono anche queste qui sotto:

- richiesta benefici legge 206/2004;

- richiesta di applicazioni dei benefici legge 266/2005 e dal D.L. 159/2007 art. 34.

vedi/leggi e scarica se d'interesse.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: vittime del dovere

Messaggio da panorama »

Il CdS ribalta la sentenza del Tar Lazio, in senso negativo ed Accoglie l'Appello dei Ministeri.

Cmq. la sentenza del Tar Lazio è stata da me postata in questo post il giorno 21 maggio 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il CdS scrive:

1) - Ecco, la ratio del beneficio de quo, altrimenti meramente coincidente con quello della dipendenza della lesione da una causa di servizio, sta non nel solo espletamento di un’attività istituzionale, né solo nella stretta correlazione tra questa e l’evento dannoso, ma essenzialmente nel fatto che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività medesima.

2) - Se si calano tali elementi di diritto nel caso in esame, dalla serena lettura degli accadimenti occorsi all’appellato s’evincono certo l’abnegazione di lui nell’espletamento del servizio, la riconducibilità di esso al contrasto alla criminalità organizzata, la indubbia gravità della lesione subita e, per vero, anche l’odiosità del contesto in cui quest’ultima è maturata.

3) - Ma al contempo va detto, così condividendo la tesi delle appellanti, che tal vicenda, nella quale non si può addebitare alcuna colpa all’appellato (professionale o d’altro genere), si svolse nell’ambito di un’ordinaria attività d’indagine e senza esporre questi ad un rischio grave ulteriore alla normalità di un accertamento di P.G. dello stesso tipo.

4) - Inoltre, al di là della pienezza della responsabilità penale in capo a chi pensò e realizzò il marchingegno del portellone che si ribaltava e non s’apriva, questo meccanismo, per quanto ben celato, servì non direttamente ad offendere i terzi ma ad agevolare la commissione dell’abigeato.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201504259
- Public 2015-09-14 -


N. 04259/2015REG.PROV.COLL.
N. 09327/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 9327/2014 RG, proposto dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto in Roma, via A. Mordini n. 14,

per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I-ter, n. 4921/2014, resa tra le parti contro il diniego di concessione dei benefici alle vittime del dovere, previsti dalla l. 266/2005;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. OMISSIS;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 22 gennaio 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Damiani e l’Avvocato dello Stato Spina;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. OMISSIS, luogotenente dell’Arma dei CC, nel 1998 partecipò alle indagini inerenti ai numerosi furti di bestiame che, nello stesso periodo, s’erano verificati nel territorio della Provincia di OMISSIS.

Nel corso delle indagini stesse, s’appurò che i furti erano stati commessi con l’ausilio di automezzi apparentemente inidonei al trasporto degli animali, ma del tutto modificati, ancorché apparissero muniti, come quelli normali, d’un portellone posteriore a due ante incernierate lateralmente. Nel corso dell’ispezione d’uno degli automezzi presso un deposito giudiziario, l’8 settembre 1998 il sig. OMISSIS, che era stato incaricato di verificare le modifiche strutturali su questi ultimi, nell’aprire detto portellone ne rimase schiacciato e subì lesioni gravissime (tra cui pure OMISSIS). Il portellone, al contrario di ciò che appariva a prima vista, in realtà s’aprì, senza alcuna protezione, a “ribalta” così piombando addosso al sig. OMISSIS, poiché esso era adoperato come pedana per far montare gli animali a bordo.

In relazione a tal evento, il sig. OMISSIS, cui fu riconosciuta la dipendenza delle lesioni stesse da causa di servizio e gli fu concessa l’autorizzazione a fregiarsi del distintivo d’onore di Ferito in servizio, chiese il riconoscimento a suo favore dei benefici ex art. 1, commi 562 e 563 della l. 23 dicembre 2005 n. 266 per le vittime del dovere, in relazione alla peculiarità della vicenda subita.

