Re: causa di servizio
Inviato: mar apr 22, 2014 10:20 am
trombosi cronica.
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1) - è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass.
2) - In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
3) - Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato.
4) - La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
IL TAR Campobasso scrive:
4) - In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti ..... Omissis
5) - Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni:
- il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio;
- nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche;
- si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia;
- che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale;
- alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981;
- avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato;
- si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
in DIRITTO il TAR scrive:
6) - Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
7) - La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
8) - In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
9) - Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
10) - La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; Omissis
11) - La verificazione, omissis, omissis, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili;
- tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto:
- l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante.
- Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
12) - Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il resto giusto per completezza leggetelo direttamente qui sotto.
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30/05/2013 201300352 Sentenza 1
N. 00352/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T., Ministero della difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto ….. del Ministero dell'Interno con il quale l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente; della nota di accompagnamento prot. n…. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, della nota del Ministero dell'Interno n. ….; del provvedimento di inizio di procedura di dispensa dal servizio notificato il 12.4.2010; del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …. del 10.3.2008;
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ivi compreso il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. …. del 31.7.2010, il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. ….. del 6.11.2007, del verbale della CMO di Caserta n. … del 27.2.2007; del provv. n. 333/h/21905 del 20.5.2010 del Ministero dell'Interno, tutti nella parte in cui non riconoscono la dipendenza da causa di servizio, nonché l'inidoneità assoluta permanente ai servizi d'istituto
e per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.9.2010
della nota del 5.7.2010 prot. … del Ministero dell'Interno compreso l'invito a visita medico collegiale del Dip. Militare di Chieti del 7.7.2010 n. ….;
nonché, in seguito a motivi aggiunti depositati il 1.2.2011
per l’annullamento del verbale della CMO di Chieti del 27.10.2010 e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso principale, l’ispettore capo della polizia R. R. impugna, unitamente ad altri atti presupposti, tra i quali il parere del comitato di verifica delle cause di servizio datato 10 marzo 2008, il decreto del ministero dell’interno in data 2 marzo 2010, con il quale è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trombosi cronica”.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 738 del 1982, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 335 del 1982, al d.p.r. 337 del 1982 e da eccesso di potere sotto diversi profili.
Il ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Il ricorrente chiede anche di disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
2. Espone il ricorrente di aver prestato servizio nella polizia di Stato dal 1981; dal 1984 ha svolto servizi di polizia stradale, con turni di lavoro estremamente stressanti e svolti in condizioni meteorologiche anche avverse; nel settembre del 2006 è stato sottoposto a visite mediche che hanno documentato la presenza di una formazione trombotica a carico dell’aorta addominale. Di conseguenza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass. In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta. Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato. In seguito a questa ulteriore diagnosi, nell’agosto 2007, l’ispettore di polizia interessato ha presentato istanza di integrazione della precedente domanda, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per la patologia ipertensione arteriosa, direttamente collegata all’infermità già accertata in precedenza.
La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
Nel marzo del 2008, peraltro, il comitato di verifica delle cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con la motivazione che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”. In conformità al parere del comitato di verifica, nel marzo del 2010 il ministero dell’interno ha adottato il provvedimento impugnato. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di dispensa dal servizio dell’interessato che, a titolo cautelativo, ha presentato domanda di transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato o, in subordine, nei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
3. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’economia e delle finanze, comitato di verifica delle cause di servizio e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso e l’inammissibilità delle istanze istruttorie.
4. Con motivi aggiunti depositati il 21 settembre 2010, notificati al ministero dell’interno ed al ministero dell’economia in data 20 settembre 2010, il ricorrente impugna la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità. Secondo il ricorrente la convocazione a nuova visita medico-legale sarebbe viziata da eccesso di potere sotto diversi profili.