Il Ministero dell’interno – Dip.to PS, con il decreto prot. n. OMISSIS CC del 20 agosto 2009, respinse l’istanza del sig. OMISSIS in quanto, in conformità del parere di questo Consiglio n. 1 – 561 del 26 marzo 1969, «… è da considerarsi “vittima del Dovere” solo chi, con l’espletamento di un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una determinata circostanza, subisca un incidente violento che ne determini la morte o il ferimento, differenziando così lo status di “Vittima del Dovere” da quello dell’operatore di polizia cui sia stata comunque riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di patologie contratte a causa del servizio stesso…». Inoltre, detto decreto precisò che, nel caso occorso al sig. OMISSIS, non ricorressero neppure i presupposti ex l. 266/2005, in relazione alle lesioni dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative.

2. – Avverso tal statuizione e gli atti connessi, il sig. OMISSIS insorse innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 11193/2009 RG, premettendo anzitutto la risalenza del parere su cui il diniego si fondò, per cui le provvidenze ex l. 266/2005 sarebbero spettate solo se il soggetto fosse stato adibito ad un servizio particolarmente rischioso, mentre nel caso in esame si trattò di un’ordinaria verifica su un autocarro adoperato per commettere reati di abigeato. Ciò posto, il ricorrente dedusse:

A) – che l’attività da lui svolta nella specie era di contrasto alla criminalità organizzata, mentre il portellone che lo colpì inaspettatamente era particolarmente insidioso e dissimulato, donde la qualificazione di quel servizio di contrasto al crimine come particolarmente rischioso, pure a causa della pericolosità della trappola meccanica predisposta;

B) – che gli artt. 1 e 4 c. 3 del DPR 7 luglio 2006 n. 243 definì missioni di qualsiasi natura, per la quale è concesso il beneficio, quelle autorizzate dalle Autorità gerarchica o giudiziaria sovraordinata, mentre sono particolari condizioni ambientali od operative i fatti di servizio che espongano il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto all’ordinario;

C) – in via subordinata, l’illegittimità del DPR 243/2006, in quanto, trattandosi di fonte subordinata, non avrebbe giammai potuto innovare sulla definizione normativa di «vittime del dovere». Nel resistere in giudizio, le Amministrazioni statali intimate, richiamato il predetto parere di questo Consiglio, conclusero per il rigetto della pretesa attorea, poiché nella specie il ricorrente fu incaricato di svolgere un ordinario compito di P.G., non connotato da particolari rischi eccedenti quelli normali o effettuato in luogo ostile, né in flagranza di reato, fermo restando che il portellone non ebbe una specifica finalità lesiva.

L’adito TAR, con sentenza n. 4921 del 13 maggio 2014, ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, in quanto «… in primo luogo… il citato art.1 comma 1 lett. c) del regolamento prevede espressamente che le circostanze straordinarie che danno diritto alle provvidenze in questione possono anche sopravvenire durante l’espletamento del servizio… ed è proprio ciò che è accaduto…: un servizio di semplice sopralluogo o ispezione di un mezzo di trasporto, che non avrebbe dovuto comportare alcun particolare rischio, si è trasformato…in una trappola micidiale, in quanto il meccanismo dissimulato di apertura del portellone posteriore ha provocato lesioni gravi al ricorrente che, senza particolare colpa o imperizia, aveva tentato di aprirlo secondo le modalità che apparivano all’esterno, e cioè con le cerniere laterali e diviso in due ante…». Inoltre, «… in relazione alla formulazione… della legge, il Consiglio di Stato (sez. I n. 3057/2010) ha avuto modo di affermare che ora… non richiede più la sussistenza dell’esposizione ad un rischio di gravità superiore all’ordinario grado di pericolosità, contenendo una analitica indicazione degli eventi recanti per loro definizione un rischio rilevante…», l’attività svolta consistendo appunto in un’operazione di contrasto alla criminalità organizzata.

3. – Appellano quindi il Ministero dell’interno e consorti, con il ricorso in epigrafe, deducendo in diritto l’erroneità della sentenza impugnata per:

A) – aver ricondotto la vicenda dell’appellato al caso di cui all’art. 1, c. 563 della l. 266/2005 ed all’art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DPR 243/2006, senza tener conto del richiamo all’art. 3 della l. 13 agosto 1980 n. 466, che fissa gli elementi strutturali della fattispecie (l’esercizio d’una funzione istituzionale; lo specifico elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità di quest’ultima; la stretta connessione tra l’evento specifico e le lesioni subite) e verso i quali la legge n. 266 si pone in diretta continuità;

B) – la conseguente necessità del quid pluris indicato dalla prevalente giurisprudenza rispetto alla dipendenza di tali lesioni da causa di servizio e non riconoscibile nella vicenda occorsa all’appellato, che era di normale accertamento di P.G., mentre il TAR ha voluto ricostruirla come azione che si spinge al sacrificio estremo;

C) – aver tenuto presente il parere di questo Consiglio n. 3057/2010 (reso nell’adunanza del 29 settembre 2010), in realtà non conducente, avendo il parere affermato che l’art. 1, c. 563 della l. 266/2005 innova sì il quadro normativo, ma solo per la più analitica descrizione degli eventi atti a definire un rischio rilevante ai fini dell’individuazione dei beneficiari delle provvidenze in parola, che nel caso in esame non si ravvisano;

D) – aver richiamato, applicandole impropriamente all’appellato, le disposizioni ex art. 1, c. 1, lett. b) e c) del DPR 243/2006 sulle missioni di qualunque natura e sulle particolari condizioni ambientali, che invece afferiscono alla norma di cui all’art. 1, c. 564 della l. 266/2005 e che vanno interpretate disgiuntamente rispetto a quelle indicate nel precedente c. 563, richiamando espressamente quest’ ultimo l’art. 3 della l. 466/1980.

Resiste in giudizio l’appellato sig. OMISSIS, che conclude in modo articolato per il rigetto del presente appello e ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dal TAR.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – L’appello è fondato e va accolto.

Anche da ultimo, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 11 aprile 2014 n. 1794) ha voluto precisare, con una statuizione del tutto condivisibile e, nel principio, ben sovrapponibile al caso in esame, come il concetto di vittima del dovere presenti caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio, onde va tenuto distinto dal decesso o dalle lesioni gravi in o per causa di servizio. Invero, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista ex art. 1, c. 563 della l. 266/2005 per le vittime del dovere, non basta che l'evento dannoso (o letale) sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, situazione, questa, che è il presupposto dei benefici di legge, anche nei casi contemplati dal successivo c. 564. Occorre piuttosto che la lesione dipenda direttamente da quei «… rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso…», cui si riferisce l’art. 3, II c. della l. 27 ottobre 1973 n. 629, nel testo aggiunto dall'art. 1 della l. 466/1980. Il richiamo che il citato art. 1, c. 563 fa appunto alla legge n. 466 non solo esclude l’espunzione dall’ ordinamento dei significati e dei principi evincibili da quest’ultima, ma soprattutto ribadisce la necessità del quid pluris rispetto alla mera dipendenza delle lesioni da causa di servizio. Ed esso va rinvenuto nello specifico elemento di rischio ulteriore, rispetto alla normalità dell’attività d’istituto, onde l’art. 1, c. 563 della l. 266/2005 innova sì il quadro normativo, ma solo per la più analitica descrizione degli eventi atti a definire un rischio rilevante ai fini dell’individuazione dei beneficiari delle provvidenze in parola.

Ecco, la ratio del beneficio de quo, altrimenti meramente coincidente con quello della dipendenza della lesione da una causa di servizio, sta non nel solo espletamento di un’attività istituzionale, né solo nella stretta correlazione tra questa e l’evento dannoso, ma essenzialmente nel fatto che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività medesima.