5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato al ministero dell’interno, al ministero dell’economia e finanze e al ministero della difesa in data 28 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011, il ricorrente impugna anche il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato, in modo assoluto; idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Secondo il ricorrente, il nuovo giudizio di inidoneità sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 738 del 1981; da incompetenza; da eccesso di potere sotto diversi profili. Infatti, la commissione medico ospedaliera di Chieti sarebbe incompetente ad esprimersi in ordine all’idoneità del ricorrente nei ruoli tecnici, in quanto una volta che la commissione medico ospedaliera ha espresso il giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della polizia di Stato, il successivo parere sulla idoneità ad essere impiegato in altro ruolo della polizia di Stato, ai sensi dell’articolo sette del d.p.r. 339 del 1982, spetterebbe alla speciale commissione consultiva di cui all’articolo quattro del d.p.r. 738 del 1981. Inoltre, il giudizio negativo al reimpiego del ricorrente in altri ruoli della polizia di Stato sarebbe illegittimo per eccesso di potere, per contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione che avevano ritenuto il ricorrente idoneo all’impiego nei servizi tecnici della polizia. Secondo la difesa del ricorrente, sarebbe irragionevole, dopo un oggettivo miglioramento delle condizioni di salute e del quadro clinico generale dell’interessato, giudicarlo inidoneo a prestare qualsiasi servizio nella polizia, finanche nei ruoli tecnici, quando, in un momento precedente, a fronte di condizioni di salute decisamente peggiori, la commissione medico ospedaliera lo aveva valutato parzialmente idoneo al servizio di polizia, con possibilità di reimpiego nei ruoli tecnici.
6. Il ministero dell’interno ha replicato ai due ricorsi per motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità, in parte, dei ricorsi, in quanto diretti verso atti aventi natura endoprocedimentale e, nel merito, l’infondatezza delle censure, rivolte verso atti tecnico discrezionali che sarebbero censurabili solo per errori di fatto o palesi illogicità, che nella fattispecie non sussisterebbero.
7. Con ordinanza del 23 marzo 2011, il Tar ha disposto una verificazione, al fine di accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa e se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano compatibili, anche solo parzialmente, con uno svolgimento delle funzioni di istituto nella polizia di Stato. Della verificazione è stato incaricato, in contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, il responsabile del servizio di medicina legale dell’ospedale militare Celio di Roma, con facoltà di delega ad un medico del servizio.
8. Il ricorrente e l’amministrazione resistente hanno nominato propri consulenti tecnici di parte.
9. In data 9 giugno 2011, il ministero dell’interno ha depositato la consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che il collegio medico legale del Celio, consulente tecnico d’ufficio, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, trattandosi di una forma patologica su base costituzionale e non correlabile con il lavoro svolto. Per quanto riguarda il giudizio medico legale sull’idoneità, il paziente è stato considerato non idoneo al servizio in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici ed idoneo al servizio presso altre amministrazioni civili dello Stato. Il consulente tecnico di parte ha concluso ritenendo congruo il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d’ufficio.
10. In data 21 luglio 2011 è stata depositata la relazione medico legale redatta dal verificatore, il policlinico militare di Roma, dalla quale risulta che in data 17 maggio 2011 si è riunita , a seguito dell’ordinanza del Tar, la commissione incaricata di sottoporre a visita il dipendente della polizia interessato, che era presente il medico di parte dell’interessato, che si è discusso del caso con il medico rappresentante della polizia di Stato e che, in relazione a quanto presente agli atti ed alle risultanze della visita, si esprimono le seguenti considerazioni: la patologia di cui si tratta non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di infermità a predisposizione individuale, nel determinismo della quale i fatti di servizio, considerati nella loro completezza, non hanno svolto un ruolo efficiente neanche sotto il profilo concausale; la patologia non può essere compatibile anche solo parzialmente con le funzioni di istituto in quanto determina una menomazione inabilitante nell’ambito delle funzioni di istituto della polizia di Stato; pertanto il soggetto è da considerarsi non idoneo allo svolgimento dell’attività d’istituto, ivi compresi i ruoli tecnici; solo nell’ipotesi di un formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio potrebbe essere dichiarato inidoneo in modo parziale quale appartenente alle forze armate ed alla polizia. I medici di parte non hanno formulato osservazioni.
10. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 2 luglio 2011 ha contestato la regolarità della verificazione eseguita, in quanto non sarebbe intervenuto alla visita medica il medico di parte della polizia che avrebbe discusso con il collegio medico legale verificatore in separata sede, dimostrando di conoscere l’esito della visita medico-legale prima della conclusione della verificazione. Infatti, la relazione del collegio verificatore è stata redatta il 22 giugno 2011, mentre il medico di parte del ministero già in data 18 maggio 2011, come risulta dalla relazione depositata dalla difesa statale, era a conoscenza del giudizio medico legale. Inoltre il verificatore non sarebbe risultato estraneo alla causa, in quanto il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno, pur essendo dipendente del ministero dell’interno, presta servizio presso il collegio medico legale del ministero della difesa, organismo incaricato della verificazione.
Di conseguenza, la difesa del ricorrente ha chiesto la nomina di un nuovo organismo verificatore, terzo rispetto alle parti in causa.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato delle note critiche alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, redatte dal consulente tecnico di parte del ricorrente.
11. Con ordinanza del 27 luglio 2011, il Tar, rilevato che le censure mosse dal ricorrente avverso l’accertamento peritale apparivano meritevoli di considerazione, ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della verificazione, riproponendo i medesimi quesiti ed incaricando della verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, un medico del reparto di medicina legale dell’ospedale Gemelli di Roma, in possesso di adeguate competenze specialistiche e da individuarsi a cura del direttore sanitario dello stesso policlinico.
12. In relazione alla nuova verificazione, le parti hanno confermato i consulenti tecnici di parte già nominati precedentemente.
13. In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti che hanno espresso le seguenti osservazioni: il consulente tecnico di parte ricorrente ha affermato che l’infermità sofferta dall’interessato risulta dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla quinta categoria della tabella A; il dipendente, inoltre, è attualmente idoneo in modo parziale al ruolo di polizia; il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno ha osservato che il servizio svolto non può essere considerato né causa né concausa efficiente e determinante; ha espresso giudizio di idoneità nei ruoli tecnici della polizia di Stato e di idoneità nei ruoli civili delle varie amministrazioni. Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni: il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio; nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche; si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia; che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale; alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981; avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato; si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
13. La difesa statale ha depositato, in data 5 aprile 2012, una relazione del consulente tecnico di parte di non condivisione delle conclusioni raggiunte dal verificatore, in quanto non sarebbe possibile ignorare che la patologia vascolare da cui è affetto l’interessato sarebbe legata a fattori genetici e metabolici propri dell’individuo, sulla quale incide solo marginalmente il lavoro svolto; la diffusione della patologia a molti distretti corporei sarebbe indice di una predisposizione assolutamente preponderante nella genesi dell’infermità rispetto ai servizi svolti dall’interessato.
DIRITTO
1. Il collegio, preliminarmente, deve respingere l’eccezione dell’avvocatura dello Stato avverso la chiamata in giudizio del ministero dell’economia, considerato che il parere del comitato di verifica delle cause di servizio, pur non essendo strettamente vincolante, assume un ruolo determinante nella decisione impugnata con il ricorso principale. Tale parere, coerentemente, è stato impugnato dal ricorrente unitamente al provvedimento del ministero dell’interno con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
2. Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Infatti, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che “la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico, che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento” ( ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Analoghe considerazioni valgono per l’altra domanda di accertamento, relativa all’asserito diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, trattandosi di un interesse legittimo oppositivo, tutelabile mediante l’azione di annullamento degli atti amministrativi che illegittimamente abbiano disposto la dispensa del servizio, nel caso di specie impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Peraltro, la decisione del ricorso principale, relativamente all’altra domanda, da ritenersi ammissibile, di annullamento degli atti impugnati, negativi della dipendenza della patologia da causa di servizio, presuppone che il collegio si pronunci sulla ammissibilità delle due verificazioni successivamente disposte dal Tar in sede cautelare.
Al riguardo, non sfugge al collegio che l'accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errori tecnico-fattuali (il c.d. "sindacato debole") e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione; detto sindacato non esclude perciò che, sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell'art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio (giurisprudenza pacifica, v. ancora, tra le tante, la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Entro tali limiti, deve ritenersi ammissibile la verificazione disposta in sede cautelare.
I quesiti con essa proposti non miravano a sostituire il giudizio tecnico discrezionale di non dipendenza della patologia da causa di servizio, espresso dagli organi tecnici dell’amministrazione, con altro giudizio, altrettanto opinabile, ma di segno opposto, formulato dal verificatore; la verificazione, nel caso di specie, è stata disposta al solo fine di accertare la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione.
Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
4. La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetto l’interessato dipenda da causa di servizio, non essendo sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico legale.
Le considerazioni svolte non sono scalfite dalle osservazioni del CTP della Polizia.
Di conseguenza il ricorso principale deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione del provvedimento negativo e del parere presupposto; per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
5. Il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, non lesivo della posizione soggettiva del ricorrente. Ne deriva la carenza di interesse all’impugnazione.
6. Deve essere deciso nel merito, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto, idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
7. Assorbite tutte le altre censure dedotte, il ricorso deve essere accolto per evidente illogicità del giudizio medico legale, oltre che per violazione del d.p.r. 339 del 1982.