Se si calano tali elementi di diritto nel caso in esame, dalla serena lettura degli accadimenti occorsi all’appellato s’evincono certo l’abnegazione di lui nell’espletamento del servizio, la riconducibilità di esso al contrasto alla criminalità organizzata, la indubbia gravità della lesione subita e, per vero, anche l’odiosità del contesto in cui quest’ultima è maturata.

Ma al contempo va detto, così condividendo la tesi delle appellanti, che tal vicenda, nella quale non si può addebitare alcuna colpa all’appellato (professionale o d’altro genere), si svolse nell’ambito di un’ordinaria attività d’indagine e senza esporre questi ad un rischio grave ulteriore alla normalità di un accertamento di P.G. dello stesso tipo. Inoltre, al di là della pienezza della responsabilità penale in capo a chi pensò e realizzò il marchingegno del portellone che si ribaltava e non s’apriva, questo meccanismo, per quanto ben celato, servì non direttamente ad offendere i terzi ma ad agevolare la commissione dell’abigeato. Appunto per quest’ultimo aspetto non si può comunque seguire, al di là d’ogni considerazione se l’art. 1, lett. c) del DPR 243/2006 sia o no applicabile ai casi dell’art. 1, c. 563 della l. 266/2005, piuttosto che solo a quelli di cui al successivo c. 564, la ricostruzione che del fatto opera il TAR. Infatti, è materialmente vero che «… un servizio di semplice sopralluogo o ispezione di un mezzo di trasporto, che non avrebbe dovuto comportare alcun particolare rischio, si è trasformato…in una trappola micidiale…», ma ciò soltanto per la mera casualità dell’accaduto, cosa, questa, che NON trasmuta la natura della specifica indagine in una vicenda più complessa, o altamente rischiosa in sé e, soprattutto, non cambia il comportamento dell’appellato da impeccabile (tant’è che giustamente egli si fregia del distintivo di Ferito in servizio) a spinto fino al sacrificio estremo.

Insomma, non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, comunque connesse all’attività di P.G. nel contrasto alla criminalità organizzata, attingono alla soglia del sacrificio di sé in particolari contesti operativi di rischiosità più grave della normalità dei casi. Di ciò ha appunto parlato questo Consiglio (cfr. Cons. St., I, par. n. 5011/2010 del 17 novembre 2010) su una vicenda attinente al servizio d’ordine pubblico, ma facilmente riconducibile al caso in esame, laddove dà contezza del concetto di stretto collegamento tra lesione e servizio, con esclusione della mera casualità, «… non essendo sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo…». Nei medesimi termini esposti dianzi dal Collegio con riguardo alla continuità normativa tra l. 466/1980 e l’art. 1, c. 563 della l. 266/2005, più di recente s’è espresso questo Consiglio (cfr. Cons. St., I, par. n. 2324/2011 del 9 giugno 2011), appunto in merito alla definizione contenuta nel citato art. 1, c. 563, concludendo per la necessità che la lesione subita dipenda «… da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso…», perché il rischio affrontato deve andare oltre quello ordinario connesso alla specifica attività d’istituto.

Da ciò discende non solo che, diversamente argomentando (come, a ben vedere, pretese l’appellato con il ricorso di primo grado), il concetto di «Vittima del dovere» si sovrapporrebbe a quello di «causa di servizio», ma soprattutto non si comprenderebbe perché, giustamente, l’art. 1 del DPR 243/2006 individua, quali particolari condizioni ambientali od operative, i fatti di servizio che espongano il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto all’ordinario. È appena da soggiungere allora, a confutazione della ribadizione in questa sede del motivo, assorbito dal TAR, d’illegittimità del DPR 243/2006 per violazione del ripetuto art. 1, c. 563, che tal decreto in nulla innova rispetto alla l. 266/2005, per l’evidente ragione che l’uno non è che la mera esecuzione dei principi espressi ed immanenti nella seconda e non crea nulla di nuovo rispetto al passato.