La verificazione, nel dimostrare che, avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, l’ispettore di polizia interessato è da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato, con il suggerimento che lo stesso sia impiegato in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili; tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto: l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante. Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, di conseguenza, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
8. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, limitatamente all’impugnazione degli atti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati; devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute; deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti; deve essere accolto, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto e non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Pertanto, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio e l’idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'amministrazione rispetto alla presente sentenza ove è stata dimostrata l’illegittimità degli atti impugnati ed il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico amministrativa.
9. Le spese di giudizio, valutata la complessità della vicenda e la soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti, fermo restando che il costo delle verificazioni, da liquidarsi con distinta ordinanza, deve essere posto a carico delle amministrazioni statali resistenti che hanno adottato i provvedimenti illegittimi impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; per il resto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico delle Amministrazioni statali resistenti, in solido, il costo delle verificazioni; compensa, per il resto, le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013
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1) - è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass.
2) - In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
3) - Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato.
4) - La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
IL TAR Campobasso scrive:
4) - In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti ..... Omissis
5) - Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni:
- il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio;
- nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche;
- si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia;
- che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale;
- alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981;
- avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato;
- si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
in DIRITTO il TAR scrive:
6) - Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
7) - La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
8) - In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
9) - Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
10) - La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari;
- tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; Omissis
11) - La verificazione, omissis, omissis, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili;
- tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto:
- l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante.
- Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
12) - Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il resto giusto per completezza leggetelo direttamente qui sotto.
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30/05/2013 201300352 Sentenza 1
N. 00352/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R. R., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Pers. del Ministro P.T., Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T., Ministero della difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto ….. del Ministero dell'Interno con il quale l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di servizio avanzata dal ricorrente; della nota di accompagnamento prot. n…. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, della nota del Ministero dell'Interno n. ….; del provvedimento di inizio di procedura di dispensa dal servizio notificato il 12.4.2010; del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. …. del 10.3.2008;
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ivi compreso il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. …. del 31.7.2010, il verbale di CMO del Dipartimento Militare di Medicina legale di Chieti n. ….. del 6.11.2007, del verbale della CMO di Caserta n. … del 27.2.2007; del provv. n. 333/h/21905 del 20.5.2010 del Ministero dell'Interno, tutti nella parte in cui non riconoscono la dipendenza da causa di servizio, nonché l'inidoneità assoluta permanente ai servizi d'istituto
e per quanto riguarda i motivi aggiunti del 21.9.2010
della nota del 5.7.2010 prot. … del Ministero dell'Interno compreso l'invito a visita medico collegiale del Dip. Militare di Chieti del 7.7.2010 n. ….;
nonché, in seguito a motivi aggiunti depositati il 1.2.2011
per l’annullamento del verbale della CMO di Chieti del 27.10.2010 e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso principale, l’ispettore capo della polizia R. R. impugna, unitamente ad altri atti presupposti, tra i quali il parere del comitato di verifica delle cause di servizio datato 10 marzo 2008, il decreto del ministero dell’interno in data 2 marzo 2010, con il quale è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trombosi cronica”.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 738 del 1982, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 335 del 1982, al d.p.r. 337 del 1982 e da eccesso di potere sotto diversi profili.
Il ricorrente, oltre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Il ricorrente chiede anche di disporre consulenza tecnica d’ufficio o verificazione al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
2. Espone il ricorrente di aver prestato servizio nella polizia di Stato dal 1981; dal 1984 ha svolto servizi di polizia stradale, con turni di lavoro estremamente stressanti e svolti in condizioni meteorologiche anche avverse; nel settembre del 2006 è stato sottoposto a visite mediche che hanno documentato la presenza di una formazione trombotica a carico dell’aorta addominale. Di conseguenza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di by pass. In seguito all’intervento chirurgico ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta. Nel luglio del 2007 è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medico ospedaliera di Chieti che gli ha diagnosticato anche una forma di ipertensione arteriosa, con giudizio diagnostico di temporanea non idoneità al servizio nella polizia di Stato. In seguito a questa ulteriore diagnosi, nell’agosto 2007, l’ispettore di polizia interessato ha presentato istanza di integrazione della precedente domanda, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per la patologia ipertensione arteriosa, direttamente collegata all’infermità già accertata in precedenza.
La commissione medico ospedaliera di Chieti, in esito a visita medica svolta nel novembre 2007, ha diagnosticato la presenza di entrambe le infermità: trombosi cronica ed ipertensione arteriosa, con giudizio medico legale di permanente non idoneità al servizio di istituto nella polizia in modo parziale. È stato controindicato l’impiego in incarichi che richiedono un impegno psicofisico particolarmente intenso, protratto e stressante per l’apparato cardiovascolare.
Nel marzo del 2008, peraltro, il comitato di verifica delle cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con la motivazione che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”. In conformità al parere del comitato di verifica, nel marzo del 2010 il ministero dell’interno ha adottato il provvedimento impugnato. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di dispensa dal servizio dell’interessato che, a titolo cautelativo, ha presentato domanda di transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato o, in subordine, nei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
3. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del ministero dell’economia e delle finanze, comitato di verifica delle cause di servizio e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso e l’inammissibilità delle istanze istruttorie.
4. Con motivi aggiunti depositati il 21 settembre 2010, notificati al ministero dell’interno ed al ministero dell’economia in data 20 settembre 2010, il ricorrente impugna la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità. Secondo il ricorrente la convocazione a nuova visita medico-legale sarebbe viziata da eccesso di potere sotto diversi profili.
5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato al ministero dell’interno, al ministero dell’economia e finanze e al ministero della difesa in data 28 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011, il ricorrente impugna anche il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato, in modo assoluto; idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Secondo il ricorrente, il nuovo giudizio di inidoneità sarebbe viziato da violazione di legge, con riferimento alla legge 241 del 1990, al d.p.r. 339 del 1982, al d.p.r. 738 del 1981; da incompetenza; da eccesso di potere sotto diversi profili. Infatti, la commissione medico ospedaliera di Chieti sarebbe incompetente ad esprimersi in ordine all’idoneità del ricorrente nei ruoli tecnici, in quanto una volta che la commissione medico ospedaliera ha espresso il giudizio di idoneità al servizio nei ruoli della polizia di Stato, il successivo parere sulla idoneità ad essere impiegato in altro ruolo della polizia di Stato, ai sensi dell’articolo sette del d.p.r. 339 del 1982, spetterebbe alla speciale commissione consultiva di cui all’articolo quattro del d.p.r. 738 del 1981. Inoltre, il giudizio negativo al reimpiego del ricorrente in altri ruoli della polizia di Stato sarebbe illegittimo per eccesso di potere, per contraddittorietà con precedenti atti della pubblica amministrazione che avevano ritenuto il ricorrente idoneo all’impiego nei servizi tecnici della polizia. Secondo la difesa del ricorrente, sarebbe irragionevole, dopo un oggettivo miglioramento delle condizioni di salute e del quadro clinico generale dell’interessato, giudicarlo inidoneo a prestare qualsiasi servizio nella polizia, finanche nei ruoli tecnici, quando, in un momento precedente, a fronte di condizioni di salute decisamente peggiori, la commissione medico ospedaliera lo aveva valutato parzialmente idoneo al servizio di polizia, con possibilità di reimpiego nei ruoli tecnici.
6. Il ministero dell’interno ha replicato ai due ricorsi per motivi aggiunti, eccependo l’inammissibilità, in parte, dei ricorsi, in quanto diretti verso atti aventi natura endoprocedimentale e, nel merito, l’infondatezza delle censure, rivolte verso atti tecnico discrezionali che sarebbero censurabili solo per errori di fatto o palesi illogicità, che nella fattispecie non sussisterebbero.
7. Con ordinanza del 23 marzo 2011, il Tar ha disposto una verificazione, al fine di accertare se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano dipendenti da causa di servizio, anche alla luce delle condizioni in cui nel tempo è stata prestata l’attività lavorativa e se le patologie da cui risulta affetto il ricorrente siano compatibili, anche solo parzialmente, con uno svolgimento delle funzioni di istituto nella polizia di Stato. Della verificazione è stato incaricato, in contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, il responsabile del servizio di medicina legale dell’ospedale militare Celio di Roma, con facoltà di delega ad un medico del servizio.
8. Il ricorrente e l’amministrazione resistente hanno nominato propri consulenti tecnici di parte.
9. In data 9 giugno 2011, il ministero dell’interno ha depositato la consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che il collegio medico legale del Celio, consulente tecnico d’ufficio, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, trattandosi di una forma patologica su base costituzionale e non correlabile con il lavoro svolto. Per quanto riguarda il giudizio medico legale sull’idoneità, il paziente è stato considerato non idoneo al servizio in modo assoluto, non idoneo al transito nei ruoli tecnici ed idoneo al servizio presso altre amministrazioni civili dello Stato. Il consulente tecnico di parte ha concluso ritenendo congruo il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d’ufficio.