5. – In definitiva, l’appello va accolto, ma la peculiarità della vicenda e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 9327/2015 RG in epigrafe), l’accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2015, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2015
maurizio24
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Re: vittime del dovere

Messaggio da maurizio24 »

Buongiorno. Ma in caso di patologia per stress post traumatico come stabiliscono la data di stabilizzazione?
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antoniomlg
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Re: vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

ciao maurizio
per quanto riguarda solo la data di stabilizzazione
ci sarebbe da scrivere un libro.

in molti casi la fanno coincidere dalla data in cui la cmo
valuta la percentuale per "vittima".

sicuramente al 90% è errata ed ingiusta per tanto si può fare anche il tal
senso ricorso.

specialmente in questi casi:

>la ascrizione a tabella è già avvenuta;
>si è già stati valutati per il servizio rientrati oppure riformati,

ciao
maurizio24
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Re: vittime del dovere

Messaggio da maurizio24 »

Staremo a vedere. Grazie
luigi.fadda
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigi.fadda »

Buonasera,
alcune settimane fa avevo esposto l'iter della mia pratica chiedendo lumi sul fatto che il Ministero aveva richiesto alla CMO di Cagliari la data di stabilizzazione della malattia.
Voi, in particolare Christian mi avete scritto che, probabilmente, la pratica stava prendendo una piega positiva.
Io, nel contempo, avevo scritto anche al Ministero per chiedere notizie sulla mia pratica che, nella considerazione di aver fatto la visita nel mese di dicembre 2014, non avevo avuto più notizie. anche il Ministero mi ha scritto che dal 19 giugno u.s.(!!!!!!) avevano inviato la richiesta di data di stabilizzazione della malattia per "l'eventuale" esatta corresponsione dei benefici economici. Alche, con la motivazione della richiesta del 1° verbale della CMO, ho richiesto l'accesso agli atti. Da un mese continuano a dirmi che la pratica non è definita e non mi possono rilasciare nessun atto. Questa mattina mi sono recato personalmente alla CMO per chiedere lo stato della pratica ma, come immaginavo, ho trovato un muro di gomma, con risposte del tipo "la sua pratica è all'attenzione della CMO e non sappiamo quando sarà definita".
Allora, tenuto conto che massimo dalla fine del mese di giugno la CMO ha la richiesta che cosa stanno aspettando? ho pensato anche che la malattia per cui ho istruito la pratica "vittime del dovere" è la stessa per la "causa di servizio" e quindi stanno aspettando l'esito. Anche se sono a conoscenza, informalmente che nel verbale della CMO, per quanto riguarda le "vittime del dovere", mi dovrebbero aver dato il 25%.
Qualcuno può darmi qualche ipotesi, anche se capisco che siamo nel campo delle ipotesi più disparate quando si tratta "data di stabilizzazione della malattia".
Io ho intenzione di aspettare un altro mese e poi chiedere l'intervento dell'avvocato, cosa ne pensate? può essere controproducente?
Ringrazio in anticipo per le Vs eventuali risposte illuminanti.
Luigi
christian71
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