10. In data 21 luglio 2011 è stata depositata la relazione medico legale redatta dal verificatore, il policlinico militare di Roma, dalla quale risulta che in data 17 maggio 2011 si è riunita , a seguito dell’ordinanza del Tar, la commissione incaricata di sottoporre a visita il dipendente della polizia interessato, che era presente il medico di parte dell’interessato, che si è discusso del caso con il medico rappresentante della polizia di Stato e che, in relazione a quanto presente agli atti ed alle risultanze della visita, si esprimono le seguenti considerazioni: la patologia di cui si tratta non può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di infermità a predisposizione individuale, nel determinismo della quale i fatti di servizio, considerati nella loro completezza, non hanno svolto un ruolo efficiente neanche sotto il profilo concausale; la patologia non può essere compatibile anche solo parzialmente con le funzioni di istituto in quanto determina una menomazione inabilitante nell’ambito delle funzioni di istituto della polizia di Stato; pertanto il soggetto è da considerarsi non idoneo allo svolgimento dell’attività d’istituto, ivi compresi i ruoli tecnici; solo nell’ipotesi di un formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio potrebbe essere dichiarato inidoneo in modo parziale quale appartenente alle forze armate ed alla polizia. I medici di parte non hanno formulato osservazioni.
10. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 2 luglio 2011 ha contestato la regolarità della verificazione eseguita, in quanto non sarebbe intervenuto alla visita medica il medico di parte della polizia che avrebbe discusso con il collegio medico legale verificatore in separata sede, dimostrando di conoscere l’esito della visita medico-legale prima della conclusione della verificazione. Infatti, la relazione del collegio verificatore è stata redatta il 22 giugno 2011, mentre il medico di parte del ministero già in data 18 maggio 2011, come risulta dalla relazione depositata dalla difesa statale, era a conoscenza del giudizio medico legale. Inoltre il verificatore non sarebbe risultato estraneo alla causa, in quanto il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno, pur essendo dipendente del ministero dell’interno, presta servizio presso il collegio medico legale del ministero della difesa, organismo incaricato della verificazione.
Di conseguenza, la difesa del ricorrente ha chiesto la nomina di un nuovo organismo verificatore, terzo rispetto alle parti in causa.
Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato delle note critiche alla relazione del consulente tecnico d’ufficio, redatte dal consulente tecnico di parte del ricorrente.
11. Con ordinanza del 27 luglio 2011, il Tar, rilevato che le censure mosse dal ricorrente avverso l’accertamento peritale apparivano meritevoli di considerazione, ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della verificazione, riproponendo i medesimi quesiti ed incaricando della verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e previa eventuale visita del ricorrente, un medico del reparto di medicina legale dell’ospedale Gemelli di Roma, in possesso di adeguate competenze specialistiche e da individuarsi a cura del direttore sanitario dello stesso policlinico.
12. In relazione alla nuova verificazione, le parti hanno confermato i consulenti tecnici di parte già nominati precedentemente.
13. In data 20 marzo 2012 il verificatore, dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha depositato la relazione peritale dalla quale risulta che la visita medico-legale si è svolta il 18 gennaio 2012, in contraddittorio tra le parti che hanno espresso le seguenti osservazioni: il consulente tecnico di parte ricorrente ha affermato che l’infermità sofferta dall’interessato risulta dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla quinta categoria della tabella A; il dipendente, inoltre, è attualmente idoneo in modo parziale al ruolo di polizia; il consulente tecnico di parte del ministero dell’interno ha osservato che il servizio svolto non può essere considerato né causa né concausa efficiente e determinante; ha espresso giudizio di idoneità nei ruoli tecnici della polizia di Stato e di idoneità nei ruoli civili delle varie amministrazioni. Il verificatore ha espresso, in sintesi, le seguenti considerazioni: il parere del comitato di verifica delle cause di servizio che ha negato la dipendenza da fatti di servizio delle infermità sofferte dal dipendente risulta aver azzerato in poche righe non solo un consolidato percorso giurisprudenziale della Corte dei conti, incentrato sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma anche e soprattutto un patrimonio giurisprudenziale e dottrinario inerente il concetto di fatto di servizio; nel caso di specie ci si rende conto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche; si ritiene che tali fatti di servizio rappresentino la concausa efficiente e determinante cui scientificamente ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia; che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa polidistrettuale; alla luce di tali osservazioni si ritiene che le infermità da cui è affetto l’interessato dipendano da causa di servizio e siano ascrivibili alla quinta categoria della tabella A di cui al d.p.r. 834 del 1981; avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, si ritiene che l’ispettore di polizia interessato sia da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato; si suggerisce di impiegare il dipendente in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato.
13. La difesa statale ha depositato, in data 5 aprile 2012, una relazione del consulente tecnico di parte di non condivisione delle conclusioni raggiunte dal verificatore, in quanto non sarebbe possibile ignorare che la patologia vascolare da cui è affetto l’interessato sarebbe legata a fattori genetici e metabolici propri dell’individuo, sulla quale incide solo marginalmente il lavoro svolto; la diffusione della patologia a molti distretti corporei sarebbe indice di una predisposizione assolutamente preponderante nella genesi dell’infermità rispetto ai servizi svolti dall’interessato.
DIRITTO
1. Il collegio, preliminarmente, deve respingere l’eccezione dell’avvocatura dello Stato avverso la chiamata in giudizio del ministero dell’economia, considerato che il parere del comitato di verifica delle cause di servizio, pur non essendo strettamente vincolante, assume un ruolo determinante nella decisione impugnata con il ricorso principale. Tale parere, coerentemente, è stato impugnato dal ricorrente unitamente al provvedimento del ministero dell’interno con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
2. Ancora in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute.
Infatti, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che “la formale introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo non autorizza a qualificare come diritto soggettivo la posizione (che permane di interesse legittimo) del dipendente pubblico, che richiede il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio; conseguentemente in materia non sono ammissibili azioni di accertamento” ( ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Analoghe considerazioni valgono per l’altra domanda di accertamento, relativa all’asserito diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, trattandosi di un interesse legittimo oppositivo, tutelabile mediante l’azione di annullamento degli atti amministrativi che illegittimamente abbiano disposto la dispensa del servizio, nel caso di specie impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
3. Peraltro, la decisione del ricorso principale, relativamente all’altra domanda, da ritenersi ammissibile, di annullamento degli atti impugnati, negativi della dipendenza della patologia da causa di servizio, presuppone che il collegio si pronunci sulla ammissibilità delle due verificazioni successivamente disposte dal Tar in sede cautelare.
Al riguardo, non sfugge al collegio che l'accertamento del nesso di dipendenza permane soggetto al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente in casi di palesi illogicità o errori tecnico-fattuali (il c.d. "sindacato debole") e al di fuori di tali ipotesi non può pertanto estendersi sino a sostituire le valutazioni di spettanza degli organi tecnici dell'amministrazione; detto sindacato non esclude perciò che, sia pure nei cennati limiti, il giudice amministrativo possa far ricorso alla CTU, a norma dell'art. 67 del c.p.a., la quale deve però investire anche la attendibilità delle ragioni addotte dal Comitato di verifica per negare la dipendenza da causa di servizio (giurisprudenza pacifica, v. ancora, tra le tante, la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31).
Entro tali limiti, deve ritenersi ammissibile la verificazione disposta in sede cautelare.
I quesiti con essa proposti non miravano a sostituire il giudizio tecnico discrezionale di non dipendenza della patologia da causa di servizio, espresso dagli organi tecnici dell’amministrazione, con altro giudizio, altrettanto opinabile, ma di segno opposto, formulato dal verificatore; la verificazione, nel caso di specie, è stata disposta al solo fine di accertare la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione.
Correttamente, peraltro, la prima verificazione è stata rinnovata, essendosi rilevato che il consulente tecnico di parte dell’Amministrazione resistente prestava servizio presso l’Amministrazione incaricata della verificazione, venendo così meno la necessaria terzietà del verificatore rispetto alle parti in causa, con conseguente inammissibilità del mezzo di valutazione delle prove allegate dal ricorrente.
4. La verificazione eseguita dal secondo organismo incaricato ha consentito al Collegio di valutare positivamente le prove allegate dal ricorrente alla domanda di annullamento del provvedimento negativo.
In concreto, il ricorrente intendeva dimostrare che i fatti di servizio allegati non erano stati valutati correttamente, sul piano tecnico scientifico, dal Comitato che aveva espresso il parere negativo, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.
Entro tali limiti, i fatti devono ritenersi provati.