luigi.fadda ha scritto:Buonasera,
alcune settimane fa avevo esposto l'iter della mia pratica chiedendo lumi sul fatto che il Ministero aveva richiesto alla CMO di Cagliari la data di stabilizzazione della malattia.
Voi, in particolare Christian mi avete scritto che, probabilmente, la pratica stava prendendo una piega positiva.
Io, nel contempo, avevo scritto anche al Ministero per chiedere notizie sulla mia pratica che, nella considerazione di aver fatto la visita nel mese di dicembre 2014, non avevo avuto più notizie. anche il Ministero mi ha scritto che dal 19 giugno u.s.(!!!!!!) avevano inviato la richiesta di data di stabilizzazione della malattia per "l'eventuale" esatta corresponsione dei benefici economici. Alche, con la motivazione della richiesta del 1° verbale della CMO, ho richiesto l'accesso agli atti. Da un mese continuano a dirmi che la pratica non è definita e non mi possono rilasciare nessun atto. Questa mattina mi sono recato personalmente alla CMO per chiedere lo stato della pratica ma, come immaginavo, ho trovato un muro di gomma, con risposte del tipo "la sua pratica è all'attenzione della CMO e non sappiamo quando sarà definita".
Allora, tenuto conto che massimo dalla fine del mese di giugno la CMO ha la richiesta che cosa stanno aspettando? ho pensato anche che la malattia per cui ho istruito la pratica "vittime del dovere" è la stessa per la "causa di servizio" e quindi stanno aspettando l'esito. Anche se sono a conoscenza, informalmente che nel verbale della CMO, per quanto riguarda le "vittime del dovere", mi dovrebbero aver dato il 25%.
Qualcuno può darmi qualche ipotesi, anche se capisco che siamo nel campo delle ipotesi più disparate quando si tratta "data di stabilizzazione della malattia".
Io ho intenzione di aspettare un altro mese e poi chiedere l'intervento dell'avvocato, cosa ne pensate? può essere controproducente?
Ringrazio in anticipo per le Vs eventuali risposte illuminanti.
Luigi
Salve luigi… certo, io avevo prospettato cose positive nel senso che la data di stabizzazione viene richiesta solo nel caso in cui sia stata riconosciuta dalla CMO una % di invalidità pari o superiore al 25%, quindi si poteva pensare anche al riconoscimento dei relativi assegni vitalizi… ma avevo anche detto che i tempi per la conclusione della pratica sarebbero dipesi esclusivamente da quanto avrebbero impiegato la CMO e la Prefettura a restituire il verbale al Ministero… purtroppo oramai si è capito benissimo che le CMO fanno di tutto per ostacolare la concessione dei benefici spettanti, quindi potrebbe darsi che abbiano temporeggiato per non farti rientrare nella graduatoria che sta per essere pubblicata questo mese e spero che in ogni caso che tu possa rientrare almeno in quella di marzo/aprile 2016…

Potresti anche già ricorrere ad un legale, ma rischi di non cambiare le cose e dover poi sborsare a suo favore una parcella pari al 5, 10 o anche al 20% di quello che prenderai tu, anche se di fatto potrebbe non averti risolto lui il problema… ma per questo devi valutare tu e soprattutto dovrai concordare bene prima la sua parcella…

Continua a tenerci aggiornati se ti va…

Saluti e in bocca al lupo
Christian

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luigi.fadda
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigi.fadda »

Ciao Christian
innanzitutto grazie per il consiglio, ma quello che non riesco a capire perché le CMO devono ostacolare il passaggio della pratica, cosa ci guadagnano loro? Boh? o è solo per semplice invidia? tanto volente o nolente la pratica la devono mandare avanti.
Comunque vi terrò aggiornati
A presto
Luigi
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Re: R: vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

luigi.fadda ha scritto:Ciao Christian
innanzitutto grazie per il consiglio, ma quello che non riesco a capire perché le CMO devono ostacolare il passaggio della pratica, cosa ci guadagnano loro? Boh? o è solo per semplice invidia? tanto volente o nolente la pratica la devono mandare avanti.
Comunque vi terrò aggiornati
A presto
Luigi
Buongiorno Luigi… secondo me è proprio pura invidia… perchè un semplice militare di truppa (magari con la 3^ media) dovrebbe guadagnare quanto un Ufficiale Medico laureato???… non vedo altre spiegazioni logiche…

Di nuovo in bocca al lupo
Christian

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pietro17
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Re: vittime del dovere

Messaggio da pietro17 »

La differenza che il semplice militare con la 3^ media LAVORA mentre l'ufficiale medico.........

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