La relazione della dottoressa Longo, specialista di medicina legale del Policlinico Gemelli, Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha convinto questo Giudice che, tenuto conto del fatto che l’ispettore di polizia OMISSIS ha svolto servizi automontanti su strada in fasce orarie diurne e notturne, ha effettuato servizio di scorta personale e di trasporti eccezionali, ha gestito attività di soccorso stradale a motivo di incidenti stradali ed anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche, è scientificamente errato ritenere che tali fatti di servizio non possano rappresentare la concausa efficiente e determinante cui ricondurre l’origine eziopatogenetica delle patologie cardiovascolari di cui soffre l’ispettore di polizia, considerato che lo stress psicofisico scaturito dalla tipologia del lavoro svolto dall’ispettore ha determinato, unitamente a probabili altri fattori costitutivi del soggetto, uno stato di ipertensione arteriosa che ha prodotto un deterioramento della parete vasale in più distretti vascolari; tale deterioramento è stato a sua volta responsabile del progressivo concretizzarsi di una condizione di trombosi arteriosa poli distrettuale; alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetto l’interessato dipenda da causa di servizio, non essendo sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico legale.
Le considerazioni svolte non sono scalfite dalle osservazioni del CTP della Polizia.
Di conseguenza il ricorso principale deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione del provvedimento negativo e del parere presupposto; per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
5. Il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la nota del ministero dell’interno del 5 luglio 2010, contenente l’invito al ricorrente a presentarsi a visita medico collegiale presso il Dipartimento di medicina legale di Chieti, per nuova visita di idoneità, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale, non lesivo della posizione soggettiva del ricorrente. Ne deriva la carenza di interesse all’impugnazione.
6. Deve essere deciso nel merito, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale del 27 ottobre 2010, con cui la commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Chieti lo ha dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto, idoneo, invece, alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione dell’interno o di altre amministrazioni dello Stato; non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
7. Assorbite tutte le altre censure dedotte, il ricorso deve essere accolto per evidente illogicità del giudizio medico legale, oltre che per violazione del d.p.r. 339 del 1982.
La verificazione, nel dimostrare che, avuto riguardo alla stabilità del quadro clinico generale ed in particolare cardio-vascolare, l’ispettore di polizia interessato è da considerarsi idoneo in modo parziale al servizio di istituto nella polizia di Stato, con il suggerimento che lo stesso sia impiegato in incarichi che non siano particolarmente gravosi e che non comportino un marcato stress psicofisico, quali ad esempio i ruoli tecnici della polizia di Stato, ha convinto il Collegio della contraddittorietà del giudizio medico legale di totale inidoneità al servizio nei ruoli tecnici della polizia di Stato e contestuale idoneità al servizio in altre amministrazione civili; tale giudizio appare sorretto da un errore di diritto: l’Amministrazione appare aver ritenuto che il reimpiego nei ruoli tecnici della Polizia richiedesse, quale presupposto giuridico, ai sensi del d.p.r. 738 del 1981, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia parzialmente invalidante. Così non è, atteso che l’art. 2 del d.p.r. 339 del 1982 prevede espressamente che il personale dei ruoli della polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, possa essere trasferito, a domanda o d’ufficio, in altri ruoli della polizia di Stato, oltre che in altre Amministrazioni statali, sempre che l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego.
Giova rilevare che il giudizio di idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, espresso dal verificatore, è stato condiviso anche dal consulente di parte del ministero, in occasione della verificazione stessa.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, di conseguenza, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
8. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale, limitatamente all’impugnazione degli atti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati; devono essere dichiarate inammissibili le domande, proposte con il ricorso principale, per l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ed al conseguente equo indennizzo, nonché per l’accertamento del diritto a rimanere nei ruoli ordinari della polizia, in incarichi compatibili con l’attuale stato di salute; deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il primo ricorso per motivi aggiunti; deve essere accolto, infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio di istituto nel corpo della polizia di Stato in modo assoluto e non idoneo al transito nei ruoli tecnici della polizia di Stato.
Pertanto, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio e l’idoneità del ricorrente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'amministrazione rispetto alla presente sentenza ove è stata dimostrata l’illegittimità degli atti impugnati ed il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico amministrativa.
9. Le spese di giudizio, valutata la complessità della vicenda e la soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti, fermo restando che il costo delle verificazioni, da liquidarsi con distinta ordinanza, deve essere posto a carico delle amministrazioni statali resistenti che hanno adottato i provvedimenti illegittimi impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; per il resto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico delle Amministrazioni statali resistenti, in solido, il costo delle verificazioni; compensa, per il resto, le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013